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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/09/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita
Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2002/2018 del Registro Generale
Contenzioso
TRA
P.I. ), con sede legale in Caltagirone (CT), Via Parte_1 P.IVA_1
Francesco Dottorello n. 3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
, elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT) Viale Europa n. 32, presso lo studio Parte_2
legale dell'Avv. Christian Parisi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec:
; Email_1
- Opponente -
CONTRO
, (P.I. , con sede in San Pier Niceto, Controparte_1 P.IVA_2
Via Obbligatoria n. 80, in persona del suo titolare Sign. (Cod. Controparte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in San Pier Niceto, Corso Italia N. 243, C.F._1
presso lo studio degli Avv. Ruggeri Carmela Maria (pec:
e Maria Fiore (pec: Email_2
) che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, gista Email_3
procura in atti;
- Opposta –
avente per OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a D.I. notificato a mezzo pec in data 30.11.2018 la in persona del suo legale rapp.te Sign. , conveniva in Parte_1 Parte_2
giudizio la ditta individuale n persona del suo titolare Sign. Controparte_1
, al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 367/18 (R.G. n. Controparte_1
1455/2018) emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 16.10.2018, con il quale era stato ingiunto alla di pagare a , la somma di € 9.975,00 Parte_1 Controparte_1
oltre gli interessi al tasso, con limiti e decorrenza indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del procedimento, liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 350,00, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) 1) in via preliminare, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Caltagirone e, per
l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 367/2018 D.I. perché emesso da Giudice incompetente per territorio;
2) sempre in via preliminare, per i motivi di cui in premessa, dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo
n. 367/2018 D.I. perché concesso sulla base di fatture non autenticate da un Notaio o da un Pubblico Ufficiale
e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 367/2018 D.I. per carenza dei presupposti richiesti per la sua concessione ex art. 634 c.p.c. 3) Nel merito, senza recesso dalle superiori eccezioni, accogliere l'opposizione revocando, dichiarando nullo, annullando e dichiarando inefficace e/o illegittimo con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo opposto n. 367/2018 D.I., in accoglimento dei motivi esposti in narrativa e degli altri che potranno ritualmente essere esposti e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve l'odierna opponente;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c., per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.06.2019, si costituiva in giudizio la ditta contestando l'opposizione e chiedendo al Tribunale adito Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare Disporre l'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo telematico del giudizio monitorio (Proc. 1455/18 R.G. Tribunale di Barcellona P.G.). 2) in via preliminare Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione promossa, per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, e per effetto pronunciare il definitivo consolidamento del decreto ingiuntivo
n. 367/18 emesso in data 16.10.2018 nel proc. n. 1455/2018 R.G. dal Tribunale di Barcellona P.G. dichiarandolo definitivamente esecutivo. 3) sempre in via preliminare ritenere infondata, e rigettare l'avversa eccezione di “Incompetenza per territorio del giudice adito” in favore del Tribunale di Caltagirone, e riconosciuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale di Barcellona P.G. a pronunciarsi sulla domanda proposta con il procedimento monitorio, confermare il D.I. 367/18, legittimamente emesso da Giudice Competente ad emetterlo,
e dichiarare e confermare la propria competenza a conoscere e pronunciarsi sul conseguente presente procedimento di opposizione. 4) sempre in via preliminare ritenere infondata e rigettare l'avversa eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, che in quanto sorretto dai presupposti e requisiti di legge ex art. 633-634 cpc, deve ritenersi valido, e legittimamente emesso e concesso . 5) sempre in via preliminare, ed in subordine atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, appalesandosi viceversa l'intento meramente strumentale, dilatorio e defatigatorio, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.; 5) Nel Merito - rigettarsi l'opposizione per cui si procede, e per l'effetto confermare in ogni sua part l'opposto D.I. n. 367/2018 emesso dall'Ill.stre Giudice del Tribunale di Barcellona P.g. - dichiarare tenuta e condannare la Parte_1
in persona del suo legale rapp.te Sign. , a corrispondere al Sign. in Parte_2 Controparte_1
proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, la somma capitale con i relativi interessi ex art. 5 D.Lgs
9110/02 n. 231 dalla data di scadenza delle singole fatture e fino al saldo effettivo. -condannarsi l'opponente al pagamento delle spese processuali e compensi anche del presente giudizio di opposizione. - condannare l'opponente ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa secondo prudente apprezzamento dell'Ill.stre Giudicante. (...)”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto il procedimento al n. 2002/2018 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le rispettive istanze all'udienza del 27.06.2019, con ordinanza del
12.07.2019 concedeva la provvisoria esecutività del DI opposto. La causa veniva, così, chiamata all'udienza del 6.03.2020 e rinviata al 12.11.2020 per i medesimi incombenti, svolta con le modalità di cui all'art. 221 c. 4 d.l. 34/2020.
Avuto riguardo all'esito di quest'ultima, il GI – dichiarate inammissibili le note di trattazione scritta depositate da parte opposta perché tardive – rinviava la causa per i provvedimenti ex art
183 -184 c.p.c. all'udienza del 21.05.2021, poi rinviata d'ufficio al 27.05.2021.
Rilevato che che nessuna delle parti in causa formulava richieste istruttorie, il GI rinviava la trattazione della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2022, poi rinviata d'ufficio al 07.07.2023 e successivamente al 15.03.2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Alla luce delle note depositate ed esaminata la documentazione prodotta, alla suddetta udienza il GI rinviava la causa all'udienza del 23.01.2025 per i medesimi incombenti, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione il GI rinviava la causa all'udienza del 11.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino al 30.07.2025 per il deposito di note conclusive.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, ritiene questo Giudice infondata ai sensi dell'art. 5 bis del d. lgs. n. 28/2010,
l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, non rientrando il contratto di vendita per cui è lite tra le materie per le quali è previsto l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda proposta nel monitorio.
Con riguardo alle controversie ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 5, c. 1 del d. lgs. 28/2010, “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.” Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, pertanto, l'eccezione sollevata non può trovare accoglimento come condizione di procedibilità della domanda.
Del pari, si ritiene infondata l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del giudice adito (Tribunale di Barcellona P.G.) in favore del Tribunale di Caltagirone, ove l'opponente ha la propria sede, e pertanto va respinta.
La presente controversia è correttamente radicata presso il Tribunale di Barcellona P.G., la cui competenza territoriale deve ritenersi sussistente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
20 c.p.c., 1182, comma 3, c.c., e 28 c.p.c. In primo luogo, le parti hanno stipulato e sottoscritto, in data 25.02.2014, in San Pier Niceto (ME), un regolare contratto di fornitura (cfr. All.III –
Comparsa di costituzione e risposta) che prevede espressamente, al punto “5”, l'elezione del
Tribunale di Barcellona P.G quale foro esclusivo e applicabile, ai fini della competenza territoriale dist.
Barcellona P.G> validamente pattuita ai sensi dell'art. 28 c.p.c. In secondo luogo, la ditta
[...]
(creditrice ricorrente in monitorio) ha la sua sede in San Pier Niceto (Me), il CP_1
titolare ha la residenza nel Comune di San Pier Niceto rientrante nel circondario dell'adito
Tribunale di Barcellona P.G, infine il contratto di fornitura da cui è sorta l'obbligazione è stato stipulato e sottoscritto tra le parti, nonché eseguito, nel medesimo Comune, ricadente nel circondario del Tribunale adito: il fornitore ha consegnato i materiali Controparte_1
presso il cantiere di Contrada Serro, come previsto dall'accordo. È dunque evidente che l'obbligazione dedotta è sorta ed è stata eseguita nel medesimo ambito territoriale. Terzo elemento dirimente è la natura dell'obbligazione dedotta: trattasi di credito pecuniario, determinato nel suo ammontare (€ 8,00/mc come da contratto), predeterminabile in base ai criteri oggettivi indicati nel titolo stesso e quindi, secondo costante giurisprudenza (cfr. Cass.
8157/2001; Cass. SS.UU. 17989/2016), “liquido” ed “portabile”, da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c.
Alla luce di tali elementi – previsione espressa di foro esclusivo, contratto stipulato ed eseguito in San Pier Niceto, obbligazione liquida ed esigibile – risulta del tutto infondata l'eccezione sollevata dall'opponente.
Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del D.I opposto in quanto concesso in difetto dei presupposti di prova scritta.
La creditrice opposta ha assolto l'onere probatorio richiesto dagli artt. 633 e 634 c.p.c. In particolare, in adempimento alla richiesta del Presidente del Tribunale in data 13.09.2018, la parte creditrice ha depositato, con atto integrativo in data 10.10.2019, la documentazione necessaria, ovvero le copie autenticate degli estratti delle scritture contabili e delle fatture, la cui conformità
è stata certificata mediante autentica notarile rilasciata dal Notaio Dott. (cfr. All. IV Persona_1
– Comparsa di costituzione e risposta). Deve quindi ritenersi pienamente soddisfatto l'onere documentale previsto dagli artt. 633 e 634 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della
Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). La fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto dovrà dunque essere valutata, nel merito, sulla base di tutti gli elementi presenti nel fascicolo monitorio e nel fascicolo del giudizio di opposizione.
Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore in senso sostanziale, convenuto in opposizione, spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione, con la precisazione che se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui dimostrare l'ammontare del credito mediante la prova dell'entità e della consistenza di esso.
Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere dell'opponente eccepire l'inefficacia di tali fatti, fornendo la prova dell'adempimento.
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 9.975,00 quale saldo delle fatture scadute ed insolute, emesse in virtu' delle forniture di materiale inerte (tout- venant) eseguite in ottemperanza di quanto pattuito con contratto stipulato tra le parti.
La ditta opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando la sussistenza e la legittimità del credito vantato.
Vi è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, da: contratto di fornitura stipulato e sottoscritto tra le odierne parti in San Pier Niceto il
25.02.2014 (All.III - Comparsa di costituzione e risposta), ovvero copie autenticate degli estratti delle scritture contabili e delle fatture, la cui conformità è stata certificata mediante autentica notarile rilasciata dal Notaio Dott. (cfr. All. IV – Comparsa di costituzione e Persona_1
risposta).
L'opponente non ha mai contestato l'esistenza del rapporto contrattuale di fornitura con l'opposta, né l'avvenuta esecuzione delle prestazioni e la consegna dei materiali fatturati. Al contrario, ha espressamente riconosciuto tali circostanze, affermando che Controparte_2
ha acquistato alcuni materiali dalla che di volta in volta ha Controparte_1
interamente pagato> (cfr. pag.
2 - atto di opposizione). Tuttavia, a fronte di tale affermazione,
l'opponente non ha prodotto alcuna prova scritta, idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento, né ha allegato documentazione atta a comprovare l'estinzione dell'obbligazione o a dimostrare l'eccepito grave inadempimento da parte della ditta nella fornitura del Controparte_1
materiale pattuito.
Nel caso in esame, le fatture sono state emesse in conformità al contratto stipulato tra le parti, il quale prevedeva un prezzo unitario predeterminato (€ 8,00/mc). Pertanto, l'ammontare indicato risulta determinato, liquido ed esigibile, ricavabile da un criterio oggettivo fissato contrattualmente e privo di margini discrezionali. Le fatture prodotte in giudizio sono, dunque, pienamente idonee a provare la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito azionato. Le doglianze sollevate circa l'asserita inidoneità probatoria delle fatture, in quanto atti unilaterali, pertanto, sono infondate. Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ.,
Sez. III, sent. n. 11737/2018), la fattura costituisce valido elemento di prova in presenza di un rapporto contrattuale non contestato, soprattutto se accettata senza rilievi nel corso dell'esecuzione del rapporto. Circa l'eccepita irregolarità delle prestazioni eseguite e qualità dei materiali forniti, ritenuti non conformi alla campionatura di inerte prodotta e rispondenti ai requisiti richiesti nel capitolato d'appalto, le generiche contestazioni sollevate dall'opponente rispetto all'inadempimento della ditta fornitrice e dei presunti difetti nei materiali forniti, non risultano provati e formalmente contestati, non risultando depositati atti o comunicazioni che ne provino l'inefficienza o l'inadeguatezza.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che, la fornitura oggetto delle fatture monitorie è avvenuta sulla base del contratto sottoscritto in data 25.02.2014 tra le parti, relativo alla consegna di materiale inerte (tout-venant) presso il cantiere di San Pier Niceto, nell'ambito dell'appalto pubblico per la riqualificazione urbana affidato alla società dal Parte_1
(cfr. All. VII - contratto rep. n. 245 del 30.04.2013). Nessun inadempimento CP_3
contrattuale, è stato mai contestato all'opponente, il cui materiale fornito - come attestano i documenti di trasporto (ddt) riepilogati in fattura - è risultato conforme alla campionatura di inerte prodotta, soddisfacendo i requisiti richiesti nel capitolato d'appalto.
La regolarità delle forniture trova, inoltre, riscontro nel certificato di collaudo e regolare esecuzione dei lavori del 07.03.2016 (All. VIII), nell'ambito del quale il rappresentante dell'Amministrazione Comunale (geom. ) dichiara formalmente di ricevere in CP_4
consegna definitiva, senza alcuna riserva, tutte le opere eseguite, specificando che i lavori risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte.
Da quanto sopra, discende che risulta accertato e provato che la ditta Controparte_1
abbia rispettato le pattuizioni contrattuali con la conseguenza che, in seguito all'avvenuta fornitura presso la sede del cantiere del materiale inerte (tout- venant) necessario per il regolare svolgimento dei lavori appaltati precedentemente ordinati dalla secondo Controparte_2
regolare contratto controfirmato dalle parti, la stessa è tenuta a pagarne il relativo corrispettivo.
Tutto ciò precisato, dalle risultanze processuali emerge in via definiva, che l'opposta ha dimostrato l'avvenuto esatto adempimento e la conseguente pretesa creditoria anche in ragione del fatto che dalle proprie argomentazioni, sono stati prodotti certi di convincimento. Di converso, l'opponente nulla ha provato a fondamento delle proprie ragioni.
Orbene, in assenza di elementi contrari di convincimento, ne consegue che la società
[...] è debitrice nei confronti della ditta , della Controparte_2 Controparte_1
somma di €. 9.975,00, oltre interessi legali dal dovuto fino al soddisfo, nonché le spese per il procedimento monitorio, oltre IVA e CPA;
pertanto, in tale situazione non può che conseguire il rigetto della proposta opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo per cui è causa.
3. Parte opposta assume la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico di parte opponente per aver agito in giudizio in mala fede e con colpa grave. Pertanto, ne chiede la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice in base al valore della causa.
Ebbene, va ricordato che l'art. 96, co. 1 c.p.c. così statuisce. “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”, mentre il terzo comma, in particolare, consente al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, se viene accertata la sua mala fede o la colpa grave.
Per determinare la sussistenza occorre che venga delineato il contenuto della mala fede e della colpa grave.
Sul punto, la giurisprudenza ritiene conformemente che per lite temeraria si debba intendere la coscienza dell'infondatezza della domanda, mala fede, o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, colpa grave.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente ribadito che “il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare le consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (v. Cass., SS. UU., n. 4853/2021 conf. Cass. n. 14789/2007).
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Al proposito, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. Pertanto, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Il soggetto che si ritiene leso è tenuto a provare il danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante, per cui la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova si dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (v. Cass. n. 18169 del 09.09.2004; Cass. n. 3941 del 18.03.2002).
La parte istante per poter ottenere il risarcimento del danno, deve provare l'illiceità del comportamento tenuto dal soccombente, nonché il danno subito.
Alla luce di quanto considerato, nel caso di specie, la domanda di parte opposta di condanna per responsabilità aggravata a carico di parte opponente non può trovare accoglimento in quanto l'imprescindibile presupposto della prova della sua malafede non può dirsi né manifesto né provato dall'istante né v'è allegazione da parte opposta di prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Alla luce di quanto considerato, la domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c. di parte opposta non può trovare accoglimento.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
4. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo e determinata sulla base dei parametri minimi del DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/0/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, dello scaglione di riferimento individuato, in base al valore dichiarato, in quello fino ad €. 26.000 ed escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2002/2018 R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 367/2018 emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di parte opposta ditta di Controparte_1
condanna di parte opponente al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- Condanna l'opponente la società al pagamento Controparte_2
delle spese processuali sostenute nel presente giudizio, in favore dell'opposta che liquida in €. 1.700,00 oltre spese generali Controparte_1
al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rita Cuzzola