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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1851/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8998/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238432055 TARI 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259026950175000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1329/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “in accoglimento del presente ricorso accerti e dichiari, la prescrizione e/o nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della cartella di pagamento sopra riportata e dell'intimazione di pagamento notificata in parte qua per i motivi di cui alla premessa. Con vittoria di spese, spese generali (15%), diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
Resistente: “1. In via preliminare, rimettere gli atti al Presidente di sezione per la riunione del presente giudizio n 8998/2025 R.G. con altro giudizio pendente innanzi al medesimo Ufficio della Corte di Giustizia Tributaria di Roma recante RG N. 9160/2025 , nonchè con gli altri ricorsi aventi RG N. 9160/2025 RG N.
8698/2025 ( giudizio per il quale è stato richiesto intervento dalla Camera di Commercio alla medesima difesa) per identità oggettiva e soggettiva;
2. Dichiarare l'avverso ricorso inammissibile e infondato:
3. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato che si dichiara antistario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte l'Intimazione di pagamento n. 09720259026950175
000 di € 101.484,01 notificato in data 6.3.2025 dall'Agenzia delle Entrate–riscossione limitatamente alla cartella di pagamento sottesa n. 097 2021 0238432055 000 asseritamente notificata il 19.7.2022 per
€6.578,09 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2018 (TARI- Tassa sui Rifiuti).
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
-omessa notifica cartella sottesa con un contenuto analogo per importi e causali a quelli riportati nel dettaglio degli addebiti allegato all'intimazione di pagamento notificato, derivandone per ciò solo, la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza della cartella di ricorrente,
-prescrizione del credito . cartella di pagamento n. 097 2021 0238432055 000 asseritamente notificata il
19.7.2022 per € 6.578,09 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2018 (TARI- Tassa sui Rifiuti) e decadenza dal potere accertativo essendo decorso il quinquennio tra l'anno di imposta (2018), e la notifica della intimazione di pagamento Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra indicate.
B) Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione come segue:
-ha evidenziato che avverso la stessa intimazione di pagamento parte ricorrente ha proposto ben 4 ricorsi e chiesto l'invio al Coordinatore dell'Ufficio per l'adozione dei provvedimenti in ordine alla riunione dei seguenti giudizi connessi e precisamente :
1). RG N. 9160/2025 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 097 2022 0150437862 000 sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720259026950175000;
2). RG N. 9352/2025 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 097 2021 0086616330 000 sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720259026950175000 ;
3). RG N. 8998/2025 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 097 2021 0238432055 000 sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720259026950175000 ;
4). RG N. 8698/2025 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma avente ad oggetto la cartella di pagamento n. cartella di pagamento n. 097 2011 0095854042 000 - Diritto Annuale - Anno 2007 REA
320774 ;097 2016 0025641777 000 - Diritto Annuale - Anno 2013 REA 320774 sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720259026950175000;
-ha eccepito che la cartella sottesa all'intimazione è stata notificata allo stesso indirizzo pec dove è stata notificata anche l'intimazione di pagamento;
-ha rilevato che è principio del tutto pacifico che l'eccezione di prescrizione senza la puntuale indicazione del dies quo dal quale fare decorrere il dedotto termine ne determina in radice l'inammissibilità. In particolare
“la generica eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il Giudice ad individuare il tipo concretamente attuabile, atteso che, da una parte, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo, comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicchè, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile” (Trib. Napoli sent. n.ri 12921/2016; 27004/2014; Trib. Nola n. 937.2018; Conf. ex multis Cass. Civ. n. 3798/1999).
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
C) Con successiva Memoria illustrativa la difesa della Società ha eccepito che: “Come è agevole rilevare anche da un veloce accesso al registro INIPEC la contribuente risulta invece titolare dell'indirizzo Email_3 (peraltro utilizzato per la notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta). Nè, d'altra parte, risulta essere stata depositata alcuna asseverazione che certifichi che, al momento delle singole notifiche oggetto di contestazione, l'indirizzo del contribuente destinatario Ricorrente_1 SRL fosse effettivamente quello utilizzato all'uopo e che lo stesso fosse stato estratto da un valido Registro pubblico;
al riguardo, si contesta espressamente che l'indirizzo PEC utilizzato fosse nella paternità della contribuente oggi opponente ed in assenza di qualsivoglia asseverazione da parte del concessionario, tale assunto non può ritenersi dimostrato”.
All'udienza del giorno 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259026950175000 con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro di € 101.484,01 per crediti di natura tributaria e non tributaria, limitatamente alla cartella di pagamento sottesa n. 097 2021 0238432055 000 asseritamente notificata il 19.7.2022 per € 6.578,09 relativa a TARI- Tassa sui Rifiuti dell'anno di imposta 2018.
-) Preliminarmente viene esaminata l'istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di riunione del presente giudizio con i giudizi pendenti 1. RG N. 9160/2025 , 2. RG N. 9352/2025 , 4. RG N. 8698/2025 avverso la stessa intimazione di pagamento n. 097 2025 9026950175 000 di complessivi € 101.484,01.
L'istanza di riunione avanzata non appare fondata.
E' da ritenere legittima la presentazione di più ricorsi avverso pretese tributarie distinte e relative a tributi di diversa natura, riferiti a diversi anni di imposta, benché sottesi alla medesima intimazione di pagamento.
L'art. 29 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 sulla riunione dei ricorsi prevede: “ 1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza motivata, disporne la separazione.” Orbene i richiamati giudizi pur riguardando la stessa intimazione di pagamento n. 097 2025 9026950175
000 di complessivi € 101.484,01 hanno ad oggetto distinte cartelle di pagamento prodromiche e si fondano su presupposti di fatto e di diritto autonomi e disomogenei rispetto alla cartella di pagamento n. 097 2021
0238432055 000 di € 6.578,09 oggetto di questo procedimento. La richiesta riunione dei procedimenti renderebbe più gravosa la loro trattazione per ragioni sia di economia processuale sia per la specificità dei vizi eccepiti.
-) Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in particolare, la nullità per inesistenza della notificazione della cartella di pagamento sopra indicata , la quale comporterebbe la conseguente illegittimità derivata dell'Intimazione di pagamento impugnata nella parte relativa relativa a TARI- Tassa sui Rifiuti dell'anno di imposta 2018 di € 6.578,09.
A fronte dell'allegazione della ricorrente di non aver avuto conoscenza dell'atto presupposto per la mancata notifica della cartella di pagamento n. 097 2021 0238432055 000 di € 6.578,09, sottesi all'intimazione di pagamento, era onere dell'Agenzia delle Entrate Riscossione provare l'avvenuta notificazione di tale cartella prodromica.
Tale onere non risulta adempiuto in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato in atti relate di notifica a mezzo pec indirizzate a “Email_4” anziché all'indirizzo della Società “Email_3” di cui la contribuente risulta essere titolare nel Registro INIPEC.
La parte ha contestato specificamente che l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica della cartella di pagamento in data 19.7.2022 fosse nella paternità della contribuente e l'assenza di qualsivoglia asseverazione da parte del concessionario.
A prescindere dalla iscrizione nel Registro INIPEC, in atti non vi sono elementi idonei a far ritenere che la pec indirizzata a “Email_4” sia stata di titolarità della Società ricorrente al momento della notifica della cartella presupposta.
Secondo i principi sanciti dall'articolo 2697 c.c. e secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, la mancata prova della notifica di un atto presupposto all'indirizzo pec risultante dal Registro INIPEC costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato nella parte relativa allo specifico credito della cartella presupposta.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, logicamente e giuridicamente, che tutte le altre questioni sollevate restano assorbite.
Conclusivamente il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2025 9026950175 000 deve pertanto essere accolto nei limiti dell'impugnativa avverso la prodromica cartella di pagamento sottesa n. 097 2021
0238432055 000.
Quanto al carico delle spese di lite, si ritiene equa per gravi motivi la compensazione delle spese di giudizio, tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza sulle notifiche via pec e dell'esito del giudizio per le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.2.2026
Il Giudice relatore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Maria Laura Petrongari)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8998/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238432055 TARI 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259026950175000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1329/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “in accoglimento del presente ricorso accerti e dichiari, la prescrizione e/o nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della cartella di pagamento sopra riportata e dell'intimazione di pagamento notificata in parte qua per i motivi di cui alla premessa. Con vittoria di spese, spese generali (15%), diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
Resistente: “1. In via preliminare, rimettere gli atti al Presidente di sezione per la riunione del presente giudizio n 8998/2025 R.G. con altro giudizio pendente innanzi al medesimo Ufficio della Corte di Giustizia Tributaria di Roma recante RG N. 9160/2025 , nonchè con gli altri ricorsi aventi RG N. 9160/2025 RG N.
8698/2025 ( giudizio per il quale è stato richiesto intervento dalla Camera di Commercio alla medesima difesa) per identità oggettiva e soggettiva;
2. Dichiarare l'avverso ricorso inammissibile e infondato:
3. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato che si dichiara antistario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte l'Intimazione di pagamento n. 09720259026950175
000 di € 101.484,01 notificato in data 6.3.2025 dall'Agenzia delle Entrate–riscossione limitatamente alla cartella di pagamento sottesa n. 097 2021 0238432055 000 asseritamente notificata il 19.7.2022 per
€6.578,09 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2018 (TARI- Tassa sui Rifiuti).
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
-omessa notifica cartella sottesa con un contenuto analogo per importi e causali a quelli riportati nel dettaglio degli addebiti allegato all'intimazione di pagamento notificato, derivandone per ciò solo, la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza della cartella di ricorrente,
-prescrizione del credito . cartella di pagamento n. 097 2021 0238432055 000 asseritamente notificata il
19.7.2022 per € 6.578,09 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2018 (TARI- Tassa sui Rifiuti) e decadenza dal potere accertativo essendo decorso il quinquennio tra l'anno di imposta (2018), e la notifica della intimazione di pagamento Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra indicate.
B) Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione come segue:
-ha evidenziato che avverso la stessa intimazione di pagamento parte ricorrente ha proposto ben 4 ricorsi e chiesto l'invio al Coordinatore dell'Ufficio per l'adozione dei provvedimenti in ordine alla riunione dei seguenti giudizi connessi e precisamente :
1). RG N. 9160/2025 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 097 2022 0150437862 000 sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720259026950175000;
2). RG N. 9352/2025 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 097 2021 0086616330 000 sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720259026950175000 ;
3). RG N. 8998/2025 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 097 2021 0238432055 000 sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720259026950175000 ;
4). RG N. 8698/2025 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma avente ad oggetto la cartella di pagamento n. cartella di pagamento n. 097 2011 0095854042 000 - Diritto Annuale - Anno 2007 REA
320774 ;097 2016 0025641777 000 - Diritto Annuale - Anno 2013 REA 320774 sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720259026950175000;
-ha eccepito che la cartella sottesa all'intimazione è stata notificata allo stesso indirizzo pec dove è stata notificata anche l'intimazione di pagamento;
-ha rilevato che è principio del tutto pacifico che l'eccezione di prescrizione senza la puntuale indicazione del dies quo dal quale fare decorrere il dedotto termine ne determina in radice l'inammissibilità. In particolare
“la generica eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il Giudice ad individuare il tipo concretamente attuabile, atteso che, da una parte, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo, comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicchè, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile” (Trib. Napoli sent. n.ri 12921/2016; 27004/2014; Trib. Nola n. 937.2018; Conf. ex multis Cass. Civ. n. 3798/1999).
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
C) Con successiva Memoria illustrativa la difesa della Società ha eccepito che: “Come è agevole rilevare anche da un veloce accesso al registro INIPEC la contribuente risulta invece titolare dell'indirizzo Email_3 (peraltro utilizzato per la notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta). Nè, d'altra parte, risulta essere stata depositata alcuna asseverazione che certifichi che, al momento delle singole notifiche oggetto di contestazione, l'indirizzo del contribuente destinatario Ricorrente_1 SRL fosse effettivamente quello utilizzato all'uopo e che lo stesso fosse stato estratto da un valido Registro pubblico;
al riguardo, si contesta espressamente che l'indirizzo PEC utilizzato fosse nella paternità della contribuente oggi opponente ed in assenza di qualsivoglia asseverazione da parte del concessionario, tale assunto non può ritenersi dimostrato”.
All'udienza del giorno 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259026950175000 con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro di € 101.484,01 per crediti di natura tributaria e non tributaria, limitatamente alla cartella di pagamento sottesa n. 097 2021 0238432055 000 asseritamente notificata il 19.7.2022 per € 6.578,09 relativa a TARI- Tassa sui Rifiuti dell'anno di imposta 2018.
-) Preliminarmente viene esaminata l'istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di riunione del presente giudizio con i giudizi pendenti 1. RG N. 9160/2025 , 2. RG N. 9352/2025 , 4. RG N. 8698/2025 avverso la stessa intimazione di pagamento n. 097 2025 9026950175 000 di complessivi € 101.484,01.
L'istanza di riunione avanzata non appare fondata.
E' da ritenere legittima la presentazione di più ricorsi avverso pretese tributarie distinte e relative a tributi di diversa natura, riferiti a diversi anni di imposta, benché sottesi alla medesima intimazione di pagamento.
L'art. 29 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 sulla riunione dei ricorsi prevede: “ 1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza motivata, disporne la separazione.” Orbene i richiamati giudizi pur riguardando la stessa intimazione di pagamento n. 097 2025 9026950175
000 di complessivi € 101.484,01 hanno ad oggetto distinte cartelle di pagamento prodromiche e si fondano su presupposti di fatto e di diritto autonomi e disomogenei rispetto alla cartella di pagamento n. 097 2021
0238432055 000 di € 6.578,09 oggetto di questo procedimento. La richiesta riunione dei procedimenti renderebbe più gravosa la loro trattazione per ragioni sia di economia processuale sia per la specificità dei vizi eccepiti.
-) Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in particolare, la nullità per inesistenza della notificazione della cartella di pagamento sopra indicata , la quale comporterebbe la conseguente illegittimità derivata dell'Intimazione di pagamento impugnata nella parte relativa relativa a TARI- Tassa sui Rifiuti dell'anno di imposta 2018 di € 6.578,09.
A fronte dell'allegazione della ricorrente di non aver avuto conoscenza dell'atto presupposto per la mancata notifica della cartella di pagamento n. 097 2021 0238432055 000 di € 6.578,09, sottesi all'intimazione di pagamento, era onere dell'Agenzia delle Entrate Riscossione provare l'avvenuta notificazione di tale cartella prodromica.
Tale onere non risulta adempiuto in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato in atti relate di notifica a mezzo pec indirizzate a “Email_4” anziché all'indirizzo della Società “Email_3” di cui la contribuente risulta essere titolare nel Registro INIPEC.
La parte ha contestato specificamente che l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica della cartella di pagamento in data 19.7.2022 fosse nella paternità della contribuente e l'assenza di qualsivoglia asseverazione da parte del concessionario.
A prescindere dalla iscrizione nel Registro INIPEC, in atti non vi sono elementi idonei a far ritenere che la pec indirizzata a “Email_4” sia stata di titolarità della Società ricorrente al momento della notifica della cartella presupposta.
Secondo i principi sanciti dall'articolo 2697 c.c. e secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, la mancata prova della notifica di un atto presupposto all'indirizzo pec risultante dal Registro INIPEC costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato nella parte relativa allo specifico credito della cartella presupposta.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, logicamente e giuridicamente, che tutte le altre questioni sollevate restano assorbite.
Conclusivamente il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2025 9026950175 000 deve pertanto essere accolto nei limiti dell'impugnativa avverso la prodromica cartella di pagamento sottesa n. 097 2021
0238432055 000.
Quanto al carico delle spese di lite, si ritiene equa per gravi motivi la compensazione delle spese di giudizio, tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza sulle notifiche via pec e dell'esito del giudizio per le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.2.2026
Il Giudice relatore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Maria Laura Petrongari)