Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ.-I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16 aprile 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, alle ore 11,03 chiamato il procedimento n. R.G. 751/2024, è comparsa l'Avv. IE RA nell'interesse di se stessa che si riporta agli atti, nonché l'Avv. Sabrina Terrana anche per delega dell'Avv. A. Gangemi che si riporta agli atti e verbali di causa nelle cui conclusioni insiste Il G.I.
Dato atto di quanto sopra, ha emesso la seguente ordinanza
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 751/2024 promossa da:
AI LA, nata a [...] il [...] (c.f.
), elettivamente domiciliata in Messina, Via XXVII Luglio n. C.F._1
35 Is. 195, presso lo studio dell'Avv. Micali Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente- contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Alessandro Gangemi e Sabrina Terrana, giusta procura in atti;
-Resistente-
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 19/02/2024, RA IE proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 4926 emessa in data 02\02\2024 e notificata in data
13\02\2020, afferente al verbale di violazione amministrativa n. 56181L\2020 datato
24\03\2020, con cui si contestava alla predetta di: “avere violato l'ordinanza
Sindacale n. 67- 20 perché: si trovava in Via Garibaldi, angolo Piazza Unità D'Italia
-Villetta Micheli n ( tratto ), all'interno della villetta a far Parte_1 passeggiare il proprio cane, nonostante ciò fosse vietato dall'ordinanza sopra citata
Si costituiva il eccependo preliminarmente l'incompetenza del Controparte_1
Tribunale e dedotto la competenza del Giudice di Pace, essendo la sanzione di valore rientrante nelle competenze di quest'ultimo.
L'eccezione appare fondata.
Invero, la presente opposizione, in applicazione dell'art. 6, comma 3, del Dlgs n. 150/2011 va senz'altro demandata alla cognizione del Giudice di Pace in quanto l'importo della sanzione è inferiore ad € 15.493,00 e la normativa applicabile non rientra tra le materie individuate ed elencate nei commi 4 e 5 del medesimo articolo.
Così dispone, infatti, per quanto di interesse, la citata norma: “3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.”.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza di questo Tribunale di Messina, trattandosi di controversia su cui è competente il Giudice di Pace di Messina;
- Assegna alle parti termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Messina;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Messina, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.