TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/06/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1759/23 R.G.
Tra
, difesa da se stessa ed elett.te dom.ta presso il proprio studio Parte_1 legale in San Fele.
Opponente
E
, in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1
, contumace. Controparte_2
Opposti
Oggetto: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
Conclusioni: l'opponente come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04.12.2024. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 05.05.2023 l'avvocata ha proposto opposizione Parte_1 nei confronti del avverso il decreto con cui il giudice Controparte_1 penale di questo Tribunale ha rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso per la difesa d'ufficio da lei prestata in favore di - Controparte_2 imputato nel procedimento penale iscritto al n. 1405/17 R.G.T. -, dall'avviso di conclusione indagini del 28.01.2016 fino al 08.01.2020, allorché è intervenuta la nomina del difensore di fiducia.
Censura il provvedimento impugnato perché: a) ha rigettato l'istanza di liquidazione per la mancanza di prova sulla titolarità, in capo all'assistito, di ulteriori consistenze mobiliari o immobiliari suscettibili di essere sottoposte ad esecuzione forzata, così ponendo a carico del difensore un onere di verifica della non abbienza, ovvero della impossidenza di questi, non previsto dalla legge ed escluso espressamente dalla giurisprudenza di legittimità; b) ha rigettato la richiesta di liquidazione per mancanza del presupposto dell'irreperibilità dell'imputato - risultando agli atti dell'Ufficio che il fosse detenuto P_ presso la Casa circondariale di Potenza -, senza tener conto che, al momento in cui la pretesa creditoria di essa opponente era divenuta azionabile, l'imputato fosse di fatto irreperibile, come risultate dai molteplici vani tentativi di notifica presso la sua residenza ufficiale.
Ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione, con l'annullamento del decreto impugnato e la liquidazione delle competenze professionali come richieste, oltre i costi e le competenze della procedura monitoria e dei precetti per il recupero del credito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione opposta non si è costituita.
Ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti di P_
, anche questi non si è costituito.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 04.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte, l'opponente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata in decisione. Preliminarmente si osserva che ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 115/02, come modificato dall'art. 34 comma 17 del d.lgs. 150/11, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi deve essere proposta nei modi ordinari, come previsto dall'art. 281 terdecies ultimo comma c.p.c. per il procedimento semplificato di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (v. Cass. 4423/2017; v. anche Cass.
16717/2013, secondo cui il dies a quo del termine per l'opposizione decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenti c.p.c. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione).
Nella specie l'opposizione è stata tempestivamente proposta, in quanto dalla documentazione prodotta dall'opponente risulta che il decreto impugnato è stato depositato il 13.04.2023 ed il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato il 05.05.2023.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Secondo il regime previsto dagli artt. 116, 117 del d.P.R. 115/2002 il difensore d'ufficio dell'indagato, dell'imputato e del condannato è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, quando dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116 comma
1), ma qualora il patrocinato sia irreperibile, il difensore d'ufficio, per ottenere la liquidazione, non ha l'onere di esperire le suddette procedure di recupero (art. 117 comma 1).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha interpretato le suddette disposizioni nel senso che l'irreperibilità dell'assistito, come prevista dall'art. 117, costituisce situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 c.p.p. (v. Cass. civ. 8111/2014).
Da ultimo, secondo Cass. civ. 2923/2020 “…. per un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sia penale (Cass. 17 ottobre 2007,
n. 4153; Cass. 13 novembre 2012, n. 4576), che civile (Cass. 20 luglio 2010, n.
17021; Cass. 7 aprile 2014, n. 8111), a norma degli artt. 116 e 117 d.P.R. 115/2002, l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio
a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., poiché la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale…” (in motivazione).
È stato anche precisato che “….qualora l'autorità giudiziaria abbia dichiarato
l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o - come nella specie - del condannato, il relativo difensore d'ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per
l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha
l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità” (Cass. 20967/2017).
A giudizio del Tribunale i principi che precedono vanno tuttavia coordinati con la ratio sottesa al combinato disposto degli artt. 116 e 117 citt., secondo la quale il difensore è, come regola generale, tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'Erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale. Ma se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, che sarebbe del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo (v. Cass. 17021/2010).
Alla stregua della predetta ratio, la circostanza che il debitore, prima della pronuncia del decreto di liquidazione del compenso al difensore, risulti, come nella specie, divenuto nuovamente reperibile, non consente al giudice – se non in violazione della regola generale dettata dall'art. 116 cit. – di liquidare il compenso senza il previo esperimento, da parte del difensore, della procedura per il recupero del credito nei confronti dell'assistito, atteso che tale adempimento è divenuto, nelle more, esigibile.
Ed invero, l'art. 117 d.P.R. 115/2002 costituisce norma eccezionale rispetto alla regola generale del precedente art. 116, e pertanto è di stretta interpretazione. Esso prevede, al primo comma, che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84” e, al secondo comma, che “Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
Dalla stretta interpretazione letterale delle disposizioni del primo e del secondo comma discende, a giudizio del Tribunale, che il Giudice non può procedere alla liquidazione qualora, al momento della sua pronuncia, l'imputato non sia più irreperibile, sia perché egli liquida l'onorario “al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile”, sia perché il diritto dello Stato alla ripetizione delle spese anticipate è azionabile “nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
Ne discende che il secondo motivo di opposizione non è condivisibile.
Tuttavia, nella specie, l'opponente non ha proposto l'istanza di liquidazione senza avere previamente esperito un serio tentativo di recupero del proprio credito, ai sensi dell'art. 116 comma 1 d.P.R. 115/2002 (“L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”).
Ed invero, secondo quanto risulta dalla prodotta documentazione, e peraltro anche dal decreto impugnato, ella ha esperito nei confronti dell'assistito il procedimento monitorio esitato nell'emissione del decreto ingiuntivo non opposto e ha poi intimato atto di precetto e successivo atto di precetto in rinnovazione, cui è seguito il pignoramento mobiliare, con il tentativo di accesso dell'Ufficiale presso l'abitazione del Pellettieri e la redazione di verbale negativo per averla rinvenuta chiusa e disabitata.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “…tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato, posto che - come già evidenziato nella proposta del relatore - nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese in successione dal Tribunale nella sua ordinanza ("non ha completato il pignoramento mobiliare attivato mediante
l'accesso all'interno dell'immobile presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, per verificare la possibile esistenza di beni mobili utilmente pignorabili
e non ha nemmeno allegato alcuna visura della conservatoria RRII ..... ovvero del PRA....di talché avrebbe potuto legittimamente inoltrare l'istanza di liquidazione .... solo dopo che l'esecuzione mobiliare si fosse rivelata infruttuosa, il soggetto fosse risultato privo di proprietà immobiliari .... e non fossero note sue ragioni di credito, stipendio, contro corrente bancario, ecc. aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi")” (Cass. 3673/2019, in motivazione).
Analogamente, nel caso di specie, deve ritenersi che il primo Giudice abbia preteso dal difensore un'attività (pignoramento presso terzi, prova dell'inesistenza di altre consistenze mobiliari e immobiliari utilmente aggredibili, completamento del pignoramento mobiliare mediante l'accesso all'interno dell'immobile rinvenuto chiuso e ormai sgombrato da tempo: vedi verbale di pignoramento in atti) non imposta dalla legge.
Il motivo di opposizione in esame va pertanto accolto, sicché il decreto impugnato va annullato e deve procedersi in questa sede alla liquidazione dell'onorario.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'avv. ha prestato la difesa Pt_1
d'ufficio di , imputato del delitto di minaccia aggravata nel Controparte_2 procedimento penale iscritto al n. 3332/15 R.G.N.R. – 1405/17 R.G.T., giusta decreto di nomina comunicatole per l'udienza del 19.09.2016, ed ha presenziato alle udienze dibattimentali, nel corso delle quali è stata svolta attività istruttoria con l'escussione di un teste (v. verbali di udienza), fino all'udienza del
08.01.2020, allorché è stata preannunciata la nomina del difensore di fiducia.
L'onorario va liquidato secondo la tariffa approvata con il d.m. 55/2014 nella formulazione vigente ratione temporis, atteso che l'attività professionale deve ritenersi condotta a termine alla suddetta udienza dibattimentale del 08.01.2020
(v. Cass. 31884/2018; Cass. 21592/2019 cit.; v. anche Cass. 21943/2019). Dalla nota spese in atti risulta che l'opponente ha chiesto come compenso la somma di € 700,00, di cui € 350,00 per la fase di studio ed € 350,00 per l'istruttoria dibattimentale.
L'onorario deve ritenersi congruo, tenuto conto sia dell'impegno complessivamente richiesto al difensore, sia del parziale espletamento dell'attività difensiva nell'istruttoria dibattimentale, che non era completa all'epoca del subentro del difensore di fiducia.
Il compenso all'opponente va dunque liquidato come segue:
fase di studio € 350,00 + fase istruttoria € 350,00, per complessivi € 700,00.
La predetta somma va poi ridotta di 1/3 per l'applicazione delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato e dunque dell'art. 106 T.U. Spese di Giustizia.
Si perviene così al compenso di € (700,00 – 1/3 =) 467,00, oltre gli oneri di legge per la difesa penale, che va liquidato in favore dell'opponente e a carico dell'Erario.
Quanto al rimborso delle spese per il recupero del credito nei confronti dell'assistito, secondo il costante orientamento della Suprema Corte
“Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (Cass. civ. 22579/2019; conf.
Cass. civ. 27854/2011; Cass. pen. 45173/2005; Cass. pen. 37406/2007).
Il principio va qui condiviso quanto agli onorari civili, essendo funzionale all'esigenza di assicurare l'effettività della difesa d'ufficio e ad evitare che le spese sostenute per il recupero del credito nei confronti dell'assistito – che a norma dell'art. 116 d.P.R. 115/2002 costituisce attività non facoltativa, ma obbligatoria per ottenere il riconoscimento del compenso per la difesa svolta in sede penale – ricadano sul difensore nell'ipotesi di insolvibilità del cliente.
Quanto alle competenze delle procedure di recupero del credito nei confronti del cliente, l'opponente ha dimostrato di avere ritualmente esperito tali procedure
(decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Potenza, non opposto e divenuto esecutivo, atto di precetto, pignoramento infruttuoso, come peraltro accertato anche dal primo giudice): con il decreto ingiuntivo sono stati liquidati in suo favore € 200,00 a titolo di onorario per la procedura monitoria, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Per i due atti di precetto va qui riconosciuto il compenso minimo tabellare di €
68,00 per ogni atto, per complessivi € 136,00.
All'opponente spetta pertanto, anche in applicazione del principio della domanda
(v. richiesta di liquidazione del 24.11.2022, allegata al ricorso introduttiva), il rimborso di complessivi € (200,00 + 136,00 =) 336,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Non possono invece essere riconosciute somme per spese borsuali delle procedure di recupero, atteso che a norma dell'art. 32 disp. att. c.p.p. l'intera procedura giudiziale civile diretta al tentativo di recupero del credito è esente da bolli, imposte e spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso del 05.05.2023 da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del e di , ogni diversa istanza eccezione CP_3 Controparte_2
e deduzione disattesa e assorbita così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto impugnato, emesso dal Tribunale penale di Potenza il 13.04.2023 nel procedimento penale iscritto al n. 3332/15 R.G.N.R. – 1405/17 R.G.T.;
b) liquida in favore dell'opponente e a carico dell'Erario, in relazione alla difesa d'ufficio prestata nel suddetto procedimento in favore di
, il compenso professionale di € 467,00, oltre oneri di Controparte_2 legge per la difesa penale, nonché il rimborso delle competenze civili per l'importo di € 336,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c) condanna gli opposti, in solido, al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in 50,43 per esborsi ed € 852,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza 14.06.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1759/23 R.G.
Tra
, difesa da se stessa ed elett.te dom.ta presso il proprio studio Parte_1 legale in San Fele.
Opponente
E
, in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1
, contumace. Controparte_2
Opposti
Oggetto: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
Conclusioni: l'opponente come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04.12.2024. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 05.05.2023 l'avvocata ha proposto opposizione Parte_1 nei confronti del avverso il decreto con cui il giudice Controparte_1 penale di questo Tribunale ha rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso per la difesa d'ufficio da lei prestata in favore di - Controparte_2 imputato nel procedimento penale iscritto al n. 1405/17 R.G.T. -, dall'avviso di conclusione indagini del 28.01.2016 fino al 08.01.2020, allorché è intervenuta la nomina del difensore di fiducia.
Censura il provvedimento impugnato perché: a) ha rigettato l'istanza di liquidazione per la mancanza di prova sulla titolarità, in capo all'assistito, di ulteriori consistenze mobiliari o immobiliari suscettibili di essere sottoposte ad esecuzione forzata, così ponendo a carico del difensore un onere di verifica della non abbienza, ovvero della impossidenza di questi, non previsto dalla legge ed escluso espressamente dalla giurisprudenza di legittimità; b) ha rigettato la richiesta di liquidazione per mancanza del presupposto dell'irreperibilità dell'imputato - risultando agli atti dell'Ufficio che il fosse detenuto P_ presso la Casa circondariale di Potenza -, senza tener conto che, al momento in cui la pretesa creditoria di essa opponente era divenuta azionabile, l'imputato fosse di fatto irreperibile, come risultate dai molteplici vani tentativi di notifica presso la sua residenza ufficiale.
Ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione, con l'annullamento del decreto impugnato e la liquidazione delle competenze professionali come richieste, oltre i costi e le competenze della procedura monitoria e dei precetti per il recupero del credito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione opposta non si è costituita.
Ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti di P_
, anche questi non si è costituito.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 04.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte, l'opponente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata in decisione. Preliminarmente si osserva che ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 115/02, come modificato dall'art. 34 comma 17 del d.lgs. 150/11, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi deve essere proposta nei modi ordinari, come previsto dall'art. 281 terdecies ultimo comma c.p.c. per il procedimento semplificato di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (v. Cass. 4423/2017; v. anche Cass.
16717/2013, secondo cui il dies a quo del termine per l'opposizione decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenti c.p.c. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione).
Nella specie l'opposizione è stata tempestivamente proposta, in quanto dalla documentazione prodotta dall'opponente risulta che il decreto impugnato è stato depositato il 13.04.2023 ed il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato il 05.05.2023.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Secondo il regime previsto dagli artt. 116, 117 del d.P.R. 115/2002 il difensore d'ufficio dell'indagato, dell'imputato e del condannato è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, quando dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116 comma
1), ma qualora il patrocinato sia irreperibile, il difensore d'ufficio, per ottenere la liquidazione, non ha l'onere di esperire le suddette procedure di recupero (art. 117 comma 1).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha interpretato le suddette disposizioni nel senso che l'irreperibilità dell'assistito, come prevista dall'art. 117, costituisce situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 c.p.p. (v. Cass. civ. 8111/2014).
Da ultimo, secondo Cass. civ. 2923/2020 “…. per un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sia penale (Cass. 17 ottobre 2007,
n. 4153; Cass. 13 novembre 2012, n. 4576), che civile (Cass. 20 luglio 2010, n.
17021; Cass. 7 aprile 2014, n. 8111), a norma degli artt. 116 e 117 d.P.R. 115/2002, l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio
a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., poiché la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale…” (in motivazione).
È stato anche precisato che “….qualora l'autorità giudiziaria abbia dichiarato
l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o - come nella specie - del condannato, il relativo difensore d'ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per
l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha
l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità” (Cass. 20967/2017).
A giudizio del Tribunale i principi che precedono vanno tuttavia coordinati con la ratio sottesa al combinato disposto degli artt. 116 e 117 citt., secondo la quale il difensore è, come regola generale, tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'Erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale. Ma se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, che sarebbe del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo (v. Cass. 17021/2010).
Alla stregua della predetta ratio, la circostanza che il debitore, prima della pronuncia del decreto di liquidazione del compenso al difensore, risulti, come nella specie, divenuto nuovamente reperibile, non consente al giudice – se non in violazione della regola generale dettata dall'art. 116 cit. – di liquidare il compenso senza il previo esperimento, da parte del difensore, della procedura per il recupero del credito nei confronti dell'assistito, atteso che tale adempimento è divenuto, nelle more, esigibile.
Ed invero, l'art. 117 d.P.R. 115/2002 costituisce norma eccezionale rispetto alla regola generale del precedente art. 116, e pertanto è di stretta interpretazione. Esso prevede, al primo comma, che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84” e, al secondo comma, che “Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
Dalla stretta interpretazione letterale delle disposizioni del primo e del secondo comma discende, a giudizio del Tribunale, che il Giudice non può procedere alla liquidazione qualora, al momento della sua pronuncia, l'imputato non sia più irreperibile, sia perché egli liquida l'onorario “al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile”, sia perché il diritto dello Stato alla ripetizione delle spese anticipate è azionabile “nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
Ne discende che il secondo motivo di opposizione non è condivisibile.
Tuttavia, nella specie, l'opponente non ha proposto l'istanza di liquidazione senza avere previamente esperito un serio tentativo di recupero del proprio credito, ai sensi dell'art. 116 comma 1 d.P.R. 115/2002 (“L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”).
Ed invero, secondo quanto risulta dalla prodotta documentazione, e peraltro anche dal decreto impugnato, ella ha esperito nei confronti dell'assistito il procedimento monitorio esitato nell'emissione del decreto ingiuntivo non opposto e ha poi intimato atto di precetto e successivo atto di precetto in rinnovazione, cui è seguito il pignoramento mobiliare, con il tentativo di accesso dell'Ufficiale presso l'abitazione del Pellettieri e la redazione di verbale negativo per averla rinvenuta chiusa e disabitata.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “…tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato, posto che - come già evidenziato nella proposta del relatore - nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese in successione dal Tribunale nella sua ordinanza ("non ha completato il pignoramento mobiliare attivato mediante
l'accesso all'interno dell'immobile presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, per verificare la possibile esistenza di beni mobili utilmente pignorabili
e non ha nemmeno allegato alcuna visura della conservatoria RRII ..... ovvero del PRA....di talché avrebbe potuto legittimamente inoltrare l'istanza di liquidazione .... solo dopo che l'esecuzione mobiliare si fosse rivelata infruttuosa, il soggetto fosse risultato privo di proprietà immobiliari .... e non fossero note sue ragioni di credito, stipendio, contro corrente bancario, ecc. aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi")” (Cass. 3673/2019, in motivazione).
Analogamente, nel caso di specie, deve ritenersi che il primo Giudice abbia preteso dal difensore un'attività (pignoramento presso terzi, prova dell'inesistenza di altre consistenze mobiliari e immobiliari utilmente aggredibili, completamento del pignoramento mobiliare mediante l'accesso all'interno dell'immobile rinvenuto chiuso e ormai sgombrato da tempo: vedi verbale di pignoramento in atti) non imposta dalla legge.
Il motivo di opposizione in esame va pertanto accolto, sicché il decreto impugnato va annullato e deve procedersi in questa sede alla liquidazione dell'onorario.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'avv. ha prestato la difesa Pt_1
d'ufficio di , imputato del delitto di minaccia aggravata nel Controparte_2 procedimento penale iscritto al n. 3332/15 R.G.N.R. – 1405/17 R.G.T., giusta decreto di nomina comunicatole per l'udienza del 19.09.2016, ed ha presenziato alle udienze dibattimentali, nel corso delle quali è stata svolta attività istruttoria con l'escussione di un teste (v. verbali di udienza), fino all'udienza del
08.01.2020, allorché è stata preannunciata la nomina del difensore di fiducia.
L'onorario va liquidato secondo la tariffa approvata con il d.m. 55/2014 nella formulazione vigente ratione temporis, atteso che l'attività professionale deve ritenersi condotta a termine alla suddetta udienza dibattimentale del 08.01.2020
(v. Cass. 31884/2018; Cass. 21592/2019 cit.; v. anche Cass. 21943/2019). Dalla nota spese in atti risulta che l'opponente ha chiesto come compenso la somma di € 700,00, di cui € 350,00 per la fase di studio ed € 350,00 per l'istruttoria dibattimentale.
L'onorario deve ritenersi congruo, tenuto conto sia dell'impegno complessivamente richiesto al difensore, sia del parziale espletamento dell'attività difensiva nell'istruttoria dibattimentale, che non era completa all'epoca del subentro del difensore di fiducia.
Il compenso all'opponente va dunque liquidato come segue:
fase di studio € 350,00 + fase istruttoria € 350,00, per complessivi € 700,00.
La predetta somma va poi ridotta di 1/3 per l'applicazione delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato e dunque dell'art. 106 T.U. Spese di Giustizia.
Si perviene così al compenso di € (700,00 – 1/3 =) 467,00, oltre gli oneri di legge per la difesa penale, che va liquidato in favore dell'opponente e a carico dell'Erario.
Quanto al rimborso delle spese per il recupero del credito nei confronti dell'assistito, secondo il costante orientamento della Suprema Corte
“Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (Cass. civ. 22579/2019; conf.
Cass. civ. 27854/2011; Cass. pen. 45173/2005; Cass. pen. 37406/2007).
Il principio va qui condiviso quanto agli onorari civili, essendo funzionale all'esigenza di assicurare l'effettività della difesa d'ufficio e ad evitare che le spese sostenute per il recupero del credito nei confronti dell'assistito – che a norma dell'art. 116 d.P.R. 115/2002 costituisce attività non facoltativa, ma obbligatoria per ottenere il riconoscimento del compenso per la difesa svolta in sede penale – ricadano sul difensore nell'ipotesi di insolvibilità del cliente.
Quanto alle competenze delle procedure di recupero del credito nei confronti del cliente, l'opponente ha dimostrato di avere ritualmente esperito tali procedure
(decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Potenza, non opposto e divenuto esecutivo, atto di precetto, pignoramento infruttuoso, come peraltro accertato anche dal primo giudice): con il decreto ingiuntivo sono stati liquidati in suo favore € 200,00 a titolo di onorario per la procedura monitoria, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Per i due atti di precetto va qui riconosciuto il compenso minimo tabellare di €
68,00 per ogni atto, per complessivi € 136,00.
All'opponente spetta pertanto, anche in applicazione del principio della domanda
(v. richiesta di liquidazione del 24.11.2022, allegata al ricorso introduttiva), il rimborso di complessivi € (200,00 + 136,00 =) 336,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Non possono invece essere riconosciute somme per spese borsuali delle procedure di recupero, atteso che a norma dell'art. 32 disp. att. c.p.p. l'intera procedura giudiziale civile diretta al tentativo di recupero del credito è esente da bolli, imposte e spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso del 05.05.2023 da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del e di , ogni diversa istanza eccezione CP_3 Controparte_2
e deduzione disattesa e assorbita così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto impugnato, emesso dal Tribunale penale di Potenza il 13.04.2023 nel procedimento penale iscritto al n. 3332/15 R.G.N.R. – 1405/17 R.G.T.;
b) liquida in favore dell'opponente e a carico dell'Erario, in relazione alla difesa d'ufficio prestata nel suddetto procedimento in favore di
, il compenso professionale di € 467,00, oltre oneri di Controparte_2 legge per la difesa penale, nonché il rimborso delle competenze civili per l'importo di € 336,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c) condanna gli opposti, in solido, al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in 50,43 per esborsi ed € 852,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza 14.06.2025
Il Giudice