CASS
Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
Massime • 1
La normativa in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo si applica ai procedimenti "de potestate" - che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale, ovvero i provvedimenti di decadenza limitativi di cui agli artt. 330 e 333 c.c. - atteso che essi hanno l'attitudine al giudicato "rebus sic stantibus," in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, con conseguente impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, del decreto della Corte d'appello di conferma, modifica o revoca del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2023, n. 18569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18569 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto EQUA RIPARAZIONE FELICE MANNA Presidente IU GR Consigliere R.G. N. 19101/2020 LINALISA CAVALLINO Consigliere Ud. – 26/04/2023 PU RICCARDO GUIDA Consigliere Rel. CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 19101/2020 proposto da: CENSOPLANO DANIELA, MOUTAHIR NABIL, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabiola De Ronzo ([...]).
- Ricorrenti -
Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. - Controricorrente, ricorrente incidentale - Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 Avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna n. 1383/2020, pubblicato il 17/03/2020. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo ID nella pubblica udienza del 26 aprile 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «Accogliere il ricorso principale, con le conseguenze di legge;
[d]ichiarare inammissibile o rigettare il ricorso incidentale». FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato in data 9/10/2019, BI MO e AN OP hanno chiesto alla Corte d'appello di Bologna la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'irragionevole durata del giudizio all'esito del quale sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale sulle figlie minori. 2. Con decreto del 10/12/2019 emesso dal Consigliere designato, il quale ha stimato in diciassette anni e due mesi la durata del procedimento presupposto, è stato ingiunto al Ministero della giustizia il pagamento, a ciascun ricorrente, della somma di euro 2.933,34, oltre accessori e spese processuali. 3. La Corte d'appello di Bologna, con decreto n. 1383 del 2020, in accoglimento dell'opposizione della parte pubblica, ha revocato il provvedimento del primo giudice e ha rideterminato la somma spettante a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione, nella misura di euro 800,00, oltre accessori, ha compensato, tra le parti, un terzo delle spese, ed ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento dei restanti due terzi, quantificando il compenso in euro 255,00. 2 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 4. Per il giudice distrettuale, il procedimento presupposto ha avuto inizio il 07/12/2009, data del deposito del ricorso del Pubblico ministero in seguito al quale il Tribunale per i minorenni, con decreto definitivo, confermato in sede di appello e di legittimità, ha dichiarato i ricorrenti decaduti dalla potestà genitoriale. Sicché lo stesso procedimento si è protratto per nove anni e due mesi, e dunque per nove anni ai fini della liquidazione dell'indennizzo, mentre non si deve considerare il periodo dal 07/08/2001 al 07/12/2009, nel corso del quale si sono svolti i procedimenti promossi dal Pubblico ministero ai sensi degli artt. 330 e seguenti, cod. civ., all'esito dei quali il Tribunale per i minorenni ha disposto, con decreti provvisori del 13/01/2002 e del 25/02/2003, la vigilanza a cura del servizio sociale del nucleo familiare delle minori. E questo perché, ad avviso della Corte di Bologna, in adesione alla tesi ministeriale e alla giurisprudenza di legittimità, i procedimenti ex art. 330 e seguenti, cod. civ., non si concludono con una pronuncia suscettibile di passare in giudicato, e non vanno quindi annoverati tra quelli contemplati dalla legge n. 89 del 2001. 5. BI MO, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e AN OP ricorrono, con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Bologna;
il Ministero della giustizia resiste con controricorso nel quale svolge ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, riguardante violazione e falsa applicazione dell'art. 2, della legge n. 89 del 2001, si deduce che il processo della cui durata di discute è quello instaurato dal Pubblico ministero innanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna in data 07/08/2001, deciso in primo grado con decreto del 25/06/2014, provvedimento divenuto definitivo in seguito al rigetto del reclamo da 3 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 parte della Corte d'appello e alla pubblicazione dell'ordinanza di questa Corte n. 9100 del 2/04/2019 che ha respinto il ricorso delle parti private. Il procedimento è durato in tutto diciassette anni, sette mesi, e ventisei giorni. E infatti, al contrario di quanto afferma la Corte territoriale, non vi sono procedimenti instaurati ex art. 333, cod. civ., e altri instaurati ex art. 330, cod. civ., ma un unico procedimento ex art. 330, cod. civ., iscritto al n. 830/01 del ruolo della volontaria giurisdizione. 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., e dell'art. 2233, cod. civ., nonché della legge n. 247 del 2012 e del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, i ricorrenti censurano la statuizione della Corte d'appello in punto di spese del giudizio sia perché non è stato liquidato il compenso per la fase decisionale, sia per l'erronea individuazione dello scaglione di riferimento, che, in rapporto alla somma liquidata nella misura di euro 1.600,00, non è quello - indicato nel provvedimento impugnato – fino a euro 1.100,00, ma è quello da euro 1.101,00 a euro 5.200,00. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, della legge n. 89 del 2001, il Ministero della giustizia lamenta che sia stata erroneamente ritenuta applicabile la sospensione del termine per il periodo feriale, di cui alla legge n. 742 del 1969, al termine decadenziale ex art. 4, della legge n. 89 del 2001, senza considerare che detto termine non ha natura processuale, ma sostanziale. Dovendosi, pertanto, individuare il dies a quo per la proposizione del ricorso in data 02/04/2019 (quando si è concluso il procedimento presupposto), il termine ultimo scadeva il 02/10/2019, sicché il ricorso in esame, proposto il 09/10/2019, sarebbe tardivo. 4 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 4. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, della n. 89/2001, si assume che, venuto meno il carattere “necessitato” della domanda di equa riparazione in quanto si deve ammettere la possibilità del ricorso al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, non è applicabile la sospensione nel periodo feriale del termine decadenziale per proporre la domanda di equo indennizzo, in ragione del fatto che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, essa opera soltanto quando l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso. 5. Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, della n. 89 del 2001, si assume che il mutato quadro normativo risultante dalla legge n. 69 del 2009, che ha dimezzato i termini processuali, a cominciare dalla riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo per l'impugnazione (art. 327, cod. proc. civ., novellato), si riflette sull'àmbito applicativo della legge n. 742 del 1969, dal cui campo di operatività dovrebbe ora essere escluso il termine decadenziale di sei mesi previsto per la domanda di equo indennizzo. 6. Con il quarto motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, della n. 89/2001, si prospetta che la nuova configurazione della domanda di equa riparazione come procedimento monitorio, caratterizzato da speditezza e urgenza, mal si concilia con la “proroga dei termini” che scaturisce dalla sospensione dei termini per il periodo feriale, a norma della legge n. 742 del 1969. 7. Con il quinto motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciando violazione e/o falsa applicazione 5 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 dell'art. 4, della n. 89 del 2001, si assume che, nella fattispecie, è possibile esperire la “mediazione facoltativa”, proponibile direttamente ad istanza della parte e senza assistenza legale, e si sollevano dubbi sull'applicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale, che sembra operare esclusivamente (cfr. pag. 19 del controricorso) «con riguardo ai termini processuali per i quali si renda necessaria l'assistenza di un avvocato».
8. I motivi di ricorso incidentale – il cui esame congiunto è prioritario a quello del ricorso principale – non sono fondati. 9. È utile ricordare l'insegnamento nomofilattico (Cass. n. 6999/2023), in controversia analoga a questa, secondo cui «il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (per tutte, Cass. 11 marzo 2009 n. 5895, che richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema). In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22.07.2013 n. 17781, che ha affermato che il termine di sei mesi di cui all'art. 4 legge n. 89 del 2001, decorrente dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale l'azione di equa riparazione non è più proponibile, è termine stabilito “a pena di 6 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 decadenza” (artt. 2964 e ss. c.c.), e la natura processuale della decadenza comporta che il periodo di sei mesi deve computarsi tenendo conto della sospensione feriale, come accade per ogni altro termine analogo». 10. In passato si era delineato un orientamento sezionale (ex aliis Cass. 20/10/2022, n. 31059) che, per un verso, aveva richiamato il principio secondo cui la sospensione dei termini nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 1, della legge n. 742 del 1969, si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla l. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5423/2016; Cass. n. 10595/2016; Cass. n. 26423/2016); per altro verso, aveva disatteso le obiezioni del Ministero sulla base di considerazioni che valgono anche nel presente giudizio. In particolare, a giudizio della Corte «[l]e contrarie argomentazioni sviluppate in ricorso non possono essere in alcun modo condivise. La semplificazione del procedimento non osta all'operatività della l. 742/1969, che trova pacifica applicazione anche ai procedimenti monitori e alla successiva fase di opposizione, oltre che ai giudizi nei quali appaiono particolarmente accentuate le esigenze di celerità e snellezza delle regole processuali, quale ad es. il procedimento sommario di cognizione. Nessun rilievo ha poi la possibilità di ottenere l'indennizzo in sede di mediazione, essendo tale opzione alternativa al giudizio, nell'ottica di una attenuazione del carico degli uffici giudiziari, in cui l'attribuzione dell'indennizzo costituisce esito non obbligato pur in presenza dei relativi presupposti, essendo rimesso all'incontro delle volontà delle parti secondo valutazioni di convenienza. La circostanza, poi, che l'esercizio dell'azione indennitaria nel termine di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi di rito ne precluda la riproposizione, non 7 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 costituisce argomento che depone a favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore, che non hanno alcuna attinenza con il profilo in discussione. Neppure la riduzione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. o l'impossibilità di riproporre la domanda, se respinta anche per ragioni di rito, adducono argomenti in favore della tesi del Ministero: detta sospensione opera anche per i termini delle impugnazioni ordinarie, che sono ugualmente improponibili se già dichiarate improcedibili o inammissibili (artt. 358 e 387 c.p.c.)». 11. Il primo motivo di ricorso principale non è fondato. 12. Il primo comma dell'art. 4, della legge n. 89 del 2001, dispone che «[l]a domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva». 13. La Corte di Bologna ha escluso che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo in relazione ai procedimenti, promossi dal Pubblico ministero, ai sensi degli artt. 330 e seguenti, cod. civ., all'esito dei quali il Tribunale per i minorenni, con “decreti provvisori” del 13/01/2002 e del 25/02/2003, ha disposto la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo familiare dei ricorrenti del quale facevano parte due figlie minori. La preclusione starebbe in ciò, che, come ha eccepito il dicastero della giustizia, i menzionati decreti sono provvisori e urgenti, possono essere revocati in qualsiasi momento e non passano in giudicato. In altri termini, ad avviso della Corte d'appello, ai procedimenti ex artt. 330 e seguenti, cod. civ., non si applica la normativa in tema di equa riparazione. 14. Il computo dei termini di durata del giudizio operato dalla Corte di Bologna è condivisibile, anche se per una ragiona diversa da quella indicata dal giudice di merito, il che rende necessaria la correzione della motivazione del decreto in esame. Questa Corte ha 8 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 infatti affermato che «i provvedimenti cosiddetti de potestate, che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale, ovvero i provvedimenti di decadenza limitativi di cui agli artt. 330 e 333 c.c., hanno l'attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 (Cass., 6 marzo 2018, n. 5256; Cass., 21 novembre 2016, n. 23633; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1743)» (Cass. 6/02/2023, n. 3548; conf., Cass. 25/07/2018, n. 19780; Cass. 24/01/2020, n. 1668). 15. Se è vero che i provvedimenti de potestate hanno attitudine al giudicato e che, nell'ipotesi in cui i relativi procedimenti superino la ragionevole durata, l'interessato può proporre domanda di equa riparazione, è altrettanto vero – e tale aspetto è stato colto dalla Corte territoriale – che, con riferimento al caso di specie, non si è in presenza di un unico procedimento, protrattosi per diciassette anni, ma di più procedimenti, compresi quelli conclusi con l'adozione di decreti provvisori con i quali il Tribunale per i minorenni ha ordinato la sorveglianza dei servizi sociali sul nucleo familiare. L'arco temporale di quei procedimenti, per i quali è maturato il termine di decadenza ex art. 4, legge n. 89 del 2001, non deve essere computata ai fini del calcolo della ragionevole durata, ai sensi della legge n. 89 del 2001, dell'ultimo procedimento, quello avviato con ricorso del Pubblico ministero depositato il 7/12/2009, che ha portato alla pronuncia di decadenza dei ricorrenti dalla potestà genitoriale, questo sì rilevante dal punto di vista della ragionevole durata del processo ex lege n. 89 del 2001. 9 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 16. Neppure si può evincere l'unicità del giudizio o, specularmente, negare la pluralità di procedimenti (ciascuno dei quali con attitudine al giudicato rebus sic stantibus e suscettibile di esecuzione) sulla base dell'elemento cartolare dell'iscrizione di ogni procedimento, relativo alle stesse parti, con un unico numero di ruolo degli affari di volontaria giurisdizione. 17. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono. 17.1. La Corte d'appello, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014, ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento, fino a euro 1.100,00, dato che ha liquidato a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione, euro 800,00, ma ha erroneamente omesso di considerare il compenso per la “fase decisionale”, che invece è dovuto. Pertanto, in base ai conseguenti calcoli, deve essere rivalutata e rideterminata con esattezza la misura dei compensi spettanti in riferimento alle singole voci riconoscibili per le prestazioni professionali compiute, ovvero alla fase di studio della controversia (euro 71,00), alla fase di introduzione del giudizio (euro 71,00), alla fase istruttoria/trattazione (euro 90,00), e alla fase decisionale (euro 105,00), per un totale di euro 337,00. 18. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso principale e rigettato il primo motivo, rigettato il ricorso incidentale, il decreto è cassato in relazione al secondo motivo di ricorso principale;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la liquidazione del compenso professionale, per l'intero, nella misura di euro 337,00, anziché in euro 255,00, ferme le altre statuizioni del provvedimento impugnato. 19. Per la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di cassazione debbono essere compensate, tra le parti, per la metà, con 10 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese residue, liquidate in dispositivo. 20. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo e respinto il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in euro 337,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, le spese del giudizio di merito. Liquida le spese del giudizio di cassazione in euro 500,00, più euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, che compensa per metà e che pone, per la frazione residua, a carico del Ministero della giustizia. Così deciso in Roma, in data 26 aprile 2023 e, in seguito a riconvocazione, in data 19 giugno 2023. Il Consigliere est. Il Presidente Riccardo ID IC AN 11 di 11
- Ricorrenti -
Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. - Controricorrente, ricorrente incidentale - Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 Avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna n. 1383/2020, pubblicato il 17/03/2020. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo ID nella pubblica udienza del 26 aprile 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «Accogliere il ricorso principale, con le conseguenze di legge;
[d]ichiarare inammissibile o rigettare il ricorso incidentale». FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato in data 9/10/2019, BI MO e AN OP hanno chiesto alla Corte d'appello di Bologna la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'irragionevole durata del giudizio all'esito del quale sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale sulle figlie minori. 2. Con decreto del 10/12/2019 emesso dal Consigliere designato, il quale ha stimato in diciassette anni e due mesi la durata del procedimento presupposto, è stato ingiunto al Ministero della giustizia il pagamento, a ciascun ricorrente, della somma di euro 2.933,34, oltre accessori e spese processuali. 3. La Corte d'appello di Bologna, con decreto n. 1383 del 2020, in accoglimento dell'opposizione della parte pubblica, ha revocato il provvedimento del primo giudice e ha rideterminato la somma spettante a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione, nella misura di euro 800,00, oltre accessori, ha compensato, tra le parti, un terzo delle spese, ed ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento dei restanti due terzi, quantificando il compenso in euro 255,00. 2 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 4. Per il giudice distrettuale, il procedimento presupposto ha avuto inizio il 07/12/2009, data del deposito del ricorso del Pubblico ministero in seguito al quale il Tribunale per i minorenni, con decreto definitivo, confermato in sede di appello e di legittimità, ha dichiarato i ricorrenti decaduti dalla potestà genitoriale. Sicché lo stesso procedimento si è protratto per nove anni e due mesi, e dunque per nove anni ai fini della liquidazione dell'indennizzo, mentre non si deve considerare il periodo dal 07/08/2001 al 07/12/2009, nel corso del quale si sono svolti i procedimenti promossi dal Pubblico ministero ai sensi degli artt. 330 e seguenti, cod. civ., all'esito dei quali il Tribunale per i minorenni ha disposto, con decreti provvisori del 13/01/2002 e del 25/02/2003, la vigilanza a cura del servizio sociale del nucleo familiare delle minori. E questo perché, ad avviso della Corte di Bologna, in adesione alla tesi ministeriale e alla giurisprudenza di legittimità, i procedimenti ex art. 330 e seguenti, cod. civ., non si concludono con una pronuncia suscettibile di passare in giudicato, e non vanno quindi annoverati tra quelli contemplati dalla legge n. 89 del 2001. 5. BI MO, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e AN OP ricorrono, con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Bologna;
il Ministero della giustizia resiste con controricorso nel quale svolge ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale, riguardante violazione e falsa applicazione dell'art. 2, della legge n. 89 del 2001, si deduce che il processo della cui durata di discute è quello instaurato dal Pubblico ministero innanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna in data 07/08/2001, deciso in primo grado con decreto del 25/06/2014, provvedimento divenuto definitivo in seguito al rigetto del reclamo da 3 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 parte della Corte d'appello e alla pubblicazione dell'ordinanza di questa Corte n. 9100 del 2/04/2019 che ha respinto il ricorso delle parti private. Il procedimento è durato in tutto diciassette anni, sette mesi, e ventisei giorni. E infatti, al contrario di quanto afferma la Corte territoriale, non vi sono procedimenti instaurati ex art. 333, cod. civ., e altri instaurati ex art. 330, cod. civ., ma un unico procedimento ex art. 330, cod. civ., iscritto al n. 830/01 del ruolo della volontaria giurisdizione. 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., e dell'art. 2233, cod. civ., nonché della legge n. 247 del 2012 e del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, i ricorrenti censurano la statuizione della Corte d'appello in punto di spese del giudizio sia perché non è stato liquidato il compenso per la fase decisionale, sia per l'erronea individuazione dello scaglione di riferimento, che, in rapporto alla somma liquidata nella misura di euro 1.600,00, non è quello - indicato nel provvedimento impugnato – fino a euro 1.100,00, ma è quello da euro 1.101,00 a euro 5.200,00. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, della legge n. 89 del 2001, il Ministero della giustizia lamenta che sia stata erroneamente ritenuta applicabile la sospensione del termine per il periodo feriale, di cui alla legge n. 742 del 1969, al termine decadenziale ex art. 4, della legge n. 89 del 2001, senza considerare che detto termine non ha natura processuale, ma sostanziale. Dovendosi, pertanto, individuare il dies a quo per la proposizione del ricorso in data 02/04/2019 (quando si è concluso il procedimento presupposto), il termine ultimo scadeva il 02/10/2019, sicché il ricorso in esame, proposto il 09/10/2019, sarebbe tardivo. 4 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 4. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, della n. 89/2001, si assume che, venuto meno il carattere “necessitato” della domanda di equa riparazione in quanto si deve ammettere la possibilità del ricorso al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, non è applicabile la sospensione nel periodo feriale del termine decadenziale per proporre la domanda di equo indennizzo, in ragione del fatto che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, essa opera soltanto quando l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso. 5. Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, della n. 89 del 2001, si assume che il mutato quadro normativo risultante dalla legge n. 69 del 2009, che ha dimezzato i termini processuali, a cominciare dalla riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo per l'impugnazione (art. 327, cod. proc. civ., novellato), si riflette sull'àmbito applicativo della legge n. 742 del 1969, dal cui campo di operatività dovrebbe ora essere escluso il termine decadenziale di sei mesi previsto per la domanda di equo indennizzo. 6. Con il quarto motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, della n. 89/2001, si prospetta che la nuova configurazione della domanda di equa riparazione come procedimento monitorio, caratterizzato da speditezza e urgenza, mal si concilia con la “proroga dei termini” che scaturisce dalla sospensione dei termini per il periodo feriale, a norma della legge n. 742 del 1969. 7. Con il quinto motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciando violazione e/o falsa applicazione 5 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 dell'art. 4, della n. 89 del 2001, si assume che, nella fattispecie, è possibile esperire la “mediazione facoltativa”, proponibile direttamente ad istanza della parte e senza assistenza legale, e si sollevano dubbi sull'applicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale, che sembra operare esclusivamente (cfr. pag. 19 del controricorso) «con riguardo ai termini processuali per i quali si renda necessaria l'assistenza di un avvocato».
8. I motivi di ricorso incidentale – il cui esame congiunto è prioritario a quello del ricorso principale – non sono fondati. 9. È utile ricordare l'insegnamento nomofilattico (Cass. n. 6999/2023), in controversia analoga a questa, secondo cui «il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (per tutte, Cass. 11 marzo 2009 n. 5895, che richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema). In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22.07.2013 n. 17781, che ha affermato che il termine di sei mesi di cui all'art. 4 legge n. 89 del 2001, decorrente dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale l'azione di equa riparazione non è più proponibile, è termine stabilito “a pena di 6 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 decadenza” (artt. 2964 e ss. c.c.), e la natura processuale della decadenza comporta che il periodo di sei mesi deve computarsi tenendo conto della sospensione feriale, come accade per ogni altro termine analogo». 10. In passato si era delineato un orientamento sezionale (ex aliis Cass. 20/10/2022, n. 31059) che, per un verso, aveva richiamato il principio secondo cui la sospensione dei termini nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 1, della legge n. 742 del 1969, si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla l. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5423/2016; Cass. n. 10595/2016; Cass. n. 26423/2016); per altro verso, aveva disatteso le obiezioni del Ministero sulla base di considerazioni che valgono anche nel presente giudizio. In particolare, a giudizio della Corte «[l]e contrarie argomentazioni sviluppate in ricorso non possono essere in alcun modo condivise. La semplificazione del procedimento non osta all'operatività della l. 742/1969, che trova pacifica applicazione anche ai procedimenti monitori e alla successiva fase di opposizione, oltre che ai giudizi nei quali appaiono particolarmente accentuate le esigenze di celerità e snellezza delle regole processuali, quale ad es. il procedimento sommario di cognizione. Nessun rilievo ha poi la possibilità di ottenere l'indennizzo in sede di mediazione, essendo tale opzione alternativa al giudizio, nell'ottica di una attenuazione del carico degli uffici giudiziari, in cui l'attribuzione dell'indennizzo costituisce esito non obbligato pur in presenza dei relativi presupposti, essendo rimesso all'incontro delle volontà delle parti secondo valutazioni di convenienza. La circostanza, poi, che l'esercizio dell'azione indennitaria nel termine di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi di rito ne precluda la riproposizione, non 7 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 costituisce argomento che depone a favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore, che non hanno alcuna attinenza con il profilo in discussione. Neppure la riduzione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. o l'impossibilità di riproporre la domanda, se respinta anche per ragioni di rito, adducono argomenti in favore della tesi del Ministero: detta sospensione opera anche per i termini delle impugnazioni ordinarie, che sono ugualmente improponibili se già dichiarate improcedibili o inammissibili (artt. 358 e 387 c.p.c.)». 11. Il primo motivo di ricorso principale non è fondato. 12. Il primo comma dell'art. 4, della legge n. 89 del 2001, dispone che «[l]a domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva». 13. La Corte di Bologna ha escluso che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo in relazione ai procedimenti, promossi dal Pubblico ministero, ai sensi degli artt. 330 e seguenti, cod. civ., all'esito dei quali il Tribunale per i minorenni, con “decreti provvisori” del 13/01/2002 e del 25/02/2003, ha disposto la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo familiare dei ricorrenti del quale facevano parte due figlie minori. La preclusione starebbe in ciò, che, come ha eccepito il dicastero della giustizia, i menzionati decreti sono provvisori e urgenti, possono essere revocati in qualsiasi momento e non passano in giudicato. In altri termini, ad avviso della Corte d'appello, ai procedimenti ex artt. 330 e seguenti, cod. civ., non si applica la normativa in tema di equa riparazione. 14. Il computo dei termini di durata del giudizio operato dalla Corte di Bologna è condivisibile, anche se per una ragiona diversa da quella indicata dal giudice di merito, il che rende necessaria la correzione della motivazione del decreto in esame. Questa Corte ha 8 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 infatti affermato che «i provvedimenti cosiddetti de potestate, che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale, ovvero i provvedimenti di decadenza limitativi di cui agli artt. 330 e 333 c.c., hanno l'attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 (Cass., 6 marzo 2018, n. 5256; Cass., 21 novembre 2016, n. 23633; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1743)» (Cass. 6/02/2023, n. 3548; conf., Cass. 25/07/2018, n. 19780; Cass. 24/01/2020, n. 1668). 15. Se è vero che i provvedimenti de potestate hanno attitudine al giudicato e che, nell'ipotesi in cui i relativi procedimenti superino la ragionevole durata, l'interessato può proporre domanda di equa riparazione, è altrettanto vero – e tale aspetto è stato colto dalla Corte territoriale – che, con riferimento al caso di specie, non si è in presenza di un unico procedimento, protrattosi per diciassette anni, ma di più procedimenti, compresi quelli conclusi con l'adozione di decreti provvisori con i quali il Tribunale per i minorenni ha ordinato la sorveglianza dei servizi sociali sul nucleo familiare. L'arco temporale di quei procedimenti, per i quali è maturato il termine di decadenza ex art. 4, legge n. 89 del 2001, non deve essere computata ai fini del calcolo della ragionevole durata, ai sensi della legge n. 89 del 2001, dell'ultimo procedimento, quello avviato con ricorso del Pubblico ministero depositato il 7/12/2009, che ha portato alla pronuncia di decadenza dei ricorrenti dalla potestà genitoriale, questo sì rilevante dal punto di vista della ragionevole durata del processo ex lege n. 89 del 2001. 9 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 16. Neppure si può evincere l'unicità del giudizio o, specularmente, negare la pluralità di procedimenti (ciascuno dei quali con attitudine al giudicato rebus sic stantibus e suscettibile di esecuzione) sulla base dell'elemento cartolare dell'iscrizione di ogni procedimento, relativo alle stesse parti, con un unico numero di ruolo degli affari di volontaria giurisdizione. 17. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono. 17.1. La Corte d'appello, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014, ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento, fino a euro 1.100,00, dato che ha liquidato a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione, euro 800,00, ma ha erroneamente omesso di considerare il compenso per la “fase decisionale”, che invece è dovuto. Pertanto, in base ai conseguenti calcoli, deve essere rivalutata e rideterminata con esattezza la misura dei compensi spettanti in riferimento alle singole voci riconoscibili per le prestazioni professionali compiute, ovvero alla fase di studio della controversia (euro 71,00), alla fase di introduzione del giudizio (euro 71,00), alla fase istruttoria/trattazione (euro 90,00), e alla fase decisionale (euro 105,00), per un totale di euro 337,00. 18. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso principale e rigettato il primo motivo, rigettato il ricorso incidentale, il decreto è cassato in relazione al secondo motivo di ricorso principale;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la liquidazione del compenso professionale, per l'intero, nella misura di euro 337,00, anziché in euro 255,00, ferme le altre statuizioni del provvedimento impugnato. 19. Per la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di cassazione debbono essere compensate, tra le parti, per la metà, con 10 di 11 Numero registro generale 19101/2020 Numero sezionale 1575/2023 Numero di raccolta generale 18569/2023 Data pubblicazione 30/06/2023 condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese residue, liquidate in dispositivo. 20. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo e respinto il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in euro 337,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, le spese del giudizio di merito. Liquida le spese del giudizio di cassazione in euro 500,00, più euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, che compensa per metà e che pone, per la frazione residua, a carico del Ministero della giustizia. Così deciso in Roma, in data 26 aprile 2023 e, in seguito a riconvocazione, in data 19 giugno 2023. Il Consigliere est. Il Presidente Riccardo ID IC AN 11 di 11