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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3279/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (contumace):
CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
L'attrice ha concluso come in ricorso.
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, sposatesi civilmente a AJ (Albania) il
12.9.01 (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Viareggio con i seguenti estremi: n. 20, parte II, serie C – ufficio I dell'anno 2014), si sono separate in forza di sentenza di questo Tribunale pubblicata il 5.12.17, ed hanno due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti ( nata il [...], e nato il [...]). Per_1 Per_2
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Le condizioni di separazione, disposte con la predetta sentenza, parimenti resa nella contumacia del convenuto, sono state le seguenti: affidamento congiunto dei figli;
collocamento prevalente presso la madre;
contributo di mantenimento a carico del padre di € 200,00 per ciascun figlio, da rivalutare in base agli indici istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
1 Nella presente sede l'attrice, diventati i figli maggiorenni, ha chiesto la conferma unicamente della riferita regolamentazione economica, peraltro con versamento delle somme in questione direttamente ai figli.
Motivi della decisione
Pacificamente venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi (l'attrice lo ha manifestato chiedendo il divorzio, il convenuto l'ha implicitamente confermato non costituendosi né nel precedente giudizio di separazione, né in questo) ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
Quanto alla regolamentazione economica, non emergendo in atti circostanze sopravvenute, che inducano a modificare la quantificazione operata in sede di separazione, quest'ultima va senz'altro confermata, salva la modifica relativa al versamento delle somme direttamente ai figli.
Le spese, stante la mancata costituzione del convenuto, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio delle parti;
pone a carico del convenuto il pagamento della somma di € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat, per ciascun figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, da versare direttamente ai figli;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Viareggio per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 15.3.25
Michele Fornaciari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3279/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (contumace):
CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
L'attrice ha concluso come in ricorso.
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, sposatesi civilmente a AJ (Albania) il
12.9.01 (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Viareggio con i seguenti estremi: n. 20, parte II, serie C – ufficio I dell'anno 2014), si sono separate in forza di sentenza di questo Tribunale pubblicata il 5.12.17, ed hanno due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti ( nata il [...], e nato il [...]). Per_1 Per_2
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Le condizioni di separazione, disposte con la predetta sentenza, parimenti resa nella contumacia del convenuto, sono state le seguenti: affidamento congiunto dei figli;
collocamento prevalente presso la madre;
contributo di mantenimento a carico del padre di € 200,00 per ciascun figlio, da rivalutare in base agli indici istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
1 Nella presente sede l'attrice, diventati i figli maggiorenni, ha chiesto la conferma unicamente della riferita regolamentazione economica, peraltro con versamento delle somme in questione direttamente ai figli.
Motivi della decisione
Pacificamente venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi (l'attrice lo ha manifestato chiedendo il divorzio, il convenuto l'ha implicitamente confermato non costituendosi né nel precedente giudizio di separazione, né in questo) ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
Quanto alla regolamentazione economica, non emergendo in atti circostanze sopravvenute, che inducano a modificare la quantificazione operata in sede di separazione, quest'ultima va senz'altro confermata, salva la modifica relativa al versamento delle somme direttamente ai figli.
Le spese, stante la mancata costituzione del convenuto, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio delle parti;
pone a carico del convenuto il pagamento della somma di € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat, per ciascun figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, da versare direttamente ai figli;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Viareggio per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 15.3.25
Michele Fornaciari
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