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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/09/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. 37/2022 R.G.A.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr Marisa SALVO Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37/2022 R.G., vertente tra nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente in [...]d'DO (ME), contrada Vina n. 28, in proprio e C.F._1 nella qualità di legale rappresentante della rapp.ti e difesi, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Paolo Starvaggi, Pec: fax n. Email_1
0941704554, del Foro di Patti, e dall'avv. Francesco Cucinotta (C.F.: ), C.F._2 elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Sant'Agata Militello, via Michele Amari n. 3/E, presso lo studio dell'avv. Paolo Starvaggi, nonché presso il domicilio digitale: (per le comunicazioni di segreteria e le notificazioni Email_1
l'indirizzo p.e.c. e il numero di fax 0941704554); Email_1
- Appellanti- Contro società di diritto italiano costituita ai sensi della Legge 30 aprile Controparte_2
1999 n. 130 (di seguito la " ") con sede legale in Roma, Lungotevere Controparte_3
Flaminio n. 18, capitale sociale Euro 10.000 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma (di seguito la P.IVA_1
“Mandante”) e, per essa, in forza di procura in atti, la mandataria CP_4
(denominazione assunta da società di diritto italiano, con sede legale in Verona, CP_5
Via Dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale , P. IVA , rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa, in virtù di procura speciale rilasciata in atti, dall'Avv. Roberto Staiti (il quale ha dichiarato di voler ricevere le notifiche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e al seguente n. di fax 090 6413247) presso il cui studio in Email_2
Messina, Via Peculio Frumentario n. 31, è elettivamente domiciliata;
- Cessionaria interveniente-
1 con sede in Roma , Via Carucci 131, nella qualità di procuratore di Controparte_6
Intesa San Paolo s.p.a. (già con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Controparte_7
- -Appellata contumace-
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 497/2021 pubbl. il 10.06.2021 dal Tribunale Civile di Patti, nel procedimento n. 100812/2010 RG.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
ha impugnato la sentenza n. 497/2021 emessa dal Tribunale Civile di Parte_1
Patti, pubblicata in data 10.06.2021, nell'ambito del procedimento n. 100812/2010, con la quale il decidente ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della , così espressamente statuendo: Controparte_6
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. In via preliminare disattende e rigetta la dedotta eccezione della banca opposta, volta a far dichiarare l'improcedibilità e/ inammissibilità dell'opposizione;
2. Dichiara l'infondatezza della posizione degli opponenti con il consequenziale rigetto integrale dell' opposizione spiegata e delle domande poste con la stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto(230/2010 del 16 Agosto 2010) che viene dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.; 3. Condanna gli opponenti
[...]
e (obbligati in solido) a rimborsare alla Parte_2 Parte_1 banca opposta, a titolo di spese processuali, la somma di Euro 6.715,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
4. Pone in via definitiva a carico degli opponenti le spese processuali liquidate all' esito della fase monitoria con il decreto ingiuntivo opposto”.
Con l'atto di gravame ha chiesto, per i motivi in esso meglio esposti, l'accoglimento delle conclusioni pure in esso riportate, alle quali si rinvia.
Con comparsa depositata telematicamente in data 22.04.2022, si costituiva la cessionaria del credito, come sopra rappresentata, la quale chiedeva dichiararsi Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, instando, in subordine, per il suo rigetto. Spiegava, inoltre, appello incidentale o comunque chiedeva disporsi la correzione della sentenza impugnata nei termini esposti nell'atto difensivo.
Dopo un rinvio preliminare per assenza del relatore, all'udienza cartolare c.d. “filtro”, svoltasi in data 21.11.2022, ritenuti insussistenti i presupposti per la chiesta inibitoria, nonché quelli di cui all'art. 348 bis c.p.c., veniva disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.12.2023, successivamente rifissata (giusta decreto del Presidente della Prima Sezione Civile del 15.01.2025), con surroga del Consigliere designato, alla data del 10 giugno 2025, da svolgersi con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino alla stessa data per il deposito delle note scritte di trattazione.
2 Entro il termine fissato, tuttavia, nessuna delle parti depositava note scritte di trattazione, per cui la Corte con ordinanza emessa in data 12 giugno 2025, rilevato che <ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come introdotto dal citato D.Lvo 149/22) “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”>> disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni alla data del 23 settembre 2025, anch'essa da svolgersi con le formalità cartolari di cui al citato art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino allo stesso giorno.
Tuttavia, neppure entro la indicata data del 23 settembre 2025 le parti depositavano note scritte di trattazione, pertanto, la causa va decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte opposta nel Controparte_6 giudizio di primo grado, la quale nonostante la regolare notifica dell'atto di appello non si è costituita nel presente giudizio, essendosi, invece, costituita la cessionaria del credito per cui è causa.
Ciò premesso, sempre in via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che, per effetto del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma 1, c. p. c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D. L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008), se nessuna delle parti, pur avendone ricevuto comunicazione, compare per due udienze consecutive nel corso del processo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
A tali disposizioni si è aggiunta la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come introdotta dal D.Leg.vo 10.10.2022 n. 149, a tenore della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Come si è detto sopra, alle due udienze cartolari del 10 giugno 2025 e del 23 settembre 2025, fissate con provvedimenti regolarmente notificati ai procuratori costituiti delle parti, nessuno ha depositato note scritte di trattazione, situazione assimilabile -nella disciplina previgente- alla mancata comparizione in udienza.
A ciò seguono l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c. (così come sopra introdotto dal D.Leg.vo 149/22), che deve trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis trattandosi di giudizio pendente all'epoca dell'entrata in vigore della citata disposizione.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
3 Visto l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da sopra Parte_1 generalizzato, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
avverso la sentenza n. 497/2021 pubblicata dal Tribunale di Patti in data 10.06.2021
[...]
(nell'ambito del procedimento n. 100812/2010 R.G.), così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_6
visto l'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr Marisa SALVO Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37/2022 R.G., vertente tra nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente in [...]d'DO (ME), contrada Vina n. 28, in proprio e C.F._1 nella qualità di legale rappresentante della rapp.ti e difesi, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Paolo Starvaggi, Pec: fax n. Email_1
0941704554, del Foro di Patti, e dall'avv. Francesco Cucinotta (C.F.: ), C.F._2 elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Sant'Agata Militello, via Michele Amari n. 3/E, presso lo studio dell'avv. Paolo Starvaggi, nonché presso il domicilio digitale: (per le comunicazioni di segreteria e le notificazioni Email_1
l'indirizzo p.e.c. e il numero di fax 0941704554); Email_1
- Appellanti- Contro società di diritto italiano costituita ai sensi della Legge 30 aprile Controparte_2
1999 n. 130 (di seguito la " ") con sede legale in Roma, Lungotevere Controparte_3
Flaminio n. 18, capitale sociale Euro 10.000 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma (di seguito la P.IVA_1
“Mandante”) e, per essa, in forza di procura in atti, la mandataria CP_4
(denominazione assunta da società di diritto italiano, con sede legale in Verona, CP_5
Via Dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale , P. IVA , rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa, in virtù di procura speciale rilasciata in atti, dall'Avv. Roberto Staiti (il quale ha dichiarato di voler ricevere le notifiche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e al seguente n. di fax 090 6413247) presso il cui studio in Email_2
Messina, Via Peculio Frumentario n. 31, è elettivamente domiciliata;
- Cessionaria interveniente-
1 con sede in Roma , Via Carucci 131, nella qualità di procuratore di Controparte_6
Intesa San Paolo s.p.a. (già con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Controparte_7
- -Appellata contumace-
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 497/2021 pubbl. il 10.06.2021 dal Tribunale Civile di Patti, nel procedimento n. 100812/2010 RG.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
ha impugnato la sentenza n. 497/2021 emessa dal Tribunale Civile di Parte_1
Patti, pubblicata in data 10.06.2021, nell'ambito del procedimento n. 100812/2010, con la quale il decidente ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della , così espressamente statuendo: Controparte_6
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. In via preliminare disattende e rigetta la dedotta eccezione della banca opposta, volta a far dichiarare l'improcedibilità e/ inammissibilità dell'opposizione;
2. Dichiara l'infondatezza della posizione degli opponenti con il consequenziale rigetto integrale dell' opposizione spiegata e delle domande poste con la stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto(230/2010 del 16 Agosto 2010) che viene dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.; 3. Condanna gli opponenti
[...]
e (obbligati in solido) a rimborsare alla Parte_2 Parte_1 banca opposta, a titolo di spese processuali, la somma di Euro 6.715,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
4. Pone in via definitiva a carico degli opponenti le spese processuali liquidate all' esito della fase monitoria con il decreto ingiuntivo opposto”.
Con l'atto di gravame ha chiesto, per i motivi in esso meglio esposti, l'accoglimento delle conclusioni pure in esso riportate, alle quali si rinvia.
Con comparsa depositata telematicamente in data 22.04.2022, si costituiva la cessionaria del credito, come sopra rappresentata, la quale chiedeva dichiararsi Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, instando, in subordine, per il suo rigetto. Spiegava, inoltre, appello incidentale o comunque chiedeva disporsi la correzione della sentenza impugnata nei termini esposti nell'atto difensivo.
Dopo un rinvio preliminare per assenza del relatore, all'udienza cartolare c.d. “filtro”, svoltasi in data 21.11.2022, ritenuti insussistenti i presupposti per la chiesta inibitoria, nonché quelli di cui all'art. 348 bis c.p.c., veniva disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.12.2023, successivamente rifissata (giusta decreto del Presidente della Prima Sezione Civile del 15.01.2025), con surroga del Consigliere designato, alla data del 10 giugno 2025, da svolgersi con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino alla stessa data per il deposito delle note scritte di trattazione.
2 Entro il termine fissato, tuttavia, nessuna delle parti depositava note scritte di trattazione, per cui la Corte con ordinanza emessa in data 12 giugno 2025, rilevato che <ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come introdotto dal citato D.Lvo 149/22) “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”>> disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni alla data del 23 settembre 2025, anch'essa da svolgersi con le formalità cartolari di cui al citato art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino allo stesso giorno.
Tuttavia, neppure entro la indicata data del 23 settembre 2025 le parti depositavano note scritte di trattazione, pertanto, la causa va decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte opposta nel Controparte_6 giudizio di primo grado, la quale nonostante la regolare notifica dell'atto di appello non si è costituita nel presente giudizio, essendosi, invece, costituita la cessionaria del credito per cui è causa.
Ciò premesso, sempre in via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che, per effetto del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma 1, c. p. c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D. L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008), se nessuna delle parti, pur avendone ricevuto comunicazione, compare per due udienze consecutive nel corso del processo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
A tali disposizioni si è aggiunta la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come introdotta dal D.Leg.vo 10.10.2022 n. 149, a tenore della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Come si è detto sopra, alle due udienze cartolari del 10 giugno 2025 e del 23 settembre 2025, fissate con provvedimenti regolarmente notificati ai procuratori costituiti delle parti, nessuno ha depositato note scritte di trattazione, situazione assimilabile -nella disciplina previgente- alla mancata comparizione in udienza.
A ciò seguono l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c. (così come sopra introdotto dal D.Leg.vo 149/22), che deve trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis trattandosi di giudizio pendente all'epoca dell'entrata in vigore della citata disposizione.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
3 Visto l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da sopra Parte_1 generalizzato, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
avverso la sentenza n. 497/2021 pubblicata dal Tribunale di Patti in data 10.06.2021
[...]
(nell'ambito del procedimento n. 100812/2010 R.G.), così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_6
visto l'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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