Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1851
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità per inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito prova della notifica della cartella di pagamento all'indirizzo PEC corretto del contribuente, avendo prodotto relate di notifica a un indirizzo diverso da quello titolato dalla società e presente nel Registro INIPEC. La mancata prova della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.

  • Altro
    Compensazione delle spese di lite

    Le spese di lite vengono compensate tra le parti per gravi motivi, data l'evoluzione della giurisprudenza sulle notifiche via PEC e l'esito del giudizio.

  • Rigettato
    Connessione tra i giudizi

    L'istanza di riunione non è fondata poiché, pur riguardando la stessa intimazione di pagamento, i giudizi hanno ad oggetto distinte cartelle di pagamento con presupposti di fatto e di diritto autonomi e disomogenei. La riunione renderebbe più gravosa la trattazione.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha accolto il ricorso per vizio di notifica della cartella presupposta, assorbendo le altre questioni. L'eccezione di prescrizione, pur sollevata dall'Agenzia a sostegno della propria posizione, non è stata oggetto di decisione in quanto superata dall'accoglimento del motivo principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1851
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1851
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo