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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 1982/2023
tra
Parte_1
ATTRICE
contro
, Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 24 gennaio 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: per parte attrice l'avvocato Elisa Chiesura in sost. avv.to Iazzetta,
per parte convenuta l'avvocato Angela Toffoli.
E' presente il dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Chiesura conclude come in atti, insistendo per l'accoglimento delle istanze anche istruttorie.
L'avv. Toffoli conclude come in atti.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 22 Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 16:05
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1982/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Casoria (Na), alla via F. Turati n.11, con il patrocinio dell'avv. IAZZETTA FERDINANDO,
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pordenone, Viale Cossetti n. 9, con il patrocinio dell'avv. TOFFOLI ANGELA,
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 22 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20/10/2023 Parte_1
citava in giudizio e
[...] Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via Controparte_2
preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e titoli
come esposti in atti e secondo quanto risulta dalla relazione di perizia offerta in
comunicazione quale documento, che la
[...]
convenuta ha proceduto all'applicazione di Controparte_3
anatocismo, accertare e dichiarare la gratuità del contratto citato in narrativa e
del quale si controverte per anatocismo e pattuizione di tasso usurario (previa la declaratoria di nullità, l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle
clausole relative contenute nel contratto indicato in narrativa e del quale si
controverte); B) accertare e dichiarare la compensazione ai sensi dell'art. 1241
c.c. tra quanto corrisposto in eccesso da parte attrice, ovvero di quella somma
maggiore o minore che eventualmente dovesse risultare in corso di causa o che
sarà ritenuta dal Giudice anche in via equitativa, eventualmente (salvo
gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che
dovesse risultare in giudizio, con quanto asseritamente parte convenuta ritiene
dovuto, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti, congiuntamente o
disgiuntamente tra loro valutati, e secondo quanto risulta dalla documentazione offerta in comunicazione;
C) nell'ipotesi in cui le somme in eccesso corrisposte da parte attrice siano maggiori dell'importo erogato a titolo di mutuo, accertare
e dichiarare l'esatto adempimento del contratto di mutuo e di ogni altra
obbligazione ad esso connessa a cura di parte attrice, condannando la parte
convenuta a restituire la somma che eventualmente dovesse residuare all'esito dell'operata compensazione;
D) nel merito e in via principale:
1. accertare e
dichiarare, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti, che parte convenuta ha pagina 4 di 22 proceduto all'applicazione di anatocismo;
previa la declaratoria di nullità,
l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative contenute
nel contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, accertare e
dichiarare la gratuità del contratto citato in narrativa e del quale si controverte
per anatocismo e pattuizione di tasso usurario e, per l'effetto, accertare e
dichiarare che le rate a scadere del contratto del quale si controverte dalla data
di redazione della perizia offerta in comunicazione quale documento di parte
attrice ovvero dalla data di notifica del presente atto di citazione debbono recare solo il capitale, con riserva di quantificare l'importo esatto dell'ulteriore
somma interessi, conseguentemente pure da restituirsi, corrisposta nelle more
del presente giudizio in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nell'ipotesi in cui le somme in eccesso corrisposte da parte attrice siano maggiori dell'importo erogato a titolo di mutuo, accertare e dichiarare l'esatto
adempimento del contratto di mutuo e di ogni altra obbligazione ad esso
connessa a cura di parte attrice;
2. conseguentemente, condannare parte
convenute alla restituzione in favore di parte attrice di tutte le somme già
percepite indebitamente per i motivi illustrati in atti, secondo quanto risulta
dalla perizia econometrica in atti e salvo miglior conteggio in corso di causa, per complessivi € 18.306,15=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle
more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di
precisazione delle conclusioni, ovvero la maggior o minor somma che
eventualmente dovesse risultare in corso di causa, eventualmente (salvo
gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che
dovesse risultare in giudizio;
E) nel merito e in via subordinata (con salvezza di compensazione):
3. accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o la
inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto indicato in pagina 5 di 22 narrativa e del quale si controverte, relative alla determinazione del costo del
finanziamento in quanto indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie
agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla L. 154 del 1992 e al Testo
Unico Bancario;
5. in ipotesi di risoluzione del contratto indicato in narrativa e
del quale si controverte, condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le
somme sino ad oggi indebitamente riscosse secondo ciò che risulta dalla perizia
in atti, ovvero di quella somma maggiore o minore che eventualmente dovesse
risultare in corso di causa, eventualmente (salvo gravame), a titolo di usura o
anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse
risultare in giudizio;
6. accertare e dichiarare l'invalidità della determinazione
ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con
capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi
titolo pretese e conseguentemente condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, che si quantificano in €
18.306,15=, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del
presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di
precisazione delle conclusioni, ovvero nella maggior o minor somma che
risulterà in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di
anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio;
7.
in ogni ipotesi, compensare tra le parti eventuali partite debiti - crediti ai sensi dell'art. 1241 e seguenti c.c.; F) nel merito ed in via di estremo subordine: 8.
con salvezza di compensazione, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. delle somme corrisposte in eccesso
alla odierna parte 4. previo accertamento della natura e della qualifica del
piano di ammortamento applicato al contratto indicato in narrativa e del quale
si controverte, conseguentemente accertare e dichiarare quale sia il piano di ammortamento legittimo (anche sulla scorta dell'elaborato peritale prodotto pagina 6 di 22 come documento dalla scrivente difesa), che dovrà disciplinare le rate
successive alla data della presente domanda e conseguentemente condannare la
convenuta al rispetto di tale piano di ammortamento;
convenuta, siccome pagate
in esecuzione del contratto nullo per tutti i motivi esposti in atti e,
conseguentemente, condannare la parte convenuta, a restituire a parte attrice la complessiva somma di € 18.306,15=, oltre all'ulteriore somma interessi
corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente
quantificare in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nella maggior o
minor somma che risulterà in corso di causa, eventualmente (salvo gravame)
anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse
risultare in giudizio. In ogni caso e in riferimento a ciascuna domanda, con
vittoria dei compensi per la professione forense, di rimborso spese forfettarie
nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55), delle spese
per contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo nella misura versata da
parte attrice per legge e come in atti (ex Cass. civ. 17.09.2013 n. 21207) ed oltre
alla condanna di parte convenuta al rimborso del costo sostenuto da parte attrice per la perizia econometrica in atti per € 2.800,00 inclusa IVA e per il procedimento di mediazione per € 48,80. In via istruttoria, si propone istanza
per ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile e negoziale
(eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito
dove si è articolato il rapporto tra le parti); disporre Consulenza Tecnica
d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze dell'elaborato peritale
allegato quale documento e per accertare il complessivo rapporto dare/avere tra le parti, e per l'effetto, accertare se i tassi di interesse applicati dalla convenuta
Banca siano conformi a quelli pattuiti tra le parti;
se il tasso di interesse
massimo convenuto (tasso di mora) al momento della sottoscrizione del
contratto di mutuo risulti superiore al tasso soglia vigente al momento della pagina 7 di 22 sottoscrizione del contratto;
ed applicando le seguenti condizioni: alla luce dell'usurarietà del tasso massimo convenuto, ai sensi dell'art. 1815 cc e della L.
108/96, il c.t.u. esegua il ricalcolo senza alcun interesse a debito;
in subordine,
a seguito della nullità della clausola relativa al tasso d'interesse convenzionale ai sensi dell'art. 117, comma 7, del T.U.B., conteggiando gli interessi al tasso
BOT minimo;
accerti la intervenuta applicazione anatocistica degli interessi, conteggiando gli interessi nel regime finanziario dell'interesse semplice;
conseguentemente all'anatocismo, accerti se il tasso d'interesse applicato al
contratto è risultato diverso e maggiore rispetto a quello pattuito;
accerti la
mancata indicazione del tasso effettivo per effetto della capitalizzazione degli
interessi dalla lettera del contratto le rate sono state determinate con il metodo
“alla francese”; siccome è stato applicato il metodo di cui al punto precedente il contratto è viziato da anatocismo e conseguentemente all'anatocismo il tasso
d'interesse applicato al contratto è risultato diverso e maggiore rispetto a quello
pattuito; il tasso convenzionale e quello di mora da applicare al mutuo sono indicizzati utilizzando l'Euribor 6 mesi: l'utilizzo dell'Euribor in un contratto
bancario è nullo in quanto in violazione di una norma imperativa di legge (art.
2, Legge n. 287/1990); il TAEG indicato in contratto è inferiore a quello
effettivo; gli oneri di mora ragguagliati in percentuale annua hanno
determinato il superamento del tasso soglia usura al tempo vigente;
accertare il
debito effettivo, tra rate scadute e capitale residuo. G) accertare e dichiarare
l'ammontare dei danni economici subiti per lucro cessante da determinare, se
del caso, in corso di causa anche a seguito di apposita C.T.U., in ogni caso oltre
interessi e maggior danno per svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo;
H) condannarsi per l'effetto la convenuta banca nella qualità,
o in subordine chi di ragione sempre nella qualità, al risarcimento dei danni
economici subiti da parte attrice per lucro cessante, che saranno ulteriormente pagina 8 di 22 meglio precisati e quantificati necessariamente in corso di causa anche a
seguito, se del caso, di apposita C.T.U., in ogni caso oltre interessi e maggior
danno per svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo, con
sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
I)
condannarsi parte convenuta in solido nella qualità, o in subordine chi di
ragione nella qualità al pagamento di tutti i tipi di danno, da quantificarsi a
seguito di apposita C.T.U. della quale si chiede l'ammissione e/o da liquidarsi
anche in via equitativa, ivi compreso il danno morale da liquidarsi in una frazione del danno economico pari alla metà di quest'ultimo o nella misura stabilita dall'adita A.G., e quello per la illegittima segnalazione alla Centrale
dei Rischi;
L) condannarsi tutti i convenuti in solido nella qualità, o in
subordine chi di ragione nella qualità, al pagamento delle spese e competenze
professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva con comparsa di costituzione del 31/05/2024 la convenuta
Controparte_4
contestando analiticamente in fatto e in diritto tutte le doglianze di controparte e conseguentemente chiedendo: “In via preliminare: Respingere la domanda di compensazione svolta ai sensi dell'art. 1241 c.c. in quanto la asserita pretesa
creditoria vantata dall'attore difetta dei requisiti giuridici necessari ed
ineliminabili per l'applicabilità dell'istituto della compensazione. L'asserito
credito che parte attrice pretende di porre in compensazione deve rivestire i
caratteri di omogeneità, liquidità, ed esigibilità che evidentemente difettano. In
via ulteriormente preliminare si contesta il difetto di procura ai sensi dell'art.
182 c.p.c. ed in diritto, né provate. Respingere la richiesta di condanna a “tutti i tipi di danno”, ivi compreso il danno morale, in quanto infondato e non provato.
Respingere la richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa, infondata ed pagina 9 di 22 inammissibile. Respingere l'ordine di esibizione “di tutta la documentazione contabile e negoziale” in quanto nel giudizio di restituzione di eventuali indebiti,
l'attore è onerato della prova dei fatti sui quali fonda la propria citazione e non
è invece il convenuto opposto a dovere fornire la dimostrazione del proprio
diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio. Nel merito: respingere tutte
le domande, istanze, eccezioni e deduzioni attoree in quanto inammissibili,
improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, né provate. Respingere la richiesta di condanna a “tutti i tipi di danno”, ivi compreso il danno morale, in
quanto infondato e non provato. Respingere la richiesta di CTU in quanto
meramente esplorativa, infondata ed inammissibile. Respingere l'ordine di esibizione “di tutta la documentazione contabile e negoziale” in quanto nel giudizio di restituzione di eventuali indebiti, l'attore è onerato della prova dei
fatti sui quali fonda la propria citazione e non è invece il convenuto opposto a
dovere fornire la dimostrazione del proprio diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
All'udienza del 20/09/2024, spirati i termini per le memorie ex art. 171
ter c.p.c., nessuno compariva per parte attorea e il difensore di parte convenuta ribadiva le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione, si opponeva alla richiesta CTU e chiedeva che la causa fosse spedita a sentenza previa concessione dei termini per le memorie conclusionali e repliche.
Il Giudice, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, ritenuta inammissibile la CTU richiesta da parte attorea, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al
24/01/2025 concedendo alle parti termine per il deposito delle note conclusive.
Parte attrice dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della convenuta/opposta nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. decideva di non depositare alcuna delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., né di comparire pagina 10 di 22 all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 20 settembre 2024 [l'udienza originariamente indicata da parte opponente nell'atto di citazione (il 19 settembre 2024) veniva differita d'ufficio al 20 settembre ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c. come indicato nel provvedimento depositato da questo Giudice ai sensi dell'art. 171
bis c.p.c. in data 14 giugno 2024].
Di fronte alle allegazioni ed eccezioni formulate da parte convenuta in modo estremamente dettagliato e preciso con la comparsa di costituzione [che si compone di ben 86 pagine, oltre gli allegati], e ribadite, per quanto eventualmente necessario, all'udienza di comparizione, parte attrice decideva di non effettuare alcuna contestazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115
c.p.c., né di comparire all'udienza ex art. 183 c.p.c., salvo poi dolersi nella comparsa conclusionale del fatto che il Giudice non avesse ammesso la CTU richiesta con l'atto di citazione.
In ossequio alle regole generali (cfr. ex multis Cass. civ. n. 7501/2012) in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., in caso di ripetizione di indebito spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento delle poste indebite, ma anche della mancanza di causa debendi.
Parte attrice, dopo essere incorsa nella non contestazione di quanto dedotto e allegato da controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ha inteso riproporre in sede di comparsa conclusionale la richiesta di una CTU contabile, affidando alla stessa il fondamento delle proprie tesi, dimenticandosi, però, di quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di CTU ovvero che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere considerata un mezzo di prova in quanto ha la funzione di fornire all'attività del giudice l'apporto di cognizioni che questi non possiede e non quella di esonerare la parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (ex multis Cass. Civ. Sentenza n. 1132/2000). Le
risultanze di una eventuale consulenza contabile disposta d'ufficio non possono pagina 11 di 22 essere utilizzate per sopperire ad un difetto di allegazione di parte e costituire la prova della pretesa attorea assolvendo all'onere gravante per legge in capo a chi vanta la pretesa stessa. Di conseguenza, ogniqualvolta, a fronte dell'assenza di adeguato supporto probatorio alla domanda giudiziale, la richiesta di consulenza dovesse palesarsi quale attività con carattere meramente esplorativo la stessa non potrà che essere destinata al rigetto. Nel caso di specie le doglianze relative agli interessi usurari formalizzate nelle conclusioni dell'atto di citazione sono formulate in modo del tutto generico, non essendo indicato né il tasso soglia che si assume violato, né il periodo in cui l'usura si sarebbe verificata né le voci di spesa che non sarebbero oggetto di pattuizione.
Per tali motivi questo Giudice aveva affermato nel verbale d'udienza del
20 settembre 2024 che la consulenza non doveva e non poteva essere disposta,
avendo avuto la stessa una valenza meramente esplorativa tesa a sopperire alle carenze assertive e probatorie di parte attrice, anche alla luce del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Tali ragioni da sole appaiono sufficienti a rigettare in toto le domande come formulate da parte attrice, ma anche volendo, per ipotesi, ritenere superabili le lacune di allegazione e prova di parte attrice, le argomentazioni dalla stessa svolte appaiono infondate per le ragioni di seguito indicate.
Parte attrice si è sostanzialmente concentrata (cfr. paragrafo 19 dell'atto di citazione) nelle proprie censure avverso il contratto di mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese stipulato in data 28 febbraio 2014 a rogito notaio di FO (PN) deducendo i seguenti motivi: 1) il Persona_1
piano d'ammortamento adottato è alla francese;
2) il piano d'ammortamento alla francese comporta capitalizzazione d'interessi; 3) conseguenza della capitalizzazione è un tasso d'interesse superiore al tasso convenzionale pattuito,
quindi la clausola riguardante detta pattuizione è nulla;
4) ugualmente nulla è la pagina 12 di 22 clausola in cui è stabilito un tasso minimo ma non un massimo;
5)
conseguentemente alla nullità delle suddette clausole relative al tasso convenzionale, trova applicazione l'art. 117, comma 7, del T.U.B.; 6) in conseguenza dell'applicazione dell'117, comma 7, del T.U.B., l'indebito pagato dalla mutuataria alla data del 28/11/2022 ammonta ad euro 18.306,15.
Si osserva che dal Contratto e dal Documento di Sintesi ad esso accluso che il tasso di interesse annuale nominale (TAN) corrispettivo pattuito ab initio
era pari al 4,045% (cfr. art.1 pg.4 del contratto): esso risulta inferiore al tasso soglia degli interessi corrispettivi del periodo per la categoria di appartenenza, ossia “mutui ipotecari a tasso variabile”, pari all'8,76%, come, peraltro, indicato da parte convenuta e non contestato da parte attrice.
Ai fini della determinazione del TAEG contrattuale, devono essere ricomprese ex lege specifiche voci di costi quali le spese di istruttoria (625,00€;
v. ALL.A al contratto, pg.26), la polizza assicurativa (3.252,77€) e le spese per singola rata (€ 3,00 cfr. ALL.A al contratto, pg.26) Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p. (cfr. Cass. Civ. Sez.II, Sent.n.17466 del
20.8.2020). Impiegando la formula come sopra descritta, si perviene alla determinazione di un TAEG pari al 4,548% che risulta inferiore al tasso soglia all'epoca vigente, pari al 8,76% [circostanza dedotta da parte convenuta e non contestata da parte attrice].
Nella valutazione del Taeg applicato è stato dato rilievo alla data dell'effettivo pagamento di ogni rata, al quantum corrisposto e quindi determinato il delta sull'importo debendo, secondo quanto pattuito. Nel calcolo si è tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche,
come previste dalle condizioni contrattuali. pagina 13 di 22 La differenza tra il TAEG del piano di verifica e quello contrattuale risiede nella variabilità del tasso di interesse, che è stata considerata in quest'ultimo calcolo, rilevando il tasso di interesse reale del finanziamento. Per
ogni singola rata pagata è stato verificato il superamento del tasso soglia (c.d.
usura sopravvenuta) mediante il calcolo del TEG risultante, secondo la formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti ed ex sentenza della Corte di Cassazione, sez. Un. Civili - 19 Ottobre 2017, n. 24675. (quota interessi rata x 365) / (capitale residuo x giorni)
La determinazione dei giorni è stata esperita computando il delta tra la scadenza di ogni “rata precedente” e l'effettivo pagamento della rata in scadenza.
I TEG risultanti per rate e more, sono stati calcolati con la formula di seguito descritta: (mora x 365) / (rata x giorni).
Essi sono stati confrontati con le soglie usura per tempo vigenti e non è
stato ravvisato alcun superamento dei tassi soglia pro tempore vigenti
[circostanza dedotta da parte convenuta e non contestata da parte attrice].
Per quanto riguarda il tasso di mora, era previsto in contratto (v. art.1, pg.
7 del contratto) il valore del 6,045% nominale annuo alla data della stipula, e che questo sarebbe stato stabilito aumentando del 2,00% il tasso corrispettivo in vigore al momento dell'inadempimento.
Per l'individuazione del tasso soglia degli interessi di mora, per giurisprudenza costante (cfr. ex multis Corte di Appello di Napoli, Pres.
Casaregola – Rel. Di Lorenzo sentenza n. 4860 del 2 dicembre 2024), si deve applicare la formula [TEGM + 2,1%) + ½] secondo le indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020 per l'individuazione del tasso soglia degli interessi di mora.
pagina 14 di 22 Si evidenzia che tale valore [quello previsto contrattulamente] risulta inferiore al tasso di soglia usura del tasso di mora del periodo, pari all'11,388%
[circostanza dedotta da parte convenuta e non contestata da parte attrice].
In applicazione della formula come indicata dalla Suprema Corte per l'individuazione del tasso soglia di mora [TEGM + 2,1%) + ½] il tasso pattuito è
risultato contenuto nel limite del tasso soglia antiusura.
Non risulta, pertanto, alcuna usurarietà dei tassi d'interesse come pattuiti e/o applicati, ragion per cui il richiamo all'art. 1815 c.c. appare del tutto errato e privo di alcun fondamento.
In materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è
stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del
4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione
Par di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del Pt_3
credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB
(peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente pagina 15 di 22 alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le
clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e),
non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG
pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che […] l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione
Par dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale, sempre che ne sussistano i presupposti e sempre che il mutuatario sia in grado di allegare e provare di aver subito un pregiudizio a causa di ciò: nel caso di specie nulla di quanto detto è
stato allegato e provato da parte attrice.
Nei mutui con ammortamento alla francese, come quello oggetto del presente giudizio, sussiste solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, poiché
ogni rata, di importo costante, è composta sia da una quota di capitale in misura mensilmente crescente che da una quota di interessi corrispettivi proporzionalmente decrescenti.
Il piano di ammortamento alla francese non è connotato da anatocismo intrinseco, nemmeno nel contesto della c.d. rata composta (cfr. ex multis Corte di
Cassazione, Sez. Unite, Pres. D'Ascola – Rel. Lamorgese la sentenza n. 15340
del 29 maggio 2024). pagina 16 di 22 Tale meccanismo restitutorio non comporta alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi né alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato: in ciascuna rata gli interessi vengono infatti calcolati solo sul capitale residuo del periodo precedente e al netto dell'importo già pagato in linea capitale con la rata o le rate precedenti, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi già corrisposti.
L'applicazione di interessi composti non conduce perciò necessariamente alla violazione dell'art. 1283 c.c., che vieta soltanto la produzione di interessi su interessi scaduti e dunque una capitalizzazione di interessi non ravvisabile nel piano di ammortamento redatto con metodo francese né conduce ad un'indeterminatezza del tasso di interesse, risolvendosi semplicemente in una
“diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c..
Inoltre, la previsione dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento alla francese non comporta, in assenza di accettazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, quando nella clausola determinativa degli interessi corrispettivi siano indicati i suoi elementi essenziali, ossia i parametri utilizzati per la determinazione del tasso di interesse variabile, la base di calcolo e la modalità di calcolo di ciascuna rata costante, secondo il piano di ammortamento alla francese.
Ciò in quanto in sede di stipula del mutuo, il mutuatario è messo nella condizione di conoscere dall'analisi del piano di ammortamento il regime di capitalizzazione composta degli interessi e dunque la misura orientativa, salva l'oscillazione derivante dall'opzione del tasso variabile, della complessiva somma da restituire. pagina 17 di 22 L'applicazione del regime di capitalizzazione composita rispetto a quella semplice non costituisca un costo occulto a carico del mutuatario ai fini del calcolo del TAEG, non comporti anatocismo né rilevi ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura. Invero, le Sezioni Unite della Corte Suprema
di Cassazione, con la nota sentenza n. 15130/2024, pur trattando espressamente una ipotesi di mutuo a tasso fisso, hanno affermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione (ammortamento alla francese) “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico
degli interessi, che non maturano su altri interessi (infatti ogni volta che il
pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue;
l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua
base alcun interesse capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione
di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art. 1283 c.c. )”; né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono
calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la
quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente
(senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato);
né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale
effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli
nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Questi tre principi enunciati dalla Suprema Corte sono sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi. pagina 18 di 22 Inoltre, la Corte di Cassazione ha escluso che l'opacità del contratto, la sua scarsa trasparenza per la presenza di un costo o “prezzo” occulto -per mancata esplicitazione in contratto del maggior costo come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi – integri un problema di assenza di determinatezza dell'oggetto del contratto (Cass. SS.UU. 15130/24 cit.), né
l'indagine sulla determinatezza va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto.
Quanto al motivo inerente alla nullità parziale per mancata, espressa pattuizione del sistema di capitalizzazione composta, il mutuo ipotecario attenzionato comprende il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, allegato al contratto e sottoscritto dalle parti. Dal piano di ammortamento la parte era perfettamente in grado di comprendere le modalità di composizione della rata, nonché il costo complessivo dell'operazione. Di talché, le censure formulate da parte attrice sono infondate alla luce del recente arresto della Corte a Sezioni
Unite summenzionato, che ha escluso la sussistenza di violazione della regola di cui all'art. 117 TUB.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo contestato risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c., in quanto contiene l'indicazione di: importo erogato;
durata del prestito;
periodicità del rimborso;
tasso di interesse;
indicazione del pagamento del debito a rate costanti.
Il fatto che il mutuatario non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione.
Fornita un'informazione chiara su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale (importo e durata prestito, TAN e periodicità rate) e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può pagina 19 di 22 sussistere né un problema di indeterminatezza, né, tantomeno, di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di “interessi su interessi” (ovverosia, di anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più
interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito (senza che ciò influisca sul TAN e sul
TAEG, come esplicitati nel contratto), mentre nell'ammortamento “all'italiana”
il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più
alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più
bassi. Di talché, come specifica la Corte, “il maggior carico di interessi del
prestito [dipende] dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione
del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario”.
Sotto il profilo della trasparenza e chiarezza in contratto, il mutuatario non può ragionevolmente presumere, in assenza della relativa pattuizione, che la rata periodica sia a capitale decrescente o costante, perché ciò è escluso dalla indicazione del rimborso a rate costanti;
tanto meno sulla scorta delle previsioni contrattuali può ritenere che in ciascuna rata non siano liquidati tutti gli interessi generati dal capitale residuo entro la data di scadenza di essa ma solo quelli maturati sulla quota di capitale inserita nella rata in scadenza, perché come sopra detto ciò è in contrasto con la previsione degli artt. 820-821, 1194, 1499 c.c., senza considerare, inoltre, che l'art. 117 TUB non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, tanto meno a pena di nullità.
pagina 20 di 22 Concludendo, presupposta e convenuta la periodicità del rimborso “a rate costanti”, il maggior costo finale del rimborso rappresenta conseguenza necessaria dell'applicazione della normativa codicistica che governa la produzione e il pagamento degli interessi, senza possibilità di rilevare l'impiego di condizioni non pattuite (regime di capitalizzazione composta) né la produzione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., né la presenza di costi occulti che incidano sul Tan o sul TAEG.
In conclusione, devono escludersi tutti i profili di nullità invocati da parte attrice, così come la violazione di regole di trasparenza e correttezza.
Per tali ragioni le domande come formulate da parte attrice vanno in toto
rigettate.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00].
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice in quanto infondate;
2) condanna parte attrice a rifondere a
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro
5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 24 gennaio 2025. pagina 21 di 22 Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 22 di 22
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 1982/2023
tra
Parte_1
ATTRICE
contro
, Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 24 gennaio 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: per parte attrice l'avvocato Elisa Chiesura in sost. avv.to Iazzetta,
per parte convenuta l'avvocato Angela Toffoli.
E' presente il dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Chiesura conclude come in atti, insistendo per l'accoglimento delle istanze anche istruttorie.
L'avv. Toffoli conclude come in atti.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 22 Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 16:05
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1982/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Casoria (Na), alla via F. Turati n.11, con il patrocinio dell'avv. IAZZETTA FERDINANDO,
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pordenone, Viale Cossetti n. 9, con il patrocinio dell'avv. TOFFOLI ANGELA,
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 22 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20/10/2023 Parte_1
citava in giudizio e
[...] Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via Controparte_2
preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e titoli
come esposti in atti e secondo quanto risulta dalla relazione di perizia offerta in
comunicazione quale documento, che la
[...]
convenuta ha proceduto all'applicazione di Controparte_3
anatocismo, accertare e dichiarare la gratuità del contratto citato in narrativa e
del quale si controverte per anatocismo e pattuizione di tasso usurario (previa la declaratoria di nullità, l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle
clausole relative contenute nel contratto indicato in narrativa e del quale si
controverte); B) accertare e dichiarare la compensazione ai sensi dell'art. 1241
c.c. tra quanto corrisposto in eccesso da parte attrice, ovvero di quella somma
maggiore o minore che eventualmente dovesse risultare in corso di causa o che
sarà ritenuta dal Giudice anche in via equitativa, eventualmente (salvo
gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che
dovesse risultare in giudizio, con quanto asseritamente parte convenuta ritiene
dovuto, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti, congiuntamente o
disgiuntamente tra loro valutati, e secondo quanto risulta dalla documentazione offerta in comunicazione;
C) nell'ipotesi in cui le somme in eccesso corrisposte da parte attrice siano maggiori dell'importo erogato a titolo di mutuo, accertare
e dichiarare l'esatto adempimento del contratto di mutuo e di ogni altra
obbligazione ad esso connessa a cura di parte attrice, condannando la parte
convenuta a restituire la somma che eventualmente dovesse residuare all'esito dell'operata compensazione;
D) nel merito e in via principale:
1. accertare e
dichiarare, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti, che parte convenuta ha pagina 4 di 22 proceduto all'applicazione di anatocismo;
previa la declaratoria di nullità,
l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative contenute
nel contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, accertare e
dichiarare la gratuità del contratto citato in narrativa e del quale si controverte
per anatocismo e pattuizione di tasso usurario e, per l'effetto, accertare e
dichiarare che le rate a scadere del contratto del quale si controverte dalla data
di redazione della perizia offerta in comunicazione quale documento di parte
attrice ovvero dalla data di notifica del presente atto di citazione debbono recare solo il capitale, con riserva di quantificare l'importo esatto dell'ulteriore
somma interessi, conseguentemente pure da restituirsi, corrisposta nelle more
del presente giudizio in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nell'ipotesi in cui le somme in eccesso corrisposte da parte attrice siano maggiori dell'importo erogato a titolo di mutuo, accertare e dichiarare l'esatto
adempimento del contratto di mutuo e di ogni altra obbligazione ad esso
connessa a cura di parte attrice;
2. conseguentemente, condannare parte
convenute alla restituzione in favore di parte attrice di tutte le somme già
percepite indebitamente per i motivi illustrati in atti, secondo quanto risulta
dalla perizia econometrica in atti e salvo miglior conteggio in corso di causa, per complessivi € 18.306,15=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle
more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di
precisazione delle conclusioni, ovvero la maggior o minor somma che
eventualmente dovesse risultare in corso di causa, eventualmente (salvo
gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che
dovesse risultare in giudizio;
E) nel merito e in via subordinata (con salvezza di compensazione):
3. accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o la
inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto indicato in pagina 5 di 22 narrativa e del quale si controverte, relative alla determinazione del costo del
finanziamento in quanto indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie
agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla L. 154 del 1992 e al Testo
Unico Bancario;
5. in ipotesi di risoluzione del contratto indicato in narrativa e
del quale si controverte, condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le
somme sino ad oggi indebitamente riscosse secondo ciò che risulta dalla perizia
in atti, ovvero di quella somma maggiore o minore che eventualmente dovesse
risultare in corso di causa, eventualmente (salvo gravame), a titolo di usura o
anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse
risultare in giudizio;
6. accertare e dichiarare l'invalidità della determinazione
ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con
capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi
titolo pretese e conseguentemente condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, che si quantificano in €
18.306,15=, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del
presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di
precisazione delle conclusioni, ovvero nella maggior o minor somma che
risulterà in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di
anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio;
7.
in ogni ipotesi, compensare tra le parti eventuali partite debiti - crediti ai sensi dell'art. 1241 e seguenti c.c.; F) nel merito ed in via di estremo subordine: 8.
con salvezza di compensazione, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. delle somme corrisposte in eccesso
alla odierna parte 4. previo accertamento della natura e della qualifica del
piano di ammortamento applicato al contratto indicato in narrativa e del quale
si controverte, conseguentemente accertare e dichiarare quale sia il piano di ammortamento legittimo (anche sulla scorta dell'elaborato peritale prodotto pagina 6 di 22 come documento dalla scrivente difesa), che dovrà disciplinare le rate
successive alla data della presente domanda e conseguentemente condannare la
convenuta al rispetto di tale piano di ammortamento;
convenuta, siccome pagate
in esecuzione del contratto nullo per tutti i motivi esposti in atti e,
conseguentemente, condannare la parte convenuta, a restituire a parte attrice la complessiva somma di € 18.306,15=, oltre all'ulteriore somma interessi
corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente
quantificare in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nella maggior o
minor somma che risulterà in corso di causa, eventualmente (salvo gravame)
anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse
risultare in giudizio. In ogni caso e in riferimento a ciascuna domanda, con
vittoria dei compensi per la professione forense, di rimborso spese forfettarie
nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55), delle spese
per contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo nella misura versata da
parte attrice per legge e come in atti (ex Cass. civ. 17.09.2013 n. 21207) ed oltre
alla condanna di parte convenuta al rimborso del costo sostenuto da parte attrice per la perizia econometrica in atti per € 2.800,00 inclusa IVA e per il procedimento di mediazione per € 48,80. In via istruttoria, si propone istanza
per ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile e negoziale
(eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito
dove si è articolato il rapporto tra le parti); disporre Consulenza Tecnica
d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze dell'elaborato peritale
allegato quale documento e per accertare il complessivo rapporto dare/avere tra le parti, e per l'effetto, accertare se i tassi di interesse applicati dalla convenuta
Banca siano conformi a quelli pattuiti tra le parti;
se il tasso di interesse
massimo convenuto (tasso di mora) al momento della sottoscrizione del
contratto di mutuo risulti superiore al tasso soglia vigente al momento della pagina 7 di 22 sottoscrizione del contratto;
ed applicando le seguenti condizioni: alla luce dell'usurarietà del tasso massimo convenuto, ai sensi dell'art. 1815 cc e della L.
108/96, il c.t.u. esegua il ricalcolo senza alcun interesse a debito;
in subordine,
a seguito della nullità della clausola relativa al tasso d'interesse convenzionale ai sensi dell'art. 117, comma 7, del T.U.B., conteggiando gli interessi al tasso
BOT minimo;
accerti la intervenuta applicazione anatocistica degli interessi, conteggiando gli interessi nel regime finanziario dell'interesse semplice;
conseguentemente all'anatocismo, accerti se il tasso d'interesse applicato al
contratto è risultato diverso e maggiore rispetto a quello pattuito;
accerti la
mancata indicazione del tasso effettivo per effetto della capitalizzazione degli
interessi dalla lettera del contratto le rate sono state determinate con il metodo
“alla francese”; siccome è stato applicato il metodo di cui al punto precedente il contratto è viziato da anatocismo e conseguentemente all'anatocismo il tasso
d'interesse applicato al contratto è risultato diverso e maggiore rispetto a quello
pattuito; il tasso convenzionale e quello di mora da applicare al mutuo sono indicizzati utilizzando l'Euribor 6 mesi: l'utilizzo dell'Euribor in un contratto
bancario è nullo in quanto in violazione di una norma imperativa di legge (art.
2, Legge n. 287/1990); il TAEG indicato in contratto è inferiore a quello
effettivo; gli oneri di mora ragguagliati in percentuale annua hanno
determinato il superamento del tasso soglia usura al tempo vigente;
accertare il
debito effettivo, tra rate scadute e capitale residuo. G) accertare e dichiarare
l'ammontare dei danni economici subiti per lucro cessante da determinare, se
del caso, in corso di causa anche a seguito di apposita C.T.U., in ogni caso oltre
interessi e maggior danno per svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo;
H) condannarsi per l'effetto la convenuta banca nella qualità,
o in subordine chi di ragione sempre nella qualità, al risarcimento dei danni
economici subiti da parte attrice per lucro cessante, che saranno ulteriormente pagina 8 di 22 meglio precisati e quantificati necessariamente in corso di causa anche a
seguito, se del caso, di apposita C.T.U., in ogni caso oltre interessi e maggior
danno per svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo, con
sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
I)
condannarsi parte convenuta in solido nella qualità, o in subordine chi di
ragione nella qualità al pagamento di tutti i tipi di danno, da quantificarsi a
seguito di apposita C.T.U. della quale si chiede l'ammissione e/o da liquidarsi
anche in via equitativa, ivi compreso il danno morale da liquidarsi in una frazione del danno economico pari alla metà di quest'ultimo o nella misura stabilita dall'adita A.G., e quello per la illegittima segnalazione alla Centrale
dei Rischi;
L) condannarsi tutti i convenuti in solido nella qualità, o in
subordine chi di ragione nella qualità, al pagamento delle spese e competenze
professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva con comparsa di costituzione del 31/05/2024 la convenuta
Controparte_4
contestando analiticamente in fatto e in diritto tutte le doglianze di controparte e conseguentemente chiedendo: “In via preliminare: Respingere la domanda di compensazione svolta ai sensi dell'art. 1241 c.c. in quanto la asserita pretesa
creditoria vantata dall'attore difetta dei requisiti giuridici necessari ed
ineliminabili per l'applicabilità dell'istituto della compensazione. L'asserito
credito che parte attrice pretende di porre in compensazione deve rivestire i
caratteri di omogeneità, liquidità, ed esigibilità che evidentemente difettano. In
via ulteriormente preliminare si contesta il difetto di procura ai sensi dell'art.
182 c.p.c. ed in diritto, né provate. Respingere la richiesta di condanna a “tutti i tipi di danno”, ivi compreso il danno morale, in quanto infondato e non provato.
Respingere la richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa, infondata ed pagina 9 di 22 inammissibile. Respingere l'ordine di esibizione “di tutta la documentazione contabile e negoziale” in quanto nel giudizio di restituzione di eventuali indebiti,
l'attore è onerato della prova dei fatti sui quali fonda la propria citazione e non
è invece il convenuto opposto a dovere fornire la dimostrazione del proprio
diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio. Nel merito: respingere tutte
le domande, istanze, eccezioni e deduzioni attoree in quanto inammissibili,
improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, né provate. Respingere la richiesta di condanna a “tutti i tipi di danno”, ivi compreso il danno morale, in
quanto infondato e non provato. Respingere la richiesta di CTU in quanto
meramente esplorativa, infondata ed inammissibile. Respingere l'ordine di esibizione “di tutta la documentazione contabile e negoziale” in quanto nel giudizio di restituzione di eventuali indebiti, l'attore è onerato della prova dei
fatti sui quali fonda la propria citazione e non è invece il convenuto opposto a
dovere fornire la dimostrazione del proprio diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
All'udienza del 20/09/2024, spirati i termini per le memorie ex art. 171
ter c.p.c., nessuno compariva per parte attorea e il difensore di parte convenuta ribadiva le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione, si opponeva alla richiesta CTU e chiedeva che la causa fosse spedita a sentenza previa concessione dei termini per le memorie conclusionali e repliche.
Il Giudice, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, ritenuta inammissibile la CTU richiesta da parte attorea, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al
24/01/2025 concedendo alle parti termine per il deposito delle note conclusive.
Parte attrice dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della convenuta/opposta nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. decideva di non depositare alcuna delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., né di comparire pagina 10 di 22 all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 20 settembre 2024 [l'udienza originariamente indicata da parte opponente nell'atto di citazione (il 19 settembre 2024) veniva differita d'ufficio al 20 settembre ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c. come indicato nel provvedimento depositato da questo Giudice ai sensi dell'art. 171
bis c.p.c. in data 14 giugno 2024].
Di fronte alle allegazioni ed eccezioni formulate da parte convenuta in modo estremamente dettagliato e preciso con la comparsa di costituzione [che si compone di ben 86 pagine, oltre gli allegati], e ribadite, per quanto eventualmente necessario, all'udienza di comparizione, parte attrice decideva di non effettuare alcuna contestazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115
c.p.c., né di comparire all'udienza ex art. 183 c.p.c., salvo poi dolersi nella comparsa conclusionale del fatto che il Giudice non avesse ammesso la CTU richiesta con l'atto di citazione.
In ossequio alle regole generali (cfr. ex multis Cass. civ. n. 7501/2012) in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., in caso di ripetizione di indebito spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento delle poste indebite, ma anche della mancanza di causa debendi.
Parte attrice, dopo essere incorsa nella non contestazione di quanto dedotto e allegato da controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ha inteso riproporre in sede di comparsa conclusionale la richiesta di una CTU contabile, affidando alla stessa il fondamento delle proprie tesi, dimenticandosi, però, di quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di CTU ovvero che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere considerata un mezzo di prova in quanto ha la funzione di fornire all'attività del giudice l'apporto di cognizioni che questi non possiede e non quella di esonerare la parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (ex multis Cass. Civ. Sentenza n. 1132/2000). Le
risultanze di una eventuale consulenza contabile disposta d'ufficio non possono pagina 11 di 22 essere utilizzate per sopperire ad un difetto di allegazione di parte e costituire la prova della pretesa attorea assolvendo all'onere gravante per legge in capo a chi vanta la pretesa stessa. Di conseguenza, ogniqualvolta, a fronte dell'assenza di adeguato supporto probatorio alla domanda giudiziale, la richiesta di consulenza dovesse palesarsi quale attività con carattere meramente esplorativo la stessa non potrà che essere destinata al rigetto. Nel caso di specie le doglianze relative agli interessi usurari formalizzate nelle conclusioni dell'atto di citazione sono formulate in modo del tutto generico, non essendo indicato né il tasso soglia che si assume violato, né il periodo in cui l'usura si sarebbe verificata né le voci di spesa che non sarebbero oggetto di pattuizione.
Per tali motivi questo Giudice aveva affermato nel verbale d'udienza del
20 settembre 2024 che la consulenza non doveva e non poteva essere disposta,
avendo avuto la stessa una valenza meramente esplorativa tesa a sopperire alle carenze assertive e probatorie di parte attrice, anche alla luce del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Tali ragioni da sole appaiono sufficienti a rigettare in toto le domande come formulate da parte attrice, ma anche volendo, per ipotesi, ritenere superabili le lacune di allegazione e prova di parte attrice, le argomentazioni dalla stessa svolte appaiono infondate per le ragioni di seguito indicate.
Parte attrice si è sostanzialmente concentrata (cfr. paragrafo 19 dell'atto di citazione) nelle proprie censure avverso il contratto di mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese stipulato in data 28 febbraio 2014 a rogito notaio di FO (PN) deducendo i seguenti motivi: 1) il Persona_1
piano d'ammortamento adottato è alla francese;
2) il piano d'ammortamento alla francese comporta capitalizzazione d'interessi; 3) conseguenza della capitalizzazione è un tasso d'interesse superiore al tasso convenzionale pattuito,
quindi la clausola riguardante detta pattuizione è nulla;
4) ugualmente nulla è la pagina 12 di 22 clausola in cui è stabilito un tasso minimo ma non un massimo;
5)
conseguentemente alla nullità delle suddette clausole relative al tasso convenzionale, trova applicazione l'art. 117, comma 7, del T.U.B.; 6) in conseguenza dell'applicazione dell'117, comma 7, del T.U.B., l'indebito pagato dalla mutuataria alla data del 28/11/2022 ammonta ad euro 18.306,15.
Si osserva che dal Contratto e dal Documento di Sintesi ad esso accluso che il tasso di interesse annuale nominale (TAN) corrispettivo pattuito ab initio
era pari al 4,045% (cfr. art.1 pg.4 del contratto): esso risulta inferiore al tasso soglia degli interessi corrispettivi del periodo per la categoria di appartenenza, ossia “mutui ipotecari a tasso variabile”, pari all'8,76%, come, peraltro, indicato da parte convenuta e non contestato da parte attrice.
Ai fini della determinazione del TAEG contrattuale, devono essere ricomprese ex lege specifiche voci di costi quali le spese di istruttoria (625,00€;
v. ALL.A al contratto, pg.26), la polizza assicurativa (3.252,77€) e le spese per singola rata (€ 3,00 cfr. ALL.A al contratto, pg.26) Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p. (cfr. Cass. Civ. Sez.II, Sent.n.17466 del
20.8.2020). Impiegando la formula come sopra descritta, si perviene alla determinazione di un TAEG pari al 4,548% che risulta inferiore al tasso soglia all'epoca vigente, pari al 8,76% [circostanza dedotta da parte convenuta e non contestata da parte attrice].
Nella valutazione del Taeg applicato è stato dato rilievo alla data dell'effettivo pagamento di ogni rata, al quantum corrisposto e quindi determinato il delta sull'importo debendo, secondo quanto pattuito. Nel calcolo si è tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche,
come previste dalle condizioni contrattuali. pagina 13 di 22 La differenza tra il TAEG del piano di verifica e quello contrattuale risiede nella variabilità del tasso di interesse, che è stata considerata in quest'ultimo calcolo, rilevando il tasso di interesse reale del finanziamento. Per
ogni singola rata pagata è stato verificato il superamento del tasso soglia (c.d.
usura sopravvenuta) mediante il calcolo del TEG risultante, secondo la formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti ed ex sentenza della Corte di Cassazione, sez. Un. Civili - 19 Ottobre 2017, n. 24675. (quota interessi rata x 365) / (capitale residuo x giorni)
La determinazione dei giorni è stata esperita computando il delta tra la scadenza di ogni “rata precedente” e l'effettivo pagamento della rata in scadenza.
I TEG risultanti per rate e more, sono stati calcolati con la formula di seguito descritta: (mora x 365) / (rata x giorni).
Essi sono stati confrontati con le soglie usura per tempo vigenti e non è
stato ravvisato alcun superamento dei tassi soglia pro tempore vigenti
[circostanza dedotta da parte convenuta e non contestata da parte attrice].
Per quanto riguarda il tasso di mora, era previsto in contratto (v. art.1, pg.
7 del contratto) il valore del 6,045% nominale annuo alla data della stipula, e che questo sarebbe stato stabilito aumentando del 2,00% il tasso corrispettivo in vigore al momento dell'inadempimento.
Per l'individuazione del tasso soglia degli interessi di mora, per giurisprudenza costante (cfr. ex multis Corte di Appello di Napoli, Pres.
Casaregola – Rel. Di Lorenzo sentenza n. 4860 del 2 dicembre 2024), si deve applicare la formula [TEGM + 2,1%) + ½] secondo le indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020 per l'individuazione del tasso soglia degli interessi di mora.
pagina 14 di 22 Si evidenzia che tale valore [quello previsto contrattulamente] risulta inferiore al tasso di soglia usura del tasso di mora del periodo, pari all'11,388%
[circostanza dedotta da parte convenuta e non contestata da parte attrice].
In applicazione della formula come indicata dalla Suprema Corte per l'individuazione del tasso soglia di mora [TEGM + 2,1%) + ½] il tasso pattuito è
risultato contenuto nel limite del tasso soglia antiusura.
Non risulta, pertanto, alcuna usurarietà dei tassi d'interesse come pattuiti e/o applicati, ragion per cui il richiamo all'art. 1815 c.c. appare del tutto errato e privo di alcun fondamento.
In materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è
stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del
4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione
Par di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del Pt_3
credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB
(peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente pagina 15 di 22 alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le
clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e),
non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG
pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che […] l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione
Par dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale, sempre che ne sussistano i presupposti e sempre che il mutuatario sia in grado di allegare e provare di aver subito un pregiudizio a causa di ciò: nel caso di specie nulla di quanto detto è
stato allegato e provato da parte attrice.
Nei mutui con ammortamento alla francese, come quello oggetto del presente giudizio, sussiste solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, poiché
ogni rata, di importo costante, è composta sia da una quota di capitale in misura mensilmente crescente che da una quota di interessi corrispettivi proporzionalmente decrescenti.
Il piano di ammortamento alla francese non è connotato da anatocismo intrinseco, nemmeno nel contesto della c.d. rata composta (cfr. ex multis Corte di
Cassazione, Sez. Unite, Pres. D'Ascola – Rel. Lamorgese la sentenza n. 15340
del 29 maggio 2024). pagina 16 di 22 Tale meccanismo restitutorio non comporta alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi né alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato: in ciascuna rata gli interessi vengono infatti calcolati solo sul capitale residuo del periodo precedente e al netto dell'importo già pagato in linea capitale con la rata o le rate precedenti, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi già corrisposti.
L'applicazione di interessi composti non conduce perciò necessariamente alla violazione dell'art. 1283 c.c., che vieta soltanto la produzione di interessi su interessi scaduti e dunque una capitalizzazione di interessi non ravvisabile nel piano di ammortamento redatto con metodo francese né conduce ad un'indeterminatezza del tasso di interesse, risolvendosi semplicemente in una
“diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c..
Inoltre, la previsione dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento alla francese non comporta, in assenza di accettazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, quando nella clausola determinativa degli interessi corrispettivi siano indicati i suoi elementi essenziali, ossia i parametri utilizzati per la determinazione del tasso di interesse variabile, la base di calcolo e la modalità di calcolo di ciascuna rata costante, secondo il piano di ammortamento alla francese.
Ciò in quanto in sede di stipula del mutuo, il mutuatario è messo nella condizione di conoscere dall'analisi del piano di ammortamento il regime di capitalizzazione composta degli interessi e dunque la misura orientativa, salva l'oscillazione derivante dall'opzione del tasso variabile, della complessiva somma da restituire. pagina 17 di 22 L'applicazione del regime di capitalizzazione composita rispetto a quella semplice non costituisca un costo occulto a carico del mutuatario ai fini del calcolo del TAEG, non comporti anatocismo né rilevi ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura. Invero, le Sezioni Unite della Corte Suprema
di Cassazione, con la nota sentenza n. 15130/2024, pur trattando espressamente una ipotesi di mutuo a tasso fisso, hanno affermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione (ammortamento alla francese) “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico
degli interessi, che non maturano su altri interessi (infatti ogni volta che il
pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue;
l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua
base alcun interesse capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione
di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art. 1283 c.c. )”; né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono
calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la
quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente
(senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato);
né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale
effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli
nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Questi tre principi enunciati dalla Suprema Corte sono sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi. pagina 18 di 22 Inoltre, la Corte di Cassazione ha escluso che l'opacità del contratto, la sua scarsa trasparenza per la presenza di un costo o “prezzo” occulto -per mancata esplicitazione in contratto del maggior costo come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi – integri un problema di assenza di determinatezza dell'oggetto del contratto (Cass. SS.UU. 15130/24 cit.), né
l'indagine sulla determinatezza va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto.
Quanto al motivo inerente alla nullità parziale per mancata, espressa pattuizione del sistema di capitalizzazione composta, il mutuo ipotecario attenzionato comprende il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, allegato al contratto e sottoscritto dalle parti. Dal piano di ammortamento la parte era perfettamente in grado di comprendere le modalità di composizione della rata, nonché il costo complessivo dell'operazione. Di talché, le censure formulate da parte attrice sono infondate alla luce del recente arresto della Corte a Sezioni
Unite summenzionato, che ha escluso la sussistenza di violazione della regola di cui all'art. 117 TUB.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo contestato risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c., in quanto contiene l'indicazione di: importo erogato;
durata del prestito;
periodicità del rimborso;
tasso di interesse;
indicazione del pagamento del debito a rate costanti.
Il fatto che il mutuatario non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione.
Fornita un'informazione chiara su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale (importo e durata prestito, TAN e periodicità rate) e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può pagina 19 di 22 sussistere né un problema di indeterminatezza, né, tantomeno, di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di “interessi su interessi” (ovverosia, di anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più
interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito (senza che ciò influisca sul TAN e sul
TAEG, come esplicitati nel contratto), mentre nell'ammortamento “all'italiana”
il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più
alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più
bassi. Di talché, come specifica la Corte, “il maggior carico di interessi del
prestito [dipende] dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione
del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario”.
Sotto il profilo della trasparenza e chiarezza in contratto, il mutuatario non può ragionevolmente presumere, in assenza della relativa pattuizione, che la rata periodica sia a capitale decrescente o costante, perché ciò è escluso dalla indicazione del rimborso a rate costanti;
tanto meno sulla scorta delle previsioni contrattuali può ritenere che in ciascuna rata non siano liquidati tutti gli interessi generati dal capitale residuo entro la data di scadenza di essa ma solo quelli maturati sulla quota di capitale inserita nella rata in scadenza, perché come sopra detto ciò è in contrasto con la previsione degli artt. 820-821, 1194, 1499 c.c., senza considerare, inoltre, che l'art. 117 TUB non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, tanto meno a pena di nullità.
pagina 20 di 22 Concludendo, presupposta e convenuta la periodicità del rimborso “a rate costanti”, il maggior costo finale del rimborso rappresenta conseguenza necessaria dell'applicazione della normativa codicistica che governa la produzione e il pagamento degli interessi, senza possibilità di rilevare l'impiego di condizioni non pattuite (regime di capitalizzazione composta) né la produzione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., né la presenza di costi occulti che incidano sul Tan o sul TAEG.
In conclusione, devono escludersi tutti i profili di nullità invocati da parte attrice, così come la violazione di regole di trasparenza e correttezza.
Per tali ragioni le domande come formulate da parte attrice vanno in toto
rigettate.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00].
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice in quanto infondate;
2) condanna parte attrice a rifondere a
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro
5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 24 gennaio 2025. pagina 21 di 22 Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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