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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 579 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 26.08.2024 da:
(c.f. ), nato il [...] ad [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Rovereto (TN), via Prati n. 3/A; rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di ricorso, dall'avv. Roberta Toldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN), via Paoli
n. 33;
PARTE RICORRENTE nei confronti di c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(TN), via Prati 3/A, con la propria amministratrice di sostegno avv. Chiara Arman, con studio in
Rovereto, Corso Rosmini n. 63 Email_1
PARTE RESISTENTE-contumace e con la nomina di
AVV. FRANCESCA ZANONI, in proprio;
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli minorenni pagina1 di 15 Conclusioni
Parte ricorrente: “come in atto introduttivo e in memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.”.
Parte resistente-contumace: --
Curatrice speciale: “come in comparsa” depositata il 12.02.2025.
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di parte ricorrente” (dep.
20.03.2025).
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 26.08.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
- che le parti hanno convissuto more uxorio sino a giugno 2024;
- che dalla loro relazione sono nati due figli, entrambi minorenni: , nato il [...] di dodici Per_1
anni, e , nato il [...] di dieci anni;
Per_2
- che la resistente è beneficiaria di amministrazione di sostegno (AdS avv. Chiara Arman) ed è madre di un ulteriore figlio, nato il [...] da precedente relazione, di quindici anni;
Per_3
- che sussisterebbero i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori al padre: sebbene, infatti, la resistente sia sempre stata una buona madre, occupandosi con dedizione ai figli, a giugno 2024 avrebbe abbandonato il nucleo familiare, facendosi d'dapprima ospitare presso la casa della Giovane di Trento e successivamente facendo perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile anche alla Cont propria peraltro, laddove la resistente decidesse di ritornare, tutta la famiglia sarebbe ben felice di accoglierla;
- che nonostante non sia figlio del ricorrente, costui se ne sarebbe sempre occupato e Per_3
desidererebbe continuare ad occuparsene, mantenendo il suo collocamento presso il nucleo;
- che la famiglia sarebbe sostenuta principalmente grazie al lavoro del ricorrente (peraltro non continuativo, essendo costui disoccupato per lunghi periodi) ed in parte grazie agli aiuti pubblici percepiti dalla resistente (che da anni non lavora); il nucleo vivrebbe presso un alloggio ITEA con contratto intestato alla resistente;
- che non sarebbero pendenti altri procedimenti, ma il nucleo sarebbe seguito dall'associazione Girella
e tale aiuto sarebbe divenuto più assiduo a seguito dell'allontanamento volontario di CP_1
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, tanto in via Parte_1
indifferibile ed urgente (art. 473 bis 15 c.p.c.) quanto nel merito:
- di affidargli i minori e in via esclusiva, nonché di disporre qualsiasi provvedimento Per_1 Per_2
che consenta al minore figlio della sola resistente, di continuare ad abitare presso il nucleo Per_3
familiare assieme ai fratelli;
- di adottare ogni provvedimento opportuno in merito alle visite madre-figli;
pagina2 di 15 - di assegnargli la casa familiare;
- di riconoscergli il diritto a percepire integralmente tutti gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori.
1.2. Il ricorrente si rimette, inoltre, alla prudente valutazione del Tribunale quanto alla previsione di un contributo per il mantenimento dei figli minori a carico della resistente e chiede la condanna di alla rifusione delle spese del giudizio. CP_1
2. Con decreto pronunciato inaudita altera parte del 10.09.2024, previa assunzione di sommarie informazioni mediante l'acquisizione di relazione urgente del servizio sociale e dall'amministratrice di sostegno della resistente, la giudice delegata:
- ha declinato la propria competenza in relazione al minore figlio della resistente ma non Persona_4
del ricorrente, ritenendo la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ragione dello stato di abbandono in cui versa il bambino;
- ha sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e CP_1 Per_1 Per_5
[...]
- ha confermato l'affidamento educativo assistenziale dei minori e al servizio Per_2 Persona_6
sociale, precedentemente disposto dal Tribunale per i minorenni di Trento;
- ha stabilito che la madre potesse vedere i figli previo consenso del padre;
- ha assegnato a la casa familiare e gli ha riconosciuto il diritto a percepire Parte_1
integralmente tutti gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori.
- ha dato mandato di vigilanza e supporto al nucleo padre-figli al servizio sociale già incaricato dell'affidamento educativo assistenziale dei minori;
- ha nominato curatrice speciale dei minori l'avv. Francesca Zanoni.
3. Con memoria depositata il 23.09.2024 si è costituita per la fase cautelare la curatrice speciale dei minori, avv. Francesca Zanoni, che ha insistito per l'adozione dei provvedimenti indifferibili richiesti con il ricorso, altresì prevedendo a carico della madre l'obbligo di concorrere, nella misura ritenuta di giustizia, al mantenimento dei minori e Per_1 Persona_5
4. Con ordinanza del 26.09.2024 la giudice delegata – preso atto che all'udienza del 25.09.2024 il ricorrente unitamente alla resistente, comparsa personalmente senza l'assistenza del difensore, avevano riferito che la convivenza era ripresa, avendo la donna fatto rientro presso l'abitazione familiare da alcuni giorni ed essendo loro intenzione proseguire la loro relazione – ha revocato i provvedimenti adottati inaudita altera parte con decreto del 10.09.2024, ha confermato la nomina della curatrice speciale e l'udienza per l'esame del merito della causa.
5. Con istanza depositata il 03.10.2024, – dato atto che la resistente aveva nuovamente Parte_1
abbandonato la residenza familiare, facendo ritorno alla casa della Giovane di Trento, ed avrebbe pagina3 di 15 interrotto i contatti con marito e figli - ha chiesto ancora una volta l'adozione di provvedimenti indifferibili, insistendo nelle medesime richieste di cui al ricorso del 26.08.2024.
6. Con decreto pronunciato inaudita altera parte il 09.10.2024, la giudice delegata ritenuto sussistente un pericolo imminente e irreparabile per i minori e in ragione dell'abbandono Per_2 Persona_6
della madre e quindi della impossibilità per il padre di adottare le decisioni riguardanti i minori, nonché della grave indigenza economica in cui si trovavano i minori a causa dell'allontanamento della donna, percettrice delle provvidenze pubbliche per i figli – ha sospeso dalla CP_1 responsabilità genitoriale, ha confermato l'affidamento educativo assistenziale dei minori al servizio sociale già disposto dal Tribunale per i minorenni di Trento, ha sospeso le visite libere madre-figli, disponendo che queste potessero avvenire solo previa comunicazione al servizio e alla presenza di un'educatrice, ha assegnato a la casa familiare e gli ha riconosciuto il diritto a Parte_1
percepire integralmente tutti gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori, ha, infine, dato mandato di vigilanza e supporto sul nucleo padre-figli al servizio sociale.
7. Con ordinanza a verbale del 31.10.2024, è stata confermato il decreto pronunciato inaudita altera parte in data 09.10.2024 ed è stata altresì confermata la nomina a curatrice speciale dell'avv.
Francesca Zanoni, nonché fissata l'udienza per l'esame del merito della causa.
8. Con relazione urgente depositata il 22.11.2024 il servizio ha segnalato la propria preoccupazione circa la permanenza dei minori presso il ricorrente, collocazione che appariva “non più idonea” (cfr. relazione cit.) a fonte del grave incidente d'auto avuto da il 16.11.2024 con a bordo i minori a Pt_1
causa del proprio stato di forte alterazione alcolica mentre stava guidando verso Trento per andare ad incontrare la ex-compagna assieme ai bambini e ciò nonostante la sospensione delle visite libere fra la donna e figli
9. Con decreto pronunciato inaudita altera parte il 25.11.2024 la giudice delegata, ritenuto che la situazione di pregiudizio segnalata dal servizio sociale risultasse confermata da plurimi elementi
(quanto dichiarato dai bambini al momento del soccorso: “stavamo andando a trovarla a Trento [la mamma – n.d.r.] e noi non volevamo andare perché il papà aveva bevuto tanto”; quanto riportato dall'agente intervenuto sul posto, che riferiva CP_ di un incidente d'auto “causato da ubriachezza del conducente”, dalle dichiarazioni di che, sentita dal servizio sociale, si era detta molto preoccupata per i figli, poiché l'ex-compagno avrebbe assunto alcool anche quando erano assieme e per questo lei avrebbe spesso chiamato le forze dell'ordine, infine, quanto riferito dal servizio, secondo cui non starebbe frequentando regolarmente il centro socioeducativo Intercity Ramblers) e ritenuto sussistente Per_2 un pericolo imminente e irreparabile ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c.:
- ha sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e Parte_1 Per_2 Per_6
[...]
- ha disposto che il servizio sociale affidatario dei minori provvedesse, senza dilazione, a collocare i bambini in luogo sicuro;
pagina4 di 15 - ha sospeso le visite libere fra i minori e i genitori, disponendo che questi possano incontrare i figli solo alla presenza del servizio sociale;
- ha nominato tutrice provvisoria dei minori l'avv. Francesca Zanoni (divenuta tutrice definitiva a seguito di giuramento fuori udienza).
9.1. Oltre a ciò, la giudice delegata ha prescritto l'espletamento di attività istruttoria sommaria
(acquisizione di informazioni, di documentazione e convocazione dell'assistente sociale) in vista dell'udienza fissata per la conferma, revoca o modifica del decreto adottato inaudita altera parte.
10. All'udienza del 11.12.2024 sono stati sentiti l'assistente sociale il presidente Controparte_3 [...]
e l'associata dell'associazione Italiana Zingari Oggi che segue il CP_4 Controparte_5
nucleo da molti anni, oltre che l'amministratrice di sostegno della resistente e le parti CP_6
costituite del giudizio (ricorrente e curatrice speciale).
11. Con ordinanza del 14.12.2024, successivamente integrata con provvedimento del 16.12.2024, la giudice delegata - ritenuto che le preoccupazioni manifestate dall'assistente sociale in ordine al consumo di alcool da parte di fossero rientrare alla luce dell'istruttoria sommaria espletata, e Pt_1
reputato di poter efficacemente contenere il rischio che il padre faccia incontrare i figli alla resistente, esponendoli così alla sofferenza di un rifiuto, mediante l'adozione della misura di cui all'art. 614 bis
c.p.c. – ha parzialmente modificato e integrato il decreto del 25.11.2024.
11.1. In particolare il Tribunale, pur confermando la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, ha tuttavia nuovamente collocato i minori e presso di lui, ordinandogli Per_2 Per_1
di astenersi dal favorire/ricercare qualsiasi contatto, anche solo telefonico, fra e i due CP_1
minori e prevedendo, per il caso di violazione del divieto, la sua condanna al pagamento a favore dei di e della somma di € 150,00 ciascuno (per complessivi € 300,00) per ogni Per_1 Per_2 violazione, delegando la tutrice avv. Zanoni di attivarsi per l'esecuzione della condanna (depositando le somme escusse su conto corrente o altro strumento con vincolo pupillare).
12. Con memoria di costituzione e risposta depositata l'11.02.2024 si è costituita per il giudizio di merito la tutrice dei minori e avv. Francesca Zanoni, la quale - riassunto Per_2 Persona_6
brevemente i fatti e i provvedimenti adottati nella fase urgente -:
- ha dato atto della astensione del padre da condotte pregiudizievoli per i figli (nessuna segnalazione di abuso di sostanze alcoliche o di incontri non protetti fra il figli e la madre);
- ha sottolineato come il padre abbia dimostrato di avere quale primario interesse il benessere dei figli, a cui è molto legato, partecipando attivamente alla loro vita (anche scolastica) e collaborando proficuamente con tutte le figure che, a vario titolo, sono coinvolte nella gestione dei minori;
pagina5 di 15 - ha evidenziato l'importanza di mantenere l'affidamento educativo assistenziale dei due minori al servizio sociale, soprattutto in ragione della delicata situazione familiare che sta vivendo il nucleo a causa dell'allontanamento della madre;
- ha insistito per l'opportunità del riconoscimento dell'assegnazione della casa familiare al padre e la previsione di un contributo per il mantenimento dei figli da porre a carico della madre nella misura ritenuta di giustizia.
12.1. Sulla base di quanto allegato l'avv. Francesca Zanoni chiede al Tribunale di Rovereto:
- di valutare la possibilità di reintegrare il padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con affidamento esclusivo rafforzato dei minori;
- di confermare il collocamento dei minori presso il padre con assegnazione della casa familiare;
- di confermare l'affidamento educativo assistenziale dei minori al Servizio Sociale;
- di confermare la sospensione delle visite libere fra i minori e la madre, disponendo incontri solo alla presenza del servizio;
- di porre a carico della madre un contributo per il mantenimento ordinario dei figli nella misura ritenuta di giustizia;
- di riconoscere al padre il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di riconoscere il favore delle spese del giudizio (tenuto conto dell'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello stato).
13. Celebrata la prima udienza di merito in data 12.03.2025 - nella quale è stata esaminata la relazione richiesta al servizio sociale, è stato interrogato liberamente e sentita l'amministratrice Parte_1
di sostegno di comparsa spontaneamente - con ordinanza a verbale la giudice delegata CP_1 ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., ha nominato l'avv.
Francesca Zanoni, già tutrice, quale curatrice speciale dei minori e, ritenuta la causa matura, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, riservandosi all'esito di riferire al
Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
13.1. I provvedimenti provvisori adottati all'esito della prima udienza:
- hanno confermato la sospensione di dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei CP_1
minori e Per_1 Persona_5
- hanno reintegrato nella responsabilità genitoriale relativa ai minori e Parte_1 Per_2
Persona_6
- hanno confermato l'affidamento educativo assistenziale dei minori e al Per_2 Persona_6
servizio sociale, il loro collocamento presso il padre, a cui continua a essere assegnata la casa familiare, alloggio Itea di Rovereto, via Prati 3/A;
pagina6 di 15 - hanno ribadito la sospensione delle visite libere fra i minori e la madre, disponendo che questa possa incontrare i figli solo alla presenza del servizio sociale;
- hanno rinnovato l'ordine a di astenersi dal favorire/ricercare qualsiasi contatto, anche Parte_1
solo telefonico, fra e i minori e prevedendo, in caso di CP_1 Per_1 Persona_5
violazione, la sua condanna al pagamento a favore dei due bambini della somma di € 150,00 ciascuno
(per complessivi € 300,00) per ogni violazione dando mandato alla curatrice speciale di attivarsi per l'escussione;
- hanno posto a carico di n contributo per il mantenimento ordinario dei minori CP_1 Per_2
e pari a complessivi € 200,00 mensili (ossia € 100,00 mensili per ciascun minore), Persona_6
oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
- hanno ribadito il diritto di a percepire integralmente tutti gli assegni e i contributi Parte_1
previsti dalla legge a favore di e Per_2 Persona_6
14. Con atto depositato il 20.03.2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
15. Tanto premesso, vanno esaminate le questioni relative alla responsabilità genitoriale, all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario.
15.1. Il ricorrente chiede che e gli siano affidati in via esclusiva, che vengano Per_2 Per_1
collocati presso di lui, rimettendosi invece alla decisione del Tribunale in ordine di visite fra la madre e i minori.
15.2. La curatrice speciale, nella fase di merito, insiste per l'affidamento esclusivo dei minori al padre, il quale parrebbe aver compreso la gravità delle sue condotte e al contempo si sarebbe dimostrato genitore interessato al benessere dei figli nonché collaborativo e disponibile a farsi guidare e sostenere nella cura e nella gestione dei minori;
chiede inoltre il mantenimento dell'affidamento educativo assistenziale di e al servizio sociale e la sospensione delle visite libere fra la madre Per_1 Per_2
e i minori.
15.3. Ritiene il collegio di dover pronunciare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e , ma di poter invece reintegrare il padre nell'esercizio della Per_2 Per_1
stessa.
15.3.1. Quanto alla madre, va rilevato che dall'istruttoria espletata nella fase cautelare antecedente al giudizio di merito, risulta che, a inizio giugno 2024, la donna si è improvvisamente allontanata dalla casa familiare senza alcun preavviso (relazione richiesta all'amministratrice di sostegno avv. Arman del 04.09.2024, depositata il 05.09.2024, nonché relazioni del servizio sociale del 13.06.2024, del
29.06.2024 e del 04.09.2024); sentita dal servizio sociale e dalla propria amministratrice di sostegno si è mostrata ferma e determinata nella propria decisione di abbandonare il nucleo, lasciando al CP_1
pagina7 di 15 padre l'accudimento dei tre figli (ivi compreso non parte del presente procedimento) e Persona_4
sostenendo che i minori, in quanto Sinti, sarebbero stati preparati a tale situazione;
ella si è inoltre resa disponibile, fra qualche anno, ad accogliere il solo figlio . Per_4
Successivamente alla pronuncia del decreto inaudita altera parte del 10.09.2024, nelle more della celebrazione dell'udienza per la conferma, revoca o modifica di tale provvedimento, ha fatto CP_1 temporaneo rientro presso la casa familiare, dichiarando poi all'udienza di essersi allontanata perché arrabbiata con il compagno, ma di essere ora intenzionata a riprendere la convivenza.
Poco dopo l'adozione dell'ordinanza del 26.09.2024 con la quale è stato revocato il decreto pronunciato inaudita altera parte stante il ricongiungimento della coppia, la resistente ha nuovamente abbandonato il nucleo trovando nuovamente accoglienza presso la Casa della Giovane a Trento.
La resistente, nonostante la notifica a mani, non si è costituita né è comparsa personalmente nelle successive udienze e neppure nell'udienza fissata per l'esame del merito del ricorso.
Nell'ultima relazione del servizio sociale (cfr. relazione del 19.02.2025), l'assistente sociale dà atto che a confermato di voler proseguire con il proprio progetto di vita autonomo e che, nonostante CP_1 si sia detta disponibile a vedere e alla presenza dell'assistente sociale (che ha più Per_1 Per_2 volte sollecitato l'opportunità di tali incontri al fine di consentire ai figli di poter comprendere le ragioni dell'abbandono materno), in concreto dette visite non sono mai state celebrate non essendosi ella mai attivata in tal senso;
l'assistente sociale evidenza inoltre come la madre raramente chieda dei due bambini.
La condotta materna giustifica certamente la misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il presupposto per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale è duplice: anzitutto, ai sensi dell'art. 330 c.c., occorre che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ovvero abbia abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
in secondo luogo, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che il giudizio prognostico sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero del genitore inadempiente, che è tenuto a svolgere il giudice sulla base degli elementi raccolti, abbia, secondo il più probabile che non, esito negativo (cfr. ex multis Cass. 18569/2023).
Nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti per la pronuncia di cui all'art. 330 c.c.; ed infatti, quanto al primo requisito, non v'è dubbio che l'abbandono repentino dei figli integra una violazione dei più basilari doveri che ineriscono alla responsabilità genitoriale, certamente causa di grande pregiudizio e di profonda sofferenza psicologica per i minori, approfondita dall'illusione, presto frustrata dalla stessa resistente, di un suo rientro a casa oltre che dall'impossibilità di qualsiasi contatto.
pagina8 di 15 Ricorre anche il secondo requisito, richiesto dalla giurisprudenza, per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale: ed infatti, la reiterazione della condotta abbandonica, la manifestazione di una ferma volontà di proseguire nel proprio percorso di vita autonomo, il disinteresse mostrato per i figli, di cui non chiede e che non si attiva per incontrare, inducono ad CP_1
escludere una effettiva ed attuale possibilità di recupero della genitorialità.
15.3.2. Quanto al padre, invece, la sospensione dalla responsabilità genitoriale è stata disposta, da un lato, a causa dei dubbi circa una possibile dipendenza dall'assunzione di alcolici sorti in ragione del grave incidente d'auto che costui ha cagionato mentre guidava ubriaco con a bordo i figli, dall'altro, in ragione dei reiterati tentativi di portare i figli alla madre, forse nel tentativo di convincerla a rientrare.
Dall'istruttoria espletata nel corso giudizio le preoccupazioni manifestate dall'assistente sociale relativamente al consumo di alcool da parte di sono risultate molto ridimensionate: in Pt_1 particolare, dai colloqui avuti dall'assistente sociale con gli educatori e con il personale dei servizi che sostengono il nucleo, risulta che nessuno di questi ha mai avuto la percezione che il ricorrente abusi di alcool;
l'unica segnalazione, oltre all'episodio recente, risale ad aprile 2024, quando ha CP_1
allontanato di casa il compagno perché risultava alterato, ma si tratta dell'unica segnalazione, intervenuta, probabilmente, in un momento di grande tensione fra le parti, tanto che da lì a due mesi la resistente ha abbandonato il nucleo familiare.
L'avv. Chiara Arman, amministratrice di sostegno di sin dal 2015, sentita all'udienza del CP_1
11.12.2024, ha fatto presente che in tutti gli anni trascorsi la propria amministrata non le ha mai riferito di problemi di alcolismo da parte del compagno, tanto da sospettare che la dichiarazione resa al servizio sociale (e riportata nella relazione a corredo della segnalazione urgente del 22.11.2024), secondo cui l' avrebbe assunto alcool anche quando erano assieme e per questo lei Parte_2 avrebbe spesso chiamato le forze dell'ordine, non sia veritiera;
l'amministratrice ha inoltre precisato che in nessuna delle numerose occasioni in cui ha incontrato el corso della propria assistenza Pt_1
a ha mai notato segni di alterazione alcolica nell'uomo. CP_1
A conferma dell'insussistenza di problematiche legate all'abuso di alcol depone anche l'ulteriore circostanza riferita dall'assistente sociale, ossia il fatto che i riscontri del datore di lavoro di Pt_1 impiegato in lavori socialmente utili, sono stati sempre assolutamente positivi (anche l'ultimo di ottobre 2024 – circostanza erroneamente non verbalizzata ma riferita dall'assistente , tanto CP_3 che l'uomo è stato segnalato come lavoratore potenzialmente idoneo all'espletamento di un'attività lavorativa ordinaria.
pagina9 di 15 Anche l'abitazione familiare risulta curata e adeguata secondo quanto riferito all'assistente sociale dalla educatrice incaricata del servizio di educativa domiciliare attivato a favore del minore Per_3 estraneo al presente giudizio, all'esito dell'accesso domiciliare effettuato in data 06.12.2024.
In ultimo va ricordato che ha depositato documentazione dalla quale risulta aver frequentato Pt_1
la scuola di alcologia familiare, partecipando a tutti i sei incontri previsti e tenutisi fra il 25.11.2024
e il 04.12.2024.
Rispetto all'ulteriore profilo di pregiudizio che ha indotto il Tribunale ad assumere il provvedimento urgente del 25.11.2024, ossia la violazione a opera del padre della sospensione delle visite libere fra la madre e i minori, si tratta indubbiamente del profilo di maggior criticità: la stessa assistente sociale ha confermato, all'udienza dell'11.12.2024, che sebbene a parole, sembri capire CP_3 Pt_1
l'importanza di evitare incontri non strutturati fra i bambini e la madre, stante il rischio di esporre i minori alla sofferenza di un nuovo rifiuto da parte di nei fatti però l'uomo fatica ad attenersi a CP_1
tali indicazioni e ha reiteratamente ceduto alla tentazione di portare i bambini alla mamma, forse con la speranza di indurla a ritornare con loro, forse nel tentativo di lenire le sofferenze proprie e dei figli.
La condotta di ha indubbiamente esposto i minori al rischio di un pregiudizio psichico grave, Pt_1
determinato dalla sofferenza e dalla frustrazione provocata da un eventuale rifiuto della madre o comunque da un incontro non mediato dalla presenza di una figura che possa aiutare la donna a spiegare ai bambini le ragioni del suo comportamento.
Va però considerato anche il rischio di pregiudizio che potrebbe derivare ai minori a fronte di una prolungata collocazione (l'assistente sociale ha, infatti, fatto presente che, per il momento, CP_3
non vi è possibilità di un collocamento familiare dei minori): come riferito sia dall'assistente sociale che dalla tutrice, i minori risultano molto legati al padre e al fratello figlio della sola ma Per_3 CP_1
al momento convivente con in nucleo, pertanto, il collocamento di e in struttura Per_2 Per_1
sarebbe certamente fonte di profonda sofferenza, destinata ad aggiungersi a quella causata dall'abbandono materno. Oltre a ciò si rileva che la struttura in grado di accogliere i minori si trova a Trento e ha fatto presente di non essere in grado di garantire la frequenza scolastica a Rovereto dei due bambini, tant'è vero che durante la loro permanenza ha seguito le lezioni in DAD, mentre Per_1
si è limitato a fare i compiti caricati su Classroom: tale soluzione risulta quindi Per_2
assolutamente inadeguata, non solo perché comprometterebbe seriamente l'apprendimento scolastico dei minori, entrambi certificati ai sensi della Legge 104/1992 e seguiti da insegnanti di sostegno, ma anche e soprattutto perché finirebbe per privare i due bambini, oltre che dei legami familiari, anche di quelli stretti con i compagni e con gli insegnanti.
Va poi considerato che fino agli episodi di novembre 2024, si è dimostrato in grado, se Pt_1
adeguatamente sostenuto con i vari interventi organizzati a supporto del nucleo (servizio di educativa,
pagina10 di 15 centri diurni, ecc…), di curare e accudire i minori anche in assenza della madre;
all'udienza dell'11.12.2024 l'assistente sociale ha, inoltre, confermato la collaboratività dell'uomo, prima e dopo l'allontanamento dei figli, con la rete dei servizi incaricata di coadiuvare la famiglia.
Successivamente all'ordinanza del 14.12.2024, con la quale si è fatto divieto a di procurare Pt_1
qualsiasi contatto fra i bambini e non si è registrata alcuna violazione: sia il servizio sociale (cfr. CP_1
relazione del 19.02.2025) che la tutrice riportano che il ricorrente sembra aver compreso le ragioni della decisione del Tribunale e da allora non ha più esposto i minori ad alcun pregiudizio;
egli si è detto dispiaciuto e pentito di quanto accaduto il 16.11.2024 (incidente in auto con a bordo i figli).
15.3.3. Alla luce di tali considerazioni quindi si dichiara la decadenza di dalla CP_1
responsabilità genitoriale nei confronti di e si reintegra, invece, Per_2 Persona_6 Pt_1
nella responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.
[...]
15.3.4. A fronte della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e della reintegrazione del padre, l'affidamento dei minori si concentra naturalmente in capo all'unico genitore titolare della responsabilità genitoriale, con la conseguenza che, più che di affidamento esclusivo (o esclusivo rafforzato) al padre, si dovrà parlare di affidamento unico, essendo costui l'unico esercente la responsabilità genitoriale.
15.3.5. Va tuttavia tenuto conto che privo di rete parentale di supporto (cfr. relazione Parte_1
del servizio sociale del 19.02.2025), si trova a dover gestire da solo tre minori (due suoi figli, oltre al figlio adolescente dalla sola compagna), certamente provati dalla sofferenza per l'abbandono della madre, e contemporaneamente a dover fare i conti con la propria fragilità emotiva, che lo vede incapace di accettare l'allontanamento della compagna (a conferma di ciò depone anzitutto la facilità con cui la donna è stata riaccolta a casa dal compagno e i tentativi, che si possono definire disperati, di rivederla assieme ai figli).
A fronte di tali considerazioni si ritiene quindi di confermare il mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale, per la durata di 24 mesi dal passaggio in giudicato del presente provvedimento, con il compito, oltre che di monitorare il nucleo e di attivare tutte le iniziative utili per il sostegno dei minori sotto il profilo scolastico, sociale e psicologico (quest'ultimo, in specie, per aiutarli nella rielaborazione del trauma patito a causa dell'abbandono della madre), anche di sostenere e Pt_1
aiutarlo nella gestione dei figli (ad esempio prevedendo un servizio di educativa domiciliare a favore dei minori).
15.3.6. In punto di collocamento, non avendo evidenziato il servizio sociale, nell'ultima relazione depositata (19.02.2025), alcuna situazione di pregiudizio per i due bambini, va confermato il collocamento presso il padre, al quale va altresì assegnata la casa familiare, alloggio Itea di Rovereto, via Prati 3/A 15.3.6.
pagina11 di 15 15.3.7. Per quanto riguarda le visite fra la ricorrente e i minori e stante la Per_2 Persona_6
latitanza materna e i rischi psicologici insiti in un riavvicinamento effimero e/o non mediato da una figura competente, va confermata la sospensione delle visite libere fra i minori e la madre, disponendo che questa possa incontrarli solo alla presenza del servizio sociale.
15.3.8. Parimenti va confermato l'ordine a di astenersi dal favorire/ricercare qualsiasi Parte_1
contatto, anche solo telefonico, fra e i minori, prevedendo, in caso di violazione, la CP_1 condanna di costui al pagamento a favore dei minori e della somma di € Per_1 Persona_5
150,00 ciascuno (per complessivi € 300,00); la curatrice speciale dei minori si attiverà, in caso di violazione, per dare esecuzione alla statuizione di condanna, previa apertura di un conto corrente o altro strumento con vincolo pupillare su cui versare le somme escusse.
16. Passando ad esaminare la questione del mantenimento dei minori, è noto che i genitori, coniugati o meno che siano, debbono adempiere agli obblighi nei confronti dei figli di mantenimento, istruzione ed educazione, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo, in conformità ai criteri indicati dall'art. 337 ter c.c..
16.1. Ciò premesso in termini generali, quanto all'an del diritto al mantenimento dei minori Per_1
e , va anzitutto precisato che l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole non viene Per_2
meno per effetto della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale: il genitore decaduto, infatti, resta obbligato a provvedere al mantenimento dei figli, ricollegandosi detto obbligo unicamente al permanere dello status di figlio, non reciso dalla misura ablativa di cui all'art. 330 c.c..
In secondo luogo, si osserva che l'obbligo di mantenimento dei figli gravante sul genitore viene meno solo allorché costui dimostri di versare in una situazione di oggettiva impossibilità a provvedervi, situazione che, nel caso di specie, non è stata dimostrata né è emersa aliunde: sebbene, infatti, CP_1
sia priva di lavoro e di alloggio (ella, infatti, dalle ultime notizie apprese, è ospitata presso la
[...]
Casa della Giovane a Trento) e sia beneficiaria di amministrazione di sostegno, ciò non esclude che ella possa (recte: debba) attivarsi al fine di reperire i mezzi necessari per provvedere in misura quantomeno minimale al mantenimento dei figli.
16.2. Rispetto al misura del mantenimento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
• l'età dei minori, di 12 ( ) e 11 ( ) anni;
Per_1 Per_2
• la circostanza che, a fronte della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e l'assenza di visite, sul padre gravano in via integrale i compiti di cura, accudimento e di educazione dei figli;
• la situazione economico-patrimoniale del padre, il quale presta attività lavorativa stagionale per una cooperativa (Jobs Coop di mori con il progetto 3.3.D) ed è gravato dal canone di pagina12 di 15 locazione dell'alloggio ITEA in cui vive assieme ai figli e al minore , che di fatto Per_4
provvede a mantenere economicamente;
• la situazione della madre, beneficiaria di amministrazione di sostegno, da anni disoccupata e priva di alloggio.
16.2.1. Alla luce di tali elementi si ritiene di porre a carico di un contributo per il CP_1 mantenimento ordinario di e pari a complessivi € 300,00 mensili (€ 150,00 mensili Per_1 Per_2
per ciascun minore); detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT andranno versati sul conto corrente del padre entro il giorno cinque di ogni mese;
16.2.2. Vanno inoltre poste a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per e;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., non dovranno Per_2 Per_1
essere concordate dal padre con la madre, attesa la sospensione di quest'ultima dalla responsabilità genitoriale.
16.2.3. Infine, va riconosciuto il diritto di a percepire integralmente tutti gli assegni e Parte_1
i contributi previsti dalla legge a favore dei minori.
17. Si è ritenuto di non procedere all'ascolto dei minori e già sentiti sia dalla Per_1 Persona_5 curatrice speciale (già tutrice) che dall'assistente sociale e tenuto conto del fatto che – atteso l'abbandono materno – esso si appalesa superfluo, non risultando concretamente praticabile un collocamento diverso da quello presso il padre, né la previsione di un protocollo di visite fra la madre e i minori.
18. Le spese del giudizio vanno regolate separatamente per i diversi rapporti processuali e dovranno includere sia quelle della fase cautelare che quelle della fase di merito. Dette spese vanno liquidate avendo riguardo allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 (trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile), applicando i valori medi quanto alla fase di studio e introduttiva, perché aggravate dal procedimento cautelare, e i valori minimi quanto alla fase istruttoria/di trattazione e decisoria.
18.1. Ciò chiarito, quanto al rapporto processuale ricorrente-resistente, le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno posto a carico della resistente, a fronte dell'accoglimento delle pretese del ricorrente.
18.2. Quanto al rapporto processuale fra i genitori e la curatrice speciale avv Francesca Zanoni, le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico di CP_1 essenzialmente in ragione del principio di causalità, avendo quest'ultima, con la propria condotta, determinato in via assolutamente prevalente la necessità della sua nomina.
18.3. Si precisa che sia il ricorrente che la curatrice speciale sono ammessi al patrocino a spese dello
Stato, pertanto, dovrà pagare all'Erario gli importi già liquidati nella misura del 50% ai CP_1 sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2001.
pagina13 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. DICHIARA la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti di CP_1
e Per_2 Persona_6
2. nella responsabilità genitoriale verso i figli e Controparte_7 Per_1 Per_5
[...]
3. DA' mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale, per la durata di 24 mesi dal passaggio in giudicato del presente provvedimento, con il compito, oltre che di monitorare il nucleo e di attivare tutte le iniziative utili per il sostegno dei minori sotto il profilo scolastico, sociale e psicologico (quest'ultimo, in specie, per aiutarli nella rielaborazione del trauma patito a causa dell'abbandono della madre), anche di sostenere e di aiutarlo nella gestione Parte_1
dei figli (ad esempio prevedendo un servizio di educativa domiciliare a favore dei minori);
4. i minori e presso il padre, al quale va altresì assegnata la CP_8 Per_1 Persona_5
casa familiare, alloggio Itea di Rovereto, via Prati 3/A;
5. SOSPENDE le visite libere fra i minori e e la madre, disponendo che Per_2 Persona_6
questa possa incontrarli solo alla presenza del servizio sociale;
6. ORDINA a di astenersi dal favorire/ricercare qualsiasi contatto, anche solo Parte_1
telefonico, fra e i minori e CP_1 Per_1 Persona_5
7. CONDANNA in caso di violazione all'obbligo di cui al punto 6, al pagamento Parte_1
a favore dei minori e della somma di € 150,00 ciascuno (per Per_1 Persona_5 complessivi € 300,00);
8. DISPONE che la curatrice speciale dei minori avv. Francesca Zanoni, in caso di violazione da parte di dell'obbligo di cui al punto 6, si attivi per dare esecuzione alla Parte_1
statuizione di condanna di cui al punto 7, previa apertura di un conto corrente o altro strumento con vincolo pupillare su cui versare le somme escusse;
9. PONE a carico della madre n contributo per il mantenimento ordinario di CP_1 Per_1
e pari a complessivi € 150,00 mensili (€ 75,00 mensili per ciascun minore); Persona_5
detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT, andranno versati sul conto corrente del padre entro il giorno cinque di ogni mese;
10. PONE a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per e Per_2
; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., non dovranno essere Per_1
concordate dal padre con la madre;
pagina14 di 15 11. RICONSCE il diritto di a percepire integralmente tutti gli assegni e i contributi Parte_1
previsti dalla legge a favore dei minori;
12. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio del CP_1 ricorrente, liquidate in € 2.630,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, e CP_9
I.V.A. come per legge;
13. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio della CP_1 curatrice speciale (già tutrice), liquidate in € 2.630,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
14. MANDA alla Procura presso il Tribunale di Rovereto per le determinazioni di propria competenza in ordine ad ipotesi di reato di cui all'art. 570 c.p..
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 579 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 26.08.2024 da:
(c.f. ), nato il [...] ad [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Rovereto (TN), via Prati n. 3/A; rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di ricorso, dall'avv. Roberta Toldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN), via Paoli
n. 33;
PARTE RICORRENTE nei confronti di c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(TN), via Prati 3/A, con la propria amministratrice di sostegno avv. Chiara Arman, con studio in
Rovereto, Corso Rosmini n. 63 Email_1
PARTE RESISTENTE-contumace e con la nomina di
AVV. FRANCESCA ZANONI, in proprio;
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli minorenni pagina1 di 15 Conclusioni
Parte ricorrente: “come in atto introduttivo e in memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.”.
Parte resistente-contumace: --
Curatrice speciale: “come in comparsa” depositata il 12.02.2025.
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di parte ricorrente” (dep.
20.03.2025).
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 26.08.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
- che le parti hanno convissuto more uxorio sino a giugno 2024;
- che dalla loro relazione sono nati due figli, entrambi minorenni: , nato il [...] di dodici Per_1
anni, e , nato il [...] di dieci anni;
Per_2
- che la resistente è beneficiaria di amministrazione di sostegno (AdS avv. Chiara Arman) ed è madre di un ulteriore figlio, nato il [...] da precedente relazione, di quindici anni;
Per_3
- che sussisterebbero i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori al padre: sebbene, infatti, la resistente sia sempre stata una buona madre, occupandosi con dedizione ai figli, a giugno 2024 avrebbe abbandonato il nucleo familiare, facendosi d'dapprima ospitare presso la casa della Giovane di Trento e successivamente facendo perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile anche alla Cont propria peraltro, laddove la resistente decidesse di ritornare, tutta la famiglia sarebbe ben felice di accoglierla;
- che nonostante non sia figlio del ricorrente, costui se ne sarebbe sempre occupato e Per_3
desidererebbe continuare ad occuparsene, mantenendo il suo collocamento presso il nucleo;
- che la famiglia sarebbe sostenuta principalmente grazie al lavoro del ricorrente (peraltro non continuativo, essendo costui disoccupato per lunghi periodi) ed in parte grazie agli aiuti pubblici percepiti dalla resistente (che da anni non lavora); il nucleo vivrebbe presso un alloggio ITEA con contratto intestato alla resistente;
- che non sarebbero pendenti altri procedimenti, ma il nucleo sarebbe seguito dall'associazione Girella
e tale aiuto sarebbe divenuto più assiduo a seguito dell'allontanamento volontario di CP_1
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, tanto in via Parte_1
indifferibile ed urgente (art. 473 bis 15 c.p.c.) quanto nel merito:
- di affidargli i minori e in via esclusiva, nonché di disporre qualsiasi provvedimento Per_1 Per_2
che consenta al minore figlio della sola resistente, di continuare ad abitare presso il nucleo Per_3
familiare assieme ai fratelli;
- di adottare ogni provvedimento opportuno in merito alle visite madre-figli;
pagina2 di 15 - di assegnargli la casa familiare;
- di riconoscergli il diritto a percepire integralmente tutti gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori.
1.2. Il ricorrente si rimette, inoltre, alla prudente valutazione del Tribunale quanto alla previsione di un contributo per il mantenimento dei figli minori a carico della resistente e chiede la condanna di alla rifusione delle spese del giudizio. CP_1
2. Con decreto pronunciato inaudita altera parte del 10.09.2024, previa assunzione di sommarie informazioni mediante l'acquisizione di relazione urgente del servizio sociale e dall'amministratrice di sostegno della resistente, la giudice delegata:
- ha declinato la propria competenza in relazione al minore figlio della resistente ma non Persona_4
del ricorrente, ritenendo la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ragione dello stato di abbandono in cui versa il bambino;
- ha sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e CP_1 Per_1 Per_5
[...]
- ha confermato l'affidamento educativo assistenziale dei minori e al servizio Per_2 Persona_6
sociale, precedentemente disposto dal Tribunale per i minorenni di Trento;
- ha stabilito che la madre potesse vedere i figli previo consenso del padre;
- ha assegnato a la casa familiare e gli ha riconosciuto il diritto a percepire Parte_1
integralmente tutti gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori.
- ha dato mandato di vigilanza e supporto al nucleo padre-figli al servizio sociale già incaricato dell'affidamento educativo assistenziale dei minori;
- ha nominato curatrice speciale dei minori l'avv. Francesca Zanoni.
3. Con memoria depositata il 23.09.2024 si è costituita per la fase cautelare la curatrice speciale dei minori, avv. Francesca Zanoni, che ha insistito per l'adozione dei provvedimenti indifferibili richiesti con il ricorso, altresì prevedendo a carico della madre l'obbligo di concorrere, nella misura ritenuta di giustizia, al mantenimento dei minori e Per_1 Persona_5
4. Con ordinanza del 26.09.2024 la giudice delegata – preso atto che all'udienza del 25.09.2024 il ricorrente unitamente alla resistente, comparsa personalmente senza l'assistenza del difensore, avevano riferito che la convivenza era ripresa, avendo la donna fatto rientro presso l'abitazione familiare da alcuni giorni ed essendo loro intenzione proseguire la loro relazione – ha revocato i provvedimenti adottati inaudita altera parte con decreto del 10.09.2024, ha confermato la nomina della curatrice speciale e l'udienza per l'esame del merito della causa.
5. Con istanza depositata il 03.10.2024, – dato atto che la resistente aveva nuovamente Parte_1
abbandonato la residenza familiare, facendo ritorno alla casa della Giovane di Trento, ed avrebbe pagina3 di 15 interrotto i contatti con marito e figli - ha chiesto ancora una volta l'adozione di provvedimenti indifferibili, insistendo nelle medesime richieste di cui al ricorso del 26.08.2024.
6. Con decreto pronunciato inaudita altera parte il 09.10.2024, la giudice delegata ritenuto sussistente un pericolo imminente e irreparabile per i minori e in ragione dell'abbandono Per_2 Persona_6
della madre e quindi della impossibilità per il padre di adottare le decisioni riguardanti i minori, nonché della grave indigenza economica in cui si trovavano i minori a causa dell'allontanamento della donna, percettrice delle provvidenze pubbliche per i figli – ha sospeso dalla CP_1 responsabilità genitoriale, ha confermato l'affidamento educativo assistenziale dei minori al servizio sociale già disposto dal Tribunale per i minorenni di Trento, ha sospeso le visite libere madre-figli, disponendo che queste potessero avvenire solo previa comunicazione al servizio e alla presenza di un'educatrice, ha assegnato a la casa familiare e gli ha riconosciuto il diritto a Parte_1
percepire integralmente tutti gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori, ha, infine, dato mandato di vigilanza e supporto sul nucleo padre-figli al servizio sociale.
7. Con ordinanza a verbale del 31.10.2024, è stata confermato il decreto pronunciato inaudita altera parte in data 09.10.2024 ed è stata altresì confermata la nomina a curatrice speciale dell'avv.
Francesca Zanoni, nonché fissata l'udienza per l'esame del merito della causa.
8. Con relazione urgente depositata il 22.11.2024 il servizio ha segnalato la propria preoccupazione circa la permanenza dei minori presso il ricorrente, collocazione che appariva “non più idonea” (cfr. relazione cit.) a fonte del grave incidente d'auto avuto da il 16.11.2024 con a bordo i minori a Pt_1
causa del proprio stato di forte alterazione alcolica mentre stava guidando verso Trento per andare ad incontrare la ex-compagna assieme ai bambini e ciò nonostante la sospensione delle visite libere fra la donna e figli
9. Con decreto pronunciato inaudita altera parte il 25.11.2024 la giudice delegata, ritenuto che la situazione di pregiudizio segnalata dal servizio sociale risultasse confermata da plurimi elementi
(quanto dichiarato dai bambini al momento del soccorso: “stavamo andando a trovarla a Trento [la mamma – n.d.r.] e noi non volevamo andare perché il papà aveva bevuto tanto”; quanto riportato dall'agente intervenuto sul posto, che riferiva CP_ di un incidente d'auto “causato da ubriachezza del conducente”, dalle dichiarazioni di che, sentita dal servizio sociale, si era detta molto preoccupata per i figli, poiché l'ex-compagno avrebbe assunto alcool anche quando erano assieme e per questo lei avrebbe spesso chiamato le forze dell'ordine, infine, quanto riferito dal servizio, secondo cui non starebbe frequentando regolarmente il centro socioeducativo Intercity Ramblers) e ritenuto sussistente Per_2 un pericolo imminente e irreparabile ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c.:
- ha sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e Parte_1 Per_2 Per_6
[...]
- ha disposto che il servizio sociale affidatario dei minori provvedesse, senza dilazione, a collocare i bambini in luogo sicuro;
pagina4 di 15 - ha sospeso le visite libere fra i minori e i genitori, disponendo che questi possano incontrare i figli solo alla presenza del servizio sociale;
- ha nominato tutrice provvisoria dei minori l'avv. Francesca Zanoni (divenuta tutrice definitiva a seguito di giuramento fuori udienza).
9.1. Oltre a ciò, la giudice delegata ha prescritto l'espletamento di attività istruttoria sommaria
(acquisizione di informazioni, di documentazione e convocazione dell'assistente sociale) in vista dell'udienza fissata per la conferma, revoca o modifica del decreto adottato inaudita altera parte.
10. All'udienza del 11.12.2024 sono stati sentiti l'assistente sociale il presidente Controparte_3 [...]
e l'associata dell'associazione Italiana Zingari Oggi che segue il CP_4 Controparte_5
nucleo da molti anni, oltre che l'amministratrice di sostegno della resistente e le parti CP_6
costituite del giudizio (ricorrente e curatrice speciale).
11. Con ordinanza del 14.12.2024, successivamente integrata con provvedimento del 16.12.2024, la giudice delegata - ritenuto che le preoccupazioni manifestate dall'assistente sociale in ordine al consumo di alcool da parte di fossero rientrare alla luce dell'istruttoria sommaria espletata, e Pt_1
reputato di poter efficacemente contenere il rischio che il padre faccia incontrare i figli alla resistente, esponendoli così alla sofferenza di un rifiuto, mediante l'adozione della misura di cui all'art. 614 bis
c.p.c. – ha parzialmente modificato e integrato il decreto del 25.11.2024.
11.1. In particolare il Tribunale, pur confermando la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, ha tuttavia nuovamente collocato i minori e presso di lui, ordinandogli Per_2 Per_1
di astenersi dal favorire/ricercare qualsiasi contatto, anche solo telefonico, fra e i due CP_1
minori e prevedendo, per il caso di violazione del divieto, la sua condanna al pagamento a favore dei di e della somma di € 150,00 ciascuno (per complessivi € 300,00) per ogni Per_1 Per_2 violazione, delegando la tutrice avv. Zanoni di attivarsi per l'esecuzione della condanna (depositando le somme escusse su conto corrente o altro strumento con vincolo pupillare).
12. Con memoria di costituzione e risposta depositata l'11.02.2024 si è costituita per il giudizio di merito la tutrice dei minori e avv. Francesca Zanoni, la quale - riassunto Per_2 Persona_6
brevemente i fatti e i provvedimenti adottati nella fase urgente -:
- ha dato atto della astensione del padre da condotte pregiudizievoli per i figli (nessuna segnalazione di abuso di sostanze alcoliche o di incontri non protetti fra il figli e la madre);
- ha sottolineato come il padre abbia dimostrato di avere quale primario interesse il benessere dei figli, a cui è molto legato, partecipando attivamente alla loro vita (anche scolastica) e collaborando proficuamente con tutte le figure che, a vario titolo, sono coinvolte nella gestione dei minori;
pagina5 di 15 - ha evidenziato l'importanza di mantenere l'affidamento educativo assistenziale dei due minori al servizio sociale, soprattutto in ragione della delicata situazione familiare che sta vivendo il nucleo a causa dell'allontanamento della madre;
- ha insistito per l'opportunità del riconoscimento dell'assegnazione della casa familiare al padre e la previsione di un contributo per il mantenimento dei figli da porre a carico della madre nella misura ritenuta di giustizia.
12.1. Sulla base di quanto allegato l'avv. Francesca Zanoni chiede al Tribunale di Rovereto:
- di valutare la possibilità di reintegrare il padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con affidamento esclusivo rafforzato dei minori;
- di confermare il collocamento dei minori presso il padre con assegnazione della casa familiare;
- di confermare l'affidamento educativo assistenziale dei minori al Servizio Sociale;
- di confermare la sospensione delle visite libere fra i minori e la madre, disponendo incontri solo alla presenza del servizio;
- di porre a carico della madre un contributo per il mantenimento ordinario dei figli nella misura ritenuta di giustizia;
- di riconoscere al padre il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di riconoscere il favore delle spese del giudizio (tenuto conto dell'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello stato).
13. Celebrata la prima udienza di merito in data 12.03.2025 - nella quale è stata esaminata la relazione richiesta al servizio sociale, è stato interrogato liberamente e sentita l'amministratrice Parte_1
di sostegno di comparsa spontaneamente - con ordinanza a verbale la giudice delegata CP_1 ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., ha nominato l'avv.
Francesca Zanoni, già tutrice, quale curatrice speciale dei minori e, ritenuta la causa matura, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, riservandosi all'esito di riferire al
Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
13.1. I provvedimenti provvisori adottati all'esito della prima udienza:
- hanno confermato la sospensione di dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei CP_1
minori e Per_1 Persona_5
- hanno reintegrato nella responsabilità genitoriale relativa ai minori e Parte_1 Per_2
Persona_6
- hanno confermato l'affidamento educativo assistenziale dei minori e al Per_2 Persona_6
servizio sociale, il loro collocamento presso il padre, a cui continua a essere assegnata la casa familiare, alloggio Itea di Rovereto, via Prati 3/A;
pagina6 di 15 - hanno ribadito la sospensione delle visite libere fra i minori e la madre, disponendo che questa possa incontrare i figli solo alla presenza del servizio sociale;
- hanno rinnovato l'ordine a di astenersi dal favorire/ricercare qualsiasi contatto, anche Parte_1
solo telefonico, fra e i minori e prevedendo, in caso di CP_1 Per_1 Persona_5
violazione, la sua condanna al pagamento a favore dei due bambini della somma di € 150,00 ciascuno
(per complessivi € 300,00) per ogni violazione dando mandato alla curatrice speciale di attivarsi per l'escussione;
- hanno posto a carico di n contributo per il mantenimento ordinario dei minori CP_1 Per_2
e pari a complessivi € 200,00 mensili (ossia € 100,00 mensili per ciascun minore), Persona_6
oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
- hanno ribadito il diritto di a percepire integralmente tutti gli assegni e i contributi Parte_1
previsti dalla legge a favore di e Per_2 Persona_6
14. Con atto depositato il 20.03.2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
15. Tanto premesso, vanno esaminate le questioni relative alla responsabilità genitoriale, all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario.
15.1. Il ricorrente chiede che e gli siano affidati in via esclusiva, che vengano Per_2 Per_1
collocati presso di lui, rimettendosi invece alla decisione del Tribunale in ordine di visite fra la madre e i minori.
15.2. La curatrice speciale, nella fase di merito, insiste per l'affidamento esclusivo dei minori al padre, il quale parrebbe aver compreso la gravità delle sue condotte e al contempo si sarebbe dimostrato genitore interessato al benessere dei figli nonché collaborativo e disponibile a farsi guidare e sostenere nella cura e nella gestione dei minori;
chiede inoltre il mantenimento dell'affidamento educativo assistenziale di e al servizio sociale e la sospensione delle visite libere fra la madre Per_1 Per_2
e i minori.
15.3. Ritiene il collegio di dover pronunciare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e , ma di poter invece reintegrare il padre nell'esercizio della Per_2 Per_1
stessa.
15.3.1. Quanto alla madre, va rilevato che dall'istruttoria espletata nella fase cautelare antecedente al giudizio di merito, risulta che, a inizio giugno 2024, la donna si è improvvisamente allontanata dalla casa familiare senza alcun preavviso (relazione richiesta all'amministratrice di sostegno avv. Arman del 04.09.2024, depositata il 05.09.2024, nonché relazioni del servizio sociale del 13.06.2024, del
29.06.2024 e del 04.09.2024); sentita dal servizio sociale e dalla propria amministratrice di sostegno si è mostrata ferma e determinata nella propria decisione di abbandonare il nucleo, lasciando al CP_1
pagina7 di 15 padre l'accudimento dei tre figli (ivi compreso non parte del presente procedimento) e Persona_4
sostenendo che i minori, in quanto Sinti, sarebbero stati preparati a tale situazione;
ella si è inoltre resa disponibile, fra qualche anno, ad accogliere il solo figlio . Per_4
Successivamente alla pronuncia del decreto inaudita altera parte del 10.09.2024, nelle more della celebrazione dell'udienza per la conferma, revoca o modifica di tale provvedimento, ha fatto CP_1 temporaneo rientro presso la casa familiare, dichiarando poi all'udienza di essersi allontanata perché arrabbiata con il compagno, ma di essere ora intenzionata a riprendere la convivenza.
Poco dopo l'adozione dell'ordinanza del 26.09.2024 con la quale è stato revocato il decreto pronunciato inaudita altera parte stante il ricongiungimento della coppia, la resistente ha nuovamente abbandonato il nucleo trovando nuovamente accoglienza presso la Casa della Giovane a Trento.
La resistente, nonostante la notifica a mani, non si è costituita né è comparsa personalmente nelle successive udienze e neppure nell'udienza fissata per l'esame del merito del ricorso.
Nell'ultima relazione del servizio sociale (cfr. relazione del 19.02.2025), l'assistente sociale dà atto che a confermato di voler proseguire con il proprio progetto di vita autonomo e che, nonostante CP_1 si sia detta disponibile a vedere e alla presenza dell'assistente sociale (che ha più Per_1 Per_2 volte sollecitato l'opportunità di tali incontri al fine di consentire ai figli di poter comprendere le ragioni dell'abbandono materno), in concreto dette visite non sono mai state celebrate non essendosi ella mai attivata in tal senso;
l'assistente sociale evidenza inoltre come la madre raramente chieda dei due bambini.
La condotta materna giustifica certamente la misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il presupposto per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale è duplice: anzitutto, ai sensi dell'art. 330 c.c., occorre che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ovvero abbia abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
in secondo luogo, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che il giudizio prognostico sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero del genitore inadempiente, che è tenuto a svolgere il giudice sulla base degli elementi raccolti, abbia, secondo il più probabile che non, esito negativo (cfr. ex multis Cass. 18569/2023).
Nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti per la pronuncia di cui all'art. 330 c.c.; ed infatti, quanto al primo requisito, non v'è dubbio che l'abbandono repentino dei figli integra una violazione dei più basilari doveri che ineriscono alla responsabilità genitoriale, certamente causa di grande pregiudizio e di profonda sofferenza psicologica per i minori, approfondita dall'illusione, presto frustrata dalla stessa resistente, di un suo rientro a casa oltre che dall'impossibilità di qualsiasi contatto.
pagina8 di 15 Ricorre anche il secondo requisito, richiesto dalla giurisprudenza, per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale: ed infatti, la reiterazione della condotta abbandonica, la manifestazione di una ferma volontà di proseguire nel proprio percorso di vita autonomo, il disinteresse mostrato per i figli, di cui non chiede e che non si attiva per incontrare, inducono ad CP_1
escludere una effettiva ed attuale possibilità di recupero della genitorialità.
15.3.2. Quanto al padre, invece, la sospensione dalla responsabilità genitoriale è stata disposta, da un lato, a causa dei dubbi circa una possibile dipendenza dall'assunzione di alcolici sorti in ragione del grave incidente d'auto che costui ha cagionato mentre guidava ubriaco con a bordo i figli, dall'altro, in ragione dei reiterati tentativi di portare i figli alla madre, forse nel tentativo di convincerla a rientrare.
Dall'istruttoria espletata nel corso giudizio le preoccupazioni manifestate dall'assistente sociale relativamente al consumo di alcool da parte di sono risultate molto ridimensionate: in Pt_1 particolare, dai colloqui avuti dall'assistente sociale con gli educatori e con il personale dei servizi che sostengono il nucleo, risulta che nessuno di questi ha mai avuto la percezione che il ricorrente abusi di alcool;
l'unica segnalazione, oltre all'episodio recente, risale ad aprile 2024, quando ha CP_1
allontanato di casa il compagno perché risultava alterato, ma si tratta dell'unica segnalazione, intervenuta, probabilmente, in un momento di grande tensione fra le parti, tanto che da lì a due mesi la resistente ha abbandonato il nucleo familiare.
L'avv. Chiara Arman, amministratrice di sostegno di sin dal 2015, sentita all'udienza del CP_1
11.12.2024, ha fatto presente che in tutti gli anni trascorsi la propria amministrata non le ha mai riferito di problemi di alcolismo da parte del compagno, tanto da sospettare che la dichiarazione resa al servizio sociale (e riportata nella relazione a corredo della segnalazione urgente del 22.11.2024), secondo cui l' avrebbe assunto alcool anche quando erano assieme e per questo lei Parte_2 avrebbe spesso chiamato le forze dell'ordine, non sia veritiera;
l'amministratrice ha inoltre precisato che in nessuna delle numerose occasioni in cui ha incontrato el corso della propria assistenza Pt_1
a ha mai notato segni di alterazione alcolica nell'uomo. CP_1
A conferma dell'insussistenza di problematiche legate all'abuso di alcol depone anche l'ulteriore circostanza riferita dall'assistente sociale, ossia il fatto che i riscontri del datore di lavoro di Pt_1 impiegato in lavori socialmente utili, sono stati sempre assolutamente positivi (anche l'ultimo di ottobre 2024 – circostanza erroneamente non verbalizzata ma riferita dall'assistente , tanto CP_3 che l'uomo è stato segnalato come lavoratore potenzialmente idoneo all'espletamento di un'attività lavorativa ordinaria.
pagina9 di 15 Anche l'abitazione familiare risulta curata e adeguata secondo quanto riferito all'assistente sociale dalla educatrice incaricata del servizio di educativa domiciliare attivato a favore del minore Per_3 estraneo al presente giudizio, all'esito dell'accesso domiciliare effettuato in data 06.12.2024.
In ultimo va ricordato che ha depositato documentazione dalla quale risulta aver frequentato Pt_1
la scuola di alcologia familiare, partecipando a tutti i sei incontri previsti e tenutisi fra il 25.11.2024
e il 04.12.2024.
Rispetto all'ulteriore profilo di pregiudizio che ha indotto il Tribunale ad assumere il provvedimento urgente del 25.11.2024, ossia la violazione a opera del padre della sospensione delle visite libere fra la madre e i minori, si tratta indubbiamente del profilo di maggior criticità: la stessa assistente sociale ha confermato, all'udienza dell'11.12.2024, che sebbene a parole, sembri capire CP_3 Pt_1
l'importanza di evitare incontri non strutturati fra i bambini e la madre, stante il rischio di esporre i minori alla sofferenza di un nuovo rifiuto da parte di nei fatti però l'uomo fatica ad attenersi a CP_1
tali indicazioni e ha reiteratamente ceduto alla tentazione di portare i bambini alla mamma, forse con la speranza di indurla a ritornare con loro, forse nel tentativo di lenire le sofferenze proprie e dei figli.
La condotta di ha indubbiamente esposto i minori al rischio di un pregiudizio psichico grave, Pt_1
determinato dalla sofferenza e dalla frustrazione provocata da un eventuale rifiuto della madre o comunque da un incontro non mediato dalla presenza di una figura che possa aiutare la donna a spiegare ai bambini le ragioni del suo comportamento.
Va però considerato anche il rischio di pregiudizio che potrebbe derivare ai minori a fronte di una prolungata collocazione (l'assistente sociale ha, infatti, fatto presente che, per il momento, CP_3
non vi è possibilità di un collocamento familiare dei minori): come riferito sia dall'assistente sociale che dalla tutrice, i minori risultano molto legati al padre e al fratello figlio della sola ma Per_3 CP_1
al momento convivente con in nucleo, pertanto, il collocamento di e in struttura Per_2 Per_1
sarebbe certamente fonte di profonda sofferenza, destinata ad aggiungersi a quella causata dall'abbandono materno. Oltre a ciò si rileva che la struttura in grado di accogliere i minori si trova a Trento e ha fatto presente di non essere in grado di garantire la frequenza scolastica a Rovereto dei due bambini, tant'è vero che durante la loro permanenza ha seguito le lezioni in DAD, mentre Per_1
si è limitato a fare i compiti caricati su Classroom: tale soluzione risulta quindi Per_2
assolutamente inadeguata, non solo perché comprometterebbe seriamente l'apprendimento scolastico dei minori, entrambi certificati ai sensi della Legge 104/1992 e seguiti da insegnanti di sostegno, ma anche e soprattutto perché finirebbe per privare i due bambini, oltre che dei legami familiari, anche di quelli stretti con i compagni e con gli insegnanti.
Va poi considerato che fino agli episodi di novembre 2024, si è dimostrato in grado, se Pt_1
adeguatamente sostenuto con i vari interventi organizzati a supporto del nucleo (servizio di educativa,
pagina10 di 15 centri diurni, ecc…), di curare e accudire i minori anche in assenza della madre;
all'udienza dell'11.12.2024 l'assistente sociale ha, inoltre, confermato la collaboratività dell'uomo, prima e dopo l'allontanamento dei figli, con la rete dei servizi incaricata di coadiuvare la famiglia.
Successivamente all'ordinanza del 14.12.2024, con la quale si è fatto divieto a di procurare Pt_1
qualsiasi contatto fra i bambini e non si è registrata alcuna violazione: sia il servizio sociale (cfr. CP_1
relazione del 19.02.2025) che la tutrice riportano che il ricorrente sembra aver compreso le ragioni della decisione del Tribunale e da allora non ha più esposto i minori ad alcun pregiudizio;
egli si è detto dispiaciuto e pentito di quanto accaduto il 16.11.2024 (incidente in auto con a bordo i figli).
15.3.3. Alla luce di tali considerazioni quindi si dichiara la decadenza di dalla CP_1
responsabilità genitoriale nei confronti di e si reintegra, invece, Per_2 Persona_6 Pt_1
nella responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.
[...]
15.3.4. A fronte della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e della reintegrazione del padre, l'affidamento dei minori si concentra naturalmente in capo all'unico genitore titolare della responsabilità genitoriale, con la conseguenza che, più che di affidamento esclusivo (o esclusivo rafforzato) al padre, si dovrà parlare di affidamento unico, essendo costui l'unico esercente la responsabilità genitoriale.
15.3.5. Va tuttavia tenuto conto che privo di rete parentale di supporto (cfr. relazione Parte_1
del servizio sociale del 19.02.2025), si trova a dover gestire da solo tre minori (due suoi figli, oltre al figlio adolescente dalla sola compagna), certamente provati dalla sofferenza per l'abbandono della madre, e contemporaneamente a dover fare i conti con la propria fragilità emotiva, che lo vede incapace di accettare l'allontanamento della compagna (a conferma di ciò depone anzitutto la facilità con cui la donna è stata riaccolta a casa dal compagno e i tentativi, che si possono definire disperati, di rivederla assieme ai figli).
A fronte di tali considerazioni si ritiene quindi di confermare il mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale, per la durata di 24 mesi dal passaggio in giudicato del presente provvedimento, con il compito, oltre che di monitorare il nucleo e di attivare tutte le iniziative utili per il sostegno dei minori sotto il profilo scolastico, sociale e psicologico (quest'ultimo, in specie, per aiutarli nella rielaborazione del trauma patito a causa dell'abbandono della madre), anche di sostenere e Pt_1
aiutarlo nella gestione dei figli (ad esempio prevedendo un servizio di educativa domiciliare a favore dei minori).
15.3.6. In punto di collocamento, non avendo evidenziato il servizio sociale, nell'ultima relazione depositata (19.02.2025), alcuna situazione di pregiudizio per i due bambini, va confermato il collocamento presso il padre, al quale va altresì assegnata la casa familiare, alloggio Itea di Rovereto, via Prati 3/A 15.3.6.
pagina11 di 15 15.3.7. Per quanto riguarda le visite fra la ricorrente e i minori e stante la Per_2 Persona_6
latitanza materna e i rischi psicologici insiti in un riavvicinamento effimero e/o non mediato da una figura competente, va confermata la sospensione delle visite libere fra i minori e la madre, disponendo che questa possa incontrarli solo alla presenza del servizio sociale.
15.3.8. Parimenti va confermato l'ordine a di astenersi dal favorire/ricercare qualsiasi Parte_1
contatto, anche solo telefonico, fra e i minori, prevedendo, in caso di violazione, la CP_1 condanna di costui al pagamento a favore dei minori e della somma di € Per_1 Persona_5
150,00 ciascuno (per complessivi € 300,00); la curatrice speciale dei minori si attiverà, in caso di violazione, per dare esecuzione alla statuizione di condanna, previa apertura di un conto corrente o altro strumento con vincolo pupillare su cui versare le somme escusse.
16. Passando ad esaminare la questione del mantenimento dei minori, è noto che i genitori, coniugati o meno che siano, debbono adempiere agli obblighi nei confronti dei figli di mantenimento, istruzione ed educazione, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo, in conformità ai criteri indicati dall'art. 337 ter c.c..
16.1. Ciò premesso in termini generali, quanto all'an del diritto al mantenimento dei minori Per_1
e , va anzitutto precisato che l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole non viene Per_2
meno per effetto della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale: il genitore decaduto, infatti, resta obbligato a provvedere al mantenimento dei figli, ricollegandosi detto obbligo unicamente al permanere dello status di figlio, non reciso dalla misura ablativa di cui all'art. 330 c.c..
In secondo luogo, si osserva che l'obbligo di mantenimento dei figli gravante sul genitore viene meno solo allorché costui dimostri di versare in una situazione di oggettiva impossibilità a provvedervi, situazione che, nel caso di specie, non è stata dimostrata né è emersa aliunde: sebbene, infatti, CP_1
sia priva di lavoro e di alloggio (ella, infatti, dalle ultime notizie apprese, è ospitata presso la
[...]
Casa della Giovane a Trento) e sia beneficiaria di amministrazione di sostegno, ciò non esclude che ella possa (recte: debba) attivarsi al fine di reperire i mezzi necessari per provvedere in misura quantomeno minimale al mantenimento dei figli.
16.2. Rispetto al misura del mantenimento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
• l'età dei minori, di 12 ( ) e 11 ( ) anni;
Per_1 Per_2
• la circostanza che, a fronte della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e l'assenza di visite, sul padre gravano in via integrale i compiti di cura, accudimento e di educazione dei figli;
• la situazione economico-patrimoniale del padre, il quale presta attività lavorativa stagionale per una cooperativa (Jobs Coop di mori con il progetto 3.3.D) ed è gravato dal canone di pagina12 di 15 locazione dell'alloggio ITEA in cui vive assieme ai figli e al minore , che di fatto Per_4
provvede a mantenere economicamente;
• la situazione della madre, beneficiaria di amministrazione di sostegno, da anni disoccupata e priva di alloggio.
16.2.1. Alla luce di tali elementi si ritiene di porre a carico di un contributo per il CP_1 mantenimento ordinario di e pari a complessivi € 300,00 mensili (€ 150,00 mensili Per_1 Per_2
per ciascun minore); detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT andranno versati sul conto corrente del padre entro il giorno cinque di ogni mese;
16.2.2. Vanno inoltre poste a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per e;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., non dovranno Per_2 Per_1
essere concordate dal padre con la madre, attesa la sospensione di quest'ultima dalla responsabilità genitoriale.
16.2.3. Infine, va riconosciuto il diritto di a percepire integralmente tutti gli assegni e Parte_1
i contributi previsti dalla legge a favore dei minori.
17. Si è ritenuto di non procedere all'ascolto dei minori e già sentiti sia dalla Per_1 Persona_5 curatrice speciale (già tutrice) che dall'assistente sociale e tenuto conto del fatto che – atteso l'abbandono materno – esso si appalesa superfluo, non risultando concretamente praticabile un collocamento diverso da quello presso il padre, né la previsione di un protocollo di visite fra la madre e i minori.
18. Le spese del giudizio vanno regolate separatamente per i diversi rapporti processuali e dovranno includere sia quelle della fase cautelare che quelle della fase di merito. Dette spese vanno liquidate avendo riguardo allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 (trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile), applicando i valori medi quanto alla fase di studio e introduttiva, perché aggravate dal procedimento cautelare, e i valori minimi quanto alla fase istruttoria/di trattazione e decisoria.
18.1. Ciò chiarito, quanto al rapporto processuale ricorrente-resistente, le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno posto a carico della resistente, a fronte dell'accoglimento delle pretese del ricorrente.
18.2. Quanto al rapporto processuale fra i genitori e la curatrice speciale avv Francesca Zanoni, le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico di CP_1 essenzialmente in ragione del principio di causalità, avendo quest'ultima, con la propria condotta, determinato in via assolutamente prevalente la necessità della sua nomina.
18.3. Si precisa che sia il ricorrente che la curatrice speciale sono ammessi al patrocino a spese dello
Stato, pertanto, dovrà pagare all'Erario gli importi già liquidati nella misura del 50% ai CP_1 sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2001.
pagina13 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. DICHIARA la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti di CP_1
e Per_2 Persona_6
2. nella responsabilità genitoriale verso i figli e Controparte_7 Per_1 Per_5
[...]
3. DA' mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale, per la durata di 24 mesi dal passaggio in giudicato del presente provvedimento, con il compito, oltre che di monitorare il nucleo e di attivare tutte le iniziative utili per il sostegno dei minori sotto il profilo scolastico, sociale e psicologico (quest'ultimo, in specie, per aiutarli nella rielaborazione del trauma patito a causa dell'abbandono della madre), anche di sostenere e di aiutarlo nella gestione Parte_1
dei figli (ad esempio prevedendo un servizio di educativa domiciliare a favore dei minori);
4. i minori e presso il padre, al quale va altresì assegnata la CP_8 Per_1 Persona_5
casa familiare, alloggio Itea di Rovereto, via Prati 3/A;
5. SOSPENDE le visite libere fra i minori e e la madre, disponendo che Per_2 Persona_6
questa possa incontrarli solo alla presenza del servizio sociale;
6. ORDINA a di astenersi dal favorire/ricercare qualsiasi contatto, anche solo Parte_1
telefonico, fra e i minori e CP_1 Per_1 Persona_5
7. CONDANNA in caso di violazione all'obbligo di cui al punto 6, al pagamento Parte_1
a favore dei minori e della somma di € 150,00 ciascuno (per Per_1 Persona_5 complessivi € 300,00);
8. DISPONE che la curatrice speciale dei minori avv. Francesca Zanoni, in caso di violazione da parte di dell'obbligo di cui al punto 6, si attivi per dare esecuzione alla Parte_1
statuizione di condanna di cui al punto 7, previa apertura di un conto corrente o altro strumento con vincolo pupillare su cui versare le somme escusse;
9. PONE a carico della madre n contributo per il mantenimento ordinario di CP_1 Per_1
e pari a complessivi € 150,00 mensili (€ 75,00 mensili per ciascun minore); Persona_5
detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT, andranno versati sul conto corrente del padre entro il giorno cinque di ogni mese;
10. PONE a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per e Per_2
; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., non dovranno essere Per_1
concordate dal padre con la madre;
pagina14 di 15 11. RICONSCE il diritto di a percepire integralmente tutti gli assegni e i contributi Parte_1
previsti dalla legge a favore dei minori;
12. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio del CP_1 ricorrente, liquidate in € 2.630,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, e CP_9
I.V.A. come per legge;
13. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio della CP_1 curatrice speciale (già tutrice), liquidate in € 2.630,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
14. MANDA alla Procura presso il Tribunale di Rovereto per le determinazioni di propria competenza in ordine ad ipotesi di reato di cui all'art. 570 c.p..
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
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