Versione
2 giugno 1981
2 giugno 1981
Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La denaturazione di cui all'articolo 19 deve essere effettuata presso le distillerie e gli opifici di rettificazione nei quali gli alcoli sono stati prodotti o rettificati e che siano soggetti alla vigilanza permanente della finanza, presso i relativi magazzini sussidiari di fabbrica per l'alcole di propria produzione ovvero nei depositi doganali per gli alcoli d'importazione".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli alcoli denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica o presso i depositi doganali, non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti".
Il primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La denaturazione di cui all'articolo 19 deve essere effettuata presso le distillerie e gli opifici di rettificazione nei quali gli alcoli sono stati prodotti o rettificati e che siano soggetti alla vigilanza permanente della finanza, presso i relativi magazzini sussidiari di fabbrica per l'alcole di propria produzione ovvero nei depositi doganali per gli alcoli d'importazione".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli alcoli denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica o presso i depositi doganali, non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti".
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- 1. Circolare del 26/03/1992 n. 77 - Min. Finanze - Dip. Dogane Imposizione Indiretta Ispet. IIMin. Finanze · 26 marzo 1992 · 4.0264664
[…] Si comunica che il trasferimento di cui al punto 5 non puo\' essere consentito, in quanto non e\' in linea con l\'art. 21, III comma, del T.U. sugli spiriti, come sostituito dall\'art. 6 della legge n. 213/1981, ne\' con l\'art. 13 D.L.C.P.S. 14.10.1947, n. 1100. che
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