CA
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/08/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 52/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2024 da
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Igor Janes
- appellante - contro
(CF. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_3 dagli Avv. Marco Sella, Maria Lucia Tizzani e Andrea Seraglio Forti
- appellato -
Oggetto: Altri contratti atipici
In punto: riforma della sentenza n. 145/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis: nel merito: accogliere i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello dd.14.03.2024 e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Trento n. 145/2024 dd. 05.02.2024, pubbl. il 05.02.2024, notificata il 2
13.02.2024, pronunciata dal Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina Passarelli, nella causa sub R.G. n. 1997/2021, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che vengono di seguito riportate:
- in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell'appellata nei termini e per le ragioni già esposte nel giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello dd.14.03.2024, condannare la società
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 della somma di € 459.116,44, di cui alle fatture nn.
[...]
1078/17, 1077/17, 1075/17, 1076/17, 1115/17, 1112/17, 1113/17,
75/18, 76/18, 69/18, 70/18, 164/18, 165/18, 285/18, 286/18, 376/18,
377/18, 491/18, 492/18, 626/18, 627/18, 663/18, 664/18, 853/18,
852/18, 923/18 e 922/18, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria sui singoli importi indicati nelle diverse fatture a decorrere dalla data di emissione di ciascuna di esse, oltre agli interessi di mora, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, così come contrattualmente previsto al Cap. II.6 dei disciplinari allegati ai contratti n. 14/2007, 15/2007 e 16/2007, ovvero legali sulle somme originarie indicate nelle diverse fatture di anno in anno rivalutate, con decorrenza dalla data di ogni singola fattura, rigettando le eccezioni formulate dall'appellata in quanto inammissibili ed infondate;
- in via subordinata: condannare la società Controparte_1
a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento, in favore della
[...] società della somma di € 460.000,00, ovvero Parte_2 della maggiore o diversa somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi di mora o legali.
- rigettare la domanda riconvenzionale dell'appellata per le ragioni esposte nell'atto di citazione in appello dd.14.03.2024, disponendo, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, anche parziale, la compensazione degli importi riconosciuti in accoglimento della domanda riconvenzionale della appellata con quanto dovuto all'appellante; in via istruttoria: 3
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6°, n.2 cpc dd.21.02.2022 ed a verbali d'udienza dd.08.04.2022 e dd.13.10.2022, e non ammesse per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
a) ordinarsi alla convenuta la produzione e/o esibizione in giudizio dei bilanci d'esercizio, delle dichiarazioni IVA, IRES ed IRAP e dei Modelli Unici relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 nonché dei documenti fiscali (fatture, etc.) emessi dalla convenuta per la gestione dei servizi di distribuzione carburanti e prodotti lubrificanti nonché di vendita di prodotti “non oil” nell'ambito delle aree di servizio Po ST, Po ST, VE ST e
VE ST;
b) disporsi consulenza tecnica d'ufficio, sulla base della documentazione versata in giudizio e previa autorizzazione del consulente ad acquisire la ulteriore documentazione ritenuta necessaria, diretta ad accertare gli introiti conseguiti dalla convenuta dalla gestione dei servizi di distribuzione carburanti e prodotti lubrificanti nonché di vendita di prodotti “non oil” nell'ambito delle aree di servizio Po ST, Po ST, VE ST e
VE ST nel periodo ricompreso tra il mese di settembre del 2017 e del mese di ottobre del 2018.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite di entrambi i giudizi, oltre Iva
e Cpa e spese generali come per legge.” per l'Appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle argomentazioni articolate dalla scrivente difesa e reietta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione così giudicare,
a) In via preliminare ed in rito: dichiarare inammissibile l'appello di ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed dell'art. 348 bis c.p.c. Parte_1 per tutte le ragioni meglio specificate in narrativa;
b) Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato in fatto Parte_1
e/o in diritto, e per l'effetto confermare i capi della sentenza del Tribunale di
Trento n. 145/2024 oggetto dell'avverso gravame;
4
c) In via istruttoria rigettare le istanze istruttorie formulate dalla società appellante con l'avverso gravame
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2021 Parte_1 esponeva di avere affidato ad
[...] Controparte_1 con i contratti 14/2007, 15/2007 e 16/2007 di data 2 marzo 2007 il
[...] servizio di distribuzione carburanti e lubrificanti e di vendita di prodotti “non oil” nell'ambito di quattro aree di servizio fino al 30 aprile 2014, stabilendo la corresponsione di royalty su quanto erogato e venduto. La scadenza veniva ripetutamente prorogata dalle parti con quattro atti aggiuntivi fino al 30 giugno 2017 per le due aree di cui al contratto 16/2007 e fino al 31 agosto
2017 per le due aree di cui ai contratti 14/2007 e 15/2007, ed esse venivano infine riconsegnate fra il 13 novembre 2017 e il 1° agosto 2018. Con A far data dal settembre 2017, si rifiutava immotivatamente di corrispondere le royalties pattuite, maturando un debito di Euro 459.116,44. Con A seguito di diffida da parte del legale, deduceva che la decisione di non dar corso al pagamento era dovuta all'asserita scadenza dei contratti, e che la prosecuzione nella gestione dei servizi successivamente ad essa era avvenuta per mero spirito di collaborazione.
Riteneva parte attrice che il mancato pagamento costituisse inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti;
in ogni caso, essa Con costituiva ingiustificato arricchimento per , di cui l'attrice doveva essere indennizzata ex art. 2041 c.c. Con Evocava quindi in giudizio , chiedendo fosse condannata al pagamento della somma dovuta.
La convenuta si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Evidenziava che, per gli originari contratti, unico obbligo del gestore al termine del rapporto era quello di riconsegnare gli immobili, spazi esterni ed impianti affidati, sicchè essa aveva confidato nella naturale scadenza del 5
servizio alla data del 30 aprile 2014. L'attrice non era stata però in grado di Con completare le procedure di gara, sicchè aveva dichiarato la propria disponibilità alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizione che venisse riconosciuta una sostanziale riduzione delle royalties;
in mancanza, Con il servizio si sarebbe concluso, non avendo alcun interesse alla prosecuzione.
Tanto era avvenuto con i quattro atti aggiuntivi a ciascun contratto.
L'ultimo di questi individuava la data di scadenza, e precisava che il servizio sarebbe stato assicurato anche dopo tale data e fino al subentro del nuovo sub concessionario alle condizioni da definirsi con ulteriore accordo;
se tale accordo non fosse intervenuto, il servizio sarebbe cessato con la data stabilita, con obbligo di riconsegna delle strutture.
Da questo la convenuta ricavava che, in assenza di tale ulteriore accordo, gli obblighi del gestore risultavano scaduti il 30 giugno 2017 per le aree di
VE ST e VE ST (contratto 16/2007 e relativi atti aggiuntivi) ed il 31 agosto 2017 per le aree di Po ST e Po ST (contratti
14/2007 e 15/2007 e relativi atti aggiuntivi); ma, nonostante la pacifica estinzione del rapporto per scadenza naturale, l'attore emetteva a far tempo dal settembre 2017 fatture mensili per pretese royalties e canone di affitto, prive di alcun fondamento giustificativo. Con Dopo una proroga di tre anni, confidava nella scadenza del quarto accordo aggiuntivo e nella riconsegna degli impianti, offrendo la propria disponibilità a proseguire solo previa sottoscrizione di un nuovo accordo. Per tutta risposta, rifiutava la sottoscrizione, e, a fronte dell'offerta Parte_3
Con di riconsegna, diffidava dal compiere comportamenti che potessero turbare la regolarità del servizio, paventando che essi potessero costituire interruzione di pubblico servizio.
Anche nei verbali di restituzione si riconosceva che, pur in assenza di qualsivoglia contratto “a far tempo dal 1° settembre 2017 il servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività collaterali è stato svolto dalla ditta subconcessionaria in seguito a richiesta di disponibilità effettuata dalla Società in tal senso”; e in tale sede Autostrada non aveva fatto Con constatare alcuna inadempienza di alle proprie obbligazioni. 6
riceveva, in quell'occasione, anche le attrezzature di Parte_1
Con distribuzione, come previsto dal quarto atto aggiuntivo, e per esse emetteva due fatture per Euro 31.720,00, rimaste insolute, di cui chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento.
Neppure sussistevano i presupposti per l'azione ex art. 2041 c.c., sia per l'assenza di alcun arricchimento, sia per doversi rigettare la domanda Con fondata su un titolo contrattuale, sia perché aveva espresso la volontà di non proseguire nel servizio.
2. - Con sentenza pubblicata in data 5 febbraio 2024 il Tribunale di Trento rigettava la domanda proposta in via principale, accoglieva quella proposta in via riconvenzionale e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
2.1 - Rilevava che con il quarto atto aggiuntivo le parti avevano individuato Con ben precise scadenze, impegnandosi a garantire la continuità del servizio anche successivamente, ma alle condizioni da definirsi con ulteriore accordo, in assenza del quale i contratti avrebbero cessato di produrre i loro effetti;
accordo che non era stato raggiunto.
I contratti erano quindi definitivamente cessati alle date del 30 giugno e del 31 agosto 2017, con il venir meno di qualsivoglia legame fra i contraenti;
e la riconsegna delle strutture era stata ritardata in ragione del dilungarsi dei tempi della procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio, cosa che non poteva certo imputarsi a parte convenuta. Con Il Tribunale sottolineava ancora che , con due mail del 12 gennaio 2018
e del 9 febbraio 2019, si era dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio a condizione che venisse sottoscritto un ulteriore atto aggiuntivo, in assenza del quale avrebbe proceduto alla riconsegna delle aree;
ma l'attrice aveva rappresentato che le procedure di aggiudicazione sarebbero state completate in tempi contenuti, e paventato azioni legali per interruzione di pubblico servizio.
In conclusione, la pretesa dell'attrice non era sorretta da alcun titolo negoziale, sicchè non poteva prospettarsi alcun inadempimento della convenuta, non essendovi accordo aggiuntivo cui ancorare l'obbligo di pagamento delle royalties. 7
Le fatture prodotte dall'attrice non potevano poi rilevare sul piano probatorio, e la prova testimoniale ne aveva semplicemente confermato il contenuto;
questo, anche perché il computo delle royalties era stato ancorato ad indici presuntivi, e non valevano a dimostrare la pretesa creditoria.
2.2 – Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, il Tribunale osservava che tale rimedio non è azionabile nel caso in cui l'arricchimento trovi giustificazione nel consenso, anche tacito, del soggetto che assume di essere stato danneggiato.
Il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica;
e, nel caso in esame, la prosecuzione del rapporto oltre lo scadere del termine di efficacia del contratto era avvenuta sulla base di una disponibilità della convenuta richiesta dall'attrice stessa, sicchè vi era stato il consenso del danneggiato alla prosecuzione dell'attività.
2.3 – L'infondatezza della pretesa di parte attrice e, di conseguenza, dell'eccezione di inadempimento proposta con riguardo al mancato pagamento delle royalties, comportava l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, fondata sul quarto atto aggiuntivo.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello Parte_1
Si è costituita chiedendone la Controparte_1 conferma.
3.1 – Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza, nella parte in Con cui ha ritenuto che la prosecuzione del servizio da parte di sia avvenuta per mero spirito di collaborazione e in ragione del dilungarsi delle procedure di gara, anziché in forza di un accordo tacito di prosecuzione dei rapporti fino alla data di riconsegna, poichè le parti avrebbero manifestato per fatti concludenti di voler proseguire i rapporti contrattuali.
Per il contratto 16/2007 il rapporto è proseguito fino alla riconsegna, avvenuta nel novembre 2017, senza che nessuna contestazione sia stata formulata o che richiesta di modifica delle condizioni sia stata trasmessa, e Con
ha continuato ad inviare mensilmente i dati delle vendite. Solo con Con lettera del 29 aprile 2019, e quindi ad un anno dalla riconsegna, ha 8
eccepito la non debenza delle royalties per l'assenza del documento contrattuale.
Per i contratti n. 14/2007 e 15/2007, i dati delle vendite sono stati trasmessi fino al mese di marzo 2018, e le aree riconsegnate nei mesi di luglio e agosto 2018. Ma, pur essendo con il quarto atto aggiuntivo la scadenza stata fissata al 31 agosto 2017, fino alla lettera del 12 gennaio Con 2018 non ha formulato alcuna contestazione o diversa proposta.
Sarebbe quindi errato dire che le parti non avevano raggiunto un nuovo accordo, o che non era intervenuta alcuna proroga implicita, e che la pretesa non sarebbe sorretta da alcun titolo negoziale. La prosecuzione del rapporto sarebbe invece avvenuta a seguito della richiesta di disponibilità avanzata dall'appellante, accettata dalla convenuta per fatti concludenti.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante osserva che, proseguendo il rapporto fino alla data di subentro del nuovo operatore in forza dell'accordo tacito, i documenti depositati (fatture e dati mensili dei carburanti erogati) provano la debenza della somma richiesta, dato che la prova testimoniale ha dimostrato che gli importi sono stati determinati in base ai prospetti inviati dalla appellata.
Solo in relazione ai contratti 14/2007 e 15/2007 il calcolo è stato fatto in via presuntiva per il periodo dal 28 febbraio 2018 e fino alla riconsegna, come previsto dal disciplinare per il caso in cui il gestore non invii la documentazione.
3.3 – Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui ha escluso la sussistenza degli elementi di cui all'art. 2041 c.c.
L'appellante insiste nell'affermare che la prosecuzione del servizio è avvenuta in seguito ad un tacito accordo, manifestatosi per facta concludentia: per le aree di cui al contratto 16/2007 mai sono state avanzate obiezioni, e per quelle di cui ai contratti 14/2007 e 15/2007,
l'appellata ha chiesto fosse sottoscritto nuovo accordo dopo quasi cinque mesi dalla scadenza dei contratti, e i rapporti sono proseguiti a seguito della mancata accettazione. Non sarebbe quindi vero che essi sono proseguiti su Con richiesta di e per spirito di collaborazione di . Parte_1 9
Nell'ipotesi in cui fosse ritenuta assente una fonte negoziale, residuerebbe il diritto ad ottenere un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato Con arricchimento di , che ha ottenuto ingenti guadagni senza nulla Con corrispondere. Sussisterebbe quindi l'arricchimento senza causa di ,
l'ingiustificato depauperamento del patrimonio di , e il rapporto di Parte_1 causalità tra le due situazioni.
L'appellante reitera quindi le istanze istruttorie, intese ad acquisire la Con documentazione contabile e fiscale di e accertare, tramite la nomina di un C.T.U., gli introiti conseguiti dalla stessa.
3.4 – Con il quarto motivo l'appellante lamenta che erroneamente non è stata ritenuta fondata l'eccezione di inadempimento da lui opposta: il rifiuto di versare la somma dovuta per l'acquisto delle attrezzature trovava giustificazione nel mancato versamento delle royalties, e doveva essere accolta la richiesta di compensazione degli importi pretesi dall'appellata in via riconvenzionale con le somme dalla stessa dovute per tale titolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – La sentenza impugnata merita integrale conferma.
4.1 – Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, giacchè la tesi per cui le parti avrebbero, per facta concludentia, stipulato una ulteriore proroga del contratto, non può essere accolta. Con Il fatto della prosecuzione della gestione dopo la scadenza da parte di non può essere valorizzato in questo senso, trattandosi di mera attività materiale priva di un significato negoziale, e da cui risulta impossibile ricavare la volontà di assumere un vincolo contrattuale.
Lo stesso va detto a proposito del rilievo per cui solo con la lettera del 29 Con aprile 2019 eccepiva, per la prima volta e ad aree di servizio riconsegnate da oltre un anno, la non debenza delle royalties maturate in ragione dell'assenza di un documento contrattuale (doc. 22 ). In realtà, le Parte_1 prime fatture emesse da scadevano a dicembre 2017 (doc. 20 Parte_1
), e non risultano al fascicolo precedenti atti di messa in mora Parte_1 prima della diffida del 20 marzo 2019, che la lettera sopra citata ha riscontrato. Da un lato, quindi, risulta assai significativo il fatto che 10
abbia fatto valere il proprio credito con grande ritardo, dall'altro Parte_1
Con pare ovvio che solo a fronte di una richiesta di pagamento poteva eccepire di nulla dovere. Con Unico elemento valorizzabile è il fatto che continuò a comunicare i dati delle vendite necessari al calcolo delle royalties anche dopo la scadenza dei contratti. Più in particolare, tanto avvenne per il contratto 16/2017, scaduto il 30 giugno 2017, fino alla riconsegna, che avvenne in data 13 novembre
2017 e 21 novembre 2017; e per i contratti 14/2017 e 15/2017, scaduti il
31 agosto 2017, fino al 27 febbraio 2018, mentre la riconsegna avvenne in data 10 luglio 2018 e 1° agosto 2018.
Ritiene questa Corte che la comunicazione dei dati delle vendite anche Con dopo la scadenza non possa univocamente indiziare la volontà di di addivenire ad una proroga.
Le aree di cui al contratto 16/2017 vennero riconsegnate dopo circa quattro mesi dalla scadenza, e quindi le comunicazioni proseguirono per un tempo non certo lungo, e comunque non tale da poter indiziare la volontà di prorogare il contratto. In relazione alle aree di cui ai contratti 14/2017 e Con 15/2017, cessò di inviare le comunicazioni dopo che la richiesta di concordare una nuova proroga a condizioni più favorevoli, formulata con Con nota di data 12 gennaio 2018 (doc. 20 ), non venne positivamente riscontrata da;
sicchè tale elemento non può essere Parte_1
Con inequivocabilmente inteso come indizio della volontà di di proseguire il rapporto alle medesime condizioni.
Parrebbe poi del tutto illogica una volontà di IES di obbligarsi ad una proroga, senza che di essa fosse neppure determinata la durata, che vorrebbe semplicemente individuare con il reperimento di un Parte_1 nuovo gestore, pretendendo quindi di rimetterla alla propria esclusiva volontà. Con La nota di data 12 gennaio 2018 (doc. 20 ) è poi assolutamente Con esplicita nel rappresentare lo stato soggettivo di . In essa si comunica che Con da tempo i contratti 14/2017 e 15/2017 sono scaduti, e che “per mero spirito di collaborazione” ha acconsentito alla prosecuzione del servizio, 11
mentre , che non ha ancora completato le procedure di Parte_1 affidamento al nuovo gestore, viene detta “inadempiente”.
Se ne deve concludere che unica reale volontà delle parti è quella espressa nel quarto atto aggiuntivo, per il quale, in assenza di nuovo accordo aggiuntivo, il contratto andava definitivamente a scadere (art. 4 – “Durata della proroga”). Correttamente il Tribunale ha escluso l'esistenza di una proroga pattuita per facta concludentia, sicchè i primi due motivi di appello vanno ritenuti infondati.
4.3 – Infondato è anche il terzo motivo.
Posta l'assenza di un titolo contrattuale, il Tribunale ha valorizzato, per escludere i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., l'esistenza di un consenso di Con
alla gestione del servizio da parte di;
e tale argomentazione Parte_1 non è stata confutata dall'appellante.
Per costante giurisprudenza, infatti, “L'arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la prestazione volontaria esclude l'arricchimento, quale che siano le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della volontà negoziale” (Sez. L, Sentenza n. 10251 del
21/11/1996 (Rv. 500684 - 01). Con Nel caso di specie, è rimasta nel godimento dei beni non solo con il consenso, ma addirittura per volontà di , che, pacificamente, non Parte_1 aveva individuato altro soggetto che subentrasse in un servizio che non poteva subire interruzioni. Di questo si dà atto nei verbali di restituzione, in cui dichiara e riconosce che, pur in assenza di Parte_1 qualsivoglia contratto “a far tempo dal 1° settembre 2017 il servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività collaterali è stato svolto dalla ditta subconcessionaria in seguito a richiesta di disponibilità effettuata dalla Società in tal senso” (doc. 18 ). Parte_1
L'assenza dei presupposti per l'azione generale di arricchimento rende irrilevanti le istanze istruttorie formulate con l'atto di appello.
4.4 – Stante l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento opposta da
, il quarto motivo deve ritenersi assorbito in quanto sopra, Parte_1 12
confermandosi il capo di sentenza che ha accolto la domanda Con riconvenzionale di e condannato a pagare le somme Parte_1 pacificamente dovute in forza di quanto pattuito con il quarto accordo aggiuntivo.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 520.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Trento, lo
[...] rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 15.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2024 da
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Igor Janes
- appellante - contro
(CF. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_3 dagli Avv. Marco Sella, Maria Lucia Tizzani e Andrea Seraglio Forti
- appellato -
Oggetto: Altri contratti atipici
In punto: riforma della sentenza n. 145/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis: nel merito: accogliere i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello dd.14.03.2024 e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Trento n. 145/2024 dd. 05.02.2024, pubbl. il 05.02.2024, notificata il 2
13.02.2024, pronunciata dal Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina Passarelli, nella causa sub R.G. n. 1997/2021, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che vengono di seguito riportate:
- in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell'appellata nei termini e per le ragioni già esposte nel giudizio di primo grado e nell'atto di citazione in appello dd.14.03.2024, condannare la società
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 della somma di € 459.116,44, di cui alle fatture nn.
[...]
1078/17, 1077/17, 1075/17, 1076/17, 1115/17, 1112/17, 1113/17,
75/18, 76/18, 69/18, 70/18, 164/18, 165/18, 285/18, 286/18, 376/18,
377/18, 491/18, 492/18, 626/18, 627/18, 663/18, 664/18, 853/18,
852/18, 923/18 e 922/18, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria sui singoli importi indicati nelle diverse fatture a decorrere dalla data di emissione di ciascuna di esse, oltre agli interessi di mora, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, così come contrattualmente previsto al Cap. II.6 dei disciplinari allegati ai contratti n. 14/2007, 15/2007 e 16/2007, ovvero legali sulle somme originarie indicate nelle diverse fatture di anno in anno rivalutate, con decorrenza dalla data di ogni singola fattura, rigettando le eccezioni formulate dall'appellata in quanto inammissibili ed infondate;
- in via subordinata: condannare la società Controparte_1
a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento, in favore della
[...] società della somma di € 460.000,00, ovvero Parte_2 della maggiore o diversa somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi di mora o legali.
- rigettare la domanda riconvenzionale dell'appellata per le ragioni esposte nell'atto di citazione in appello dd.14.03.2024, disponendo, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, anche parziale, la compensazione degli importi riconosciuti in accoglimento della domanda riconvenzionale della appellata con quanto dovuto all'appellante; in via istruttoria: 3
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6°, n.2 cpc dd.21.02.2022 ed a verbali d'udienza dd.08.04.2022 e dd.13.10.2022, e non ammesse per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
a) ordinarsi alla convenuta la produzione e/o esibizione in giudizio dei bilanci d'esercizio, delle dichiarazioni IVA, IRES ed IRAP e dei Modelli Unici relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 nonché dei documenti fiscali (fatture, etc.) emessi dalla convenuta per la gestione dei servizi di distribuzione carburanti e prodotti lubrificanti nonché di vendita di prodotti “non oil” nell'ambito delle aree di servizio Po ST, Po ST, VE ST e
VE ST;
b) disporsi consulenza tecnica d'ufficio, sulla base della documentazione versata in giudizio e previa autorizzazione del consulente ad acquisire la ulteriore documentazione ritenuta necessaria, diretta ad accertare gli introiti conseguiti dalla convenuta dalla gestione dei servizi di distribuzione carburanti e prodotti lubrificanti nonché di vendita di prodotti “non oil” nell'ambito delle aree di servizio Po ST, Po ST, VE ST e
VE ST nel periodo ricompreso tra il mese di settembre del 2017 e del mese di ottobre del 2018.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite di entrambi i giudizi, oltre Iva
e Cpa e spese generali come per legge.” per l'Appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle argomentazioni articolate dalla scrivente difesa e reietta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione così giudicare,
a) In via preliminare ed in rito: dichiarare inammissibile l'appello di ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed dell'art. 348 bis c.p.c. Parte_1 per tutte le ragioni meglio specificate in narrativa;
b) Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o infondato in fatto Parte_1
e/o in diritto, e per l'effetto confermare i capi della sentenza del Tribunale di
Trento n. 145/2024 oggetto dell'avverso gravame;
4
c) In via istruttoria rigettare le istanze istruttorie formulate dalla società appellante con l'avverso gravame
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2021 Parte_1 esponeva di avere affidato ad
[...] Controparte_1 con i contratti 14/2007, 15/2007 e 16/2007 di data 2 marzo 2007 il
[...] servizio di distribuzione carburanti e lubrificanti e di vendita di prodotti “non oil” nell'ambito di quattro aree di servizio fino al 30 aprile 2014, stabilendo la corresponsione di royalty su quanto erogato e venduto. La scadenza veniva ripetutamente prorogata dalle parti con quattro atti aggiuntivi fino al 30 giugno 2017 per le due aree di cui al contratto 16/2007 e fino al 31 agosto
2017 per le due aree di cui ai contratti 14/2007 e 15/2007, ed esse venivano infine riconsegnate fra il 13 novembre 2017 e il 1° agosto 2018. Con A far data dal settembre 2017, si rifiutava immotivatamente di corrispondere le royalties pattuite, maturando un debito di Euro 459.116,44. Con A seguito di diffida da parte del legale, deduceva che la decisione di non dar corso al pagamento era dovuta all'asserita scadenza dei contratti, e che la prosecuzione nella gestione dei servizi successivamente ad essa era avvenuta per mero spirito di collaborazione.
Riteneva parte attrice che il mancato pagamento costituisse inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti;
in ogni caso, essa Con costituiva ingiustificato arricchimento per , di cui l'attrice doveva essere indennizzata ex art. 2041 c.c. Con Evocava quindi in giudizio , chiedendo fosse condannata al pagamento della somma dovuta.
La convenuta si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Evidenziava che, per gli originari contratti, unico obbligo del gestore al termine del rapporto era quello di riconsegnare gli immobili, spazi esterni ed impianti affidati, sicchè essa aveva confidato nella naturale scadenza del 5
servizio alla data del 30 aprile 2014. L'attrice non era stata però in grado di Con completare le procedure di gara, sicchè aveva dichiarato la propria disponibilità alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizione che venisse riconosciuta una sostanziale riduzione delle royalties;
in mancanza, Con il servizio si sarebbe concluso, non avendo alcun interesse alla prosecuzione.
Tanto era avvenuto con i quattro atti aggiuntivi a ciascun contratto.
L'ultimo di questi individuava la data di scadenza, e precisava che il servizio sarebbe stato assicurato anche dopo tale data e fino al subentro del nuovo sub concessionario alle condizioni da definirsi con ulteriore accordo;
se tale accordo non fosse intervenuto, il servizio sarebbe cessato con la data stabilita, con obbligo di riconsegna delle strutture.
Da questo la convenuta ricavava che, in assenza di tale ulteriore accordo, gli obblighi del gestore risultavano scaduti il 30 giugno 2017 per le aree di
VE ST e VE ST (contratto 16/2007 e relativi atti aggiuntivi) ed il 31 agosto 2017 per le aree di Po ST e Po ST (contratti
14/2007 e 15/2007 e relativi atti aggiuntivi); ma, nonostante la pacifica estinzione del rapporto per scadenza naturale, l'attore emetteva a far tempo dal settembre 2017 fatture mensili per pretese royalties e canone di affitto, prive di alcun fondamento giustificativo. Con Dopo una proroga di tre anni, confidava nella scadenza del quarto accordo aggiuntivo e nella riconsegna degli impianti, offrendo la propria disponibilità a proseguire solo previa sottoscrizione di un nuovo accordo. Per tutta risposta, rifiutava la sottoscrizione, e, a fronte dell'offerta Parte_3
Con di riconsegna, diffidava dal compiere comportamenti che potessero turbare la regolarità del servizio, paventando che essi potessero costituire interruzione di pubblico servizio.
Anche nei verbali di restituzione si riconosceva che, pur in assenza di qualsivoglia contratto “a far tempo dal 1° settembre 2017 il servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività collaterali è stato svolto dalla ditta subconcessionaria in seguito a richiesta di disponibilità effettuata dalla Società in tal senso”; e in tale sede Autostrada non aveva fatto Con constatare alcuna inadempienza di alle proprie obbligazioni. 6
riceveva, in quell'occasione, anche le attrezzature di Parte_1
Con distribuzione, come previsto dal quarto atto aggiuntivo, e per esse emetteva due fatture per Euro 31.720,00, rimaste insolute, di cui chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento.
Neppure sussistevano i presupposti per l'azione ex art. 2041 c.c., sia per l'assenza di alcun arricchimento, sia per doversi rigettare la domanda Con fondata su un titolo contrattuale, sia perché aveva espresso la volontà di non proseguire nel servizio.
2. - Con sentenza pubblicata in data 5 febbraio 2024 il Tribunale di Trento rigettava la domanda proposta in via principale, accoglieva quella proposta in via riconvenzionale e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
2.1 - Rilevava che con il quarto atto aggiuntivo le parti avevano individuato Con ben precise scadenze, impegnandosi a garantire la continuità del servizio anche successivamente, ma alle condizioni da definirsi con ulteriore accordo, in assenza del quale i contratti avrebbero cessato di produrre i loro effetti;
accordo che non era stato raggiunto.
I contratti erano quindi definitivamente cessati alle date del 30 giugno e del 31 agosto 2017, con il venir meno di qualsivoglia legame fra i contraenti;
e la riconsegna delle strutture era stata ritardata in ragione del dilungarsi dei tempi della procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio, cosa che non poteva certo imputarsi a parte convenuta. Con Il Tribunale sottolineava ancora che , con due mail del 12 gennaio 2018
e del 9 febbraio 2019, si era dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio a condizione che venisse sottoscritto un ulteriore atto aggiuntivo, in assenza del quale avrebbe proceduto alla riconsegna delle aree;
ma l'attrice aveva rappresentato che le procedure di aggiudicazione sarebbero state completate in tempi contenuti, e paventato azioni legali per interruzione di pubblico servizio.
In conclusione, la pretesa dell'attrice non era sorretta da alcun titolo negoziale, sicchè non poteva prospettarsi alcun inadempimento della convenuta, non essendovi accordo aggiuntivo cui ancorare l'obbligo di pagamento delle royalties. 7
Le fatture prodotte dall'attrice non potevano poi rilevare sul piano probatorio, e la prova testimoniale ne aveva semplicemente confermato il contenuto;
questo, anche perché il computo delle royalties era stato ancorato ad indici presuntivi, e non valevano a dimostrare la pretesa creditoria.
2.2 – Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, il Tribunale osservava che tale rimedio non è azionabile nel caso in cui l'arricchimento trovi giustificazione nel consenso, anche tacito, del soggetto che assume di essere stato danneggiato.
Il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica;
e, nel caso in esame, la prosecuzione del rapporto oltre lo scadere del termine di efficacia del contratto era avvenuta sulla base di una disponibilità della convenuta richiesta dall'attrice stessa, sicchè vi era stato il consenso del danneggiato alla prosecuzione dell'attività.
2.3 – L'infondatezza della pretesa di parte attrice e, di conseguenza, dell'eccezione di inadempimento proposta con riguardo al mancato pagamento delle royalties, comportava l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, fondata sul quarto atto aggiuntivo.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello Parte_1
Si è costituita chiedendone la Controparte_1 conferma.
3.1 – Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza, nella parte in Con cui ha ritenuto che la prosecuzione del servizio da parte di sia avvenuta per mero spirito di collaborazione e in ragione del dilungarsi delle procedure di gara, anziché in forza di un accordo tacito di prosecuzione dei rapporti fino alla data di riconsegna, poichè le parti avrebbero manifestato per fatti concludenti di voler proseguire i rapporti contrattuali.
Per il contratto 16/2007 il rapporto è proseguito fino alla riconsegna, avvenuta nel novembre 2017, senza che nessuna contestazione sia stata formulata o che richiesta di modifica delle condizioni sia stata trasmessa, e Con
ha continuato ad inviare mensilmente i dati delle vendite. Solo con Con lettera del 29 aprile 2019, e quindi ad un anno dalla riconsegna, ha 8
eccepito la non debenza delle royalties per l'assenza del documento contrattuale.
Per i contratti n. 14/2007 e 15/2007, i dati delle vendite sono stati trasmessi fino al mese di marzo 2018, e le aree riconsegnate nei mesi di luglio e agosto 2018. Ma, pur essendo con il quarto atto aggiuntivo la scadenza stata fissata al 31 agosto 2017, fino alla lettera del 12 gennaio Con 2018 non ha formulato alcuna contestazione o diversa proposta.
Sarebbe quindi errato dire che le parti non avevano raggiunto un nuovo accordo, o che non era intervenuta alcuna proroga implicita, e che la pretesa non sarebbe sorretta da alcun titolo negoziale. La prosecuzione del rapporto sarebbe invece avvenuta a seguito della richiesta di disponibilità avanzata dall'appellante, accettata dalla convenuta per fatti concludenti.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante osserva che, proseguendo il rapporto fino alla data di subentro del nuovo operatore in forza dell'accordo tacito, i documenti depositati (fatture e dati mensili dei carburanti erogati) provano la debenza della somma richiesta, dato che la prova testimoniale ha dimostrato che gli importi sono stati determinati in base ai prospetti inviati dalla appellata.
Solo in relazione ai contratti 14/2007 e 15/2007 il calcolo è stato fatto in via presuntiva per il periodo dal 28 febbraio 2018 e fino alla riconsegna, come previsto dal disciplinare per il caso in cui il gestore non invii la documentazione.
3.3 – Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui ha escluso la sussistenza degli elementi di cui all'art. 2041 c.c.
L'appellante insiste nell'affermare che la prosecuzione del servizio è avvenuta in seguito ad un tacito accordo, manifestatosi per facta concludentia: per le aree di cui al contratto 16/2007 mai sono state avanzate obiezioni, e per quelle di cui ai contratti 14/2007 e 15/2007,
l'appellata ha chiesto fosse sottoscritto nuovo accordo dopo quasi cinque mesi dalla scadenza dei contratti, e i rapporti sono proseguiti a seguito della mancata accettazione. Non sarebbe quindi vero che essi sono proseguiti su Con richiesta di e per spirito di collaborazione di . Parte_1 9
Nell'ipotesi in cui fosse ritenuta assente una fonte negoziale, residuerebbe il diritto ad ottenere un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato Con arricchimento di , che ha ottenuto ingenti guadagni senza nulla Con corrispondere. Sussisterebbe quindi l'arricchimento senza causa di ,
l'ingiustificato depauperamento del patrimonio di , e il rapporto di Parte_1 causalità tra le due situazioni.
L'appellante reitera quindi le istanze istruttorie, intese ad acquisire la Con documentazione contabile e fiscale di e accertare, tramite la nomina di un C.T.U., gli introiti conseguiti dalla stessa.
3.4 – Con il quarto motivo l'appellante lamenta che erroneamente non è stata ritenuta fondata l'eccezione di inadempimento da lui opposta: il rifiuto di versare la somma dovuta per l'acquisto delle attrezzature trovava giustificazione nel mancato versamento delle royalties, e doveva essere accolta la richiesta di compensazione degli importi pretesi dall'appellata in via riconvenzionale con le somme dalla stessa dovute per tale titolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – La sentenza impugnata merita integrale conferma.
4.1 – Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, giacchè la tesi per cui le parti avrebbero, per facta concludentia, stipulato una ulteriore proroga del contratto, non può essere accolta. Con Il fatto della prosecuzione della gestione dopo la scadenza da parte di non può essere valorizzato in questo senso, trattandosi di mera attività materiale priva di un significato negoziale, e da cui risulta impossibile ricavare la volontà di assumere un vincolo contrattuale.
Lo stesso va detto a proposito del rilievo per cui solo con la lettera del 29 Con aprile 2019 eccepiva, per la prima volta e ad aree di servizio riconsegnate da oltre un anno, la non debenza delle royalties maturate in ragione dell'assenza di un documento contrattuale (doc. 22 ). In realtà, le Parte_1 prime fatture emesse da scadevano a dicembre 2017 (doc. 20 Parte_1
), e non risultano al fascicolo precedenti atti di messa in mora Parte_1 prima della diffida del 20 marzo 2019, che la lettera sopra citata ha riscontrato. Da un lato, quindi, risulta assai significativo il fatto che 10
abbia fatto valere il proprio credito con grande ritardo, dall'altro Parte_1
Con pare ovvio che solo a fronte di una richiesta di pagamento poteva eccepire di nulla dovere. Con Unico elemento valorizzabile è il fatto che continuò a comunicare i dati delle vendite necessari al calcolo delle royalties anche dopo la scadenza dei contratti. Più in particolare, tanto avvenne per il contratto 16/2017, scaduto il 30 giugno 2017, fino alla riconsegna, che avvenne in data 13 novembre
2017 e 21 novembre 2017; e per i contratti 14/2017 e 15/2017, scaduti il
31 agosto 2017, fino al 27 febbraio 2018, mentre la riconsegna avvenne in data 10 luglio 2018 e 1° agosto 2018.
Ritiene questa Corte che la comunicazione dei dati delle vendite anche Con dopo la scadenza non possa univocamente indiziare la volontà di di addivenire ad una proroga.
Le aree di cui al contratto 16/2017 vennero riconsegnate dopo circa quattro mesi dalla scadenza, e quindi le comunicazioni proseguirono per un tempo non certo lungo, e comunque non tale da poter indiziare la volontà di prorogare il contratto. In relazione alle aree di cui ai contratti 14/2017 e Con 15/2017, cessò di inviare le comunicazioni dopo che la richiesta di concordare una nuova proroga a condizioni più favorevoli, formulata con Con nota di data 12 gennaio 2018 (doc. 20 ), non venne positivamente riscontrata da;
sicchè tale elemento non può essere Parte_1
Con inequivocabilmente inteso come indizio della volontà di di proseguire il rapporto alle medesime condizioni.
Parrebbe poi del tutto illogica una volontà di IES di obbligarsi ad una proroga, senza che di essa fosse neppure determinata la durata, che vorrebbe semplicemente individuare con il reperimento di un Parte_1 nuovo gestore, pretendendo quindi di rimetterla alla propria esclusiva volontà. Con La nota di data 12 gennaio 2018 (doc. 20 ) è poi assolutamente Con esplicita nel rappresentare lo stato soggettivo di . In essa si comunica che Con da tempo i contratti 14/2017 e 15/2017 sono scaduti, e che “per mero spirito di collaborazione” ha acconsentito alla prosecuzione del servizio, 11
mentre , che non ha ancora completato le procedure di Parte_1 affidamento al nuovo gestore, viene detta “inadempiente”.
Se ne deve concludere che unica reale volontà delle parti è quella espressa nel quarto atto aggiuntivo, per il quale, in assenza di nuovo accordo aggiuntivo, il contratto andava definitivamente a scadere (art. 4 – “Durata della proroga”). Correttamente il Tribunale ha escluso l'esistenza di una proroga pattuita per facta concludentia, sicchè i primi due motivi di appello vanno ritenuti infondati.
4.3 – Infondato è anche il terzo motivo.
Posta l'assenza di un titolo contrattuale, il Tribunale ha valorizzato, per escludere i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., l'esistenza di un consenso di Con
alla gestione del servizio da parte di;
e tale argomentazione Parte_1 non è stata confutata dall'appellante.
Per costante giurisprudenza, infatti, “L'arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la prestazione volontaria esclude l'arricchimento, quale che siano le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della volontà negoziale” (Sez. L, Sentenza n. 10251 del
21/11/1996 (Rv. 500684 - 01). Con Nel caso di specie, è rimasta nel godimento dei beni non solo con il consenso, ma addirittura per volontà di , che, pacificamente, non Parte_1 aveva individuato altro soggetto che subentrasse in un servizio che non poteva subire interruzioni. Di questo si dà atto nei verbali di restituzione, in cui dichiara e riconosce che, pur in assenza di Parte_1 qualsivoglia contratto “a far tempo dal 1° settembre 2017 il servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività collaterali è stato svolto dalla ditta subconcessionaria in seguito a richiesta di disponibilità effettuata dalla Società in tal senso” (doc. 18 ). Parte_1
L'assenza dei presupposti per l'azione generale di arricchimento rende irrilevanti le istanze istruttorie formulate con l'atto di appello.
4.4 – Stante l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento opposta da
, il quarto motivo deve ritenersi assorbito in quanto sopra, Parte_1 12
confermandosi il capo di sentenza che ha accolto la domanda Con riconvenzionale di e condannato a pagare le somme Parte_1 pacificamente dovute in forza di quanto pattuito con il quarto accordo aggiuntivo.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 520.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Trento, lo
[...] rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 15.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo