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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1462/2024 promossa dal sig.:
c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Genova, Via Garello 6A/7, elettivamente domiciliato in Genova, Via Palestro 2/10 presso e nello studio dell'Avv. Paola PAGLIETTINI, che lo rappresenta e difende per mandato agli atti del fascicolo telematico (pec: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l Controparte_1
(codice fiscale: - Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al Persona_1 repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76 (pec
Email_2
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti “Piaccia al Tribunale Ill.mo:
…
-al definitivo, dichiarare che la malattia indicata in ricorso è indennizzabile come malattia professionale ai sensi del D.P.R. 1124/1965;
-per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l' ed al pagamento Controparte_2 in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale del danno biologico nella misura del
12% o in quella, anche maggiore, meglio vista in corso di causa, con unificazione alle percentuali di danno già riconosciute;
-il tutto, oltre interessi e vittoria di spese di procedimento, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di legge”;
: CP_1
“Nel merito - Respingere il ricorso perché il diritto è prescritto e comunque perché la domanda è infondata. Con spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.3.2024 il sig. premesso di essere Parte_1
affetto da malattia professionale al rachide lombare ed in particolare da “ernia discale”, con un danno del 12%, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare CP_1 all'erogazione delle conseguenti prestazioni di legge, previa “unificazione” con le menomazioni (del 10%) già riconosciute e liquidate.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza delle CP_1
domande avversarie ed eccependo la prescrizione del diritto. Ha chiesto quindi la reiezione del ricorso.
2. La causa è stata istruita documentalmente e, quindi, mediante l'espletamento di
CTU medico legale, finalizzata all'accertamento della patologia, dei postumi e della loro eventuale origine lavorativa.
Infatti, deve ritenersi pacifico e non contestato quanto dedotto da parte attrice in merito all'attività lavorativa, di ponteggiatore, svolta nel corso degli anni e alle connesse mansioni;
mentre controversa è l'origine lavorativa della patologia. Dopo il deposito dell'elaborato peritale, all'udienza di discussione dell'1.4.2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
il difensore dell' ha insistito come in memoria, per la reiezione del ricorso;
in subordine, CP_1 nell'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto necessario integrare la CTU, sottoponendo al dott. il seguente quesito: “Dica, altresì, (il CTU)… quando la patologia si sia Per_2
manifestata e quando il lavoratore ne abbia avuta consapevolezza e abbia potuto conoscerne il nesso eziologico con l'attività lavorativa”.
Dopo il deposito, da parte del CTU, del nuovo elaborato, i difensori hanno nuovamente discusso la causa ed hanno infine insistito come in atti, il patrono dell' CP_1
anche nell'eccezione di prescrizione.
3. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
4. Espletata (la prima) CTU medico legale, il consulente nominato, dott.
[...]
con ampia e convincente motivazione, ha così osservato: Per_3
< ha… un importante rilievo radiologico, per la presenza di varie alterazioni in particolare nel tratto lombo-sacrale; una situazione che in fase non acuta (come al momento della mia visita) comporta riflessi funzionali non particolarmente rilevanti, pur se presenti, ma che dà luogo (del tutto credibilmente) a frequenti esacerbazioni sintomatologiche.
Come già accennato, un processo artrosico può riconoscere vari apporti eziologici di ordine non solo lavorativo: in alcuni casi tali apporti sono facilmente riconoscibili in base alle condizioni fisiche e di salute del soggetto e questo è almeno in parte (pur se non quantificabile con precisione) il caso del ricorrente, nel quale risulta quanto meno una condizione di sovrappeso per alcuni anni, pur cessata negli ultimi mesi (ricordo che il sovrappeso o ancor più l'obesità sono una delle condizioni favorenti una maggiore e più precoce usura dell'apparato osteo-articolare).
E' quindi possibile una causalità di tipo comune ma al tempo stesso non mi parrebbe corretto negare il fatto che il soggetto abbia svolto a lungo attività lavorative potenzialmente usuranti e lesive per il suo scheletro: ritengo che queste debbano essere considerate come causa non unica ma prevalente. Comprendo ovviamente le difficoltà dell' e la posizione negativa rispetto alla CP_1
richiesta di riconoscimento che assume frequentemente: il problema, o se vogliamo il primum movens, è l'apertura al riconoscimento di patologie che notoriamente hanno origine potenzialmente multifattoriale.
[…]
Sul piano valutativo, personalmente in casi simili esprimo da tempo, se in presenza di indicatori positivi a partire (anche se ovviamente non solo) dai dati anamnestici, valutazioni che tengono conto dell'importanza attribuibile sia alle cause comuni sia a quelle professionali, definendo quote parti di “responsabilità”: ove non vi siano elementi che orientino per un prevalente ruolo delle cause comuni o di quelle lavorative, in taluni casi ritengo adeguato orientarmi per l'attribuzione - con giudizio di forte probabilità - alla causa lavorativa del 50% dell'intero danno valutabile.
Nel caso presente, considerata l'età del soggetto e gli elementi conoscitivi disponibili sull'attività lavorativa, ritengo di poter attribuire con forte probabilità alla causa lavorativa i
2/3 dell'intero danno, da considerare come patologia non tabellata.
Ritengo in conclusione che - pur senza certezze, non possibili in casi come questo - la patologia vertebrale del sig. ossa essere causalmente o concausalmente attribuita con Pt_1
molte probabilità in parte a fattori personali comuni (costituzionali, genetici, ecc.) ma in misura prevalente a vari fattori lavorativi “negativi”, quali fatiche, sforzi, movimentazione di carichi, mantenimento di posture incongrue, esposizione a fattori climatici avversi, ai quali il ricorrente è stato presumibilmente esposto per praticamente tutta la sua vita lavorativa.
Nelle tabelle vi sono riferimenti valutativi utili quali: CP_1
193 Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare.
Fino al 25%.
213 Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Fino al 12%. In questo caso, pur forse con qualche dubbio, non sono state confermate ernie discali, ma certamente vi è una sofferenza del tratto lombo-sacrale con varie discopatie;
stanti i rilievi clinici e le conferme strumentali, considerata comunque un'efficienza funzionale attualmente abbastanza conservata pur con qualche limitazione, ritengo che la patologia nel complesso comporti un danno valutabile almeno attorno al 12%.
Sulla base delle considerazioni fatte fin qui, mi pare congruo e adeguato attribuire all'origine lavorativa una quota parte di danno in misura non inferiore ai 2/3, valutando quindi un danno su base professionale con invalidità pari all'8%, che va aggiunta al 10% già riconosciuto dall'Istituto per precedenti esiti infortunistici e di malattia professionale, per un complessivo 17%>>.
5. In carenza di osservazioni critiche dei CC.TT. delle parti, il dott. a Per_2
quindi concluso:
< è affetto da spondilartrosi vertebrale con discopatie in sede lombo- Parte_1
sacrale, in particolare con alterazioni degenerative di entità significativa dei dischi intersomatici del tratto lombare inferiore, con aspetto a tipo bulging-disc a livello di L4-L5
e L5-S1, con iniziali segni di conflitto sulle radici nervose di L4 e L5.
Tale patologia è con grande probabilità riferibile causalmente o in misura concausalmente rilevante almeno in parte, oltre che presumibilmente a fattori comuni costituzionali e genetici, alle attività lavorative svolte dal soggetto (comportanti fatiche, sforzi, movimentazione di carichi, posture incongrue) per circa 30 anni di lavoro (i primi 8 riferiti dal ricorrente e senza regolare rapporto di lavoro) presso imprese di ponteggiatura.
Per tale patologia è pertanto riconoscibile una quota parte di origine professionale, non inferiore ai 2/3 del totale, con danno su base lavorativa valutabile pari all'8%, riferibile alla data attuale ma che può essere fatto decorrere da quella della domanda presentata all' (4/12/2020). CP_1
Tale entità di danno va aggiunta al 10% già riconosciuto dall' per esiti infortunistici CP_1
e di malattia professionale, per un complessivo 17%>>.
6. Investito, quindi, del quesito “integrativo”, afferente all'eccezione di prescrizione formulata dall' , il dott. a osservato: CP_1 Per_2 < esplicitamente, nelle conclusioni, sulla questione poi nuovamente postami, ossia:
- su quando la patologia si sia manifestata, almeno con “postumi apprezzabili dal punto di vista medico-legale”,
- su quando il sig. ne abbia avuta consapevolezza conoscendone altresì il nesso Pt_1 eziologico con l'attività lavorativa.
La risposta a tali domande non è semplice, perché è in parte legata ad aspetti soggettivi, non facilmente indagabili e desumibili.
Posso comunque argomentare che certamente la prima consapevolezza della patologia, pur se non nella rilevanza attuale, fu acquisita dal ricorrente almeno nel giugno 2007 (data di un accesso sintomatologico con passaggio nel Pronto Soccorso del Villa Scassi); in quell'occasione si trattò di un primo episodio, definito come “lombalgia” (verbalmente definita, secondo i riferimenti del sig. “da sforzo”), che - in base ai riferimenti Pt_1
anamestici - fu poi seguito periodicamente da altri accessi dolorosi.
Si può peraltro ritenere (ovviamente senza certezze “probatorie”) che quei primi episodi lasciassero pensare a esiti “acuti” di fatiche o sforzi, e quindi a conseguenze del lavoro, probabilmente non già ad una patologia definitiva, visto anche che i medici competenti delle imprese non prescrissero mai limitazioni, né allora né in seguito.
Si può altresì ritenere probabile che solo dopo qualche anno la situazione artrosica sia divenuta più evidente/rilevante, come si potrebbe dedurre anche dalla successiva frequenza di accertamenti strumentali: il sig. a eseguito infatti vari accertamenti tra il 2007 ed il Pt_1
2024, precisamente nel luglio 2007, nel febbraio 2009, nel giugno e agosto 2014, nel giugno 2020, nell'aprile e ottobre 2024.
Nei referti di tali accertamenti (Rx e RM) viene spesso indicato come “motivo” dell'accesso un episodio acuto (algie, lombalgia o lombosciatalgia):
-P.S. San Martino, 9/06/2014: “Algie non traumatiche della colonna lombosacrale accentuate da qualche giorno. Diagnosi: lombalgia”.
-RM colonna lombosacrale smdc, 29/06/2020: Quesito diagnostico: lombosciatalgia acuta.
-Rx Colonna Dorsale e Lombosacrale, 8/04/2024: Quesito diagnostico: algie.
-RM Colonna Lombosacrale, 11/10/2024: Quesito clinico: algie. Da notare che nel maggio 2009 il soggetto era stato riconosciuto invalido civile (34%) per i disturbi artrosici alla colonna (“rachialgie diffuse, spondiloartrosi diffusa con discopatie, dismorfismo L5, schisi S1”) e ciò potrebbe avvalorare la non completa consapevolezza - quanto meno fino a quella data - che si trattasse di patologia - almeno in parte significativa
- di origine lavorativa.
Del resto anche i controlli annuali dei medici competenti delle imprese edili - come già riportato - si sono sempre conclusi con giudizi d'idoneità (anche se il ricorrente riferisce che verbalmente gli veniva consigliato di cambiare lavoro).
Come già argomentato nella mia precedente relazione, dal succedersi dei referti degli accertamenti strumentali (Rx e RM) nella stessa riportati, si può dedurre una situazione spondilartrosica tutto sommato non palesemente compromessa nel primo decennio 2000
(esami radiologici 2007 e 2009), ed una situazione più marcatamente alterata nel secondo decennio (RM dell'agosto 2014 e del giugno 2020), quando vennero evidenziate numerose ernie e protrusioni discali, che sono state ulteriormente rimarcate, forse con ancor maggiore rilievo, nella RM dell'ottobre 2024.
Si può dunque presumere che la consapevolezza di un danno cronico e permanente, quindi non solo di episodi acuti, si sia presentata nel corso del tempo, probabilmente soprattutto negli ultimi anni;
a questo proposito, anche per tale motivo il ricorrente si è deciso solo recentemente, negli scorsi mesi, a tentare di cambiare lavoro riuscendo infine a reperire un'attività meno faticosa (come guardia giurata).
Come già detto, è difficile esprimere una risposta precisa ai due quesiti, perché in entrambi i casi ci si riferisce a questioni non “ferme” nel tempo ed anzi in evoluzione (dal punto di vista sia anatomo-patologico, sia clinico, sia sintomatologico).
Ritengo comunque, in relazione a quanto detto sopra, che:
- la patologia artrosica si sia manifestata da molti anni, essendovene già alcuni segni iniziali negli accertamenti strumentali del 2007 e del 2009, ma sia divenuta più conclamata in seguito, emergendo come “importante” a partire dal riscontro radiologico del 2014 (in questo senso “importante” potrebbe equivalere ai “postumi apprezzabili dal punto di vista medico-legale”); - riguardo all'acquisizione di consapevolezza da parte del sig. della causa lavorativa Pt_1
della patologia artrosica, si può ritenere probabile che questa non fosse ancora presente nel
2009, quando il soggetto ricorse al riconoscimento dell'INPS; esprimersi sugli anni seguenti è più arduo, perché non vi sono elementi che permettano di stabilire una data precisa.
Si può ipotizzare - senza certezze - che la citata consapevolezza sia stata raggiunta quando la patologia è stata accertata, presumibilmente non prima del 2014 ma con buona probabilità anche dopo, visto che solo negli ultimi mesi del 2024 il ricorrente ha deciso di tentare di passare ad attività lavorativa diversa e di minor impegno fisico.
Del resto, visto che il sig. ha presentato domanda di riconoscimento all' nel Pt_1 CP_1
dicembre 2020, se ne dovrebbe dedurre (ovviamente anche in questo caso senza certezze) che solo attorno a quella data egli si sia pienamente convinto che la patologia artrosica fosse attribuibile, totalmente o almeno parzialmente, alle mansioni svolte nell'ambito dell'attività lavorativa che è stata per lui abituale per molti anni.>>.
Il CTU, anche in questo caso in assenza di osservazioni critiche provenienti dai
CC.TT. delle parti, ha così integrato le precedenti conclusioni:
< iniziali negli accertamenti strumentali del 2007 e del 2009, ma è progressivamente peggiorata ed ha assunto maggior rilievo obiettivo in seguito;
si può ritenere che i postumi siano divenuti apprezzabili dal punto di vista medico-legale a partire dal riscontro radiologico dell'agosto 2014.
Si può inoltre ritenere probabile che la consapevolezza da parte del sig. della causa Pt_1
lavorativa della patologia artrosica non fosse ancora presente nel 2009, quando il soggetto ricorse al riconoscimento dell'INPS; per quanto riguarda gli anni successivi, non vi sono elementi che permettano di stabilire una data precisa, ma si può ipotizzare - pur senza certezze - che la citata consapevolezza sia stata raggiunta non prima del 2014 e forse definitivamente anche dopo, visto che solo nel dicembre 2020 il soggetto ha presentato domanda di riconoscimento all' e che solo in epoca recente ha deciso di tentare di CP_1 reperire un'attività lavorativa diversa da quella abituale e tale da comportare un minor impegno fisico>>. 7. Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In particolare, quanto al nesso di causalità, “… come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza [della Suprema Corte] in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenze delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra (cfr. Cass. 6127/1998, 14565/1999, 10448/2004, 11149/2004, 13928/2004)”
(Cass. n. 21021/2007).
“Alcune sentenze (Cass. n. 21021 del 2007, Cass. n. 6195 del 2003 e Cass. n. 2352 del 2004) hanno però evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (c.d. concause di lesione, secondo la dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra (c.d. concause di invalidità). Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitatile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi,
e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (Cass. n.
10097/2015).
Deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass.,nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009)”
(Cass.,12 ottobre 2012, n. 17438; conf. Cass. n. 8773/2018).
8. Nel caso in questione, sulla base delle corrette conclusioni del CTU, che hanno tenuto conto anche della tipologia delle lavorazioni svolte, può ritenersi dimostrata la probabilità qualificata che (solo) una parte (menomazione dell'8%) degli effetti patologici che caratterizzano il ricorrente, sia di origine professionale, risultando l'altra (e meno significativa: menomazione del 4%) riconducibile a cause comuni, tra cui il sovrappeso in un soggetto predisposto.
Ne consegue l'indennizzabilità della lesione de qua nei limiti dell'8%.
9. Il CTU ha anche correttamente determinato, in applicazione dell'art. 13, co. 5 ss.,
d.lgs. n. 38/2000, i postumi complessivi, tenuto conto delle preesistenze, nella misura del
17%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ne consegue l'incremento del 7% del grado di menomazione (complessivo) precedentemente riconosciuto.
10. Appare infondata l'eccezione dell' , di prescrizione (triennale) del diritto, CP_1
ex art. 112 d.P.R. n. 1124/1965, a fronte di domanda di riconoscimento della prestazione proposta il 4.12.2020 (v. doc. 4 ). CP_1
Occorre premettere che, 'a sensi del più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (per il quale v. la fondamentale Cass. n. 13806/2023):
<24. In materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico.
25. Posto che, ai fini del decorso della prescrizione, è necessario che l'inerzia del danneggiato o dei suoi eredi possa considerarsi, in qualche misura, colpevole, ciò presuppone che l'uno o gli altri siano consapevoli o in condizioni di conoscere, secondo criteri di diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, sia la malattia che il suo carattere professionale. La mancata conoscenza della malattia e del rapporto di causalità della stessa con l'attività lavorativa costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, e non consente quindi il decorso della prescrizione>>.
Pertanto, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, occorre effettuare <… un accertamento concreto sulla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia, che non si fermi al dato della manifestazione esteriore della stessa ma che, basandosi su plurimi elementi probatori anche di natura indiziaria, individui il momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore, oppure i suoi eredi, usando l'ordinaria diligenza (che include la consultazione di personale medico) e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca (proprie del personale medico) abbiano percepito o erano in condizioni di percepire la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo di parte datoriale>> (ibidem; conf. Cass. n. 2842/2018 cit.).
11. Ne consegue che la (probabile) conoscenza da parte del già nel 2014, Pt_1
dell'esistenza della patologia al rachide (v. seconda relazione CTU), non è di per sé sufficiente onde ritenere maturata la prescrizione, dovendo all'uopo accertarsi anche quando il ricorrente abbia conosciuto o abbia potuto conoscere l'origine professionale della patologia stessa.
Ebbene, nel caso di specie non ricorre alcun significativo elemento obiettivo, da cui possa desumersi la conoscenza o conoscibilità, da parte del sig. della natura Pt_1 professionale e (quindi) dell'indennizzabilità della patologia, (già tre anni) prima della presentazione della domanda amministrativa. Si deve osservare, infatti - alla luce delle indicazioni del CTU -, che il ricorrente si è sottoposto a numerose visite e a svariati esami diagnostici, nel corso degli anni, ottenendo evidenza della patologia (“comune”), ma non dell'origine professionale della stessa. Ha altresì indicato, il CTU, che i medici competenti non hanno mai ritenuto incompatibilità con le mansioni di ponteggiatore, ovvero imposto limitazioni, non ravvisando neppure essi
(nonostante le specifiche competenze e conoscenze possedute), evidentemente, un
(significativo) nesso tra l'attività lavorativa e le problematiche muscolo – scheletriche al rachide.
Il riconoscimento d'invalidità civile (34%), nel 2009, a domanda del ricorrente, in relazione alle manifestazioni patologiche in discorso, costituisce altro indice della probabile non conoscenza/conoscibilità, in allora, dell'origine lavorativa delle stesse. Fornisce, altresì, qualche elemento di valutazione per periodo successivo, essendo ragionevole ritenere che il non avendo esitato (in presenza di un quadro meno grave) a rivolgersi Pt_1
all'INPS per il riconoscimento dell'invalidità civile e delle eventuali connesse provvidenze, abbia “ritardato”, poi, la domanda all' (solo) perché non consapevole dell'esistenza CP_1
della noxa professionale. Analoghi argomenti possono trarsi dal riconoscimento delle preesistenze.
Ancora, l'accertamento dell'origine lavorativa è stato certamente ostacolato dal fatto che si tratta, nella specie, di malattia non tabellata e multifattoriale (v. relazioni CTU), rispetto alla quale, dunque, è tutt'altro che agevole, per gli stessi medici (anche specializzati), formulare un giudizio causale in termini di certezza o elevata probabilità. Ed in effetti, le valutazioni effettuate dall' lo dimostrano, così come appare elemento CP_1
rilevante, nella medesima direzione, il fatto che il CTU dott. abbia ritenuto Per_2
sussistente una “concausa d'invalidità”, ciò che implica il sovrapporsi di cause differenti
(lavorative ed extralavorative), ciascuna delle quali autonomamente incidente sul segmento corporeo in considerazione. Si è (a tutt'oggi) ben lontani, dunque, dall'evidenza di un unico e lampante nesso eziologico.
Sembrano altresì suggestivi, nella direzione indicata, gli spunti offerti dal CTU, secondo cui il ricorrente ha deciso solo negli ultimi anni di cercare un diverso tipo di occupazione, perché solo di recente (all'incirca nel momento della proposizione della domanda amministrativa) ha maturato una certa consapevolezza delle negative conseguenze, per la propria salute, del lavoro di ponteggiatore.
Possono contribuire, infine, ad escludere la “negligenza” del lavoratore, le caratteristiche del medesimo, che ha un livello d'istruzione non particolarmente elevato
(“diploma agricolo”: v. rel. CTU) e che ha svolto mansioni piuttosto semplici e di modesto impegno intellettuale: di carico-scarico, innalzamento, sistemazione e rimozione di opere provvisionali, tubi, giunti e travi.
Sembra, infatti, che il livello di diligenza esigibile possa differire da soggetto a soggetto, alla luce di condizioni obiettive, riferibili al singolo, quali scolarità, competenze professionali, livello culturale, ambiente sociale di provenienza…, in quanto atte ad ostacolare la conoscibilità dell'origine professionale della malattia.
Deve ritenersi, conclusivamente, che il ricorrente abbia potuto conoscere la natura professionale della patologia, pur avendo adottato la diligenza esigibile, solo nel momento della presentazione della domanda amministrativa. Cosicché l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
12. Pertanto, l' deve essere condannato a costituire e corrispondere al CP_1
ricorrente la rendita vitalizia in ragione del pregiudizio patito (di origine professionale), corrispondente alla percentuale complessiva di menomazione del 17%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, detratto quanto già percepito.
Al ricorrente spetta, inoltre, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo a quello della predetta domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 16 legge n. 412/91.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a carico dell' ; con CP_1
distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
14. Del pari e per la medesima ragione, le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a costituire e a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge in relazione ad una menomazione di grado complessivo pari al 17%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, detratto quanto già percepito a titolo di indennizzo in capitale per malattia professionale;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e dalle successive maturazioni sino al saldo;
-condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che CP_1
liquida nella somma di euro 4.640,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Paola Pagliettini;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, il 12 giugno 2025.
Il Giudice
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1462/2024 promossa dal sig.:
c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Genova, Via Garello 6A/7, elettivamente domiciliato in Genova, Via Palestro 2/10 presso e nello studio dell'Avv. Paola PAGLIETTINI, che lo rappresenta e difende per mandato agli atti del fascicolo telematico (pec: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l Controparte_1
(codice fiscale: - Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al Persona_1 repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76 (pec
Email_2
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti “Piaccia al Tribunale Ill.mo:
…
-al definitivo, dichiarare che la malattia indicata in ricorso è indennizzabile come malattia professionale ai sensi del D.P.R. 1124/1965;
-per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l' ed al pagamento Controparte_2 in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale del danno biologico nella misura del
12% o in quella, anche maggiore, meglio vista in corso di causa, con unificazione alle percentuali di danno già riconosciute;
-il tutto, oltre interessi e vittoria di spese di procedimento, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di legge”;
: CP_1
“Nel merito - Respingere il ricorso perché il diritto è prescritto e comunque perché la domanda è infondata. Con spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.3.2024 il sig. premesso di essere Parte_1
affetto da malattia professionale al rachide lombare ed in particolare da “ernia discale”, con un danno del 12%, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare CP_1 all'erogazione delle conseguenti prestazioni di legge, previa “unificazione” con le menomazioni (del 10%) già riconosciute e liquidate.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza delle CP_1
domande avversarie ed eccependo la prescrizione del diritto. Ha chiesto quindi la reiezione del ricorso.
2. La causa è stata istruita documentalmente e, quindi, mediante l'espletamento di
CTU medico legale, finalizzata all'accertamento della patologia, dei postumi e della loro eventuale origine lavorativa.
Infatti, deve ritenersi pacifico e non contestato quanto dedotto da parte attrice in merito all'attività lavorativa, di ponteggiatore, svolta nel corso degli anni e alle connesse mansioni;
mentre controversa è l'origine lavorativa della patologia. Dopo il deposito dell'elaborato peritale, all'udienza di discussione dell'1.4.2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
il difensore dell' ha insistito come in memoria, per la reiezione del ricorso;
in subordine, CP_1 nell'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto necessario integrare la CTU, sottoponendo al dott. il seguente quesito: “Dica, altresì, (il CTU)… quando la patologia si sia Per_2
manifestata e quando il lavoratore ne abbia avuta consapevolezza e abbia potuto conoscerne il nesso eziologico con l'attività lavorativa”.
Dopo il deposito, da parte del CTU, del nuovo elaborato, i difensori hanno nuovamente discusso la causa ed hanno infine insistito come in atti, il patrono dell' CP_1
anche nell'eccezione di prescrizione.
3. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
4. Espletata (la prima) CTU medico legale, il consulente nominato, dott.
[...]
con ampia e convincente motivazione, ha così osservato: Per_3
< ha… un importante rilievo radiologico, per la presenza di varie alterazioni in particolare nel tratto lombo-sacrale; una situazione che in fase non acuta (come al momento della mia visita) comporta riflessi funzionali non particolarmente rilevanti, pur se presenti, ma che dà luogo (del tutto credibilmente) a frequenti esacerbazioni sintomatologiche.
Come già accennato, un processo artrosico può riconoscere vari apporti eziologici di ordine non solo lavorativo: in alcuni casi tali apporti sono facilmente riconoscibili in base alle condizioni fisiche e di salute del soggetto e questo è almeno in parte (pur se non quantificabile con precisione) il caso del ricorrente, nel quale risulta quanto meno una condizione di sovrappeso per alcuni anni, pur cessata negli ultimi mesi (ricordo che il sovrappeso o ancor più l'obesità sono una delle condizioni favorenti una maggiore e più precoce usura dell'apparato osteo-articolare).
E' quindi possibile una causalità di tipo comune ma al tempo stesso non mi parrebbe corretto negare il fatto che il soggetto abbia svolto a lungo attività lavorative potenzialmente usuranti e lesive per il suo scheletro: ritengo che queste debbano essere considerate come causa non unica ma prevalente. Comprendo ovviamente le difficoltà dell' e la posizione negativa rispetto alla CP_1
richiesta di riconoscimento che assume frequentemente: il problema, o se vogliamo il primum movens, è l'apertura al riconoscimento di patologie che notoriamente hanno origine potenzialmente multifattoriale.
[…]
Sul piano valutativo, personalmente in casi simili esprimo da tempo, se in presenza di indicatori positivi a partire (anche se ovviamente non solo) dai dati anamnestici, valutazioni che tengono conto dell'importanza attribuibile sia alle cause comuni sia a quelle professionali, definendo quote parti di “responsabilità”: ove non vi siano elementi che orientino per un prevalente ruolo delle cause comuni o di quelle lavorative, in taluni casi ritengo adeguato orientarmi per l'attribuzione - con giudizio di forte probabilità - alla causa lavorativa del 50% dell'intero danno valutabile.
Nel caso presente, considerata l'età del soggetto e gli elementi conoscitivi disponibili sull'attività lavorativa, ritengo di poter attribuire con forte probabilità alla causa lavorativa i
2/3 dell'intero danno, da considerare come patologia non tabellata.
Ritengo in conclusione che - pur senza certezze, non possibili in casi come questo - la patologia vertebrale del sig. ossa essere causalmente o concausalmente attribuita con Pt_1
molte probabilità in parte a fattori personali comuni (costituzionali, genetici, ecc.) ma in misura prevalente a vari fattori lavorativi “negativi”, quali fatiche, sforzi, movimentazione di carichi, mantenimento di posture incongrue, esposizione a fattori climatici avversi, ai quali il ricorrente è stato presumibilmente esposto per praticamente tutta la sua vita lavorativa.
Nelle tabelle vi sono riferimenti valutativi utili quali: CP_1
193 Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare.
Fino al 25%.
213 Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Fino al 12%. In questo caso, pur forse con qualche dubbio, non sono state confermate ernie discali, ma certamente vi è una sofferenza del tratto lombo-sacrale con varie discopatie;
stanti i rilievi clinici e le conferme strumentali, considerata comunque un'efficienza funzionale attualmente abbastanza conservata pur con qualche limitazione, ritengo che la patologia nel complesso comporti un danno valutabile almeno attorno al 12%.
Sulla base delle considerazioni fatte fin qui, mi pare congruo e adeguato attribuire all'origine lavorativa una quota parte di danno in misura non inferiore ai 2/3, valutando quindi un danno su base professionale con invalidità pari all'8%, che va aggiunta al 10% già riconosciuto dall'Istituto per precedenti esiti infortunistici e di malattia professionale, per un complessivo 17%>>.
5. In carenza di osservazioni critiche dei CC.TT. delle parti, il dott. a Per_2
quindi concluso:
< è affetto da spondilartrosi vertebrale con discopatie in sede lombo- Parte_1
sacrale, in particolare con alterazioni degenerative di entità significativa dei dischi intersomatici del tratto lombare inferiore, con aspetto a tipo bulging-disc a livello di L4-L5
e L5-S1, con iniziali segni di conflitto sulle radici nervose di L4 e L5.
Tale patologia è con grande probabilità riferibile causalmente o in misura concausalmente rilevante almeno in parte, oltre che presumibilmente a fattori comuni costituzionali e genetici, alle attività lavorative svolte dal soggetto (comportanti fatiche, sforzi, movimentazione di carichi, posture incongrue) per circa 30 anni di lavoro (i primi 8 riferiti dal ricorrente e senza regolare rapporto di lavoro) presso imprese di ponteggiatura.
Per tale patologia è pertanto riconoscibile una quota parte di origine professionale, non inferiore ai 2/3 del totale, con danno su base lavorativa valutabile pari all'8%, riferibile alla data attuale ma che può essere fatto decorrere da quella della domanda presentata all' (4/12/2020). CP_1
Tale entità di danno va aggiunta al 10% già riconosciuto dall' per esiti infortunistici CP_1
e di malattia professionale, per un complessivo 17%>>.
6. Investito, quindi, del quesito “integrativo”, afferente all'eccezione di prescrizione formulata dall' , il dott. a osservato: CP_1 Per_2 < esplicitamente, nelle conclusioni, sulla questione poi nuovamente postami, ossia:
- su quando la patologia si sia manifestata, almeno con “postumi apprezzabili dal punto di vista medico-legale”,
- su quando il sig. ne abbia avuta consapevolezza conoscendone altresì il nesso Pt_1 eziologico con l'attività lavorativa.
La risposta a tali domande non è semplice, perché è in parte legata ad aspetti soggettivi, non facilmente indagabili e desumibili.
Posso comunque argomentare che certamente la prima consapevolezza della patologia, pur se non nella rilevanza attuale, fu acquisita dal ricorrente almeno nel giugno 2007 (data di un accesso sintomatologico con passaggio nel Pronto Soccorso del Villa Scassi); in quell'occasione si trattò di un primo episodio, definito come “lombalgia” (verbalmente definita, secondo i riferimenti del sig. “da sforzo”), che - in base ai riferimenti Pt_1
anamestici - fu poi seguito periodicamente da altri accessi dolorosi.
Si può peraltro ritenere (ovviamente senza certezze “probatorie”) che quei primi episodi lasciassero pensare a esiti “acuti” di fatiche o sforzi, e quindi a conseguenze del lavoro, probabilmente non già ad una patologia definitiva, visto anche che i medici competenti delle imprese non prescrissero mai limitazioni, né allora né in seguito.
Si può altresì ritenere probabile che solo dopo qualche anno la situazione artrosica sia divenuta più evidente/rilevante, come si potrebbe dedurre anche dalla successiva frequenza di accertamenti strumentali: il sig. a eseguito infatti vari accertamenti tra il 2007 ed il Pt_1
2024, precisamente nel luglio 2007, nel febbraio 2009, nel giugno e agosto 2014, nel giugno 2020, nell'aprile e ottobre 2024.
Nei referti di tali accertamenti (Rx e RM) viene spesso indicato come “motivo” dell'accesso un episodio acuto (algie, lombalgia o lombosciatalgia):
-P.S. San Martino, 9/06/2014: “Algie non traumatiche della colonna lombosacrale accentuate da qualche giorno. Diagnosi: lombalgia”.
-RM colonna lombosacrale smdc, 29/06/2020: Quesito diagnostico: lombosciatalgia acuta.
-Rx Colonna Dorsale e Lombosacrale, 8/04/2024: Quesito diagnostico: algie.
-RM Colonna Lombosacrale, 11/10/2024: Quesito clinico: algie. Da notare che nel maggio 2009 il soggetto era stato riconosciuto invalido civile (34%) per i disturbi artrosici alla colonna (“rachialgie diffuse, spondiloartrosi diffusa con discopatie, dismorfismo L5, schisi S1”) e ciò potrebbe avvalorare la non completa consapevolezza - quanto meno fino a quella data - che si trattasse di patologia - almeno in parte significativa
- di origine lavorativa.
Del resto anche i controlli annuali dei medici competenti delle imprese edili - come già riportato - si sono sempre conclusi con giudizi d'idoneità (anche se il ricorrente riferisce che verbalmente gli veniva consigliato di cambiare lavoro).
Come già argomentato nella mia precedente relazione, dal succedersi dei referti degli accertamenti strumentali (Rx e RM) nella stessa riportati, si può dedurre una situazione spondilartrosica tutto sommato non palesemente compromessa nel primo decennio 2000
(esami radiologici 2007 e 2009), ed una situazione più marcatamente alterata nel secondo decennio (RM dell'agosto 2014 e del giugno 2020), quando vennero evidenziate numerose ernie e protrusioni discali, che sono state ulteriormente rimarcate, forse con ancor maggiore rilievo, nella RM dell'ottobre 2024.
Si può dunque presumere che la consapevolezza di un danno cronico e permanente, quindi non solo di episodi acuti, si sia presentata nel corso del tempo, probabilmente soprattutto negli ultimi anni;
a questo proposito, anche per tale motivo il ricorrente si è deciso solo recentemente, negli scorsi mesi, a tentare di cambiare lavoro riuscendo infine a reperire un'attività meno faticosa (come guardia giurata).
Come già detto, è difficile esprimere una risposta precisa ai due quesiti, perché in entrambi i casi ci si riferisce a questioni non “ferme” nel tempo ed anzi in evoluzione (dal punto di vista sia anatomo-patologico, sia clinico, sia sintomatologico).
Ritengo comunque, in relazione a quanto detto sopra, che:
- la patologia artrosica si sia manifestata da molti anni, essendovene già alcuni segni iniziali negli accertamenti strumentali del 2007 e del 2009, ma sia divenuta più conclamata in seguito, emergendo come “importante” a partire dal riscontro radiologico del 2014 (in questo senso “importante” potrebbe equivalere ai “postumi apprezzabili dal punto di vista medico-legale”); - riguardo all'acquisizione di consapevolezza da parte del sig. della causa lavorativa Pt_1
della patologia artrosica, si può ritenere probabile che questa non fosse ancora presente nel
2009, quando il soggetto ricorse al riconoscimento dell'INPS; esprimersi sugli anni seguenti è più arduo, perché non vi sono elementi che permettano di stabilire una data precisa.
Si può ipotizzare - senza certezze - che la citata consapevolezza sia stata raggiunta quando la patologia è stata accertata, presumibilmente non prima del 2014 ma con buona probabilità anche dopo, visto che solo negli ultimi mesi del 2024 il ricorrente ha deciso di tentare di passare ad attività lavorativa diversa e di minor impegno fisico.
Del resto, visto che il sig. ha presentato domanda di riconoscimento all' nel Pt_1 CP_1
dicembre 2020, se ne dovrebbe dedurre (ovviamente anche in questo caso senza certezze) che solo attorno a quella data egli si sia pienamente convinto che la patologia artrosica fosse attribuibile, totalmente o almeno parzialmente, alle mansioni svolte nell'ambito dell'attività lavorativa che è stata per lui abituale per molti anni.>>.
Il CTU, anche in questo caso in assenza di osservazioni critiche provenienti dai
CC.TT. delle parti, ha così integrato le precedenti conclusioni:
< iniziali negli accertamenti strumentali del 2007 e del 2009, ma è progressivamente peggiorata ed ha assunto maggior rilievo obiettivo in seguito;
si può ritenere che i postumi siano divenuti apprezzabili dal punto di vista medico-legale a partire dal riscontro radiologico dell'agosto 2014.
Si può inoltre ritenere probabile che la consapevolezza da parte del sig. della causa Pt_1
lavorativa della patologia artrosica non fosse ancora presente nel 2009, quando il soggetto ricorse al riconoscimento dell'INPS; per quanto riguarda gli anni successivi, non vi sono elementi che permettano di stabilire una data precisa, ma si può ipotizzare - pur senza certezze - che la citata consapevolezza sia stata raggiunta non prima del 2014 e forse definitivamente anche dopo, visto che solo nel dicembre 2020 il soggetto ha presentato domanda di riconoscimento all' e che solo in epoca recente ha deciso di tentare di CP_1 reperire un'attività lavorativa diversa da quella abituale e tale da comportare un minor impegno fisico>>. 7. Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In particolare, quanto al nesso di causalità, “… come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza [della Suprema Corte] in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenze delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra (cfr. Cass. 6127/1998, 14565/1999, 10448/2004, 11149/2004, 13928/2004)”
(Cass. n. 21021/2007).
“Alcune sentenze (Cass. n. 21021 del 2007, Cass. n. 6195 del 2003 e Cass. n. 2352 del 2004) hanno però evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (c.d. concause di lesione, secondo la dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra (c.d. concause di invalidità). Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitatile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi,
e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (Cass. n.
10097/2015).
Deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass.,nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009)”
(Cass.,12 ottobre 2012, n. 17438; conf. Cass. n. 8773/2018).
8. Nel caso in questione, sulla base delle corrette conclusioni del CTU, che hanno tenuto conto anche della tipologia delle lavorazioni svolte, può ritenersi dimostrata la probabilità qualificata che (solo) una parte (menomazione dell'8%) degli effetti patologici che caratterizzano il ricorrente, sia di origine professionale, risultando l'altra (e meno significativa: menomazione del 4%) riconducibile a cause comuni, tra cui il sovrappeso in un soggetto predisposto.
Ne consegue l'indennizzabilità della lesione de qua nei limiti dell'8%.
9. Il CTU ha anche correttamente determinato, in applicazione dell'art. 13, co. 5 ss.,
d.lgs. n. 38/2000, i postumi complessivi, tenuto conto delle preesistenze, nella misura del
17%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ne consegue l'incremento del 7% del grado di menomazione (complessivo) precedentemente riconosciuto.
10. Appare infondata l'eccezione dell' , di prescrizione (triennale) del diritto, CP_1
ex art. 112 d.P.R. n. 1124/1965, a fronte di domanda di riconoscimento della prestazione proposta il 4.12.2020 (v. doc. 4 ). CP_1
Occorre premettere che, 'a sensi del più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (per il quale v. la fondamentale Cass. n. 13806/2023):
<24. In materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico.
25. Posto che, ai fini del decorso della prescrizione, è necessario che l'inerzia del danneggiato o dei suoi eredi possa considerarsi, in qualche misura, colpevole, ciò presuppone che l'uno o gli altri siano consapevoli o in condizioni di conoscere, secondo criteri di diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, sia la malattia che il suo carattere professionale. La mancata conoscenza della malattia e del rapporto di causalità della stessa con l'attività lavorativa costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, e non consente quindi il decorso della prescrizione>>.
Pertanto, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, occorre effettuare <… un accertamento concreto sulla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia, che non si fermi al dato della manifestazione esteriore della stessa ma che, basandosi su plurimi elementi probatori anche di natura indiziaria, individui il momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore, oppure i suoi eredi, usando l'ordinaria diligenza (che include la consultazione di personale medico) e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca (proprie del personale medico) abbiano percepito o erano in condizioni di percepire la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo di parte datoriale>> (ibidem; conf. Cass. n. 2842/2018 cit.).
11. Ne consegue che la (probabile) conoscenza da parte del già nel 2014, Pt_1
dell'esistenza della patologia al rachide (v. seconda relazione CTU), non è di per sé sufficiente onde ritenere maturata la prescrizione, dovendo all'uopo accertarsi anche quando il ricorrente abbia conosciuto o abbia potuto conoscere l'origine professionale della patologia stessa.
Ebbene, nel caso di specie non ricorre alcun significativo elemento obiettivo, da cui possa desumersi la conoscenza o conoscibilità, da parte del sig. della natura Pt_1 professionale e (quindi) dell'indennizzabilità della patologia, (già tre anni) prima della presentazione della domanda amministrativa. Si deve osservare, infatti - alla luce delle indicazioni del CTU -, che il ricorrente si è sottoposto a numerose visite e a svariati esami diagnostici, nel corso degli anni, ottenendo evidenza della patologia (“comune”), ma non dell'origine professionale della stessa. Ha altresì indicato, il CTU, che i medici competenti non hanno mai ritenuto incompatibilità con le mansioni di ponteggiatore, ovvero imposto limitazioni, non ravvisando neppure essi
(nonostante le specifiche competenze e conoscenze possedute), evidentemente, un
(significativo) nesso tra l'attività lavorativa e le problematiche muscolo – scheletriche al rachide.
Il riconoscimento d'invalidità civile (34%), nel 2009, a domanda del ricorrente, in relazione alle manifestazioni patologiche in discorso, costituisce altro indice della probabile non conoscenza/conoscibilità, in allora, dell'origine lavorativa delle stesse. Fornisce, altresì, qualche elemento di valutazione per periodo successivo, essendo ragionevole ritenere che il non avendo esitato (in presenza di un quadro meno grave) a rivolgersi Pt_1
all'INPS per il riconoscimento dell'invalidità civile e delle eventuali connesse provvidenze, abbia “ritardato”, poi, la domanda all' (solo) perché non consapevole dell'esistenza CP_1
della noxa professionale. Analoghi argomenti possono trarsi dal riconoscimento delle preesistenze.
Ancora, l'accertamento dell'origine lavorativa è stato certamente ostacolato dal fatto che si tratta, nella specie, di malattia non tabellata e multifattoriale (v. relazioni CTU), rispetto alla quale, dunque, è tutt'altro che agevole, per gli stessi medici (anche specializzati), formulare un giudizio causale in termini di certezza o elevata probabilità. Ed in effetti, le valutazioni effettuate dall' lo dimostrano, così come appare elemento CP_1
rilevante, nella medesima direzione, il fatto che il CTU dott. abbia ritenuto Per_2
sussistente una “concausa d'invalidità”, ciò che implica il sovrapporsi di cause differenti
(lavorative ed extralavorative), ciascuna delle quali autonomamente incidente sul segmento corporeo in considerazione. Si è (a tutt'oggi) ben lontani, dunque, dall'evidenza di un unico e lampante nesso eziologico.
Sembrano altresì suggestivi, nella direzione indicata, gli spunti offerti dal CTU, secondo cui il ricorrente ha deciso solo negli ultimi anni di cercare un diverso tipo di occupazione, perché solo di recente (all'incirca nel momento della proposizione della domanda amministrativa) ha maturato una certa consapevolezza delle negative conseguenze, per la propria salute, del lavoro di ponteggiatore.
Possono contribuire, infine, ad escludere la “negligenza” del lavoratore, le caratteristiche del medesimo, che ha un livello d'istruzione non particolarmente elevato
(“diploma agricolo”: v. rel. CTU) e che ha svolto mansioni piuttosto semplici e di modesto impegno intellettuale: di carico-scarico, innalzamento, sistemazione e rimozione di opere provvisionali, tubi, giunti e travi.
Sembra, infatti, che il livello di diligenza esigibile possa differire da soggetto a soggetto, alla luce di condizioni obiettive, riferibili al singolo, quali scolarità, competenze professionali, livello culturale, ambiente sociale di provenienza…, in quanto atte ad ostacolare la conoscibilità dell'origine professionale della malattia.
Deve ritenersi, conclusivamente, che il ricorrente abbia potuto conoscere la natura professionale della patologia, pur avendo adottato la diligenza esigibile, solo nel momento della presentazione della domanda amministrativa. Cosicché l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
12. Pertanto, l' deve essere condannato a costituire e corrispondere al CP_1
ricorrente la rendita vitalizia in ragione del pregiudizio patito (di origine professionale), corrispondente alla percentuale complessiva di menomazione del 17%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, detratto quanto già percepito.
Al ricorrente spetta, inoltre, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo a quello della predetta domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 16 legge n. 412/91.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a carico dell' ; con CP_1
distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
14. Del pari e per la medesima ragione, le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a costituire e a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge in relazione ad una menomazione di grado complessivo pari al 17%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, detratto quanto già percepito a titolo di indennizzo in capitale per malattia professionale;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e dalle successive maturazioni sino al saldo;
-condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che CP_1
liquida nella somma di euro 4.640,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Paola Pagliettini;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, il 12 giugno 2025.
Il Giudice
Stefano GRILLO