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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2575/2023 promossa da:
, nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE in data 17/02/1977, c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Varese piazza della Motta n. 6, presso lo studio dell'avv. MAURA
BOGNI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato a [...] in data [...], c.f. CP_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
Varese piazza della Motta n. 6, presso lo studio dell'avv. MAURA BOGNI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, qui trascritte:
1) i coniugi vivranno separati di tetto, di letto e di mensa nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Borgomanero via S. Domenico Savio n. 43 ove hanno sempre e solo abitato la sig.ra e la minore resta assegnata in via esclusiva alla Parte_1 Persona_1 stessa e alla minore;
3) la figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione materna;
4) il sig. si obbliga a concorrere al mantenimento della figlia mediante la CP_1 corresponsione, entro il giorno 10 di ogni mese, di un una somma di € 650,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
5) i coniugi si obbligano a concorrere nella misura del 50% a tutte le spese scolastiche della figlia nonché a quelle di carattere straordinario, previamente concordate, ed a quelle sanitarie non mutuabili;
6) il sig. potrà stare con la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici della CP_1 stessa, due pomeriggi alla settimana, dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 20,00. Il sig. starà con la figlia anche nel corso del fine settimana in maniera alternata con la moglie CP_1 così come pure il giorno di Natale e di S. Stefano nonché quello dell'ultimo dell'anno ed il capodanno alternativamente e così pure Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e lo stesso per tutte le festività;
7) il veicolo Jeep Renegade tg. GC661KP resta di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_1
8) i ricorrenti hanno già definito ogni rapporto economico e nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra;
9) i coniugi ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento della figlia minore.
I sig.ri e dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare CP_1 Parte_1 espressamente all'impugnazione dell'emanada sentenza.”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nella Repubblica Parte_1 CP_1
Popolare Cinese in data 30 dicembre 2008, con atto trascritto in ITALIA nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di FONTANETO D'AGOGNA (NO) al n. 7, p. II, Serie C, anno 2009. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia ancora minorenne (18/10/2011, Borgomanero). Per_1
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio è congiunto stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c..
La domanda merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
In data 21/03/2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi.
In data 29/10/2024 è stata depositata agli atti del fascicolo l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
2 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nella Repubblica Popolare Cinese in data 30 dicembre 2008, da e con atto trascritto Parte_1 CP_1 in ITALIA nei registri dello stato civile del Comune di FONTANETO D'AGOGNA (NO) al n. 7, p. II, Serie C, anno 2009;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FONTANETO D'AGOGNA di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2575/2023 promossa da:
, nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE in data 17/02/1977, c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Varese piazza della Motta n. 6, presso lo studio dell'avv. MAURA
BOGNI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato a [...] in data [...], c.f. CP_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
Varese piazza della Motta n. 6, presso lo studio dell'avv. MAURA BOGNI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, qui trascritte:
1) i coniugi vivranno separati di tetto, di letto e di mensa nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Borgomanero via S. Domenico Savio n. 43 ove hanno sempre e solo abitato la sig.ra e la minore resta assegnata in via esclusiva alla Parte_1 Persona_1 stessa e alla minore;
3) la figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione materna;
4) il sig. si obbliga a concorrere al mantenimento della figlia mediante la CP_1 corresponsione, entro il giorno 10 di ogni mese, di un una somma di € 650,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
5) i coniugi si obbligano a concorrere nella misura del 50% a tutte le spese scolastiche della figlia nonché a quelle di carattere straordinario, previamente concordate, ed a quelle sanitarie non mutuabili;
6) il sig. potrà stare con la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici della CP_1 stessa, due pomeriggi alla settimana, dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 20,00. Il sig. starà con la figlia anche nel corso del fine settimana in maniera alternata con la moglie CP_1 così come pure il giorno di Natale e di S. Stefano nonché quello dell'ultimo dell'anno ed il capodanno alternativamente e così pure Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e lo stesso per tutte le festività;
7) il veicolo Jeep Renegade tg. GC661KP resta di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_1
8) i ricorrenti hanno già definito ogni rapporto economico e nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra;
9) i coniugi ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento della figlia minore.
I sig.ri e dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare CP_1 Parte_1 espressamente all'impugnazione dell'emanada sentenza.”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nella Repubblica Parte_1 CP_1
Popolare Cinese in data 30 dicembre 2008, con atto trascritto in ITALIA nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di FONTANETO D'AGOGNA (NO) al n. 7, p. II, Serie C, anno 2009. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia ancora minorenne (18/10/2011, Borgomanero). Per_1
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio è congiunto stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c..
La domanda merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
In data 21/03/2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi.
In data 29/10/2024 è stata depositata agli atti del fascicolo l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
2 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nella Repubblica Popolare Cinese in data 30 dicembre 2008, da e con atto trascritto Parte_1 CP_1 in ITALIA nei registri dello stato civile del Comune di FONTANETO D'AGOGNA (NO) al n. 7, p. II, Serie C, anno 2009;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FONTANETO D'AGOGNA di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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