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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/09/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Rg 536-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott.ssa Paola TANARA Presidente
dott.ssa Anna FERRARI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n 536-2025 in grado di appello, proposto con ricorso depositato il 24.02.2025
DA
(c.f.: , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Carlo Ravizza n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti dall'Avv.
Stefania Lombardi del Foro di Varese ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Monte Suello n. 5,
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mario E. Crespi del Foro di Busto CodiceFiscale_2
Arsizio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio, Via Fratelli d'Italia n. 3, come da procura allegata in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 410/2025 emessa in data 8.1.2025 e pubblicata in data
17.01.2025, dal Tribunale di Milano, all'esito della causa R.G. 27034 / 2022 e notificata in data
23.01.2025
1 Rg 536-2025
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE .
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis riformare la sentenza n.410/2025 emessa dal Tribunale di Milano e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. considerato lo squilibrio economico tra le Parti, così come già accertato, dichiarare e statuire la natura assistenziale dell'assegno divorzile in favore della signora e per Parte_1
l'effetto disporre a carico del sig. il pagamento di un assegno divorzile mensile Controparte_1 nella misura di euro 500,00 mensili, e/o confermare la minore somma pari ad euro 350,00 così come già disposto con il provvedimento presidenziale 24.1.2023, e/o determinare quella diversa somma che Codesta Ill.ma Corte riterrà congrua. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare le domande avversarie in quanto infondate, condannare al rimborso, in favore di di spese e compensi del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depositato in data 11.7.2022 ha adito il Tribunale di Milano CP_1 chiedendo :
- lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra Pt_1
- l'individuazione del miglior regime di affido per il figlio , minorenne, confermandone la Per_1 collocazione presso di sé;
- la determinazione di un assegno perequativo al mantenimento del figlio minore ed a carico della madre in misura superiore a quello determinato in separazione;
- il rigetto di eventuale domanda avanzata dalla per un assegno divorzile in Pt_1 considerazione della sua autosufficienza economica e per l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno a titolo compensativo – perequativo.
2. Si è costituita la sig.ra che, dopo avere argomentato sulla vicenda familiare e sui Pt_1 rapporti con il figlio ha concordato sulla richiesta inerente allo status ed al collocamento Per_1 del figlio presso il padre;
tuttavia, pur confermando di svolgere un attività lavorativa Per_1 composita ( sia presso un prestigioso hotel di Foppolo sia in una scuola di formazione per estetiste a
Milano) ha però sottolineato di non essere in grado, con i suoi proventi, né di mantenere il precedente tenore di vita né di garantirsi un'esistenza dignitosa, tanto meno di contribuire in maniera più elevata al mantenimento del figlio quindi concludeva chiedendo un assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili e la conferma del contributo già disposto in separazione per il mantenimento di Per_1
3. Il Tribunale di Milano, a seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 24.01.2023, ha confermato le condizioni della separazione riducendo l'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento alla sig.ra d € 350,00 mensili con decorrenza dalla mensilità del mese Pt_1 di febbraio 2023 avendo ella dimostrato di essere in grado di reperire idonea attività lavorativa e, 2 Rg 536-2025
successivamente , con sentenza parziale resa in data 02.07.2023 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e a TRADATE (VA) il Controparte_1 Parte_1
28/02/2005 rimettendo, con separata ordinanza, la causa avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio .
4. Il Tribunale di Milano, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza in questa sede impugnata ha così statuito:
1.Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Parte_2
2.Revoca con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio l'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio di separazione e successivamente confermato, seppur in misura ridotta, col provvedimento presidenziale del 24.1.2023
3.Pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente a titolo di contributo di mantenimento per il figlio , entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro Per_1
180,00 con decorrenza dal febbraio 2025, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2026), oltre al 30% delle spese come da linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi
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studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga interamente trattenuto da 5. Compensa interamente tra le parti le spese di lite Controparte_1
5. La sig.ra ha proposto appello avverso tale sentenza limitatamente al capo che ha Pt_1 rigettato la sua domanda di assegno divorzile, chiedendo la riforma, invocando una corretta ricostruzione dei fatti suffragati dalla documentazione prodotta, deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione assistenziale.
Sostiene l'appellante che il Tribunale, pur avendo riconosciuto ed accertato una situazione economica di squilibrio tra i coniugi per il reddito in autodeterminazione del quale CP_1 imprenditore, ha del tutto ignorato l'esistenza di altri e diversi conti correnti e carte di credito a lui intestate che avrebbero consentito una più precisa e dettagliata ricostruzione della sua capacità reddituale – patrimoniale ed economica nella sua interezza.
Evidenzia la l macroscopico errore del Tribunale di Milano che, pur avendo accertato lo Pt_1 squilibrio della situazione economica delle parti non ha ritenuto sussistente il presupposto assistenziale dell'assegno divorzile in suo favore, omettendo anche di valutare la sua attuale situazione lavorativa oltre che di salute avendo ella documentato, oltre l'aggravamento della neoplasia (cfr. doc.1 comparsa 20.1.2023 e cfr. doc.15, memoria 183, VI co. n.2 del 16.10.2023), anche i numerosi problemi fisici, insorti successivamente, che le hanno comportato ricoveri ed interventi (cfr. aggiornamento medico allegato alle note in sostituzione dell'udienza del 18.9.2024); dai documenti allegati è emersa anche la riduzione della sua capacità lavorativa per la malattia incorsa (cfr. doc. 6.1, allegata alla comparsa di costituzione 20.1.2023).
Lamenta l'appellante che, con riferimento alle valutazioni in ordine alla sua attività lavorativa, il
Giudice di primo grado si è soffermato sulle suggestive immagini allegate dalla controparte, piuttosto che valutare concretamente i suoi documenti motivo per il quale ritiene illegittimo il capo della sentenza che ha impugnato.
Conclude l'appellante, quindi, chiedendo un assegno divorzile di € 500,00 mensili a carico del sig.
in via subordinata di confermare la minore somma pari ad € 350,00 così come già CP_1 disposto con il provvedimento presidenziale 24.1.2023, e/o determinare quella diversa somma che la Corte riterrà congrua.
6.Si è costituito il sig. che ha chiesto il rigetto dell'appello deducendo che la CP_1 pur avendo impugnato il capo che prevede il rigetto della domanda di assegno divorzile, Pt_1
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non ha impugnato il secondo capo della sentenza, - su cui si è formato un giudicato- che ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento.
Osserva l'appellato che il Tribunale di Milano ha correttamente analizzato la situazione delle parti, ancorando il proprio ragionamento agli insegnamenti della Suprema Corte , dando atto della disparità economica tra i coniugi, ma rilevando che la non ha diritto a ricevere un Pt_1 assegno con funzione assistenziale poiché, dalle dichiarazioni fiscali depositate in atti relativa al
2024 (doc.20 del primo grado che, non risultando prodotto si allega quale documento A) per l'anno 2023 , emerge che ella ha prodotto un reddito complessivo di €. 14.841,00 pari ad un netto mensile di €. 1.100,00 – come richiamato dal Tribunale- cui vanno aggiunti gli introiti di €.100,00 mensili derivanti dalla pensione riconosciutale da a seguito della malattia. CP_2
Ritiene il prive di pregio, le censure avversarie, secondo cui il Tribunale non CP_1 avrebbe correttamente valutato i documenti n.14A e 13 dalla stessa prodotti nel corso del giudizio di primo per essere gli stessi privi di valenza probatoria poiché il documento 14° consiste nella lettera di assunzione dell'appellante per un lavoro stagionale presso l'Hotel Adler di Foppolo per il periodo 5.12.2022 – 31.03.2023 mentre il documento 13, invece, consiste nella semplice ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta della NASpI dell'aprile 2023.
Ciò che il Tribunale ha rilevato è che, agli atti, non vi è alcun documento che dimostri come effettivamente la non abbia reperito altra occupazione (iscrizione a liste di Pt_1 disoccupazione o CpI o agenzie di lavoro interinale) o che abbia effettivamente percepito la NASpI ed in che misura (estratti di conto corrente o documentazione sul punto).
L'unico dato rilevante, correttamente valutato dal Tribunale, è che la ha avuto, Pt_1 nell'anno 2023, entrate per quasi €. 15.000,00, somma certamente sufficiente per provvedere al proprio mantenimento e soprattutto tale da escludere il diritto a percepire un assegno di divorzile in funzione assistenziale.
Osserva l'appellato che a parere del Tribunale – sulla base dell'ampia documentazione da lui estrapolata dai social- la presumibilmente svolge un'attività non dichiarata di estetista, Pt_1 inoltre ha lavorato presso l'Hotel Adler e risulta impiegata quale docente in una scuola di estetica milanese, circostanza confermata anche dal documento 20 avversario (riallegato quale documento A di questa difesa) ove , a pagina 16, si legge che la dichiarazione fiscale dell'anno 2024 è stata redatta sulla scorta di ben 4 Certificazioni Uniche .
Dichiara l'appellato che sulla pagina di Facebook denominata “Together with ME” - di cui la
è proprietaria ed amministratrice - alla data del maggio 2025 ci sono delle Pt_1 pubblicazioni da cui emerge che ella, nonostante la malattia che l'ha colpita e che non l'ha privata della propria capacità lavorativa, svolge l'attività di estetista da oltre 25 anni circostanza che conferma che non è certamente priva di mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa ed è certamente in grado di procurarseli sia tramite la propria attività di insegnante, sia tramite la propria attività di estetista.
Conclude quindi chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della lle spese di lite Pt_1
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7. Con decreto presidenziale del 04.03.2025 è stata fissata la trattazione scritta della causa per l'odierna udienza, assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.; questa Corte, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, nel valutare le censure riferite alla riforma della sentenza per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile solo in funzione assistenziale - non essendo stato censurato il capo relativo al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa – perequativa, ritiene che l'appello non possa essere accolto per i motivi di seguito enunciati.
Rappresenta consolidato orientamento della Suprema Corte, quello secondo il quale, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n.
975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il
Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio”. (Cass., sez. un. N. 35385/2023).
La quantificazione dell'assegno di divorzio deve essere rapportata non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma deve essere determinato – nel quantum- in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi;
nelle ipotesi in cui la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c, salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass. Sez. I 24.2.2021 n. 5055) e precisando in modo chiaro il concetto di autosufficienza economica (Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22537, Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22499).
Affinché il giudice riconosca il diritto all'assegno, l'ex coniuge che lo richiede deve provare rigorosamente la sussistenza congiunta di due condizioni:
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• deve dimostrare di non avere mezzi economici propri (redditi da lavoro, rendite da patrimonio, altre fonti) che siano adeguati a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa e un livello di autosufficienza economica, considerando il contesto sociale e la durata del matrimonio;
circostanza che, nel caso de quo, non è stata documentata dalla sig.ra
Pt_1
• deve dimostrare che questa mancanza di mezzi non dipende da una sua scelta o inerzia, ma dall'impossibilità oggettiva di procurarseli per ragioni che non dipendono dalla sua volontà; anche per tale circostanza non è stato adeguatamente documentato alcunchè dalla sig.ra
Pt_1
Ebbene nell'ipotesi dell'assenza di uno dei due sopra indicati presupposti, l'assegno di divorzio – in funzione assistenziale- non è dovuto;
non basta essere semplicemente disoccupati ma è necessario che l'impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento deve essere oggettiva e incolpevole.
Ed ancora il giudice è tenuto a valutare se l'ex coniuge richiedente, in base alle sue concrete condizioni personali e alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, sia effettivamente impossibilitato a lavorare e mantenersi.
I fattori oggettivi che possono giustificare l'impossibilità sono principalmente:
• età avanzata con conseguente difficoltà comprovata a reinserirsi nel mondo del lavoro;
• problemi di salute certificati che riducono significativamente o annullano la capacità lavorativa;
• mancanza di qualifiche e impossibilità di riqualificazione: ossia assenza di competenze spendibili sul mercato del lavoro attuale, unita a una dimostrata impossibilità (per età, salute, condizioni sociali) di acquisirle tramite formazione, nonostante l'impegno profuso;
• comprovata difficoltà a trovare occupazione in quel settore specifico o in quella zona geografica, nonostante una ricerca attiva e documentata;
• necessità di dedicarsi a tempo pieno alla cura di figli minori o gravemente disabili, che impedisce oggettivamente lo svolgimento di un'attività lavorativa (questo fattore perde peso man mano che i figli crescono e diventano più autonomi, come nel caso della Cass.
10035/25 con figli adolescenti).
Non rientrano nell'impossibilità oggettiva: la mancanza di volontà di cercare lavoro, il rifiuto di offerte di lavoro congrue alle proprie capacità, l'inerzia prolungata, l'accontentarsi di vivere con aiuti esterni senza attivarsi.
Sulla base dei predetti principi, condivisi da questa Corte, la motivazione del Tribunale di Milano che ha ritenuto di non riconoscere un assegno di divorzio in funzione assistenziale in favore della sig.ra esente da censure poiché, all'esito dell'istruttoria è emerso che: Pt_1
- I coniugi anno contratto matrimonio in data 28.02.2005 e dalla loro Pt_1 CP_1 unione è nato il [...] il figlio;
Per_1
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- nell'anno 2008 i coniugi avevano depositato un primo ricorso per la separazione abbandonato per una riconciliazione salvo poi in data 21.06.2012 – dopo quindi 7 anni - su istanza della sig.ra veniva depositato nuovo ricorso per la separazione al Tribunale di Varese che, con la Pt_1 sentenza n. 286-2016, ha statuito: A. il collocamento in via esclusiva del figlio minore al Per_1 sig. a cui è stata assegnata la casa coniugale;
B a carico della sig.ra l CP_1 Pt_1 versamento di un assegno mensile di €150,00 in favore del per il mantenimento del CP_1 figlio;
C. a carico del sig. un assegno di mantenimento dell'importo mensile Per_1 CP_1 di €550,00 a favore della Pt_1
- la situazione economica fra le parti è sicuramente differente poiché:
la sig.ra a documentato : Pt_1
* per periodo d'imposta 2022 - modello 730/2024 - un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di
€. 14.841,00 con un reddito mensile netto di €. 1.216,00;
* per l'anno 2024 ha prodotto n. 4 CU e precisamente: CU di €. 2.780,00 per il lavoro svolto presso la Fondazione Luigi Clerici, CU di €. 2.773,32 per il lavoro svolto presso Parte_3
per il periodo dall' 11.03.2024 al 14 04 2024; CU di €. 949,60 dall' per la
[...] CP_2 pensione;
CU di €. 294,05 per il lavoro svolto presso la società er il periodo dal 21- CP_3
12- 2024 al 23 -12- 2024.
Il sig. impiegato e socio della società DEBO srl con sede a Venegono Inferiore Via CP_1 delle Vigne n. 14 ove amministratore è il fratello , ha documentato: CP_4
*per il periodo d'imposta 2022 – modello 730/2023- un reddito imponibile annuo lordo di
€31.623,00 con un reddito mensile di €. 2.590,00
*per il periodo d'imposta 2023 – modello 730/2024 un reddito imponibile annuo lordo di
€29.059,00 con un reddito mensile di €.1.645,00
* vive con il figlio nella casa coniugale di cui lui è proprietario ed usufruttuaria è la propria Per_1 madre.
A fronte di quanto esposto questa Corte reputa pienamente condivisibile la motivazione del
Tribunale sull'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale atteso che:
A) alla dopo il tumore avuto nell'anno 2021 per la quale è stata sottoposta a radio Pt_1 terapia, è stata riconosciuta dall' un' invalidità con riduzione permanente della capacità CP_2 lavorativa individuata nella percentuale dell' 85% con decorrenza 27/9/2021 e con una revisione ad ottobre 2023 (cfr doc 6.1 di parte appellante) rispetto alla quale, tuttavia, nulla è stato documentato;
B) contrariamente a quanto dedotto dall'appellante sulla non corretta valutazione del Tribunale relativa al rapporto di lavoro con l'Hotel Adler di Foppolo del 02.12.2022, dall'esame del documento 14/A si rileva l'assunzione a tempo determinato per la stagione 2022/2023 con decorrenza 05.12.2022 al 31.03.2023 sebbene nel documento sia indicata - si presume per mero
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errore - la data 05.12.2022 al 31.03.2022 con una retribuzione lorda di €1.447,00 ma nulla produce la sull'asserita perdita del lavoro presso il citato hotel;
Pt_1
C) sebbene contestata non può essere sottovalutata la numerosa documentazione fotografica estrapolata dai social dall'appellato che, in modo inequivocabile, dimostra che la ha Pt_1 svolto - e si presume che continui a svolgere - l'attività non dichiarata di estetista in considerazione delle sue capacità professionali avendo ella documentato di essere stata una docente anche in una scuola di estetica milanese circostanza che le conferisce - come motivato dal Tribunale e condiviso da questa Corte- una maggiore qualificazione al suo lavoro, con ulteriori introiti non esattamente quantificabili ma che indubbiamente ne migliorano la condizione economica;
non sarebbe possibile, altrimenti, spiegare come avrebbe potuto la antenersi per oltre cinque anni in assenza Pt_1 di alcun assegno separativo, revocato nel giudizio divorzile poi dichiarato affetto da nullità.
Osserva la Corte, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che la non ha Pt_1 assolto all'onere, a lei spettante, della prova di non poter disporre, per ragioni obiettive, di mezzi adeguati, in relazione alle determinazioni comuni del progetto familiare e alla ripartizione dei ruoli endo-familiari e al conseguente sacrificio che essi hanno comportato per le sue aspettative professionali e reddituali.
E' infatti dato pacifico e non contestato che la negli anni, abbia sempre svolto attività Pt_1 lavorativa e non è stato dalla stessa provato, che in virtù del legame matrimoniale e di scelte effettuate insieme al marito in conseguenza dello stato di coniugio, abbia subìto una perdita di chances lavorative o sacrificato aspettative professionali;
anzi, anche a seguito della separazione dal marito, la a continuato a lavorare, come dalla stessa documentato. Pt_1
In conclusione, deve essere confermata la sentenza anche per il capo oggetto del presente gravame che, a parere di questa Corte, è esente da censure non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale in favore della Pt_1
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 410/2025 emessa in data 8.1.2025 e pubblicata in data
[...]
17.01.2025, dal Tribunale di Milano, all'esito della causa R.G. 27034 / 2022 e notificata in data
23.01.2025 così decide:
1) rigetta l'appello;
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2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del sig. Parte_1 quantificate nell'importo di €. 3.400, 00 oltre 15% per spese generali CPA Controparte_1 ed Iva se dovuta;
3) si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Così deciso in Milano il 4 giugno 2025
Il Consigliere Ausiliario est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott.ssa Paola TANARA Presidente
dott.ssa Anna FERRARI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n 536-2025 in grado di appello, proposto con ricorso depositato il 24.02.2025
DA
(c.f.: , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Carlo Ravizza n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti dall'Avv.
Stefania Lombardi del Foro di Varese ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Monte Suello n. 5,
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mario E. Crespi del Foro di Busto CodiceFiscale_2
Arsizio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio, Via Fratelli d'Italia n. 3, come da procura allegata in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 410/2025 emessa in data 8.1.2025 e pubblicata in data
17.01.2025, dal Tribunale di Milano, all'esito della causa R.G. 27034 / 2022 e notificata in data
23.01.2025
1 Rg 536-2025
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE .
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis riformare la sentenza n.410/2025 emessa dal Tribunale di Milano e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. considerato lo squilibrio economico tra le Parti, così come già accertato, dichiarare e statuire la natura assistenziale dell'assegno divorzile in favore della signora e per Parte_1
l'effetto disporre a carico del sig. il pagamento di un assegno divorzile mensile Controparte_1 nella misura di euro 500,00 mensili, e/o confermare la minore somma pari ad euro 350,00 così come già disposto con il provvedimento presidenziale 24.1.2023, e/o determinare quella diversa somma che Codesta Ill.ma Corte riterrà congrua. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare le domande avversarie in quanto infondate, condannare al rimborso, in favore di di spese e compensi del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depositato in data 11.7.2022 ha adito il Tribunale di Milano CP_1 chiedendo :
- lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra Pt_1
- l'individuazione del miglior regime di affido per il figlio , minorenne, confermandone la Per_1 collocazione presso di sé;
- la determinazione di un assegno perequativo al mantenimento del figlio minore ed a carico della madre in misura superiore a quello determinato in separazione;
- il rigetto di eventuale domanda avanzata dalla per un assegno divorzile in Pt_1 considerazione della sua autosufficienza economica e per l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno a titolo compensativo – perequativo.
2. Si è costituita la sig.ra che, dopo avere argomentato sulla vicenda familiare e sui Pt_1 rapporti con il figlio ha concordato sulla richiesta inerente allo status ed al collocamento Per_1 del figlio presso il padre;
tuttavia, pur confermando di svolgere un attività lavorativa Per_1 composita ( sia presso un prestigioso hotel di Foppolo sia in una scuola di formazione per estetiste a
Milano) ha però sottolineato di non essere in grado, con i suoi proventi, né di mantenere il precedente tenore di vita né di garantirsi un'esistenza dignitosa, tanto meno di contribuire in maniera più elevata al mantenimento del figlio quindi concludeva chiedendo un assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili e la conferma del contributo già disposto in separazione per il mantenimento di Per_1
3. Il Tribunale di Milano, a seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 24.01.2023, ha confermato le condizioni della separazione riducendo l'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento alla sig.ra d € 350,00 mensili con decorrenza dalla mensilità del mese Pt_1 di febbraio 2023 avendo ella dimostrato di essere in grado di reperire idonea attività lavorativa e, 2 Rg 536-2025
successivamente , con sentenza parziale resa in data 02.07.2023 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e a TRADATE (VA) il Controparte_1 Parte_1
28/02/2005 rimettendo, con separata ordinanza, la causa avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio .
4. Il Tribunale di Milano, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza in questa sede impugnata ha così statuito:
1.Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Parte_2
2.Revoca con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio l'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio di separazione e successivamente confermato, seppur in misura ridotta, col provvedimento presidenziale del 24.1.2023
3.Pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente a titolo di contributo di mantenimento per il figlio , entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro Per_1
180,00 con decorrenza dal febbraio 2025, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2026), oltre al 30% delle spese come da linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi
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studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga interamente trattenuto da 5. Compensa interamente tra le parti le spese di lite Controparte_1
5. La sig.ra ha proposto appello avverso tale sentenza limitatamente al capo che ha Pt_1 rigettato la sua domanda di assegno divorzile, chiedendo la riforma, invocando una corretta ricostruzione dei fatti suffragati dalla documentazione prodotta, deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione assistenziale.
Sostiene l'appellante che il Tribunale, pur avendo riconosciuto ed accertato una situazione economica di squilibrio tra i coniugi per il reddito in autodeterminazione del quale CP_1 imprenditore, ha del tutto ignorato l'esistenza di altri e diversi conti correnti e carte di credito a lui intestate che avrebbero consentito una più precisa e dettagliata ricostruzione della sua capacità reddituale – patrimoniale ed economica nella sua interezza.
Evidenzia la l macroscopico errore del Tribunale di Milano che, pur avendo accertato lo Pt_1 squilibrio della situazione economica delle parti non ha ritenuto sussistente il presupposto assistenziale dell'assegno divorzile in suo favore, omettendo anche di valutare la sua attuale situazione lavorativa oltre che di salute avendo ella documentato, oltre l'aggravamento della neoplasia (cfr. doc.1 comparsa 20.1.2023 e cfr. doc.15, memoria 183, VI co. n.2 del 16.10.2023), anche i numerosi problemi fisici, insorti successivamente, che le hanno comportato ricoveri ed interventi (cfr. aggiornamento medico allegato alle note in sostituzione dell'udienza del 18.9.2024); dai documenti allegati è emersa anche la riduzione della sua capacità lavorativa per la malattia incorsa (cfr. doc. 6.1, allegata alla comparsa di costituzione 20.1.2023).
Lamenta l'appellante che, con riferimento alle valutazioni in ordine alla sua attività lavorativa, il
Giudice di primo grado si è soffermato sulle suggestive immagini allegate dalla controparte, piuttosto che valutare concretamente i suoi documenti motivo per il quale ritiene illegittimo il capo della sentenza che ha impugnato.
Conclude l'appellante, quindi, chiedendo un assegno divorzile di € 500,00 mensili a carico del sig.
in via subordinata di confermare la minore somma pari ad € 350,00 così come già CP_1 disposto con il provvedimento presidenziale 24.1.2023, e/o determinare quella diversa somma che la Corte riterrà congrua.
6.Si è costituito il sig. che ha chiesto il rigetto dell'appello deducendo che la CP_1 pur avendo impugnato il capo che prevede il rigetto della domanda di assegno divorzile, Pt_1
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non ha impugnato il secondo capo della sentenza, - su cui si è formato un giudicato- che ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento.
Osserva l'appellato che il Tribunale di Milano ha correttamente analizzato la situazione delle parti, ancorando il proprio ragionamento agli insegnamenti della Suprema Corte , dando atto della disparità economica tra i coniugi, ma rilevando che la non ha diritto a ricevere un Pt_1 assegno con funzione assistenziale poiché, dalle dichiarazioni fiscali depositate in atti relativa al
2024 (doc.20 del primo grado che, non risultando prodotto si allega quale documento A) per l'anno 2023 , emerge che ella ha prodotto un reddito complessivo di €. 14.841,00 pari ad un netto mensile di €. 1.100,00 – come richiamato dal Tribunale- cui vanno aggiunti gli introiti di €.100,00 mensili derivanti dalla pensione riconosciutale da a seguito della malattia. CP_2
Ritiene il prive di pregio, le censure avversarie, secondo cui il Tribunale non CP_1 avrebbe correttamente valutato i documenti n.14A e 13 dalla stessa prodotti nel corso del giudizio di primo per essere gli stessi privi di valenza probatoria poiché il documento 14° consiste nella lettera di assunzione dell'appellante per un lavoro stagionale presso l'Hotel Adler di Foppolo per il periodo 5.12.2022 – 31.03.2023 mentre il documento 13, invece, consiste nella semplice ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta della NASpI dell'aprile 2023.
Ciò che il Tribunale ha rilevato è che, agli atti, non vi è alcun documento che dimostri come effettivamente la non abbia reperito altra occupazione (iscrizione a liste di Pt_1 disoccupazione o CpI o agenzie di lavoro interinale) o che abbia effettivamente percepito la NASpI ed in che misura (estratti di conto corrente o documentazione sul punto).
L'unico dato rilevante, correttamente valutato dal Tribunale, è che la ha avuto, Pt_1 nell'anno 2023, entrate per quasi €. 15.000,00, somma certamente sufficiente per provvedere al proprio mantenimento e soprattutto tale da escludere il diritto a percepire un assegno di divorzile in funzione assistenziale.
Osserva l'appellato che a parere del Tribunale – sulla base dell'ampia documentazione da lui estrapolata dai social- la presumibilmente svolge un'attività non dichiarata di estetista, Pt_1 inoltre ha lavorato presso l'Hotel Adler e risulta impiegata quale docente in una scuola di estetica milanese, circostanza confermata anche dal documento 20 avversario (riallegato quale documento A di questa difesa) ove , a pagina 16, si legge che la dichiarazione fiscale dell'anno 2024 è stata redatta sulla scorta di ben 4 Certificazioni Uniche .
Dichiara l'appellato che sulla pagina di Facebook denominata “Together with ME” - di cui la
è proprietaria ed amministratrice - alla data del maggio 2025 ci sono delle Pt_1 pubblicazioni da cui emerge che ella, nonostante la malattia che l'ha colpita e che non l'ha privata della propria capacità lavorativa, svolge l'attività di estetista da oltre 25 anni circostanza che conferma che non è certamente priva di mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa ed è certamente in grado di procurarseli sia tramite la propria attività di insegnante, sia tramite la propria attività di estetista.
Conclude quindi chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della lle spese di lite Pt_1
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7. Con decreto presidenziale del 04.03.2025 è stata fissata la trattazione scritta della causa per l'odierna udienza, assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.; questa Corte, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, nel valutare le censure riferite alla riforma della sentenza per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile solo in funzione assistenziale - non essendo stato censurato il capo relativo al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa – perequativa, ritiene che l'appello non possa essere accolto per i motivi di seguito enunciati.
Rappresenta consolidato orientamento della Suprema Corte, quello secondo il quale, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n.
975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il
Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio”. (Cass., sez. un. N. 35385/2023).
La quantificazione dell'assegno di divorzio deve essere rapportata non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma deve essere determinato – nel quantum- in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi;
nelle ipotesi in cui la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c, salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass. Sez. I 24.2.2021 n. 5055) e precisando in modo chiaro il concetto di autosufficienza economica (Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22537, Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22499).
Affinché il giudice riconosca il diritto all'assegno, l'ex coniuge che lo richiede deve provare rigorosamente la sussistenza congiunta di due condizioni:
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• deve dimostrare di non avere mezzi economici propri (redditi da lavoro, rendite da patrimonio, altre fonti) che siano adeguati a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa e un livello di autosufficienza economica, considerando il contesto sociale e la durata del matrimonio;
circostanza che, nel caso de quo, non è stata documentata dalla sig.ra
Pt_1
• deve dimostrare che questa mancanza di mezzi non dipende da una sua scelta o inerzia, ma dall'impossibilità oggettiva di procurarseli per ragioni che non dipendono dalla sua volontà; anche per tale circostanza non è stato adeguatamente documentato alcunchè dalla sig.ra
Pt_1
Ebbene nell'ipotesi dell'assenza di uno dei due sopra indicati presupposti, l'assegno di divorzio – in funzione assistenziale- non è dovuto;
non basta essere semplicemente disoccupati ma è necessario che l'impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento deve essere oggettiva e incolpevole.
Ed ancora il giudice è tenuto a valutare se l'ex coniuge richiedente, in base alle sue concrete condizioni personali e alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, sia effettivamente impossibilitato a lavorare e mantenersi.
I fattori oggettivi che possono giustificare l'impossibilità sono principalmente:
• età avanzata con conseguente difficoltà comprovata a reinserirsi nel mondo del lavoro;
• problemi di salute certificati che riducono significativamente o annullano la capacità lavorativa;
• mancanza di qualifiche e impossibilità di riqualificazione: ossia assenza di competenze spendibili sul mercato del lavoro attuale, unita a una dimostrata impossibilità (per età, salute, condizioni sociali) di acquisirle tramite formazione, nonostante l'impegno profuso;
• comprovata difficoltà a trovare occupazione in quel settore specifico o in quella zona geografica, nonostante una ricerca attiva e documentata;
• necessità di dedicarsi a tempo pieno alla cura di figli minori o gravemente disabili, che impedisce oggettivamente lo svolgimento di un'attività lavorativa (questo fattore perde peso man mano che i figli crescono e diventano più autonomi, come nel caso della Cass.
10035/25 con figli adolescenti).
Non rientrano nell'impossibilità oggettiva: la mancanza di volontà di cercare lavoro, il rifiuto di offerte di lavoro congrue alle proprie capacità, l'inerzia prolungata, l'accontentarsi di vivere con aiuti esterni senza attivarsi.
Sulla base dei predetti principi, condivisi da questa Corte, la motivazione del Tribunale di Milano che ha ritenuto di non riconoscere un assegno di divorzio in funzione assistenziale in favore della sig.ra esente da censure poiché, all'esito dell'istruttoria è emerso che: Pt_1
- I coniugi anno contratto matrimonio in data 28.02.2005 e dalla loro Pt_1 CP_1 unione è nato il [...] il figlio;
Per_1
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- nell'anno 2008 i coniugi avevano depositato un primo ricorso per la separazione abbandonato per una riconciliazione salvo poi in data 21.06.2012 – dopo quindi 7 anni - su istanza della sig.ra veniva depositato nuovo ricorso per la separazione al Tribunale di Varese che, con la Pt_1 sentenza n. 286-2016, ha statuito: A. il collocamento in via esclusiva del figlio minore al Per_1 sig. a cui è stata assegnata la casa coniugale;
B a carico della sig.ra l CP_1 Pt_1 versamento di un assegno mensile di €150,00 in favore del per il mantenimento del CP_1 figlio;
C. a carico del sig. un assegno di mantenimento dell'importo mensile Per_1 CP_1 di €550,00 a favore della Pt_1
- la situazione economica fra le parti è sicuramente differente poiché:
la sig.ra a documentato : Pt_1
* per periodo d'imposta 2022 - modello 730/2024 - un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di
€. 14.841,00 con un reddito mensile netto di €. 1.216,00;
* per l'anno 2024 ha prodotto n. 4 CU e precisamente: CU di €. 2.780,00 per il lavoro svolto presso la Fondazione Luigi Clerici, CU di €. 2.773,32 per il lavoro svolto presso Parte_3
per il periodo dall' 11.03.2024 al 14 04 2024; CU di €. 949,60 dall' per la
[...] CP_2 pensione;
CU di €. 294,05 per il lavoro svolto presso la società er il periodo dal 21- CP_3
12- 2024 al 23 -12- 2024.
Il sig. impiegato e socio della società DEBO srl con sede a Venegono Inferiore Via CP_1 delle Vigne n. 14 ove amministratore è il fratello , ha documentato: CP_4
*per il periodo d'imposta 2022 – modello 730/2023- un reddito imponibile annuo lordo di
€31.623,00 con un reddito mensile di €. 2.590,00
*per il periodo d'imposta 2023 – modello 730/2024 un reddito imponibile annuo lordo di
€29.059,00 con un reddito mensile di €.1.645,00
* vive con il figlio nella casa coniugale di cui lui è proprietario ed usufruttuaria è la propria Per_1 madre.
A fronte di quanto esposto questa Corte reputa pienamente condivisibile la motivazione del
Tribunale sull'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale atteso che:
A) alla dopo il tumore avuto nell'anno 2021 per la quale è stata sottoposta a radio Pt_1 terapia, è stata riconosciuta dall' un' invalidità con riduzione permanente della capacità CP_2 lavorativa individuata nella percentuale dell' 85% con decorrenza 27/9/2021 e con una revisione ad ottobre 2023 (cfr doc 6.1 di parte appellante) rispetto alla quale, tuttavia, nulla è stato documentato;
B) contrariamente a quanto dedotto dall'appellante sulla non corretta valutazione del Tribunale relativa al rapporto di lavoro con l'Hotel Adler di Foppolo del 02.12.2022, dall'esame del documento 14/A si rileva l'assunzione a tempo determinato per la stagione 2022/2023 con decorrenza 05.12.2022 al 31.03.2023 sebbene nel documento sia indicata - si presume per mero
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errore - la data 05.12.2022 al 31.03.2022 con una retribuzione lorda di €1.447,00 ma nulla produce la sull'asserita perdita del lavoro presso il citato hotel;
Pt_1
C) sebbene contestata non può essere sottovalutata la numerosa documentazione fotografica estrapolata dai social dall'appellato che, in modo inequivocabile, dimostra che la ha Pt_1 svolto - e si presume che continui a svolgere - l'attività non dichiarata di estetista in considerazione delle sue capacità professionali avendo ella documentato di essere stata una docente anche in una scuola di estetica milanese circostanza che le conferisce - come motivato dal Tribunale e condiviso da questa Corte- una maggiore qualificazione al suo lavoro, con ulteriori introiti non esattamente quantificabili ma che indubbiamente ne migliorano la condizione economica;
non sarebbe possibile, altrimenti, spiegare come avrebbe potuto la antenersi per oltre cinque anni in assenza Pt_1 di alcun assegno separativo, revocato nel giudizio divorzile poi dichiarato affetto da nullità.
Osserva la Corte, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che la non ha Pt_1 assolto all'onere, a lei spettante, della prova di non poter disporre, per ragioni obiettive, di mezzi adeguati, in relazione alle determinazioni comuni del progetto familiare e alla ripartizione dei ruoli endo-familiari e al conseguente sacrificio che essi hanno comportato per le sue aspettative professionali e reddituali.
E' infatti dato pacifico e non contestato che la negli anni, abbia sempre svolto attività Pt_1 lavorativa e non è stato dalla stessa provato, che in virtù del legame matrimoniale e di scelte effettuate insieme al marito in conseguenza dello stato di coniugio, abbia subìto una perdita di chances lavorative o sacrificato aspettative professionali;
anzi, anche a seguito della separazione dal marito, la a continuato a lavorare, come dalla stessa documentato. Pt_1
In conclusione, deve essere confermata la sentenza anche per il capo oggetto del presente gravame che, a parere di questa Corte, è esente da censure non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale in favore della Pt_1
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 410/2025 emessa in data 8.1.2025 e pubblicata in data
[...]
17.01.2025, dal Tribunale di Milano, all'esito della causa R.G. 27034 / 2022 e notificata in data
23.01.2025 così decide:
1) rigetta l'appello;
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2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del sig. Parte_1 quantificate nell'importo di €. 3.400, 00 oltre 15% per spese generali CPA Controparte_1 ed Iva se dovuta;
3) si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Così deciso in Milano il 4 giugno 2025
Il Consigliere Ausiliario est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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