Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N. 10130/2024 R.G.L. ______________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to CAMMARATA Per ___________________ Parte_1
BARBARA ed elettivamente domiciliato in via Nicolò Turrisi 59, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1
Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo
Il Cancelliere che lo rappresentano e difendono per mandato generale alle liti rogato in Roma dal
Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 03/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2.7.2024 contestando le risultanze dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir CP_1 accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'inammissibilità della domanda nuova di CP_2 accertamento dello status di portatore di handicap grave e l'infondatezza del ricorso, di cui chiese il rigetto.
Con provvedimento del 20.11.2024 è stata dichiarata inammissibile la domanda di accertamento dello status di portatore di handicap grave, in quanto non introdotta con il ricorso di accertamento tecnico preventivo.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Il complesso patologico attuale è tale da rendere il ricorrente come soggetto invalido ultrasessantacinquenne che presenta difficoltà gravi nell'espletamento degli atti propri della sua età (deambulazione all'esterno della sua abitazione, acquisti e preparazione di pasti, igiene dell'ambiente) per cui si giustifica l'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 11.2.80 n.18. Tale condizione è da considerare stabilizzata dal settembre 2024 epoca della vista presso l'ASP..”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da settembre 2024.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il sig. in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da settembre
2024.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 04/06/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano