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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) e con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dell'Avv. VIGIANO ANDREA
-attori opponenti-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO e CARDILLO MARGHERITA
-convenuta opposta-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) e, per essa della procuratrice con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 dell'Avv. ALESSANDRO BARBARO
- intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta e Parte_1 Parte_2 rispettivamente in qualità di obbligato principale e fideiussore, hanno citato in giudizio la convenuta opposta (da ora ”) per svolgere Controparte_4 CP_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2019, emesso dal Tribunale di Enna in data 4 aprile
2019, nel procedimento monitorio iscritto al n. 510/2019 R.G.
Con il decreto ingiuntivo opposto è stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma complessiva di € 25.841,46 in forza del contratto di prestito personale n. 055/601242766 di cui:
- € 14.312,80 per rate scadute ed impagate, oltre ad interessi moratori dalla scadenza di ogni singola rata al soddisfo;
- € 11.528,66 per residuo capitale alla data del 03.12.2018, oltre ad interessi moratori dal 04.12.2018 al soddisfo.
In particolare, parte opponente ha eccepito:
i) la nullità del contratto di mutuo, in quanto simulato e privo di causa, dal momento che sarebbe stato stipulato unicamente per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente n. 55/330/1776494 in essere tra la società opponente e la difettando quindi il presupposto della consegna del denaro;
CP_1
ii) la nullità del contratto di mutuo in ragione della mancata sottoscrizione contestuale delle parti, atteso che il contratto prodotto dalle parti non risulterebbe sottoscritto dalla Banca opposta;
iii) la nullità del contratto di conto corrente con apertura di credito/scoperto per mancanza di stipulazione per iscritto con firma contestuale o comunque con data certa e per mancata determinazione dell' , in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 117 TUB e la nullità derivata del Pt_3 contratto di mutuo stipulato per il ripianamento dell'esposizione debitoria sul conto corrente;
iv) la pattuizione e l'applicazione di interessi usurari derivante dal cumulo degli interessi corrispettivi e moratori e dal cumulo tra interessi corrispettivi e commissione di massimo scoperto o con le commissioni comunque denominate che dal 2009 hanno sostituito la commissione di massimo scoperto, nonché con tutti gli oneri contrattuali, incluse le spese mensili di tenuta del conto;
v) nullità del tasso di interesse pattuito in contratto, in quanto determinato facendo riferimento al Tasso
Euribor; vi) l'invalidità della garanzia prestata da in quanto da qualificarsi non come Parte_2 contratto di fideiussione ma come contratto autonomo di garanzia, in ragione della presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta o della clausola che deroga all'art. 1957, che impedirebbero al garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale;
vii) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Gli opponenti hanno quindi insistito nella revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, nella rideterminazione dell'importo del debito da essi dovuto, chiedendo inoltre, in via riconvenzionale,
2 la condanna della alla restituzione delle maggiori somme versate all'opposta in dipendenza dei CP_1 predetti rapporti contrattuali.
Instauratosi il contradditorio, si è ritualmente costituita in giudizio l'opposta
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione Controparte_4 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversa in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 27.01.2020 si è costituita in giudizio (e, per la stessa, la procuratrice Controparte_2 [...]
, quale cessionaria del credito di , riportandosi ai precedenti CP_3 Controparte_4 atti difensivi depositati dalla . Controparte_4
Il Tribunale, non avendo concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Indi la causa è stata istruita tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa è stata rimessa sul ruolo e poi riassegnata a questo decidente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.01.2024, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sull'eccezione di nullità del contratto di mutuo.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo chirografario, in ragione del fatto che il predetto contratto è stato stipulato unicamente per far fronte al presunto saldo passivo del contratto di conto corrente n. 55/330/177694 acceso presso la banca opposta. Di conseguenza, gli attori hanno altresì lamentato che, in forza del contratto di mutuo chirografario, non è stata conferita all'opponente nessuna liquidità, difettando quindi il presupposto della consegna del denaro.
L'eccezione degli opponenti non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
È documentalmente provato che la con contratto di mutuo chirografario del 03.04.2014 ha CP_1 concesso alla un finanziamento di € 28.000,00. Parte_1
Tale rapporto è stato garantito da garanzia fideiussoria solidale prestata da fino Parte_2 alla concorrenza della somma di € 32.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti
3 della banca dal debitore garantito, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, giusta fideiussione del 3.04.2014.
Gli opponenti hanno quindi incentrato la propria difesa sulla dedotta nullità del contratto di mutuo derivante proprio dal fatto di essere stato concesso soltanto per ripianare il saldo passivo sul conto corrente.
Senonchè, la mancanza di qualsiasi vincolo di destinazione del mutuo chirografario (non essendo un mutuo di scopo) conduce a ritenere perfettamente legittimo qualsiasi scopo perseguito dalle parti con la stipula dello stesso - purché lecito – ivi incluso quello di ripianare una già esistente esposizione debitoria consentendo una dilazione nel tempo del relativo pagamento.
Anche la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass., sentenza n. 23149/2022).
In particolare, con specifico riferimento alla consegna della somma mutuata, la Corte di cassazione
(Cass., sentenza n. 23149/2022, parte motiva) ha precisato quanto segue:
- è principio consolidato che nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine;
- il "patrimonio" di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti. E chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio d'una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato "spostamento di denaro";
- il pagamento di una consistente somma di denaro (nel caso di specie € 28.000,00) non può oggi, e non poteva all'epoca in cui venne erogato (nel caso di specie 3 aprile 2014), avvenire in contanti, ma solo per accredito in conto corrente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49, comma 1 che all'epoca fissava in
€ 5.000 il tetto dei pagamenti consentiti in contante).
Applicando gli esposti principi al caso di specie, si ritiene che sia provata l'erogazione della somma mutuata, atteso che gli stessi opponenti hanno dichiarato ed è stato documentato che la predetta somma
è stata accreditata in unica soluzione sul conto corrente n. 55/330/1776494, acceso presso la
[...]
. Controparte_4
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3. Sull'eccezione di nullità del contratto di mutuo per la mancata sottoscrizione da parte della CP_1
e per la mancata indicazione dell'ISC/TAEG
Infondata è altresì l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti in ragione della mancata sottoscrizione contestuale delle parti del contratto di mutuo.
Invero, dalla disamina della produzione documentale versata in atti dall'opposta risulta che il contratto di conto corrente n. 1776494 del 15 aprile 2009 è stato sottoscritto da entrambe le parti (cfr. all. n. 1 fascicolo parte opposta).
Inoltre, a tal riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il requisito della forma scritta del contratto- quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall' art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. S.U.,
n. 898/2018).
Infondata è inoltre l'eccezione di invalidità del contratto di conto corrente per la mancata indicazione dell'ISC/TAEG, atteso che nel contratto di cui è causa è chiaramente indicata la misura del TAEG.
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4. Sull'eccezione di invalidità del contratto di conto corrente e di mutuo chirografario per pattuizione ed applicazione di interessi usurari derivante dal cumulo degli interessi corrispettivi e moratori e dal cumulo tra interessi corrispettivi e commissione di massimo scoperto o altre spese.
A tal riguardo, gli opponenti hanno eccepito:
(i) l'invalidità del contratto di conto corrente n. 1776494, stipulato in data 15 aprile 2009, lamentando lo sforamento del tasso soglia per effetto della sommatoria tra il tasso di interessi corrispettivi e moratori,
e anche della sommatoria tra tasso d'interessi corrispettivi, moratori e la commissione di massimo scoperto;
(ii) l'invalidità del contratto di prestito chirografario n. 55/601/242766, stipulato il 3 aprile 2014, lamentando la nullità del tasso di interesse pattuito in contratto, in quanto determinato facendo riferimento al Tasso Euribor, nonché l'usurarietà originaria degli interessi pattuiti per effetto della sommatoria tra il tasso di interessi corrispettivi e moratori, della sommatoria di interessi da scoperto su conto e di interessi moratori, oltre all'applicazione di interessi anatocistici.
Vale anzitutto premettere che le doglianze di parte opponente in ordine all'usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati hanno carattere assolutamente generico, atteso che gli opponenti non hanno indicato
5 in modo specifico quali fossero il tasso soglia e il tasso di interesse effettivamente applicato, se e quando esso abbia superato i tassi soglia e in che misura ciò sia accaduto.
A tal riguardo, si rammenta che è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia".
Inoltre, si deve rilevare l'erroneità della tesi degli opponenti, in quanto è logicamente e giuridicamente scorretto procedere alla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi al tasso degli interessi moratori, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura.
Invero, come più volte affermato in giurisprudenza, il controllo dell'usurarietà degli interessi deve operare con riferimento non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori, in quanto entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie.
Tuttavia, ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, atteso che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
In tal senso depone il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che recentemente ha ribadito che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ., sentenza n. 31615/2021).
La pretesa sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è altresì errata, perché in tal modo si verrebbero a sommare due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti, in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Sull'applicabilità della disciplina antiusura anche all'ipotesi di superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori (non sommati agli interessi corrispettivi) si è espressa favorevolmente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Più precisamente, le Sezioni Unite hanno preliminarmente rilevato l'esigenza di rispetto del cd. principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, secondo cui il criterio
6 dei tassi soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di mercato.
Secondo la Suprema Corte, la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M, degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.
Invero, “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale (…) Le rilevazioni di Banca d'LI sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda (…) La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate” (Cass. S.U. n. 19597/2020, parte motiva).
La Corte di Cassazione ha quindi dettato precisi criteri di calcolo del tasso soglia degli interessi di mora.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. (…)” (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Gli opponenti hanno inoltre lamentato l'illegittimità del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo, ossia del tasso di interesse variabile determinato per relationem facendo riferimento al Tasso Euribor, che comporterebbe indeterminatezza del tasso di interesse.
Le doglianze riguardanti l'idoneità dell'Euribor ad operare quale base di calcolo per la determinazione del tasso di interesse non possono trovare condivisione.
Anzitutto, giova premettere che per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato.
7 Ebbene, va osservato come le modalità di “calcolo” dell'Euribor non privano il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione. Trattasi invero di un tasso univoco, ufficialmente pubblicato e quindi verificabile liberamente da chiunque e con una valenza sovranazionale.
In proposito, è sufficiente osservare come l'Euribor consista in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in quanto regolarmente pubblicata e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizioni che allo stesso facciano riferimento per relationem.
Pertanto, il vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola non sussiste con il richiamo al tasso Euribor, dal momento che il tasso è inequivocabilmente quantificato e, pertanto, risulta oggettivamente determinato.
Tale assunto è stato confermato dalla Corte di Cassazione che ha chiarito "da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o
l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)" (Cassazione civile, sez. III,
19/02/2014 n. 3968).
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che il rinvio al tasso Euribor non determini alcuna indeterminatezza o indeterminabilità di quanto dovuto da parte mutuataria, atteso che mediante l'applicazione, all'indicato capitale residuo dovuto dopo il pagamento di ciascuna rata, del suddetto tasso di interesse - di per sé determinabile perché riferito ad un parametro certo quale l'Euribor - è possibile conoscere con anticipo la quota di interessi e dunque l'importo complessivo di ciascuna rata.
In ogni caso, sulla scorta dei principi esposti è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione di usurariatà originaria del tasso di interesse lamentata da parte opponente.
Orbene, il c.t.u. nominato dal Tribunale, dalla cui relazione peritale non si ha motivo di discostarsi, stante la dettagliata e puntuale analisi da parte del perito dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e della documentazione prodotta, con riferimento sia al contratto di conto corrente sia al contratto di prestito chirografario n. 55/601/242766 del 3 aprile 2014, ha escluso l'usurarietà degli interessi sia corrispettivi sia moratori.
8 Le questioni sollevate dai c.t.p. opponenti non hanno scalfito l'impianto motivazione del c.t.u., il quale ha fornito approfondite ed esaustive repliche.
In conclusione, vanno rigettate le eccezioni di usurarietà sollevate dagli opponenti.
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5. Sull'eccezione di nullità della fideiussione.
Il fideiussore ha inoltre eccepito la nullità della fideiussione, in quanto da qualificarsi in realtà come contratto autonomo di garanzia, in ragione della presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta o della clausola che deroga all'art. 1957, che impedirebbero al garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale che siano conseguenza di violazione di norme imperative.
A tal riguardo, è tuttavia necessario precisare come l'elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non soltanto – come dedotto da parte opposta – nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta, connotandosi detta pattuizione in una clausola solve et repete potenzialmente compatibile sia con la fideiussione sia con la garanzia autonoma.
Diversamente, costituisce elemento peculiare del contratto autonomo di garanzia la clausola di espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione in ordine al rapporto garantito.
In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha precisato che uno degli elementi tipizzanti il contratto autonomo di garanzia è costituito proprio dallo scollegamento dal rapporto sottostante garantito, in ragione della previsione della rinuncia da parte del garante ad avvalersi di eccezione riguardanti il rapporto intercorso fra il debitore garantito e il creditore (Cass. civ. Sez. Unite,
18/02/2010, n. 3947).
Ebbene, detta rinuncia non può essere ricavata dalla previsione dell'impegno del fideiussore a pagare a semplice richiesta da parte del creditore, che ben potrebbe costituire semplicemente una clausola solve et repete, ma avrebbe dovuto essere espressamente prevista l'esclusione per il garante di poter egli direttamente sollevare contestazioni ed eccezioni attinenti al rapporto garantito.
Va quindi rilevato come la garanzia oggetto di escussione vada senz'altro inquadrata nell'ambito della fideiussione e non del contratto autonomo di garanzia atteso che l'art. 5 della fideiussione, pur prevedendo l'obbligo del fideiussore di pagare alla banca a semplice richiesta scritta, ma non l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non limita infatti in alcun modo il diritto del fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, sicché deve escludersi che l'obbligazione del garante abbia assunto natura autonoma rispetto all'obbligazione principale (cfr. doc.
n. 5 fascicolo parte opposta).
Il fideiussore ha inoltre eccepito l'invalidità della garanzia prestata per la presenza di clausole, come la clausola deroga all'art. 1957, che impedirebbero al garante di sollevare eccezioni relative al rapporto
9 principale.
Orbene, la clausola di deroga non contrasta con disposizioni imperative dettate dall'ordinamento. Invero,
l'art. 1957 c.c. è ritenuto pacificamente derogabile dalla giurisprudenza.
Costituisce principio consolidato quello per cui la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III Sent.,
21/05/2008, n. 13078).
Infine, fideiussore ha altresì eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust in ragione della presenza nel contratto di fideiussione di una clausola contenente la deroga all'art. 1957
c.c.
Giova premettere che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione” la Banca d'LI ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 del testo per la CP_6 fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Le clausole ritenute abusive sono le seguenti: 2. «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 6. «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; 8. «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato
o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»).
A sostegno della dedotta nullità, l'opponente ha prodotto il provvedimento dell'autorità di vigilanza, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, nel quale si afferma che le clausole nn.
2, 6 e 8, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 287/1990 (cfr. doc. 12 fascicolo opponente).
Tuttavia, l'opponente avrebbe dovuto dar prova del fatto che le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva. Diversamente, nel caso di specie, non solo manca la indispensabile allegazione sul piano assertivo, ma anche sul piano probatorio, atteso che non risulta provato che la abbia utilizzato il citato modello A.B.I. CP_1
10 È appena il caso di rilevare, al riguardo, che sul tema relativo alla nullità delle clausole dei contratti di fideiussione conformi al citato modello ABI, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, precisando che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Le Sezioni Unite hanno dunque aderito all'orientamento della nullità parziale, richiamando l'art. 1419
c.c., che esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, con conseguente carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la singola clausola all'intero contratto e con il corollario, sul piano processuale, che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Da quanto detto al punto precedente, discende che, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, la domanda degli opponenti tesa alla dichiarazione della nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso, non potrebbe comunque che essere rigettata, non risultando nel presente giudizio allegata dagli opponenti medesimi la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
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6. Conclusioni.
Per i motivi suesposti l'opposizione è infondata e, conseguentemente, va confermato il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 134/2019, emesso nel procedimento monitorio iscritto al n. 510/2019 R.G.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata da (fase di studio e Controparte_4 fase introduttiva) e da e, per essa della procuratrice (fase di studio, Controparte_2 CP_3 fase istruttoria e fase decisionale).
Le spese della c.t.u., come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico degli attori, in solido tra loro.
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P.Q.M.
11 Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di e Parte_1 Parte_2
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 134/2019, emesso dal Tribunale di Enna il 9.04.02019 nel procedimento monitorio iscritto al n. 510/2019 R.G., che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art 653 c.p.c.;
3) pone a carico di e in solido tra loro, le Controparte_7 Parte_2 spese della c.t.u., come già liquidate con separato decreto;
3) condanna la ditta e in solido tra loro, Controparte_7 Parte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4 che si liquidano in € 849,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge
4) condanna la ditta e in solido tra loro, Controparte_7 Parte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di e, per essa della procuratrice Controparte_2 [...]
che si liquidano in € 2.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali CP_3 al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 30.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) e con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dell'Avv. VIGIANO ANDREA
-attori opponenti-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti BUTTAFUOCO PIERFRANCESCO e CARDILLO MARGHERITA
-convenuta opposta-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) e, per essa della procuratrice con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 dell'Avv. ALESSANDRO BARBARO
- intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
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Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta e Parte_1 Parte_2 rispettivamente in qualità di obbligato principale e fideiussore, hanno citato in giudizio la convenuta opposta (da ora ”) per svolgere Controparte_4 CP_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2019, emesso dal Tribunale di Enna in data 4 aprile
2019, nel procedimento monitorio iscritto al n. 510/2019 R.G.
Con il decreto ingiuntivo opposto è stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma complessiva di € 25.841,46 in forza del contratto di prestito personale n. 055/601242766 di cui:
- € 14.312,80 per rate scadute ed impagate, oltre ad interessi moratori dalla scadenza di ogni singola rata al soddisfo;
- € 11.528,66 per residuo capitale alla data del 03.12.2018, oltre ad interessi moratori dal 04.12.2018 al soddisfo.
In particolare, parte opponente ha eccepito:
i) la nullità del contratto di mutuo, in quanto simulato e privo di causa, dal momento che sarebbe stato stipulato unicamente per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente n. 55/330/1776494 in essere tra la società opponente e la difettando quindi il presupposto della consegna del denaro;
CP_1
ii) la nullità del contratto di mutuo in ragione della mancata sottoscrizione contestuale delle parti, atteso che il contratto prodotto dalle parti non risulterebbe sottoscritto dalla Banca opposta;
iii) la nullità del contratto di conto corrente con apertura di credito/scoperto per mancanza di stipulazione per iscritto con firma contestuale o comunque con data certa e per mancata determinazione dell' , in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 117 TUB e la nullità derivata del Pt_3 contratto di mutuo stipulato per il ripianamento dell'esposizione debitoria sul conto corrente;
iv) la pattuizione e l'applicazione di interessi usurari derivante dal cumulo degli interessi corrispettivi e moratori e dal cumulo tra interessi corrispettivi e commissione di massimo scoperto o con le commissioni comunque denominate che dal 2009 hanno sostituito la commissione di massimo scoperto, nonché con tutti gli oneri contrattuali, incluse le spese mensili di tenuta del conto;
v) nullità del tasso di interesse pattuito in contratto, in quanto determinato facendo riferimento al Tasso
Euribor; vi) l'invalidità della garanzia prestata da in quanto da qualificarsi non come Parte_2 contratto di fideiussione ma come contratto autonomo di garanzia, in ragione della presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta o della clausola che deroga all'art. 1957, che impedirebbero al garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale;
vii) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Gli opponenti hanno quindi insistito nella revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, nella rideterminazione dell'importo del debito da essi dovuto, chiedendo inoltre, in via riconvenzionale,
2 la condanna della alla restituzione delle maggiori somme versate all'opposta in dipendenza dei CP_1 predetti rapporti contrattuali.
Instauratosi il contradditorio, si è ritualmente costituita in giudizio l'opposta
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione Controparte_4 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversa in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 27.01.2020 si è costituita in giudizio (e, per la stessa, la procuratrice Controparte_2 [...]
, quale cessionaria del credito di , riportandosi ai precedenti CP_3 Controparte_4 atti difensivi depositati dalla . Controparte_4
Il Tribunale, non avendo concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Indi la causa è stata istruita tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa è stata rimessa sul ruolo e poi riassegnata a questo decidente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.01.2024, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
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2. Sull'eccezione di nullità del contratto di mutuo.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo chirografario, in ragione del fatto che il predetto contratto è stato stipulato unicamente per far fronte al presunto saldo passivo del contratto di conto corrente n. 55/330/177694 acceso presso la banca opposta. Di conseguenza, gli attori hanno altresì lamentato che, in forza del contratto di mutuo chirografario, non è stata conferita all'opponente nessuna liquidità, difettando quindi il presupposto della consegna del denaro.
L'eccezione degli opponenti non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
È documentalmente provato che la con contratto di mutuo chirografario del 03.04.2014 ha CP_1 concesso alla un finanziamento di € 28.000,00. Parte_1
Tale rapporto è stato garantito da garanzia fideiussoria solidale prestata da fino Parte_2 alla concorrenza della somma di € 32.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti
3 della banca dal debitore garantito, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, giusta fideiussione del 3.04.2014.
Gli opponenti hanno quindi incentrato la propria difesa sulla dedotta nullità del contratto di mutuo derivante proprio dal fatto di essere stato concesso soltanto per ripianare il saldo passivo sul conto corrente.
Senonchè, la mancanza di qualsiasi vincolo di destinazione del mutuo chirografario (non essendo un mutuo di scopo) conduce a ritenere perfettamente legittimo qualsiasi scopo perseguito dalle parti con la stipula dello stesso - purché lecito – ivi incluso quello di ripianare una già esistente esposizione debitoria consentendo una dilazione nel tempo del relativo pagamento.
Anche la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass., sentenza n. 23149/2022).
In particolare, con specifico riferimento alla consegna della somma mutuata, la Corte di cassazione
(Cass., sentenza n. 23149/2022, parte motiva) ha precisato quanto segue:
- è principio consolidato che nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine;
- il "patrimonio" di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti. E chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio d'una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato "spostamento di denaro";
- il pagamento di una consistente somma di denaro (nel caso di specie € 28.000,00) non può oggi, e non poteva all'epoca in cui venne erogato (nel caso di specie 3 aprile 2014), avvenire in contanti, ma solo per accredito in conto corrente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49, comma 1 che all'epoca fissava in
€ 5.000 il tetto dei pagamenti consentiti in contante).
Applicando gli esposti principi al caso di specie, si ritiene che sia provata l'erogazione della somma mutuata, atteso che gli stessi opponenti hanno dichiarato ed è stato documentato che la predetta somma
è stata accreditata in unica soluzione sul conto corrente n. 55/330/1776494, acceso presso la
[...]
. Controparte_4
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3. Sull'eccezione di nullità del contratto di mutuo per la mancata sottoscrizione da parte della CP_1
e per la mancata indicazione dell'ISC/TAEG
Infondata è altresì l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti in ragione della mancata sottoscrizione contestuale delle parti del contratto di mutuo.
Invero, dalla disamina della produzione documentale versata in atti dall'opposta risulta che il contratto di conto corrente n. 1776494 del 15 aprile 2009 è stato sottoscritto da entrambe le parti (cfr. all. n. 1 fascicolo parte opposta).
Inoltre, a tal riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il requisito della forma scritta del contratto- quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall' art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. S.U.,
n. 898/2018).
Infondata è inoltre l'eccezione di invalidità del contratto di conto corrente per la mancata indicazione dell'ISC/TAEG, atteso che nel contratto di cui è causa è chiaramente indicata la misura del TAEG.
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4. Sull'eccezione di invalidità del contratto di conto corrente e di mutuo chirografario per pattuizione ed applicazione di interessi usurari derivante dal cumulo degli interessi corrispettivi e moratori e dal cumulo tra interessi corrispettivi e commissione di massimo scoperto o altre spese.
A tal riguardo, gli opponenti hanno eccepito:
(i) l'invalidità del contratto di conto corrente n. 1776494, stipulato in data 15 aprile 2009, lamentando lo sforamento del tasso soglia per effetto della sommatoria tra il tasso di interessi corrispettivi e moratori,
e anche della sommatoria tra tasso d'interessi corrispettivi, moratori e la commissione di massimo scoperto;
(ii) l'invalidità del contratto di prestito chirografario n. 55/601/242766, stipulato il 3 aprile 2014, lamentando la nullità del tasso di interesse pattuito in contratto, in quanto determinato facendo riferimento al Tasso Euribor, nonché l'usurarietà originaria degli interessi pattuiti per effetto della sommatoria tra il tasso di interessi corrispettivi e moratori, della sommatoria di interessi da scoperto su conto e di interessi moratori, oltre all'applicazione di interessi anatocistici.
Vale anzitutto premettere che le doglianze di parte opponente in ordine all'usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati hanno carattere assolutamente generico, atteso che gli opponenti non hanno indicato
5 in modo specifico quali fossero il tasso soglia e il tasso di interesse effettivamente applicato, se e quando esso abbia superato i tassi soglia e in che misura ciò sia accaduto.
A tal riguardo, si rammenta che è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia".
Inoltre, si deve rilevare l'erroneità della tesi degli opponenti, in quanto è logicamente e giuridicamente scorretto procedere alla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi al tasso degli interessi moratori, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura.
Invero, come più volte affermato in giurisprudenza, il controllo dell'usurarietà degli interessi deve operare con riferimento non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori, in quanto entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie.
Tuttavia, ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, atteso che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
In tal senso depone il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che recentemente ha ribadito che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ., sentenza n. 31615/2021).
La pretesa sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è altresì errata, perché in tal modo si verrebbero a sommare due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti, in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Sull'applicabilità della disciplina antiusura anche all'ipotesi di superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori (non sommati agli interessi corrispettivi) si è espressa favorevolmente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Più precisamente, le Sezioni Unite hanno preliminarmente rilevato l'esigenza di rispetto del cd. principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, secondo cui il criterio
6 dei tassi soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di mercato.
Secondo la Suprema Corte, la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M, degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.
Invero, “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale (…) Le rilevazioni di Banca d'LI sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda (…) La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate” (Cass. S.U. n. 19597/2020, parte motiva).
La Corte di Cassazione ha quindi dettato precisi criteri di calcolo del tasso soglia degli interessi di mora.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. (…)” (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Gli opponenti hanno inoltre lamentato l'illegittimità del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo, ossia del tasso di interesse variabile determinato per relationem facendo riferimento al Tasso Euribor, che comporterebbe indeterminatezza del tasso di interesse.
Le doglianze riguardanti l'idoneità dell'Euribor ad operare quale base di calcolo per la determinazione del tasso di interesse non possono trovare condivisione.
Anzitutto, giova premettere che per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato.
7 Ebbene, va osservato come le modalità di “calcolo” dell'Euribor non privano il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione. Trattasi invero di un tasso univoco, ufficialmente pubblicato e quindi verificabile liberamente da chiunque e con una valenza sovranazionale.
In proposito, è sufficiente osservare come l'Euribor consista in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in quanto regolarmente pubblicata e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizioni che allo stesso facciano riferimento per relationem.
Pertanto, il vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola non sussiste con il richiamo al tasso Euribor, dal momento che il tasso è inequivocabilmente quantificato e, pertanto, risulta oggettivamente determinato.
Tale assunto è stato confermato dalla Corte di Cassazione che ha chiarito "da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o
l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)" (Cassazione civile, sez. III,
19/02/2014 n. 3968).
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che il rinvio al tasso Euribor non determini alcuna indeterminatezza o indeterminabilità di quanto dovuto da parte mutuataria, atteso che mediante l'applicazione, all'indicato capitale residuo dovuto dopo il pagamento di ciascuna rata, del suddetto tasso di interesse - di per sé determinabile perché riferito ad un parametro certo quale l'Euribor - è possibile conoscere con anticipo la quota di interessi e dunque l'importo complessivo di ciascuna rata.
In ogni caso, sulla scorta dei principi esposti è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione di usurariatà originaria del tasso di interesse lamentata da parte opponente.
Orbene, il c.t.u. nominato dal Tribunale, dalla cui relazione peritale non si ha motivo di discostarsi, stante la dettagliata e puntuale analisi da parte del perito dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e della documentazione prodotta, con riferimento sia al contratto di conto corrente sia al contratto di prestito chirografario n. 55/601/242766 del 3 aprile 2014, ha escluso l'usurarietà degli interessi sia corrispettivi sia moratori.
8 Le questioni sollevate dai c.t.p. opponenti non hanno scalfito l'impianto motivazione del c.t.u., il quale ha fornito approfondite ed esaustive repliche.
In conclusione, vanno rigettate le eccezioni di usurarietà sollevate dagli opponenti.
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5. Sull'eccezione di nullità della fideiussione.
Il fideiussore ha inoltre eccepito la nullità della fideiussione, in quanto da qualificarsi in realtà come contratto autonomo di garanzia, in ragione della presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta o della clausola che deroga all'art. 1957, che impedirebbero al garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale che siano conseguenza di violazione di norme imperative.
A tal riguardo, è tuttavia necessario precisare come l'elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non soltanto – come dedotto da parte opposta – nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta, connotandosi detta pattuizione in una clausola solve et repete potenzialmente compatibile sia con la fideiussione sia con la garanzia autonoma.
Diversamente, costituisce elemento peculiare del contratto autonomo di garanzia la clausola di espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione in ordine al rapporto garantito.
In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha precisato che uno degli elementi tipizzanti il contratto autonomo di garanzia è costituito proprio dallo scollegamento dal rapporto sottostante garantito, in ragione della previsione della rinuncia da parte del garante ad avvalersi di eccezione riguardanti il rapporto intercorso fra il debitore garantito e il creditore (Cass. civ. Sez. Unite,
18/02/2010, n. 3947).
Ebbene, detta rinuncia non può essere ricavata dalla previsione dell'impegno del fideiussore a pagare a semplice richiesta da parte del creditore, che ben potrebbe costituire semplicemente una clausola solve et repete, ma avrebbe dovuto essere espressamente prevista l'esclusione per il garante di poter egli direttamente sollevare contestazioni ed eccezioni attinenti al rapporto garantito.
Va quindi rilevato come la garanzia oggetto di escussione vada senz'altro inquadrata nell'ambito della fideiussione e non del contratto autonomo di garanzia atteso che l'art. 5 della fideiussione, pur prevedendo l'obbligo del fideiussore di pagare alla banca a semplice richiesta scritta, ma non l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non limita infatti in alcun modo il diritto del fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, sicché deve escludersi che l'obbligazione del garante abbia assunto natura autonoma rispetto all'obbligazione principale (cfr. doc.
n. 5 fascicolo parte opposta).
Il fideiussore ha inoltre eccepito l'invalidità della garanzia prestata per la presenza di clausole, come la clausola deroga all'art. 1957, che impedirebbero al garante di sollevare eccezioni relative al rapporto
9 principale.
Orbene, la clausola di deroga non contrasta con disposizioni imperative dettate dall'ordinamento. Invero,
l'art. 1957 c.c. è ritenuto pacificamente derogabile dalla giurisprudenza.
Costituisce principio consolidato quello per cui la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III Sent.,
21/05/2008, n. 13078).
Infine, fideiussore ha altresì eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust in ragione della presenza nel contratto di fideiussione di una clausola contenente la deroga all'art. 1957
c.c.
Giova premettere che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione” la Banca d'LI ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 del testo per la CP_6 fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Le clausole ritenute abusive sono le seguenti: 2. «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 6. «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; 8. «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato
o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»).
A sostegno della dedotta nullità, l'opponente ha prodotto il provvedimento dell'autorità di vigilanza, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, nel quale si afferma che le clausole nn.
2, 6 e 8, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 287/1990 (cfr. doc. 12 fascicolo opponente).
Tuttavia, l'opponente avrebbe dovuto dar prova del fatto che le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva. Diversamente, nel caso di specie, non solo manca la indispensabile allegazione sul piano assertivo, ma anche sul piano probatorio, atteso che non risulta provato che la abbia utilizzato il citato modello A.B.I. CP_1
10 È appena il caso di rilevare, al riguardo, che sul tema relativo alla nullità delle clausole dei contratti di fideiussione conformi al citato modello ABI, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, precisando che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Le Sezioni Unite hanno dunque aderito all'orientamento della nullità parziale, richiamando l'art. 1419
c.c., che esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, con conseguente carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la singola clausola all'intero contratto e con il corollario, sul piano processuale, che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Da quanto detto al punto precedente, discende che, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, la domanda degli opponenti tesa alla dichiarazione della nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso, non potrebbe comunque che essere rigettata, non risultando nel presente giudizio allegata dagli opponenti medesimi la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
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6. Conclusioni.
Per i motivi suesposti l'opposizione è infondata e, conseguentemente, va confermato il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 134/2019, emesso nel procedimento monitorio iscritto al n. 510/2019 R.G.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata da (fase di studio e Controparte_4 fase introduttiva) e da e, per essa della procuratrice (fase di studio, Controparte_2 CP_3 fase istruttoria e fase decisionale).
Le spese della c.t.u., come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico degli attori, in solido tra loro.
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P.Q.M.
11 Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di e Parte_1 Parte_2
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 134/2019, emesso dal Tribunale di Enna il 9.04.02019 nel procedimento monitorio iscritto al n. 510/2019 R.G., che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art 653 c.p.c.;
3) pone a carico di e in solido tra loro, le Controparte_7 Parte_2 spese della c.t.u., come già liquidate con separato decreto;
3) condanna la ditta e in solido tra loro, Controparte_7 Parte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4 che si liquidano in € 849,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge
4) condanna la ditta e in solido tra loro, Controparte_7 Parte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di e, per essa della procuratrice Controparte_2 [...]
che si liquidano in € 2.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali CP_3 al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 30.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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