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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 35/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad AT” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to CIOFFI GABRIELLA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. Persona_1
; P.IVA_2
in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_2
Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 97590/7131;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/01/2020 , nella qualità di Parte_1 erede di , dopo aver contestato le risultanze medico-legali Persona_3 emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 112/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante dichiarasse “che l'istante era invalido nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento ai sensi della L 18/80. A partire dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa e per l'effetto, dichiarare il diritto del sig. NE a percepire i ratei del beneficio economico connesso sin dalla data della domanda amministrativa”. All'esito “pertanto, l' in CP_1 persona del presidente p.t., al pagamento, in favore della ricorrente”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_4 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
19/05/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
Epatocarcinoma multifocale in cirrosi epatica scompensata da HCV. Varici esofagee. Gastropatia congestizia. Piccola ernia jatale. Litiasi della colecisti.
Tireopatia multinodulare. Insufficienza mitro-tricuspidalica. Pregressa flebotrombosi dell'arto inferiore sinistro. Ipertrofia prostatica”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico ha determinato in parte ricorrente
“diritto al beneficio richiesto (indennità di accompagnamento) a decorrere dal
31/01/2019”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_4
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità
d'accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
Pag. 2 di 3 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
AT in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che originaria parte ricorrente in sede di AT , nato il [...] Persona_3
a NA (SA) si è trovato nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento dal 31/01/2019 sino al dì del decesso (17/08/2019);
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_4
Vallo della Lucania, così deciso il 04/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 35/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad AT” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to CIOFFI GABRIELLA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. Persona_1
; P.IVA_2
in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_2
Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 97590/7131;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/01/2020 , nella qualità di Parte_1 erede di , dopo aver contestato le risultanze medico-legali Persona_3 emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 112/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante dichiarasse “che l'istante era invalido nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento ai sensi della L 18/80. A partire dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa e per l'effetto, dichiarare il diritto del sig. NE a percepire i ratei del beneficio economico connesso sin dalla data della domanda amministrativa”. All'esito “pertanto, l' in CP_1 persona del presidente p.t., al pagamento, in favore della ricorrente”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_4 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
19/05/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
Epatocarcinoma multifocale in cirrosi epatica scompensata da HCV. Varici esofagee. Gastropatia congestizia. Piccola ernia jatale. Litiasi della colecisti.
Tireopatia multinodulare. Insufficienza mitro-tricuspidalica. Pregressa flebotrombosi dell'arto inferiore sinistro. Ipertrofia prostatica”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico ha determinato in parte ricorrente
“diritto al beneficio richiesto (indennità di accompagnamento) a decorrere dal
31/01/2019”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_4
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità
d'accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
Pag. 2 di 3 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
AT in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che originaria parte ricorrente in sede di AT , nato il [...] Persona_3
a NA (SA) si è trovato nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento dal 31/01/2019 sino al dì del decesso (17/08/2019);
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_4
Vallo della Lucania, così deciso il 04/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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