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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco OT Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4912 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2015 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
19.09.2024, vertente
Tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e
[...] C.F._2 Parte_3
( ), n.q. di eredi di tutti C.F._3 Persona_1
elettivamente domiciliati in Palma Campania (NA), Via Ferrari, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Edvige Ferrara che li assiste e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello;
- Appellanti -
Contro
( ), CO C.F._4 Controparte_2
( ), ( ) e C.F._5 Controparte_3 C.F._6
( , n.q. di eredi di Controparte_4 C.F._7 Per_2
); ( ) e
[...] Parte_4 C.F._8 Parte_5
( ), n.q. di eredi di;
C.F._9 Persona_3
( , n.q. di erede di Parte_6 C.F._10
; ( , CO Controparte_4 C.F._11 ( e Parte_7 C.F._12 Parte_8
( ), n.q. di eredi di;
C.F._13 Persona_4 [...]
( ), n.q. di erede di ); Parte_9 C.F._14 Persona_5
tutti elettivamente domiciliati in S. Giuseppe Vesuviano (NA), Via
Caterina, n. 96, presso lo studio dell'Avv. Nicola Annunziata che li assiste e difende in virtù di separate procure in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
- Appellati -
Nonché Contro
( , Controparte_5 C.F._15 Controparte_6
( ) e ( ), n.q. C.F._16 Parte_2 C.F._17
di eredi di , tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Persona_6
Viale Gramsci, n. 16, presso lo studio assistiti e difesi CP_7
dall'Avv. Angelo Carbone in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
- Appellati -
Nonché Contro
( e Controparte_8 C.F._18 Controparte_9
( ) entrambi elettivamente domiciliati in Palma C.F._19
Campania (NA), Via Croce, n. 348/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Vecchione che li assiste e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel presente giudizio;
- Appellati -
E Contro
, , , CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
E (eredi di nt. il CP_14 CO5 CO
07.10.1944); (erede di;
Parte_10 Persona_7
, E (eredi di Parte_11 Parte_12 CP_16
nt. il 01.03.1947); , CO Parte_13 Pt_13
2 E (eredi di Pt_14 Parte_15 CO7
, a sua volta erede di ); Persona_8 Persona_6 CP_11
, ,
[...] Persona_5 Controparte_4 [...]
(eredi di ); CO8 Persona_9 CP_19
; (eredi di
[...] Controparte_20 CP_21 CP_22
, a sua volta erede di ); Persona_10 Persona_11 CP_23
(erede di , sorella di , a sua volta erede di Persona_12 Persona_10
); , , Persona_11 Controparte_24 CP_25 [...]
E (eredi di , RM CP_26 CP_21 Persona_13
Per di , erede di ); , Persona_10 Persona_11 CP_27 CP_28
, E (eredi di ,
[...] CP_29 CP_30 Persona_14
a sua volta erede di , germana di , erede Persona_15 Persona_10
quest'ultimo di ); (erede di Persona_11 Controparte_31 Per_16
, germana di , a sua volta erede in ).
[...] Persona_10 Persona_11
- Appellati contumaci -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 20.02.1998 CO
(erede di;
, , CP_11 Persona_7 Controparte_32
, , , Controparte_4 Parte_7 CO Parte_8
(tutti eredi di;
, Persona_4 Controparte_33 CO
, , (tutti eredi di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
); (erede di ); Persona_2 Controparte_34 Persona_5
e (eredi di ); Parte_5 Parte_4 Persona_3
deducevano di essere tutti coeredi di fu CO Per_4
deceduto in data 28.06.1966, e, al fine di ottenere la divisione ereditaria dell'intero patrimonio del de cuius previa determinazione della massa da
3 dividere, la collazione dei beni donati, l'eventuale riduzione e l'ordine di rendiconto da parte dei possessori dei cespiti caduti in successione, evocavano in giudizio avanti il Tribunale di Nola gli altri coeredi Per_1
, , e
[...] Persona_8 Controparte_5 Controparte_6
, e , , in Parte_2 CP_19 CP_35 Persona_9
persona del Curatore Fallimentare, , Controparte_36 [...]
, , , , CP Controparte_37 Controparte_24 CP_25
, , , , Controparte_38 CP_21 CP_39 Controparte_40
e CP_27 CP_28 CP_29 CP_30
. Controparte_41
Riferivano gli istanti che il patrimonio indiviso del de cuius fosse costituito da tre immobili di cui: 1) un immobile urbano;
2) un fabbricato composto di due vani cantina, tre vani al piano terra e tre vani al primo piano suppennati;
3) una zonetta di terreno di are 24,21, tutti siti alla
Via Sarno in San Gennariello di Ottaviano (NA).
con atto per notar del 02.08.1942, aveva CO Per_17
donato al figlio altro fabbricato non ultimato in San Gennariello Per_4
di Ottaviano (NA), alla Via Sarno, consistente di due bassi e camera suppennata, nonché zonetta di terreno di mq. 40, di cui si sarebbe dovuto tenere conto una volta completata la realizzazione dal donatario.
Si costituiva in giudizio in qualità di erede della Persona_1
madre , il quale preliminarmente eccepiva l'intervenuta Persona_6
usucapione del diritto di proprietà dei beni individuati ai nn. 1) e 3) dell'atto di citazione trattandosi di immobili rimasti nel pieno ed esclusivo possesso sin dall'anno 1959 della propria madre, alla quale egli subentrava nella condizione di fatto e di diritto maturata, volgendo domanda riconvenzionale per veder ulteriormente riconosciuto in proprio favore il pagamento di un'indennità gravante pro-quota sui condividenti, derivante dall'aumento di valore del bene oggetto di donazione del de
4 cuius al proprio RM , avendo egli a propria cura e Controparte_6
spese provveduto all'intera ristrutturazione del cespite.
Il convenuto eccepiva la prescrizione dell'azione di riduzione e dichiarava di aderire alla richiesta di apertura della successione, evidenziando la necessità di procedere all'apertura delle successioni anche di Per_4
Per_1
, , , e .
[...] CP_11 Per_2 Per_5 Parte_3 Persona_3
Si costituivano, altresì, in giudizio gli altri eredi di , i Persona_6
germani , , e , i quali Persona_8 CP_4 Per_4 Per_3
proponevano domanda riconvenzionale per la declaratoria di usucapione anche in loro favore e del RM dei cespiti ai citati punti 1) e CP_1
3), nonché del fabbricato donato ad . Persona_4
Si costituiva in atti in persona del curatore Controparte_42
fallimentare, che aderiva alla domanda di divisione formulata dagli attori, mentre veniva disposta la notificazione della domanda riconvenzionale ai coeredi contumaci, tra i quali si costituiva la sola OT , CP
unica erede di OT LV, che aderiva alla domanda attorea.
Il processo subiva due interruzioni per il decesso di e Persona_1
di e veniva riassunto nei confronti di tutte le parti Persona_8
costituite e contumaci, tra le quali si costituivano in giudizio
[...]
e eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
Acquisita la prova testimoniale richiesta dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione limitatamente alle questioni riguardanti la dedotta prescrizione di accettazione di eredità e la declaratoria di acquisto per usucapione della proprietà di parte dei beni ereditari.
B. Con sentenza non definitiva n. 3034/2012 il Collegio dichiarava aperta la successione di ed indicava quali eredi i figli CO
, , CP_11 Persona_7 Per_4 Per_2 Per_5 [...]
Per_1
, , , ed per la quota di Per_3 Per_6 CP_35 CP_19 Per_9
1/11 ciascuno del patrimonio ereditario, rigettava l'eccezione di
5 prescrizione del diritto di accettare l'eredità proposta nei confronti di parte attrice e degli altri convenuti, nonché la domanda di usucapione.
C. Con separata ordinanza del 20-27.12.2012 la causa veniva rimessa sul ruolo per la fase istruttoria e contestualmente veniva nominato il
C.T.U. Ing. perché, acquisita la documentazione Persona_18
riguardante i titoli di provenienza degli immobili, le iscrizioni e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui cespiti prima e dopo la declaratoria di apertura della successione e verificata l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale, procedesse alla divisione per lotti dei beni mobili ed immobili oggetto della massa ereditaria.
Acquisito agli atti l'elaborato peritale la causa veniva trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. 1702/15 resa in data 27.05-
10.06.2015 e notificata per gli effetti di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. il successivo 28.09.2015, in forza della quale il Tribunale adito, dichiarava:
- che gli eredi di deceduto il 28.06.1966, fossero i figli e CO
i loro eredi: , , , Persona_4 Persona_2 CP_11 Persona_11
, , , Persona_6 Persona_5 Persona_9 Persona_7
, ; e
[...] CP_35 CP_19 Parte_4 Parte_5
rispettivamente figlia e coniuge del premorto ); Persona_3
, , Controparte_33 CO Controparte_4 CP_2
e rispettivamente coniuge e figli di
[...] Controparte_3 Per_2
(†); figlio di †); ad (†)
[...] CO CP_11 Persona_11
succedevano il coniuge e i nipoti , Persona_10 Controparte_4
, (nt. 1947), , Parte_7 CO Parte_8 CP_1
(nt. 1944), e , nonché
[...] Controparte_34 Parte_4
i fratelli (†), , , Persona_2 Persona_19 Persona_9 [...]
ed ; a (†) Persona_7 CP_35 CP_19 Persona_10
erano succeduti i fratelli , , Controparte_37 Controparte_36
e, in rappresentazione della deceduta sorella CP_22 Per_10
6 ), i germani Per_20 CP_27 CP_28 CP_29
e , mentre in rappresentazione
[...] CP_30 Controparte_40
della sorella premorta D' †) succedevano Persona_16 [...]
) e a questi OT;
ad (†) Per_21 CP Persona_6
succedevano i figli , Persona_8 Persona_1 [...]
, e;
a †) CP_5 Controparte_6 Parte_2 Persona_1
succedevano la moglie e i figli Parte_1 Parte_2
e ; a (†) succedevano il coniuge Parte_3 Persona_8
e i figli , e Parte_13 CO7 Controparte_43
; infine ad (†) succedevano la Parte_15 Persona_5
moglie e la figlia . CP_44 Controparte_34
- che il patrimonio ereditario di fosse costituito dai CO
seguenti cespiti: immobile 1A appartamento al piano terra di due vani, sito in Ottaviano, frazione San Gennarello, via Sarno, identificato in catasto al folio 9, particella 503, sub 2 della superficie commerciale di 55 mg., del valore di € 20.870, 69 al 1966 e di euro 22.100,00 al 2014; immobile 1B appartamento al primp piano di due vani, al quale si accede tramite una scala interna in collegamento con l'appartamento 1A, sito in Ottaviano, frazione San Gennarello, via Sarno, Ina Casa, della superficie commerciale di
88,85 mq, del valore di euro 41.954,08 al 1966 e di euro 44.425,00 al 2014; immobile 1C appartamento al primo piano, formato da unico vano, sito in
Ottaviano, San Gennarello, via Sarno, identificato in catasto al folio 9, particella
503, sub 2, della superficie commerciale di 28 mq, del valore di euro 10.577,00 al
1966 e di euro 11.200,00 al 2014; immobile 2A due vani di locali cantine al piano seminterrato in Ottaviano, frazione San Gennarello, via Sarno, identificato in catasto al folio 9, particella 492, sub 1, della superficie commerciale 72,25 mq, del valore di euro 17.057,50 al 1966 e di euro 18.062,50 al 2014; immobile 2B locale deposito al piano terra, formato da un vano in Ottaviano, frazione San Gennarello, via Sarno, identificato in catasto al folio 9, partic. 492, sub 506, della superficie
7 commerciale di 35,60 mq, del valore di euro 18.491,00 al 1966 e di euro
19.580,00 al 2014; immobile 2C locale deposito al piano terra formato da un vano, in Ottaviano, fraz. San Gennarello, via Sarno, identificato in catasto sul
9, partic. 492, sub 506, della superficie commerciale. di 38,00 mq, del valore di euro 19.737,58 al 1966 e di euro 20.900,00 al 2014; immobile 2D locale deposito al piano terra formato da un vano in Ottaviano, fraz. San Gennarello, via Sarno, identificato in catasto al folio 9, partic. 492, sub 506, della superficie commerciale di 28,00 mq, del valore di euro 14.543,48 al 1966 e di euro
15.400,00 al 2014; immobile 2E appartamento al prima piano formato da quattro camere e un bagno, in Ottaviano, fraz. San Gennarello, via Sarno, identificato in catasto al folio 9, partic. 492, sub 2, della superficie commerciale di 91,20 mq, del valore di euro 55.983,12 al 1966 e di euro 91.200,00 al 2014; immobile 2F suppenno al piano secondo, composto da tre ambienti, con terrazzo
e locale deposito, in Ottaviano, fraz. San Gennarello, via Sarno, identificato in catasto al folio 9, partic. 492, sub 2, della superficie commerciale di 60,80 mq, del valore di euro 11.483,90 al 1966 e di euro 12.160,00 al 2014; immobile 3A locale deposito al piano terra, composto da un vano con accesso al cortile, in Ottaviano, fraz. San Gennarello, via Sarno, della superficie commerciale di 33,40 mq, del valore di euro 17.348,29 al 1966 e di euro 18.370,00 al 2014; immobile 3B locale al primo piano, composto da un unico vano con balcone, sito in
Ottaviano, fraz. San Gennarello, via Sarno, della superficie commerciale di 37,45 mq, del valore di euro 22.988,68 al 1966 e di euro 24.342,50 a12014; immobile
4 terreno non edificabile ubicato in Ottaviano, via Sarno, identificato in catasto al folio 9, partic. 464, della superficie commerciale di 2.421,00 mq, del valore di euro 34.305,57 al 1966 e di euro 36.315,00 al 2014;
- che il valore della massa ereditaria all'apertura della successione ammontasse ad €. 285,340,00.
8 - che la quota disponibile fosse pari ad €. 95.113,63, mentre la quota di riserva spettante a ciascuno degli eredi fosse pari ad € 26.753,00 ciascuno.
Sulla scorta delle valutazioni fornite dal C.T.U. il Tribunale procedeva all'attribuzione delle quote in favore di ciascun erede di seguito indicate, con applicazione dei relativi conguagli: quota n.1, costituita dagli immobili indicati come 1A e 1B del valore complessivo di euro 66.525,00 costituenti la donazione in favore di
, da computarsi sulla quota di legittima 26.753,00 e per Persona_4
l'esubero sulla quota disponibile ed allo stesso attribuiti Persona_4
in quanto donatario;
quota n. 2 costituita dall'immobile indicato come 1C del valore di euro
11.200,00, con conguaglio a ricevere di euro 15.553, da attribuirsi agli eredi di;
Persona_5
quota n. 3 costituita dall'immobile indicato come 2A del valore di euro
18.062,50, da attribuirsi ad (e per Persona_9 Persona_9
al fallimento della risultante dalla Controparte_45
trascrizione n. 11645/9122 del 02.05.1987 della sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Napoli in data 19.03.1987, come meglio indicato in atti), con conguaglio a ricevere di euro 8.690,50; quota n. 4 costituita dagli immobili indicati come 2B e 2C del valore rispettivamente di euro 19.580,00 ed euro 20.900,00 con conguaglio a dare di euro 13.727,00 da attribuirsi ad;
Persona_7
quota n. 5 costituita dall'immobile indicato come 2D del valore di euro
15.400,00, con conguaglio a ricevere di euro 11.353,00 da attribuirsi agli eredi di CP_11
quota n. 6 costituita dall'immobile indicato come 3B del valore di euro
24.342,50, con conguaglio a dare di euro 2.410,50, da attribuirsi agli eredi di;
Persona_11
9 quota n. 7 costituita dall'immobile indicato come 2E del valore di euro
91.200,00, con conguaglio a dare di euro 64.447,00 da attribuirsi ad e quindi a al quale la detta CP_35 Persona_1 CP_35
ha donato la propria quota sull'eredita paterna e in definitiva agli
[...]
eredi di Persona_1
quota n. 8 costituita dall'immobile indicato come 2F del valore di euro
12.160,00 con conguaglio a ricevere di euro 14.593,00 da attribuire ad e quindi ai suoi eredi;
Persona_6
quota n. 9 costituita dall'immobile indicato come 3A del valore di euro
18.370,00 con conguaglio a ricevere di euro 8.383,00, da attribuire ad
; Persona_2
quota n. 10, costituita dal terreno indicato come immobile n. 4, per la superficie del 50% per estensione di mq. 1.210,50 del valore di euro
18.157,50, con conguaglio a ricevere di euro 8.595,50, da assegnare ad e quindi ai suoi eredi;
Persona_3
quota n. 11, costituita dal terreno indicato come immobile n. 4, per la superficie del 50% per la residua l'estensione di mq. 1.210,50, del valore di euro 18.157,5, con conguaglio a ricevere di euro 8.595,5 da assegnare ad . CP_19
Venivano altresì disposte le condanne di:
- , quale assegnataria della quota n. 4, a versare in Persona_7
favore dell'assegnatario della quota n. 2 ossia agli eredi di
[...]
la somma di euro 13.727,00, oltre interessi legali a far data Per_5
dalla pronuncia e fino al soddisfo;
6) e per ella del suo donatario (suoi CP_35 Persona_1
eredi), quali assegnatari della quota n. 7, a versare in favore dell'assegnatario della quota n. 2 ossia agli eredi di Persona_5
la somma di euro 1.826,00, oltre interessi legali a far data dalla pronuncia e sino al soddisfo;
in favore dell'assegnatario della quota n. 3
10 ossia e per questi il fallimento Persona_9 Controparte_45
la somma di euro 8.690,50; in favore dell'assegnatario della quota n.
[...]
5 ossia eredi di la somma di euro 11.353,00; in favore CP_11
dell'assegnatario della quota n. 6 ossia eredi di la somma di Persona_11
euro 2.410,00; in favore dell'assegnatario della quota n. 8 ossia eredi di la somma di euro 14.593,00; in favore dell'assegnatario Persona_6
della quota n. 9 ossia eredi di la somma di euro 8.383,00; Persona_2
in favore dell'assegnatario della quota n. 10 ossia eredi di Persona_3
la somma di euro 8.596,00; in favore di ,
[...] CP_19
assegnatario della quota n. 11, la somma di euro 8.596,00.
Veniva infine disposto: a) il difetto di legittimazione di parte convenuta in ordine all'eccezione di prescrizione dell'azione di Persona_1
riduzione; b) il rigetto della domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata volta ad ottenere una somma pari all'aumento del valore arrecato all'immobile di cui al n. 2 della citazione a seguito della ristrutturazione eseguita, nonché della domanda di apertura della successione di e dei germani , CO Persona_4 CP_11
Per_1
, , e c) in accoglimento Per_2 Per_5 Persona_3 Per_6
della domanda di rendiconto avanzata da parte attrice e da CP
, la condanna degli eredi di al pagamento della
[...] Persona_1
somma di € 5.727,00 in favore degli eredi di di CP_11 [...]
, degli eredi di , di , degli Persona_7 Persona_4 Persona_2
eredi di , nonché degli eredi di eredi di;
Persona_5 Persona_11
d) l'accollo delle spese processuali a carico della massa ereditaria in proporzione delle rispettive quote tra i coeredi.
In merito all'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione sollevata da il Collegio rilevava che lo stesso non avesse interesse Persona_1
ad agire poiché non risultante beneficiario di alcuna donazione, rilevando la valutazione dell'eventuale sussistenza della lesione della quota di
11 riserva di parte attrice unicamente nei confronti del donatario ed in favore di chi aveva avanzato la domanda e avendo, comunque, escluso il
C.T.U. che la donazione effettuata dal de cuius in favore CO
del figlio AS avesse leso la quota di legittima spettante ai coeredi.
Procedutosi ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascun coerede alla riunione fittizia tra i beni relitti e quelli donati al momento dell'apertura della successione, il Tribunale riteneva doversi conferire nella massa ereditaria quanto necessario ad integrare la quota dei legittimari ed imputare la donazione alla quota di legittima e per l'esubero sulla disponibile, avendo accertato la carenza di dispensa dalla collazione nell'atto di donazione dal genitore al figlio.
In adesione alle risultanze dell'espletata C.T.U. che identificava e valutava l'intero patrimonio del de cuius, comprensivo dei cespiti donati, nella somma complessiva di €. 285.340,00, il collegio dichiarava che la quota disponibile pari a 1/3 ammontasse ad €. 95.113,63 e che la quota di riserva spettante a ciascun erede fosse pari ad €. 26.753,00, imputando la donazione alla quota di legittima per il valore di €
62.824,77 e per l'esubero di €. 36.071,77 sulla quota disponibile.
Veniva inoltre dichiarato doversi procedere all'esclusivo scioglimento della comunione ereditaria di come richiesto da parte CO
attrice, in quanto la domanda di apertura delle altre successioni di e dei germani , CO Persona_4 CP_11 Per_2
, e (erroneamente indicato in sentenza Per_5 Per_11 Persona_3
come ), avanzata dal convenuto era Persona_22 Persona_1
stata dallo stesso rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni.
In quell'occasione la difesa di aveva, altresì, Persona_1
manifestato la volontà di aderire alla divisione secondo il progetto sub A dell'elaborato peritale, che non prevedeva la divisione delle singole quote tra le stirpi, ribadendo l'eccezione di usucapione, nonché la nullità della
12 consulenza tecnica sotto il profilo del mancato scioglimento della comunione ereditaria con riferimento ad alcune delle quote.
Gli eredi di , , e CP_11 Persona_4 Persona_5 [...]
avevano invece chiesto l'assegnazione secondo il progetto Persona_3
sub B, che si differenziava dal primo soltanto con riferimento alle quote attribuite ad , ed , risultando identiche nei CP_35 CP_1 Per_2
conferimenti cui la maggior parte dei costituiti aveva aderito.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da di Persona_1
pagamento pro quota da parte dei condividenti dell'indennizzo in suo favore per il maggior valore acquisito dall'immobile da lui ristrutturato, e a lui assegnato in sede di divisione delle quote ereditarie, il collegio riteneva anzitutto che la stessa non potesse qualificarsi ex art. 748 c.c, in quanto non si trattava di miglioramenti o di spese straordinarie sostenute dal donatario in relazione al bene donato, bensì come richiesta di rimborso tout court di somme spese a vantaggio di un bene comune.
La domanda non poteva tuttavia trovare accoglimento in quanto non era stata documentata alcuna spesa, né precisata l'epoca di realizzazione degli interventi, né da chi fossero stati concretamente eseguiti, se da
(figlio) o (madre), trattandosi peraltro Persona_1 Persona_6
di lavori eseguiti arbitrariamente per rendere fruibile l'appartamento impropriamente occupato soltanto da uno dei coeredi alle proprie esigenze personali, senza aver mai pianificato o concordato le opere ritenute urgenti ed indispensabili per la conservazione del bene.
Trovava invece accoglimento la domanda di rendiconto avanzata da parte attrice e da , quale richiesta di corresponsione del Controparte_31
corrispettivo del godimento esclusivo del bene comune.
Era stato a tal fine stimato dal consulente tecnico che la rendita goduta da fosse pari alla somma di € 63.000,00, che doveva Persona_1
13 essere versata pro quota, unitamente ai coeredi di , in Persona_6
favore degli istanti.
D. Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello , Parte_1
e , rispettivamente Parte_2 Parte_3
coniuge e figli del deceduto con atto di citazione Persona_1
notificato in data 28.10.2015 e successiva integrazione del 16.12.2015, proponendo due motivi di gravame.
1) Con il primo rilievo di censura veniva contestata l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, che lo aveva indotto a respingere la domanda avanzata da e dai Persona_1
suoi eredi al fine di ottenere da parte dei coeredi un'indennità corrispondente al valore apportato all'appartamento identificato con la lettera 2E nell'elaborato tecnico peritale.
Lamentavano gli appellanti che il Tribunale avesse trascurato quanto rappresentato dal C.T.U. circa il fatto che l'unico immobile in buone condizioni fosse quello detenuto dagli eredi di grazie ai Persona_1
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sullo stesso eseguiti e al quale veniva assegnato un valore di mercato di € 91.200,00, di gran lunga superiore a tutti gli altri beni che versavano in stato fatiscente e a cui veniva attribuito un valore irrisorio.
Secondo la tesi sostenuta dagli appellanti avrebbe dunque errato il
Collegio nel ritenere che i lavori manutentivi eseguiti sull'immobile, recanti migliorie apportanti un incremento di valutazione di importo pari a €. 45.600,00, non fossero necessari ed indefettibili tenuto conto che proprio grazie a questi si era evitato che il bene divenisse fatiscente.
Sarebbero state altresì ignorate le risultanze della prova orale dalla quale era emerso che le opere di ristrutturazione fossero state realizzate a spese e su commissione di come riferito dal teste che aveva Persona_1
materialmente eseguito i lavori, e che non abitasse Persona_6
14 nello stesso immobile in cui viveva il figlio, ma in quello che era stato donato ad . Persona_4
2. Con il secondo motivo di gravame veniva contestata la condanna degli appellanti al pagamento in favore dei coeredi della somma pari alla rendita goduta per l'esclusiva detenzione dell'appartamento individuato con la lettera 2E nell'elaborato peritale.
Tale capo d'impugnazione era condizionato al rigetto del primo motivo d'appello, laddove nell'ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennità in favore degli appellanti avrebbe dovuto procedersi alla riforma della sentenza nella parte in cui veniva accolta la domanda di rendiconto formulata dagli attori, ritenendo ingiusto l'obbligo di erogare un elevato corrispettivo del godimento del bene per la somma di €. 63.000,00, posto che l'immobile avesse acquistato valore solo a seguito dei miglioramenti apportati e senza i quali sarebbe derivata una rendita pari a zero.
Concludevano gli appellanti, in riforma della sentenza gravata, per l'accoglimento della domanda di pagamento pro quota da parte dei condividenti dell'indennizzo in loro favore per il maggior valore acquistato dall'immobile e, in via subordinata, per il rigetto della domanda di rendiconto, con vittoria di spese del grado di giudizio.
Si costituivano , CO Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , e
[...] Controparte_4 Parte_7 Parte_8 [...]
, tutti con il ministero dello stesso difensore, per eccepire in via CP_34
preliminare l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestare nel merito i motivi svolti a sostegno del proposto appello, evidenziando che non sussistesse alcuna prova relativa all'aumento di valore del bene tenuto conto che il C.T.U. avesse accertato come alcuni lavori fossero stati realizzati prima dell'immissione in possesso da parte
15 di e che nessuna documentazione relativa alla loro Persona_1
esecuzione fosse stata prodotta.
L'appello appariva altresì infondato con riferimento all'impugnato accoglimento della domanda di rendiconto, risultata provata dalla non contestata occupazione in via esclusiva dell'immobile da parte del il quale neppure aveva confutato l'entità della rendita. Per_1
Concludevano gli appellati per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituivano in atti e i quali Controparte_8 Controparte_9
rappresentavano le medesime ragioni di infondatezza dell'appello e concludevano per il suo rigetto, con attribuzione delle spese di giudizio alla massa ereditaria.
Si costituivano infine , e Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
per dedurre l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello
[...]
allineandosi ai rilievi argomentativi svolti dagli altri comparenti e concludevano per la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese del grado di giudizio.
Gli stessi appellati formulavano istanza di correzione dell'errore materiale contenuto alla pag. 4 della sentenza, nella parte in cui la IG.ra
[...]
veniva erroneamente dichiarata contumace, con conseguente CP_5
rettifica che la stessa fosse costituita quale parte convenuta unitamente a e , tutti rappresentati dall'Avv. Angelo Carbone. Controparte_6 Per_3
Restavano contumaci le altre parti evocate in giudizio.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data 08.04.2016 veniva dichiarato il decesso dell'appellato (nt. 1944), CO
sicché il procedimento veniva interrotto e regolarmente riassunto dalla parte appellante nei termini di legge.
La Corte, verificata l'integrità del contraddittorio dalla produzione documentale attestante la tempestiva notificazione dell'atto introduttivo e
16 del successivo atto di riassunzione nei confronti dei soggetti e loro eredi tutti destinatari degli effetti della pronuncia impugnata, nel corso dell'udienza del 19.09.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. assegnava il fascicolo al G. Rel. Avv. Fabrizio
Carmina e tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Devesi anzitutto dichiarare la contumacia processuale delle parti non costituite, pur regolarmente evocate nel presente giudizio di appello,
, , , , CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , , , CO5 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , CP_16 Parte_13 Controparte_43 Parte_15
, , ,
[...] CO7 CP_11 Persona_5
, , Controparte_4 Persona_4 Persona_3 Controparte_46
, , ,
[...] CP_21 CP_22 CP_23 [...]
, , , CP_24 CP_25 Controparte_26 CP_21
, e CP_27 CP_28 CP_29 CP_30
. Controparte_31
Ciò preliminarmente disposto, dovrà disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalle parti appellate, mostrando l'atto di appello in modo chiaro ed inequivoco il "quantum appellatum" e, con esso, le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice consistenti nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente interpretate e, per l'effetto, la chiara volontà di ottenere la sostituzione della parte del provvedimento che si è reputata illegittima con una nuova decisione contemplante il riesame della controversia sotto nuovo punto di osservazione, risultando la domanda proposta fornita degli elementi discretivi di specificità che la norma processuale di indirizzo impone.
17 Quanto al merito del gravame la domanda di riforma della pronuncia appellata non offre elementi di indagine critica idonei a confutare le valutazioni in punto di fatto e giuridiche espresse nel provvedimento impugnato, dunque non potrà trovare accoglimento.
Con il primo motivo di appello veniva dedotta erronea valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbe indotto il Tribunale a respingere la domanda volta al riconoscimento in favore degli appellanti di un'indennità corrispondente al valore apportato all'appartamento identificato con lettera 2E nell'elaborato tecnico peritale.
Per un verso dalle verifiche elaborate dal C.T.U. è stato accertato che l'unico cespite in buone condizioni, rispetto a tutti gli altri beni che versavano in stato di fatiscenza, fosse quello detenuto dagli istanti grazie ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sullo stesso eseguiti, consentendo di ritenere fondata la richiesta indennitaria dell'importo di
€. 45.600,00 per le migliorie apportate all'immobile, valutate, al contrario, in sentenza non necessarie né indefettibili.
Per altro verso l'esame della prova orale, che confermava che le opere di ristrutturazione fossero state realizzate a spese e su commissione di avrebbero offerto la prova incontestabile degli esborsi Persona_1
sostenuti dagli appellanti per la conservazione e il miglioramento dell'immobile dagli stessi abitato.
In relazione ai presupposti di diritto che legittimano il possessore con godimento separato di parte dei beni ereditari ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per le migliorie apportate al bene comune si riporta all'indirizzo di legittimità espresso in merito dalla S.C., secondo cui” Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario
18 o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore” (Cass. Civ. Sent. n. 5135/19 e n. 16206/13), con ciò confermando le valutazioni espresse dal Tribunale nella parte motivazionale della pronuncia appellata.
In linea con il principio sopra espresso, al possessore richiedente il riconoscimento delle spese da lui anticipate per la conservazione della cosa comune dovranno riconoscersi, dunque, le spese necessarie che si riferiscono a quelle sostenute per la conservazione del bene e per evitare il suo deterioramento nel tempo.
Per l'effetto incomberà all'avente diritto al rimborso la scrupolosa dimostrazione dei pagamenti effettuati per le riparazioni necessarie, in ossequio al principio dell'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie l'ausiliario nominato per l'elaborazione della consulenza tecnica d'ufficio ha relazionato che i miglioramenti apportati al bene di cui al n. 2E (ossia quello abitato dal nucleo familiare degli appellanti e assegnato nel definitivo provvedimento divisionale agli eredi di unitamente al cespite n. 2F ad esso sovrastante), Persona_1
conseguenti all'esecuzione di lavori edili effettuati a partire dalla data di costruzione dell'immobile, in tempi dunque antecedenti all'inizio del possesso da parte degli eredi di debbano stimarsi Persona_1
all'attualità all'importo di €. 45.600,00 (pag. 29 C.T.U.).
Il consulente ha tuttavia posto in evidenza la mancata produzione istruttoria, da parte del richiedente appellante, di idonea documentazione tra cui fatture, quietanze, bonifici di pagamento, attestanti l'entità a la tipologia dei lavori eseguiti nel tempo sull'immobile, dovendo inoltre prendere atto dell'assenza di qualsivoglia progetto tecnico indicativo dei lavori preventivati prima della loro esecuzione in opera.
19 L'ambiguità della circostanza, unitamente all'incertezza del tempo in cui gli interventi sono stati in concreto realizzati, nel senso di non poterne assegnare con esattezza l'iniziativa a ovvero alla sua Persona_1
dante causa (o ) rimasta anch'essa nel Persona_6 Parte_3
possesso dei beni dall'anno 1959 presumibilmente fino alla data del suo decesso del 25.08.1995 (questione assumente rilevanza sol considerando gli effetti estensivi dei diritti restitutori oggetto di potenziale pretesa da parte degli altri coeredi di quest'ultima, germani di , e Persona_1
nondimeno la carenza di utili e puntuali informazioni circa l'entità dei lavori eseguiti e quali di essi doversi ritenere necessari ovvero meramente voluttuari, impediscono una ragionevole e comprovata valutazione della pretesa invocata, che rivela profili di genericità e indeterminatezza.
Né la prova orale agevola la conferma della tesi sostenuta dalle parti appellanti, non avendo saputo i testi escussi, ivi compreso Tes_1
ascoltato nel corso dell'udienza del 26.05.2005 dichiaratosi
[...]
esecutore materiale dei lavori commissionati da Persona_1
chiarire alcuni aspetti dirimenti ai fini della decisione, quali la ricostruzione cronologica dei lavori eseguiti (solamente il citato Tes_1
fa risalire, in modo alquanto sommario, le opere da lui realizzate ad “una decina di anni fa” rispetto alla data della sua deposizione), la loro natura
(il dichiara di aver apposto la pavimentazione e un pluviale di Tes_1
raccolta, oltre ad interventi di intonaco ed “altri lavoretti che in particolar modo non posso precisare, dato che è passato del tempo”), nonché il preesistente stato dei luoghi al fine di dedurne il carattere essenziale o meramente accessorio degli interventi, risultando all'esito le dichiarazioni evidentemente lacunose, ove estremamente generiche.
Non potrà peraltro rimanere sottaciuta la circostanza che sono rimasti totalmente privi di riscontro probatorio elementi centrali ai fini della valutazione complessiva della pretesa, quali i costi convenuti per le opere
20 realizzate e, nondimeno, la prova dei pagamenti eseguiti, non potendo la stima fornita dal C.T.U., peraltro priva di computo metrico al dettaglio, sopperire alle carenze istruttorie incombenti sulle parti richiedenti.
Il rilievo di censura non può essere pertanto condiviso.
Con il secondo motivo di appello veniva contestata la contraddittoria condanna degli appellanti al pagamento in favore dei coeredi della somma pari alla rendita goduta per l'esclusiva detenzione dell'appartamento individuato con la lettera 2E nell'elaborato peritale.
Detto capo d'impugnazione era condizionato al rigetto del primo motivo d'appello, laddove nell'ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennità in favore degli istanti la sentenza avrebbe dovuto riformarsi nella parte in cui accoglieva la domanda di rendiconto formulata dagli attori, ritenuta l'ingiustizia del provvedimento sanzionatorio di elevato corrispettivo per il godimento del bene pari alla somma di € 63.000,00 e tenuto conto che l'immobile aveva acquistato valore solo a seguito dei miglioramenti apportati e senza i quali sarebbe derivata una rendita pari a zero.
Si osserva al riguardo che, difformemente da quanto sostenuto in atti, il
Tribunale non è caduto in alcuna contraddizione tenendo ben distinte e autonome le due domande, una riconvenzionale proposta da Persona_1
l'altra principale formulata dagli odierni appellati eredi ,
[...] CP_1
aventi ciascuna di esse differenti causa petendi e petitum.
Ciò premesso la domanda di resa dei conti dei beni ereditari goduti in via esclusiva da uno dei coeredi assume la finalità, secondo il disposto dell'art. 723 c.c., di rendere definiti e quindi liquidi i debiti e i crediti di ciascun comunista verso gli altri per il godimento individuale di beni comuni e svolge la funzione di corrispettivo dell'utilizzo della cosa.
In tale contesto è stato affermato dalla S.C., con sentenza n. 39036/21, che anche il godimento in esclusiva, da parte di uno dei comunisti, del bene comune configuri il percepimento dei frutti civili da liquidarsi in
21 forza di un canone di locazione figurativo (Cass. Civ., n. 17876/19, n.
5504/12 e n. 1528/85), sicché la domanda di rendiconto comprende in sé anche questo tipo di frutti civili.
Nel caso trattato non v'è dubbio, come manifestamente emerso in fase probatoria e ammesso dalle stesse parti appellanti, che tanto l'unità immobiliare identificata con la lettera 2E nell'elaborato peritale, quanto il sovrastante locale 2F improduttivo di alcuna fonte di reddito in quanto inutilizzabile stante la pessima condizione manutentiva, si trovassero entrambi nel possesso esclusivo degli istanti almeno a decorrere dall'anno 1978 (come dichiarato da , moglie del de cuius Parte_1
al C.T.U. in sede di secondo accesso sui luoghi di Persona_1
causa), dunque ragionevolmente il giudice del primo grado ha ritenuto fondata la domanda di corresponsione del corrispettivo per il godimento da tale data del bene comune invocata dagli attori.
Per quel che riguarda la quantificazione del valore figurativo del godimento separato del bene da parte di e dei suoi Persona_1
eredi il C.T.U. ha calcolato l'importo di €. 150,00 mensile, pari al prezzo medio locativo di un immobile avente ubicazione e caratteristiche simili a quelle del bene in esame, nell'intero periodo compreso tra l'anno 1978 fino all'attualità, concludendo con la stima di rendita dell'immobile pari all'importo di €. 63.000,00 (pag 27 C.T.U.).
La valorizzazione del godimento separato elaborata dall'ausiliario incaricato, apparsa immune da censure e conforme ai principi giuridici in materia, non risulta peraltro contestata nel suo ammontare dagli appellanti le cui eccezioni, fondate essenzialmente su tematiche già trattate in precedenza, non appaiono sostenute da specifiche norme di richiamo dunque inidonee ad inficiare l'iter logico motivazionale espresso nella sentenza impugnata che, pertanto, dovrà essere confermata.
Il motivo di appello dedotto non potrà, dunque, trovare accoglimento.
22 In relazione alla domanda di correzione di errore materiale della sentenza proposta da deve infine darsi atto dell'avvenuta Controparte_5
costituzione della istante nel giudizio di primo grado, sì che l'indicazione contenuta a pag. 4 della pronuncia impugnata, nella parte in cui si dichiara convenuta contumace, deve intendersi Controparte_5
rettificata nel senso di affermare che la stessa fosse costituita agli atti quale parte convenuta unitamente a e , Controparte_6 Parte_2
tutti rappresentati dall'Avv. Angelo Carbone.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento del rigetto dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito prospettata in atti, le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate con riferimento ai parametri minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore della causa dichiarato in atti, trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Stante la natura accessoria della liquidazione delle spese di cui all'art. 91
c.p.c., la disposta condanna assume efficacia anche in relazione al rapporto processuale con gli appellati e Controparte_8 [...]
i quali chiedevano, senza rinunciarvi, che i relativi oneri fossero CP_9
posti a carico della massa ereditaria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da , Parte_1 Per_1
23 e contro Parte_2 Parte_3 CO CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 [...]
, , , , Pt_5 Parte_6 Controparte_4 Parte_7
, , nonchè , Parte_8 Controparte_34 Controparte_5 CP_6
, nonchè ,
[...] Parte_2 Controparte_8 Controparte_9
più altre parti contumaci, per la riforma della sentenza n. 1702/15, resa dal Tribunale Civile di Nola in data 27.05-10.06.2015, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , , CP_10 CP_11 CP_12
, , , CP_13 CP_14 CO5 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 CP_16 Parte_13
, , , Controparte_43 Parte_15 CO7 CP_11
, , ,
[...] Persona_5 Controparte_4 Persona_4 Per_3
, , ,
[...] Controparte_46 CP_21 CP_22
, , , CP_23 Controparte_24 CP_25 Controparte_38
,
[...] CP_21 CP_27 CP_28 CP_29
, e;
CP_30 Controparte_31
b) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) condanna , , e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del presente Parte_3
grado che liquida negli importi di €. 4.996,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Annunziata dichiaratosi procuratore antistatario di CO CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 [...]
, , , , Pt_5 Parte_6 Controparte_4 Parte_7
, ; €. 4.996,00 oltre rimborso spese Parte_8 Controparte_34
generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Angelo Carbone dichiaratosi procuratore antistatario di , Controparte_5 Per_1
24 e;
€.4.996,00 oltre rimborso spese generali, IVA Per_4 Parte_2
e CPA in favore di e;
Controparte_8 Controparte_9
d) attesta che sussistono per gli appellanti , Parte_1 [...]
e , i presupposti per il loro Parte_2 Parte_3
assoggettamento alla contribuzione ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
25