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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/11/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. AN ED Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Massimo Aprile Consigliere ausil. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 272/24 R.G. promossa d a e , Parte_1 Parte_2
OGGETTO: rappresentati e difesi dall'avv. STOCCHIERO NICOLA elettivamente
Prestazione d'opera domiciliati in VIA ZAMBIANCHI 1 24121 BERGAMO presso il difensore intellettuale avv. STOCCHIERO NICOLA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 9 , rappresentato e difeso dall'avv. RIDOLFI PAOLO e Controparte_1
dall'avv. BETTI ALESSANDRO ( ) elettivamente C.F._1
domiciliati in presso il difensore avv. RIDOLFI PAOLO, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 157/24.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 157/24 il Tribunale di Bergamo condannava Parte_2
e a pagare in favore dell'attore la
[...] Parte_1 Controparte_1
somma di euro 11.529, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta per la redazione delle pratiche per la regolarizzazione e la successiva compravendita dell'immobile di proprietà dei convenuti, sito in Radda in
Chianti ( Si) loc. “ Il Moro”.
Argomentava il primo giudice che il contestato conferimento dell'incarico risultava provato attraverso plurimi elementi quali i numerosi sopralluoghi effettuati per verificare lo stato delle strutture dell'immobile, finalizzati a rendere possibile la formalizzazione della vendita;
l'impegno assunto dai signori nella proposta di acquisto, di fornire le Parte_3
pagina 2 di 9 certificazioni di agibilità degli immobili e di regolarità degli impianti;
le mail nelle quali aveva indicato ai signori i costi Controparte_1 Controparte_2
per la sostituzione delle pompe dei pozzi e la necessità di acquisire le certificazioni degli impianti;
le tre relazioni tecniche del febbraio 2019 a firma denominate “ Due diligence tecnica generale sulla situazione CP_1
urbanistica catastale ed energetica” ed un' ulteriore “ Relazione tecnica” sugli interventi di adeguamento dei sistemi di trattamento reflui.
La sentenza è stata gravata dai signori che hanno insistito Controparte_2
per il rigetto della domanda.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 settembre 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo gli appellanti articolano plurime censure alla sentenza gravata.
Si dolgono della decisione nella parte in cui si era ritenuto provato l'incarico conferito a in contrasto con quanto acclarato nella sentenza n. Controparte_1
253/22 pronunciata dal tribunale di Siena, di cui il primo giudice non aveva tenuto conto.
Sulla base di tale documento e di altri versati in atti doveva ritenersi provato che le attività professionali di cui chiedeva il pagamento erano state Controparte_1
pagina 3 di 9 svolte in favore del firmatario della proposta di acquisto, in qualità di promissario acquirente, sig. che aveva incaricato Controparte_3
l'appellato e l'agenzia immobiliare di effettuare alcune Parte_4
modifiche dell'immobile, senza che, peraltro, ve ne fosse la necessità in quanto l'immobile promesso in vendita godeva già di tutti i requisiti per poter essere venduto.
Fanno rilevare che, in ogni caso, le pretese attività svolte erano di competenza di un geometra e non di un soggetto non iscritto all'albo che, di conseguenza,
non aveva azione per chiederne il pagamento, stante la nullità del preteso contratto.
Ripropongono l'eccezione di compensazione del preteso credito con il controcredito vantato per danni, causati dal per aver svolto la sua CP_1
attività con grave negligenza, avendo il promissario acquirente lamentato infiltrazioni di acqua piovana, elevata infestazione di tarli e formiche nelle travi che avevano legittimato la sua richiesta di riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
----------------------------
Nell'atto introduttivo del giudizio allegava di aver svolto in Controparte_1
favore dei signori “ precipue prestazioni professionali” Controparte_2
così come risultanti dalla notula del 10 febbraio 2019 ( All. 1) nella quale venivano elencate ben n. 17 tipi di attività.
pagina 4 di 9 Nel giudizio, conclusosi con la sentenza gravata, non veniva espletata alcuna attività istruttoria;
l'attore chiedeva, infatti, che la causa fosse posta in decisione o in subordine che venissero concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.; istanza che, nel presente grado, non è stata rinnovata.
Ciò premesso, è noto che il professionista che chiede il pagamento della propria prestazione d'opera deve dimostrare l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente. Infatti, l'obbligo di eseguire una prestazione d'opera professionale intellettuale scaturisce da un contratto (articolo 2230 del Codice
civile), che presuppone uno scambio di consensi tra committente e professionista, il che costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, un principio regolatore dell'intera materia contrattuale.
Nel caso di specie, contestato da parte convenuta il conferimento dell'incarico,
il primo giudice riteneva che esso potesse desumersi ( i) dalla proposta di acquisto del 30.10.18, nella quale era previsto che fosse “ cura ed onere” della parte promittente venditrice fornire, prima del rogito, l'atto di agibilità, la certificazione degli impianti, la certificazione di destinazione urbanistica, la certificazione dei pozzi e la documentazione urbanistica, ( ii) la mail del
21.1.2019 con cui comunicava a alcuni preventivi per la CP_1 Parte_2
pagina 5 di 9 regolarizzazione degli scarichi fognari e dei solai, ( iii) la mail del 22.1.18 nella quale veniva comunicato il costo per la sostituzione di una pompa del pozzo per l'acqua e ( iiii) un'altra, del giorno successivo nella quale riferiva di aver effettuato bonifico relativamente a quanto in precedenza comunicato dal nonché da altri documenti versati in causa tra i quali tre relazioni Parte_2
tecniche a firma necessarie per addivenire alla vendita. CP_1
Ciò premesso, reputa la Corte che i singoli documenti considerati dal primo giudice, pur nella loro valutazione complessiva, non concorrano a dimostrare,
in modo inequivoco, il conferimento dell'incarico professionale dai signori al sig. Controparte_2 CP_1
Per quanto attiene alla previsione contenuta nella proposta di acquisto del
30.10.2018, secondo cui era onere del promittente venditore fornire la eventuale documentazione necessaria per la stipula del contratto definitivo, è
appena il caso di evidenziare che l'impegno assunto dal promittente venditore non si traduce, automaticamente, nel conferimento di un incarico a terzi per provvedere alla regolarizzazione di taluni aspetti dell'immobile
Quanto, invece, alla corrispondenza citata dal primo giudice non può non essere apprezzato il fatto che nessuna delle mail è indirizzata agli appellanti : la prima del 21.1.2019 ha come destinatario e nella stessa Persona_1 CP_1
dichiara di stare “ seguendo e gestendo al meglio la parte venditrice in
collaborazione con ” e che al fine di rendere possibile la compravendita, Per_2
pagina 6 di 9 di contenere i costi e di rispettare le richieste della parte acquirente egli rendeva noti alcuni preventivi relativi ai costi per l'adeguamento degli scarichi fognari,
dei solai e per la parziale copertura del soggiorno;
opere che avrebbe realizzato la ditta Sannio Restauro Snc. della quale venivano indicate le coordinate bancarie per provvedere al bonifico.
In relazione a tali mail, nessun chiarimento è stato fornito dallo stesso CP_1
delle ragioni per cui il nominativo delle ditte, le opere da eseguire ed i relativi costi non fossero stati sottoposti all'attenzione ed approvazione dei signori
Controparte_2
Lo stesso dicasi per la mail del 22 gennaio 2018 nella quale venivano comunicati i costi per la sostituzione della pompa di uno dei pozzi.
Nella mail del 18 febbraio 2019 inviata da a il Persona_1 Controparte_1
primo confermava l'esecuzione dei lavori indicati nella mail del 16 febbraio
2019 inviata dallo stesso nella quale quest'ultimo aveva dato atto che CP_1
gli aveva confermato l'ordine di lavoro complessivo Parte_2
necessario per rendere conformi alle norme vigenti impianti e locali cucina e che egli si assumeva di incarico di “ attivare” le ditte interessate precisando che
“ e possono avvertire della suddetta Controparte_4 CP_5
decisione il sig. ossia il promissario acquirente. CP_3
Anche per tali opere, dunque, ricevette la conferma per la loro CP_1
esecuzione, ma, sulla base della documentazione prodotta, non da parte degli pagina 7 di 9 appellanti e non risulta che egli avesse comunicato i nominativi delle ditte e i preventivi di spesa a quelli che, a suo dire, gli avevano conferito l'incarico.
Anche la delega conferita a per poter accedere agli atti Controparte_1
amministrativi prova il solo fatto che egli era stato delegato per tale specifico incombente , ma non anche di svolgere le plurime attività elencate nella parcella.
In riforma della sentenza gravata, la domanda proposta da va Controparte_1
respinta.
per la sua soccombenza, va condannato a rifondere in favore Controparte_1
di e le spese di entrambi i gradi del Parte_1 Parte_2
giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 3.397 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva e euro 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda proposta da
[...]
nei confronti di e;
CP_1 Parte_1 Parte_2 pagina 8 di 9 condanna a rifondere in favore degli appellanti le spese di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
AN ED
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. AN ED Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Massimo Aprile Consigliere ausil. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 272/24 R.G. promossa d a e , Parte_1 Parte_2
OGGETTO: rappresentati e difesi dall'avv. STOCCHIERO NICOLA elettivamente
Prestazione d'opera domiciliati in VIA ZAMBIANCHI 1 24121 BERGAMO presso il difensore intellettuale avv. STOCCHIERO NICOLA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 9 , rappresentato e difeso dall'avv. RIDOLFI PAOLO e Controparte_1
dall'avv. BETTI ALESSANDRO ( ) elettivamente C.F._1
domiciliati in presso il difensore avv. RIDOLFI PAOLO, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 157/24.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 157/24 il Tribunale di Bergamo condannava Parte_2
e a pagare in favore dell'attore la
[...] Parte_1 Controparte_1
somma di euro 11.529, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta per la redazione delle pratiche per la regolarizzazione e la successiva compravendita dell'immobile di proprietà dei convenuti, sito in Radda in
Chianti ( Si) loc. “ Il Moro”.
Argomentava il primo giudice che il contestato conferimento dell'incarico risultava provato attraverso plurimi elementi quali i numerosi sopralluoghi effettuati per verificare lo stato delle strutture dell'immobile, finalizzati a rendere possibile la formalizzazione della vendita;
l'impegno assunto dai signori nella proposta di acquisto, di fornire le Parte_3
pagina 2 di 9 certificazioni di agibilità degli immobili e di regolarità degli impianti;
le mail nelle quali aveva indicato ai signori i costi Controparte_1 Controparte_2
per la sostituzione delle pompe dei pozzi e la necessità di acquisire le certificazioni degli impianti;
le tre relazioni tecniche del febbraio 2019 a firma denominate “ Due diligence tecnica generale sulla situazione CP_1
urbanistica catastale ed energetica” ed un' ulteriore “ Relazione tecnica” sugli interventi di adeguamento dei sistemi di trattamento reflui.
La sentenza è stata gravata dai signori che hanno insistito Controparte_2
per il rigetto della domanda.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 settembre 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo gli appellanti articolano plurime censure alla sentenza gravata.
Si dolgono della decisione nella parte in cui si era ritenuto provato l'incarico conferito a in contrasto con quanto acclarato nella sentenza n. Controparte_1
253/22 pronunciata dal tribunale di Siena, di cui il primo giudice non aveva tenuto conto.
Sulla base di tale documento e di altri versati in atti doveva ritenersi provato che le attività professionali di cui chiedeva il pagamento erano state Controparte_1
pagina 3 di 9 svolte in favore del firmatario della proposta di acquisto, in qualità di promissario acquirente, sig. che aveva incaricato Controparte_3
l'appellato e l'agenzia immobiliare di effettuare alcune Parte_4
modifiche dell'immobile, senza che, peraltro, ve ne fosse la necessità in quanto l'immobile promesso in vendita godeva già di tutti i requisiti per poter essere venduto.
Fanno rilevare che, in ogni caso, le pretese attività svolte erano di competenza di un geometra e non di un soggetto non iscritto all'albo che, di conseguenza,
non aveva azione per chiederne il pagamento, stante la nullità del preteso contratto.
Ripropongono l'eccezione di compensazione del preteso credito con il controcredito vantato per danni, causati dal per aver svolto la sua CP_1
attività con grave negligenza, avendo il promissario acquirente lamentato infiltrazioni di acqua piovana, elevata infestazione di tarli e formiche nelle travi che avevano legittimato la sua richiesta di riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
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Nell'atto introduttivo del giudizio allegava di aver svolto in Controparte_1
favore dei signori “ precipue prestazioni professionali” Controparte_2
così come risultanti dalla notula del 10 febbraio 2019 ( All. 1) nella quale venivano elencate ben n. 17 tipi di attività.
pagina 4 di 9 Nel giudizio, conclusosi con la sentenza gravata, non veniva espletata alcuna attività istruttoria;
l'attore chiedeva, infatti, che la causa fosse posta in decisione o in subordine che venissero concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.; istanza che, nel presente grado, non è stata rinnovata.
Ciò premesso, è noto che il professionista che chiede il pagamento della propria prestazione d'opera deve dimostrare l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente. Infatti, l'obbligo di eseguire una prestazione d'opera professionale intellettuale scaturisce da un contratto (articolo 2230 del Codice
civile), che presuppone uno scambio di consensi tra committente e professionista, il che costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, un principio regolatore dell'intera materia contrattuale.
Nel caso di specie, contestato da parte convenuta il conferimento dell'incarico,
il primo giudice riteneva che esso potesse desumersi ( i) dalla proposta di acquisto del 30.10.18, nella quale era previsto che fosse “ cura ed onere” della parte promittente venditrice fornire, prima del rogito, l'atto di agibilità, la certificazione degli impianti, la certificazione di destinazione urbanistica, la certificazione dei pozzi e la documentazione urbanistica, ( ii) la mail del
21.1.2019 con cui comunicava a alcuni preventivi per la CP_1 Parte_2
pagina 5 di 9 regolarizzazione degli scarichi fognari e dei solai, ( iii) la mail del 22.1.18 nella quale veniva comunicato il costo per la sostituzione di una pompa del pozzo per l'acqua e ( iiii) un'altra, del giorno successivo nella quale riferiva di aver effettuato bonifico relativamente a quanto in precedenza comunicato dal nonché da altri documenti versati in causa tra i quali tre relazioni Parte_2
tecniche a firma necessarie per addivenire alla vendita. CP_1
Ciò premesso, reputa la Corte che i singoli documenti considerati dal primo giudice, pur nella loro valutazione complessiva, non concorrano a dimostrare,
in modo inequivoco, il conferimento dell'incarico professionale dai signori al sig. Controparte_2 CP_1
Per quanto attiene alla previsione contenuta nella proposta di acquisto del
30.10.2018, secondo cui era onere del promittente venditore fornire la eventuale documentazione necessaria per la stipula del contratto definitivo, è
appena il caso di evidenziare che l'impegno assunto dal promittente venditore non si traduce, automaticamente, nel conferimento di un incarico a terzi per provvedere alla regolarizzazione di taluni aspetti dell'immobile
Quanto, invece, alla corrispondenza citata dal primo giudice non può non essere apprezzato il fatto che nessuna delle mail è indirizzata agli appellanti : la prima del 21.1.2019 ha come destinatario e nella stessa Persona_1 CP_1
dichiara di stare “ seguendo e gestendo al meglio la parte venditrice in
collaborazione con ” e che al fine di rendere possibile la compravendita, Per_2
pagina 6 di 9 di contenere i costi e di rispettare le richieste della parte acquirente egli rendeva noti alcuni preventivi relativi ai costi per l'adeguamento degli scarichi fognari,
dei solai e per la parziale copertura del soggiorno;
opere che avrebbe realizzato la ditta Sannio Restauro Snc. della quale venivano indicate le coordinate bancarie per provvedere al bonifico.
In relazione a tali mail, nessun chiarimento è stato fornito dallo stesso CP_1
delle ragioni per cui il nominativo delle ditte, le opere da eseguire ed i relativi costi non fossero stati sottoposti all'attenzione ed approvazione dei signori
Controparte_2
Lo stesso dicasi per la mail del 22 gennaio 2018 nella quale venivano comunicati i costi per la sostituzione della pompa di uno dei pozzi.
Nella mail del 18 febbraio 2019 inviata da a il Persona_1 Controparte_1
primo confermava l'esecuzione dei lavori indicati nella mail del 16 febbraio
2019 inviata dallo stesso nella quale quest'ultimo aveva dato atto che CP_1
gli aveva confermato l'ordine di lavoro complessivo Parte_2
necessario per rendere conformi alle norme vigenti impianti e locali cucina e che egli si assumeva di incarico di “ attivare” le ditte interessate precisando che
“ e possono avvertire della suddetta Controparte_4 CP_5
decisione il sig. ossia il promissario acquirente. CP_3
Anche per tali opere, dunque, ricevette la conferma per la loro CP_1
esecuzione, ma, sulla base della documentazione prodotta, non da parte degli pagina 7 di 9 appellanti e non risulta che egli avesse comunicato i nominativi delle ditte e i preventivi di spesa a quelli che, a suo dire, gli avevano conferito l'incarico.
Anche la delega conferita a per poter accedere agli atti Controparte_1
amministrativi prova il solo fatto che egli era stato delegato per tale specifico incombente , ma non anche di svolgere le plurime attività elencate nella parcella.
In riforma della sentenza gravata, la domanda proposta da va Controparte_1
respinta.
per la sua soccombenza, va condannato a rifondere in favore Controparte_1
di e le spese di entrambi i gradi del Parte_1 Parte_2
giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 3.397 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva e euro 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda proposta da
[...]
nei confronti di e;
CP_1 Parte_1 Parte_2 pagina 8 di 9 condanna a rifondere in favore degli appellanti le spese di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
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