CASS
Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2023, n. 8523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8523 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VO CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. LIBERTA di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG, dr.ssa LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8523 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 131 Tribunale per il riesame di Potenza, adito ex art. 309 cod. proc. pen., il 20 ottobre - 3 novembre 2022, previa riqualificazione del reato contestato all'indagato da violazione del comma 4 in violazione del comma 1 dell'art. 589- bis cod. pen. (fatto contestato come commesso l'8 ottobre 2022), ha rigettato il ricorso nei confronti dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Matera il 10 ottobre 2022 ha applicato a CA SA la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria ed illogica in punto sia di sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di recidiva sia di intensità della stessa e, correlativamente, di adeguatezza/necessità della misura custodiale prescelta. 2.1. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe affermato essere possibile la reiterazione del reato nonostante l'assenza di precedenti e di carichi pendenti da parte dell'indagato, che peraltro non ha mai nemmeno causato incidenti stradali né ha mai avuto la patente ritirata o decurtati i punti, sulla base di considerazioni che si ritengono essere meramente ipotetiche ed astratte. Difetterebbe, ad avviso della Difesa, nel caso di specie l'attualità e la concretezza del pericolo individuato, in sostanza erroneamente ed illegittimamente sostituiti da un mero richiamo alla gravità del fatto. 2.2. La decisione, inoltre, sarebbe lacunosa sotto i profili della proporzionalità e della adeguatezza. Infatti, l'ordinanza impugnata fa rinvio alle considerazioni del G.i.p., che ha valorizzato la spregiudicatezza dell'indagato, il quale - si legge - ha tenuto una condotta di guida pericolosa e noncurante della sicurezza pubblica scorrazzando di notte per le vie del centro abitato di Policoro, trascurando, però, la personalità dell'indagato, che si descrive come uomo retto, con una famiglia alle spalle, proveniente da un ambiente sociale sano, svolgente la professione di Avvocato, e non tenendo conto dell'avvenuta sospensione della patente di guida, ciò che impedirebbe per il futuro l'utilizzo di veicoli. Il provvedimento impugnato, infine, sarebbe privo di qualsiasi motivazione in ordine alla concreta scelta della misura degli arresti domiciliari, non facendosi alcuna menzione - nemmeno per escluderle - di misure meno afflittive. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2 3. Il Procuratore generale della S.C. nella propria requisitoria scritta del 29 dicembre 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 1.1.Non fondato è il motivo che attiene all"an della pericolosità dell'indagato, in quanto il Tribunale di Potenza (alle pp.
3-5 dell'ordinanza impugnata) valorizza la gravità della condotta di guida, a velocità eccessiva, tanto da avere lasciato una traccia di frenata lunga ben 21 metri e da essersi l'automobile capovolta, di notte, senza illuminazione, in centro abitato;
peraltro, nel provvedimento impugnato si dà, sia pure sinteticamente, atto delle argomentazioni difensive, che vengono confutate con motivazione sufficiente, non incongrua e non illogica. 1.2. Non altrettanto può dirsi della motivazione in tema di scelta della misura degli arresti domiciliari, anziché di misura non custodiale, non rinvenendosi né nell'ordinanza genetica né nel provvedimento impugnato, malgrado la sollecitazione difensiva, alcuna motivazione circa la concreta scelta della misura prescelta, sotto i profili della proporzionalità e della adeguatezza (cfr. Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324, e successive sentenza conformi delle Sezioni semplici, sino alla recentissima decisione di Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758), essendosi i Giudici di merito concentrati esclusivamente sulla gravità del fatto. 2.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla scelta della misura cautelare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Potenza;
con rigetto nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della applicata misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Potenza. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 07/02/2023.
lette le conclusioni del PG, dr.ssa LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8523 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 131 Tribunale per il riesame di Potenza, adito ex art. 309 cod. proc. pen., il 20 ottobre - 3 novembre 2022, previa riqualificazione del reato contestato all'indagato da violazione del comma 4 in violazione del comma 1 dell'art. 589- bis cod. pen. (fatto contestato come commesso l'8 ottobre 2022), ha rigettato il ricorso nei confronti dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Matera il 10 ottobre 2022 ha applicato a CA SA la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria ed illogica in punto sia di sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di recidiva sia di intensità della stessa e, correlativamente, di adeguatezza/necessità della misura custodiale prescelta. 2.1. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe affermato essere possibile la reiterazione del reato nonostante l'assenza di precedenti e di carichi pendenti da parte dell'indagato, che peraltro non ha mai nemmeno causato incidenti stradali né ha mai avuto la patente ritirata o decurtati i punti, sulla base di considerazioni che si ritengono essere meramente ipotetiche ed astratte. Difetterebbe, ad avviso della Difesa, nel caso di specie l'attualità e la concretezza del pericolo individuato, in sostanza erroneamente ed illegittimamente sostituiti da un mero richiamo alla gravità del fatto. 2.2. La decisione, inoltre, sarebbe lacunosa sotto i profili della proporzionalità e della adeguatezza. Infatti, l'ordinanza impugnata fa rinvio alle considerazioni del G.i.p., che ha valorizzato la spregiudicatezza dell'indagato, il quale - si legge - ha tenuto una condotta di guida pericolosa e noncurante della sicurezza pubblica scorrazzando di notte per le vie del centro abitato di Policoro, trascurando, però, la personalità dell'indagato, che si descrive come uomo retto, con una famiglia alle spalle, proveniente da un ambiente sociale sano, svolgente la professione di Avvocato, e non tenendo conto dell'avvenuta sospensione della patente di guida, ciò che impedirebbe per il futuro l'utilizzo di veicoli. Il provvedimento impugnato, infine, sarebbe privo di qualsiasi motivazione in ordine alla concreta scelta della misura degli arresti domiciliari, non facendosi alcuna menzione - nemmeno per escluderle - di misure meno afflittive. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2 3. Il Procuratore generale della S.C. nella propria requisitoria scritta del 29 dicembre 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 1.1.Non fondato è il motivo che attiene all"an della pericolosità dell'indagato, in quanto il Tribunale di Potenza (alle pp.
3-5 dell'ordinanza impugnata) valorizza la gravità della condotta di guida, a velocità eccessiva, tanto da avere lasciato una traccia di frenata lunga ben 21 metri e da essersi l'automobile capovolta, di notte, senza illuminazione, in centro abitato;
peraltro, nel provvedimento impugnato si dà, sia pure sinteticamente, atto delle argomentazioni difensive, che vengono confutate con motivazione sufficiente, non incongrua e non illogica. 1.2. Non altrettanto può dirsi della motivazione in tema di scelta della misura degli arresti domiciliari, anziché di misura non custodiale, non rinvenendosi né nell'ordinanza genetica né nel provvedimento impugnato, malgrado la sollecitazione difensiva, alcuna motivazione circa la concreta scelta della misura prescelta, sotto i profili della proporzionalità e della adeguatezza (cfr. Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324, e successive sentenza conformi delle Sezioni semplici, sino alla recentissima decisione di Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758), essendosi i Giudici di merito concentrati esclusivamente sulla gravità del fatto. 2.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla scelta della misura cautelare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Potenza;
con rigetto nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della applicata misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Potenza. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 07/02/2023.