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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nelle cause riunite iscritte al n. 1226/2023 R.G., promosse da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Camisa Adriano Martino Parte_1
Ricorrente
ed
- in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di svolgere l'attività di autista/escavatorista dal 1989 ed, in particolare, le mansioni di operaio addetto ai lavori di movimentazione terra, scavi e demolizioni. Rilevava che tale attività, che aveva comportato il costante utilizzo di escavatori, pale meccaniche, cingolati, martelloni idraulici, trapani perforatori e causato la continua e ininterrotta esposizione a fonti di rumore, gli aveva progressivamente procurato una “ipoacusia bilaterale ingravescente”.
Esponeva di aver presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale ad l CP_1
e che l'Istituto aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale della patologia denunciata.
Ciò premesso chiedeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, per carenza di nesso eziologico tra le patologie lamentate e le lavorazioni svolte.
Espletata la prova testimoniale, disposta consulenza tecnica medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza. * * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs. n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
“tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciate all' il 29.10.2021 (ipoacusia bilaterale ingravescente), asseritamente contratta CP_1 dal ricorrente nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso ha trovato sufficiente conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni del teste all'udienza del Testimone_1
20.11.2024).
Espletata CTU medico-legale, il dott. ha ricostruito il quadro patologico Persona_1 che caratterizza il ricorrente e riferito che la malattia dalla quale risulta affetto (Ipoacusia ed acufeni) non possono considerarsi contratte a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte (cfr. la reazione depositata il 27.11.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, nonché in sede di deposito di note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
In particolare, secondo la valutazione del consulente, “… il pattern audiometrico esibito risulta privo delle caratteristiche fondamentali compatibili con la condizione di ipoacusia da trauma acustico cronico (TAC), per i seguenti motivi già esposti nella relazione di CTU:
1. Perdita uditiva bilaterale e simmetrica;
2. Ipoacusia esclusivamente neurosensoriale/percettiva, mentre nel caso del Polo si registra una componente mista
(trasmissiva/percettiva) che esclude, pertanto, la riconducibiltà ad un danno cocleare, tipico da lesione cocleare (cfr. risposta alle osservazioni inviate dall'avv. Camisa).
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nelle cause riunite iscritte al n. 1226/2023 R.G., promosse da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Camisa Adriano Martino Parte_1
Ricorrente
ed
- in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di svolgere l'attività di autista/escavatorista dal 1989 ed, in particolare, le mansioni di operaio addetto ai lavori di movimentazione terra, scavi e demolizioni. Rilevava che tale attività, che aveva comportato il costante utilizzo di escavatori, pale meccaniche, cingolati, martelloni idraulici, trapani perforatori e causato la continua e ininterrotta esposizione a fonti di rumore, gli aveva progressivamente procurato una “ipoacusia bilaterale ingravescente”.
Esponeva di aver presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale ad l CP_1
e che l'Istituto aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale della patologia denunciata.
Ciò premesso chiedeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, per carenza di nesso eziologico tra le patologie lamentate e le lavorazioni svolte.
Espletata la prova testimoniale, disposta consulenza tecnica medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza. * * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs. n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
“tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciate all' il 29.10.2021 (ipoacusia bilaterale ingravescente), asseritamente contratta CP_1 dal ricorrente nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso ha trovato sufficiente conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni del teste all'udienza del Testimone_1
20.11.2024).
Espletata CTU medico-legale, il dott. ha ricostruito il quadro patologico Persona_1 che caratterizza il ricorrente e riferito che la malattia dalla quale risulta affetto (Ipoacusia ed acufeni) non possono considerarsi contratte a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte (cfr. la reazione depositata il 27.11.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, nonché in sede di deposito di note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
In particolare, secondo la valutazione del consulente, “… il pattern audiometrico esibito risulta privo delle caratteristiche fondamentali compatibili con la condizione di ipoacusia da trauma acustico cronico (TAC), per i seguenti motivi già esposti nella relazione di CTU:
1. Perdita uditiva bilaterale e simmetrica;
2. Ipoacusia esclusivamente neurosensoriale/percettiva, mentre nel caso del Polo si registra una componente mista
(trasmissiva/percettiva) che esclude, pertanto, la riconducibiltà ad un danno cocleare, tipico da lesione cocleare (cfr. risposta alle osservazioni inviate dall'avv. Camisa).
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa