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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 936/2022 R.G. promosso
DA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Barbara Colombo;
Appellante
CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Floro Flori;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso avvisi di addebito n.593 2018
00075169 83 000, n. 593 2018 00071722 77 000 e n. 593 2018 00086598 73
000.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania l'odierna società appellante impugnava gli avvisi di addebito n. 593 2018 00075169 83 000, relativo al periodo 12/2017 dell'importo complessivo di €.5.452,28, n. 593 2018
00071722 77 000, relativo a periodi compresi tra 01/2017 e 01/2018 dell'importo complessivo di €.13.104,20 e n. 593 2018 00086598 73 000, relativo al periodo
03/2018 dell'importo complessivo di €.1.870,84, deducendone l'illegittimità in quanto emessi a seguito di un Durc negativo anch'esso illegittimo attesa l'insussistenza delle inadempienze asseritamente evidenziate dall'ente.
Rappresentava, infatti, che l' in data 27.04.2018, l' aveva notificato CP_2 CP_2
un invito a regolarizzare la posizione contributiva, rilevando una serie di inadempienze ossia la mancata presentazione della denuncia contributiva mensile, per i mesi di maggio, luglio, novembre e dicembre 2017 e il mancato pagamento della somma complessiva di €. 6.813,16, relativa a due avvisi/cartelle del 2016 e del 2017. Deduceva che, pur avendo contestato tali inadempienze, aveva comunque proceduto a inoltrare gli identificativi di trasmissione dei flussi;
successivamente, in data 16.06.2018, aveva ricevuto un altro avviso di addebito, il n. 593 2018 00015912 67 000, per un importo pari a € 11.113,60, preteso dall' in relazione al mese di dicembre 2017, in ordine al quale rilevava che CP_2
tale periodo contributivo non era compreso tra le posizioni debitorie oggetto dell'invito a regolarizzare del 27.04.2018, atteso che l'ente, per il mese di dicembre 2017, aveva richiesto solo l'invio del relativo flusso. Deduceva poi che, pur essendo stato autorizzato dall' , con provvedimento del 26.07.2018, CP_2
al pagamento dell'importo richiesto tramite rateizzazione, aveva ricevuto numerose note di rettifica, con le quali l'ente disconosceva le agevolazioni contributive di cui aveva fruito la società ex L. 190/2014, e notificava un invito a regolarizzare la posizione con il versamento dell'importo di € 46.751,59 per il recupero integrale dei contributi dovuti.
Esponeva, poi, che, avendo presentato istanza all' per l'annullamento in CP_2
autotutela del DURC negativo emesso e delle conseguenti note di rettifica, aveva ricevuto risposta negativa dall'ente, il quale aveva confermato la legittimità del provvedimento negativo, sebbene l'invito a regolarizzare del 27.04.2018 non richiedesse, per la regolarizzazione del periodo 12/2017, alcun versamento di contributi, il cui pagamento era stato richiesto solo con l'avviso di addebito n.
593 2018 00015912 67 000.
Con sentenza n. 1451/2022 del 19 aprile 2022 il Giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Il primo decidente, dopo avere ritenuto l'opposizione tempestiva, rigettando l'eccezione di decadenza formulata dall' , nel merito, ricostruito il quadro CP_2
normativo di riferimento - tramite rinvio all'art. 1 comma 1175 della legge n.
296/2006, al D.M. 24.10.2007 e al D.M. 30.01.15 -, osservava che il diritto a usufruire degli sgravi era subordinato alla permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno) e, quindi, all'ottemperanza agli obblighi contributivi nel rispetto delle scadenze fissate.
Tanto premesso, il tribunale accertava che dalla documentazione versata in atti poteva evincersi che l' , con atto del 27.04.2018, aveva invitato la CP_2
società a regolarizzare la posizione contributiva nel termine di 15 giorni, evidenziando una serie di irregolarità, tra cui un insoluto relativo al mese di dicembre 2017, per il pagamento del quale l' , successivamente, aveva CP_2
emesso l'avviso di addebito n. 593 2018 00015912 67 000, oggetto di rateizzazione concessa con provvedimento del 26.07.2018, su istanza depositata il 29.06.2018 e quindi ben oltre il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare;
accertava, quindi, che gli avvisi di addebito erano legittimi poiché giustificati dal venir meno del diritto di godere delle agevolazioni contributive in forza dell'applicazione dell'art. 1 comma 1175 legge 296/2006, atteso che la società non aveva provveduto a regolarizzare la situazione contributiva nei termini posti.
Avverso la sentenza proponeva appello in data Parte_1
19.10.2022; l'ente appellato resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato il ricorso sul presupposto della legittimità del DURC negativo emesso in relazione a una irregolarità contributiva relativa al mese di dicembre 2017.
Eccepisce che dall'invito a regolarizzare del 27.04.2018 non emergeva alcun debito contributivo della per il mese di dicembre 2017, essendo Parte_1
ivi indicato un insoluto pari a zero per detta mensilità; l'asserita inadempienza era stata comunicata dall' solo con l'avviso di addebito n. n 593 2018 CP_2
00015912 67 000, notificato in data 16.06.2018, non preceduto da alcun invito,
e, peraltro, oggetto di tempestiva istanza di rateizzazione.
Nello specifico evidenzia che le irregolarità riscontrate con l'invito a regolarizzare del 27.04.2018 sono differenti da quelle di cui dall'addebito n. 593
2018 00015912 67 000, notificato in data 16.06.2018 , atteso che il primo si limitava ad evidenziare una presunta omessa denuncia contributiva, senza chiedere il versamento di somme di denaro, mentre il secondo riguardava un omesso versamento di contributi dovuti, peraltro sanato nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'avviso mediante presentazione, in data 29.06.2018, di istanza di rateizzazione, con la conseguenza che illegittimo era il DURC negativo successivamente emesso, nonché la decisione di revocare le agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 1 comma 1175 L. 296/2006.
Quanto alle altre irregolarità segnalate nell'invito a regolarizzare del
27.4.2018, lo stesso ente previdenziale aveva ammesso, nella memoria difensiva di primo grado, che la trasmissione dei flussi relativi ai mesi di maggio, luglio, novembre e dicembre 2017 era stata effettuata il 10 maggio 2018, nel termine di
15 giorni, fatto di cui il tribunale aveva dato atto, così come aveva accertato che l'insoluto di cui alla “cartella/avviso n. 32689 anno 2016 di importo pari a €
6.786,27” era, invero, stato pagato già il 2.1.2017. 2. L'appellante contesta poi quanto affermato dal Tribunale in relazione alla irregolarità contributiva riferita alla cartella/avviso n. 9894 anno 2017 per l'importo di euro 26,89, il cui pagamento è stato ritenuto non documentato.
Eccepisce che tale somma non era dovuta atteso che anche l' , nella CP_2
propria memoria difensiva, per giustificare l'emissione del DURC negativo, evidenziava due sole presunte violazioni, riferite ai DM non presentati per i periodi maggio, luglio, novembre e dicembre del 2017 e ad un insoluto relativo al mese di dicembre 2017, confermando, quindi, che la contestazione relativa alla cartella / avviso 9894, non aveva dato luogo alla revoca delle agevolazioni contributive, anche perché l'importo era inferiore alla soglia prevista.
3. Il primo motivo di appello è infondato.
L'invito a regolarizzare del 27.4.2018, con riferimento al mese di dicembre
2017, segnalava due inadempimenti della società odierna appellante: la mancata presentazione delle denunce contributive (mediante invio dei flussi telematici) e il mancato pagamento dei contributi dovuti per il periodo.
L'indicazione del valore 0 (zero) in relazione alla contribuzione omessa per il mese di dicembre 2017 va posta in correlazione proprio con la mancata trasmissione delle denunce per lo stesso periodo, data l'impossibilità per l' di quantificate l'importo evaso in difetto della comunicazione CP_2
aziendale, con ulteriore conseguentemente aggravamento della situazione di irregolarità contributiva.
Solo dopo l'emissione dell'avviso di addebito n. 593 2018 00015912 67 000, notificato in data 16.06.2018 (non oggetto della presente opposizione), la società appellante, come dalla stessa riferito, si è determinata a chiedere una rateizzazione per il pagamento delle somme dovute, evidentemente ben oltre il termine concesso con l'invito a regolarizzare emesso ai sensi del DM
24.10.2007, con conseguente legittimità dell'emissione del DURC negativo e del recupero delle agevolazioni fruite in assenza di regolarità contributiva.
L'articolo 1 comma 1175 legge 296/2006, infatti, condiziona la possibilità di fruire degli sgravi contributivi, oltre che ai requisiti espressamente previsti dalle singole disposizioni legislative che li riconoscono, anche all'ulteriore requisito della correntezza contributiva, certificata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante appunto l'avvenuto regolare pagamento dei contributi dovuti dall'impresa.
Come riconosciuto in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in argomento Cass. n. 36846/2022), eventuali irregolarità nella procedura amministrativa da parte dell'ente previdenziale influiscono sulla legittimità della procedura stessa e non sull'accertamento relativo al diritto alla fruizione degli sgravi contributivi, che può essere riconosciuto solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge;
peraltro l'onere della prova della sussistenza dei requisiti è
a carico di colui che beneficia delle agevolazioni.
4. Questa Corte (vd. sent. nn. 11353/2023 e 900/2024) ha già ritenuto che la mancata trasmissione delle denunce mensili giustifica la revoca delle agevolazioni contributive, sia pure in difetto della correlativa inadempienza contributiva. Sul punto si è condiviso l'orientamento della giurisprudenza del
Consiglio di Stato, secondo cui “La ragione ostativa al rilascio di DURC regolari, necessari ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, ben può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori all'importo-soglia di cui all'art. 3, comma 3, d.m.
30 gennaio 2015 […]”- Consiglio di Stato sez. III, 09/04/2019, n.2313.
Nei richiamati precedenti dell'Ufficio, si è evidenziato che “…Solo con la presentazione di una denuncia tempestiva, corretta e completa l'ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, sicché la mancata trasmissione delle denunce mensili, non consentendo all'ente previdenziale di verificare la regolarità dei versamenti dei contributi in ipotesi effettuati, preclude il rilascio di un durc regolare, condizione per la fruizione degli sgravi contributivi”.
La trasmissione dei flussi nel termine concesso in sanatoria avrebbe consentito alla parte di beneficiare del DURC positivo ove non vi fosse stata l'ulteriore inadempienza relativa dell'omesso versamento dei contributi relativi al mese di dicembre 2017, ma non avrebbe fatto venir meno l'indebita fruizione degli sgravi contributivi per i periodi in cui l'irregolarità si è prodotta, con conseguente legittima emissione delle note di rettifica e del recupero contributivo mediante emissione di avviso di addebito.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza di questa Corte n.
45/2025 che ha affermato: “Ciò che rileva, ai fini del legittimo recupero degli sgravi contributivi, è, infatti, il difetto di regolarità contributiva alla data di competenza degli stessi”, da ritenersi provato nel presente giudizio per l'incontestata mancata tempestiva trasmissione delle denunce contributive, oltre che per l'omesso versamento dei contributi relativi al mese di dicembre 2017.
5. Benché sia fondato, poi, il secondo motivo di appello, atteso che l'art. 3 del
DM 30.1.2015 consente di ritenere la regolarità contributiva in caso di scostamenti nei pagamenti non superiori a € 150,00, tuttavia ciò non muta quanto sopra affermato con riferimento agli avvisi di addebito opposti, mediante i quali l' ha legittimamente recuperato i benefici contributivi indebitamente fruiti CP_2
in periodi nei quali difettava il requisito della regolarità contributiva previsto dall'art. 1 comma 1175 legge 296/2006.
6. Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali (15%).
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese