TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 113 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
), quali eredi legittimi di , rappresentata e difesa dagli C.F._2 Persona_2
Avvocati SALVATORE MUSUMECI e PAOLA EMANUELE per procura in atti
opponente
e
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
(P. I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Incorpora, giusta procura in atti
opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 2.1.2020 , in proprio e Parte_1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , proponeva Persona_1
pagina 1 di 5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5486/2019, con il quale era stato intimato a a a Parte_2 Parte_2 Pt_1
e a questi ultimi nella qualità di eredi di , in solido, di
[...] CP_3 Persona_2 pagare la somma di € 301.205,71, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, in favore di e, per essa, quale mandataria, di quale Controparte_1 CP_2 residuo debito nascente dai rapporti di conto corrente n. 300393554 e n. 300347039 intestati alla predetta società, garantiti da e da , come da fideiussioni Parte_2 Persona_2 del 9.11.2009 e del 1.8.2017.
L'opponente dichiarava di avere accettato l'eredità del defunto marito, , sia Persona_2 in proprio sia nella qualità, con beneficio di inventario, come peraltro documentato dall'opposta (all.10 del fasc. monitorio) e da essa stessa (doc. 1 fasc. di parte attrice), previa autorizzazione emessa il 27.3.2012 dal Tribunale di Catania – Sez. distaccata di Giarre (n.
8/2012 R.G.), in data 3.5.2012, registrata e trascritta in data 29.5.2012 al n. 27143 del registro generale e al n. 22246 di quello particolare dei Pubblici Registri Immobiliari.
Affermava di avere dovuto proporre l'opposizione per eccepire la sua carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di modo che la sua responsabilità era limitata al valore dell'eredità. Richiamava
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale la proposizione dell'eccezione di difetto di legittimazione per la sua qualità di erede beneficiato non sarebbe stata tempestivamente formulabile nel processo esecutivo.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo nella parte in cui aveva intimato ad essa e a di pagare, in solido tra loro e in solido con la società e l'altro garante, la CP_3 somma dovuta senza specificare che le somme da essi dovute non potevano che essere contenute intra vires, ex art. 490, c. 2, c.c..
L'opponente dichiarava di citare, altresì, in giudizio la Parte_2
e
[...] Parte_2
Si costituiva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 contestando l'opposizione. Evidenziava che la non aveva contestato la pretesa Pt_1
pagina 2 di 5 creditoria, essendosi limitata ad eccepire che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto contenere il richiamo espresso all'art. 490, c. 2, n. 2 c.c., anziché la solidarietà dell'obbligazione di pagamento ingiunta.
Verificata la regolarità del contraddittorio, all'udienza del 30 novembre 2020 – sostituita dal deposito di note – veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non senza rilevare che la soddisfazione del creditore sarebbe potuta avvenire solo intra vires; veniva, altresì, assegnato termine per espletare il procedimento di mediazione obbligatoria;
all'udienza del 21.9.2021 alle parti venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
All'udienza del 28.2.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.12.2022 e, quindi, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.1.2023.
Si susseguivano taluni rinvii per l'assenza del giudice titolare;
all'udienza del 28.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
Preliminarmente deve rilevarsi le parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono soltanto colui che ha proposto la domanda con il ricorso monitorio e colui contro il quale la domanda è stata proposta (C. Cass., n. 15567/2018; n. 16069/2004).
Con riguardo al coinvolgimento di ulteriori soggetti la Suprema Corte ha recentemente ribadito che L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (C. Cass., n. 6503/2024).
pagina 3 di 5 In applicazione dei superiori principi, non essendo stata autorizzata la chiamata in causa della società e di in considerazione della mancanza di apposita istanza in tal Parte_2 senso, detti soggetti, peraltro non costituiti, non risultano parti del presente giudizio.
La in proprio e n.q. ha proposto come unico motivo di opposizione l'esistenza Pt_1 della qualità di eredi beneficiati sua e del figlio minore, e ciò al fine di evitare eventuali decadenze, sulla base del seguente principio di diritto: L'accettazione dell'eredità con beneficio
d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale;
ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva
(C. Cass., n. 9158/2013; n. 20531/2020).
La questione risiede nel fatto che il decreto ingiuntivo non ha specificato l'esistenza dei limiti di cui all'art. 490, c. 2, n. 2, c.c., nonostante la ricorrente in sede monitoria avesse specificato l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della e di La al fine di evitare decadenze, ha ritenuto di proporre Pt_1 Persona_1 Pt_1
l'opposizione per eccepire l'esistenza della qualità di eredi beneficiati in suo capo e in capo al figlio minore.
Il limite derivante dall'applicazione dell'art. 490, c. 2, n. 2, c.c. va dichiarato in questa sede,
e peraltro non è stato contestato dall'opposta.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, a confermare il decreto ingiuntivo, sebbene con l'operatività del limite di cui sopra.
L'applicabilità del principio di diritto sopra enunciato alla presente controversia consente di compensare per metà le spese di lite, dunque l'opponente va condannata alla rifusione in favore dell'opposta della residua metà.
Le spese sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 520.000,00) nel seguente modo: € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase pagina 4 di 5 introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 13.000,00, su cui operare la disposta compensazione.
L'opponente va, altresì, condannata al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato, ai sensi dell'art. 8, d. lgs. n. 28/10, non essendo stato documentato che l'addotta indigenza – non provata – abbia impedito la sua partecipazione alla procedura di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 113/2020 R.G, vertente tra , in proprio e nella qualità di esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul minore (opponente) e Persona_1 Controparte_1
e, per essa, quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
(opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 5486/2019, dichiarando l'esistenza, in favore dell'opponente in proprio e n.q., dei limiti di cui all'art. 490, c. 2, n. 2, c.c.;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della residua metà, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma corrispondente al contributo unificato.
Così deciso in Catania il 26/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 113 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
), quali eredi legittimi di , rappresentata e difesa dagli C.F._2 Persona_2
Avvocati SALVATORE MUSUMECI e PAOLA EMANUELE per procura in atti
opponente
e
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
(P. I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Incorpora, giusta procura in atti
opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 2.1.2020 , in proprio e Parte_1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , proponeva Persona_1
pagina 1 di 5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5486/2019, con il quale era stato intimato a a a Parte_2 Parte_2 Pt_1
e a questi ultimi nella qualità di eredi di , in solido, di
[...] CP_3 Persona_2 pagare la somma di € 301.205,71, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, in favore di e, per essa, quale mandataria, di quale Controparte_1 CP_2 residuo debito nascente dai rapporti di conto corrente n. 300393554 e n. 300347039 intestati alla predetta società, garantiti da e da , come da fideiussioni Parte_2 Persona_2 del 9.11.2009 e del 1.8.2017.
L'opponente dichiarava di avere accettato l'eredità del defunto marito, , sia Persona_2 in proprio sia nella qualità, con beneficio di inventario, come peraltro documentato dall'opposta (all.10 del fasc. monitorio) e da essa stessa (doc. 1 fasc. di parte attrice), previa autorizzazione emessa il 27.3.2012 dal Tribunale di Catania – Sez. distaccata di Giarre (n.
8/2012 R.G.), in data 3.5.2012, registrata e trascritta in data 29.5.2012 al n. 27143 del registro generale e al n. 22246 di quello particolare dei Pubblici Registri Immobiliari.
Affermava di avere dovuto proporre l'opposizione per eccepire la sua carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di modo che la sua responsabilità era limitata al valore dell'eredità. Richiamava
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale la proposizione dell'eccezione di difetto di legittimazione per la sua qualità di erede beneficiato non sarebbe stata tempestivamente formulabile nel processo esecutivo.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo nella parte in cui aveva intimato ad essa e a di pagare, in solido tra loro e in solido con la società e l'altro garante, la CP_3 somma dovuta senza specificare che le somme da essi dovute non potevano che essere contenute intra vires, ex art. 490, c. 2, c.c..
L'opponente dichiarava di citare, altresì, in giudizio la Parte_2
e
[...] Parte_2
Si costituiva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 contestando l'opposizione. Evidenziava che la non aveva contestato la pretesa Pt_1
pagina 2 di 5 creditoria, essendosi limitata ad eccepire che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto contenere il richiamo espresso all'art. 490, c. 2, n. 2 c.c., anziché la solidarietà dell'obbligazione di pagamento ingiunta.
Verificata la regolarità del contraddittorio, all'udienza del 30 novembre 2020 – sostituita dal deposito di note – veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non senza rilevare che la soddisfazione del creditore sarebbe potuta avvenire solo intra vires; veniva, altresì, assegnato termine per espletare il procedimento di mediazione obbligatoria;
all'udienza del 21.9.2021 alle parti venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
All'udienza del 28.2.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.12.2022 e, quindi, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.1.2023.
Si susseguivano taluni rinvii per l'assenza del giudice titolare;
all'udienza del 28.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
Preliminarmente deve rilevarsi le parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono soltanto colui che ha proposto la domanda con il ricorso monitorio e colui contro il quale la domanda è stata proposta (C. Cass., n. 15567/2018; n. 16069/2004).
Con riguardo al coinvolgimento di ulteriori soggetti la Suprema Corte ha recentemente ribadito che L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (C. Cass., n. 6503/2024).
pagina 3 di 5 In applicazione dei superiori principi, non essendo stata autorizzata la chiamata in causa della società e di in considerazione della mancanza di apposita istanza in tal Parte_2 senso, detti soggetti, peraltro non costituiti, non risultano parti del presente giudizio.
La in proprio e n.q. ha proposto come unico motivo di opposizione l'esistenza Pt_1 della qualità di eredi beneficiati sua e del figlio minore, e ciò al fine di evitare eventuali decadenze, sulla base del seguente principio di diritto: L'accettazione dell'eredità con beneficio
d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale;
ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva
(C. Cass., n. 9158/2013; n. 20531/2020).
La questione risiede nel fatto che il decreto ingiuntivo non ha specificato l'esistenza dei limiti di cui all'art. 490, c. 2, n. 2, c.c., nonostante la ricorrente in sede monitoria avesse specificato l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della e di La al fine di evitare decadenze, ha ritenuto di proporre Pt_1 Persona_1 Pt_1
l'opposizione per eccepire l'esistenza della qualità di eredi beneficiati in suo capo e in capo al figlio minore.
Il limite derivante dall'applicazione dell'art. 490, c. 2, n. 2, c.c. va dichiarato in questa sede,
e peraltro non è stato contestato dall'opposta.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, a confermare il decreto ingiuntivo, sebbene con l'operatività del limite di cui sopra.
L'applicabilità del principio di diritto sopra enunciato alla presente controversia consente di compensare per metà le spese di lite, dunque l'opponente va condannata alla rifusione in favore dell'opposta della residua metà.
Le spese sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 520.000,00) nel seguente modo: € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase pagina 4 di 5 introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 13.000,00, su cui operare la disposta compensazione.
L'opponente va, altresì, condannata al pagamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato, ai sensi dell'art. 8, d. lgs. n. 28/10, non essendo stato documentato che l'addotta indigenza – non provata – abbia impedito la sua partecipazione alla procedura di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 113/2020 R.G, vertente tra , in proprio e nella qualità di esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul minore (opponente) e Persona_1 Controparte_1
e, per essa, quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
(opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 5486/2019, dichiarando l'esistenza, in favore dell'opponente in proprio e n.q., dei limiti di cui all'art. 490, c. 2, n. 2, c.c.;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della residua metà, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma corrispondente al contributo unificato.
Così deciso in Catania il 26/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 5 di 5