Articolo 6 della Legge 11 maggio 1981, n. 213
Articolo 5Articolo 6 bis
Versione
2 giugno 1981
Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La denaturazione di cui all'articolo 19 deve essere effettuata presso le distillerie e gli opifici di rettificazione nei quali gli alcoli sono stati prodotti o rettificati e che siano soggetti alla vigilanza permanente della finanza, presso i relativi magazzini sussidiari di fabbrica per l'alcole di propria produzione ovvero nei depositi doganali per gli alcoli d'importazione".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli alcoli denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica o presso i depositi doganali, non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti".
Entrata in vigore il 2 giugno 1981
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