Art. 1. Articolo unico.
L' art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e' ridotto a due anni, salvo la facolta', del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessita', per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni".
L' art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e' ridotto a due anni, salvo la facolta', del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessita', per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni".