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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3545/2023 R.G. sul ricorso depositato il 18/07/2023, proposto da (difeso dagli avv. Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi) Parte_1
nei confronti di ( avv. Massimo Curcio Controparte_1
e nei confronti di (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio), CP_2
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , CP_2
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento a ciascuna delle spese del giudizio che liquida complessivamente per ciascuna resistente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accogliere l'eccezione preliminare ed annullare la intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito e ruoli impugnate ed opposte in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione.
Parte ricorrente deduceva che: oggetto del presente ricorso è l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09420239003322945000, notificata il 08.07.2023 (data ritiro presso ufficio postale) nonché delle seguenti cartelle di pagamento / avvisi di addebito :
CP_ 1) avviso di addebito n. 39420160000515378000 mai notificato e relativo a contributi IVS fissi / percentuale sul minimale somme aggiuntive, interessi e sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 2.712,68
1 CP_
2) avviso di addebito n. 39420160001916907000 relativa a contributi IVS / fissi percentuale sul minimale anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro 2.686,94 CP_
3) avviso di addebito n. 39420170001120063000 relativo a contributi IVS fissi percentuale sul minimale somme aggiuntive interessi e sanzioni anno 201 6 con a ruolo l'importo di Euro
4.501,88 CP_ 4) avviso di addebito n. 39420170003836976000 relativo a contributi IVS fissi percentuale sul minimale anno 2010 , 2011, 2012, con a ruolo l'importo di Euro 5.146,04.
E così in totale Euro 15.257,54.
Si costituiva l' il quale contestava la domanda e deduceva : CP_2
gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
39420160000515378000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il 31.05.2016 – credito non ceduto
39420160002916907000 – periodi 3-4/2015 – avviso notificato il 22.12.2016 – credito non ceduto
39420170001120063000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso notificato il 20.12.2017 – credito non ceduto
• 39420170003836976000 – periodi 3/2010, 1-2/2011, 2-3/2012 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale, da comunicazione di debito del 06.05.2016) – avviso notificato il 08.01.2018 – credito non ceduto.
Si costituiva l' contestando la domanda di parte ricorrente. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
PRESCRIZIONE
Legittimato passivo è l'ente creditore ( Cass SU n. 7514/22)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
2 (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ Sul punto in ordine alla notifica degli avvisi di addebito l' prova la notifica con avvisi di ricevimento per gli avvisi 39420160000515378000 – – avviso notificato il 31.05.2016
39420170001120063000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso notificato il 20.12.2017 –
39420170003836976000 avviso notificato il 08.01.2018,
Quanto all'avviso n. 39420160002916907000 – periodi 3-4/2015 – vi è l'indicazione di avvisato il 22.12.2016 .
Al termine quinquennale vanno aggiunti 311 giorni previsti dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni vanno aggiunti .
Quanto all' art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
3 la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alla fattispecie qui in esame non è applicabile.
Ciò detto per gli avvisi 39420170001120063000 – avviso notificato il 20.12.2017 –
39420170003836976000 avviso notificato il 08.01.2018 la prescrizione non è maturata già in ragione del tempo tra la notifica e l'intimazione opposta calcolando il quinquennio con il periodo di 311 giorni della sospensione per emergenza ID 19 .
Quanto all'39420160000515378000, avviso notificato il 31.05.2016 l'ader prova la notifica dell'AVI 094 2018 90078844 82/000 avvenuta il 21.2.2019 e quindi il quinquennio non è maturato alla intimazione opposta.
Quanto all'avviso n. 39420160002916907000 avvisato il 22.12.2016 l' prova la notifica CP_3 dell'AVI 094 2018 90078844 82/000 avvenuta il 21.2.2019 e quindi il quinquennio non è maturato alla intimazione opposta
La pretesa contributiva non è dunque prescritta per alcuna degli avvisi di addebito contestati.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 1.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3545/2023 R.G. sul ricorso depositato il 18/07/2023, proposto da (difeso dagli avv. Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi) Parte_1
nei confronti di ( avv. Massimo Curcio Controparte_1
e nei confronti di (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio), CP_2
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , CP_2
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento a ciascuna delle spese del giudizio che liquida complessivamente per ciascuna resistente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accogliere l'eccezione preliminare ed annullare la intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito e ruoli impugnate ed opposte in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione.
Parte ricorrente deduceva che: oggetto del presente ricorso è l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09420239003322945000, notificata il 08.07.2023 (data ritiro presso ufficio postale) nonché delle seguenti cartelle di pagamento / avvisi di addebito :
CP_ 1) avviso di addebito n. 39420160000515378000 mai notificato e relativo a contributi IVS fissi / percentuale sul minimale somme aggiuntive, interessi e sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 2.712,68
1 CP_
2) avviso di addebito n. 39420160001916907000 relativa a contributi IVS / fissi percentuale sul minimale anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro 2.686,94 CP_
3) avviso di addebito n. 39420170001120063000 relativo a contributi IVS fissi percentuale sul minimale somme aggiuntive interessi e sanzioni anno 201 6 con a ruolo l'importo di Euro
4.501,88 CP_ 4) avviso di addebito n. 39420170003836976000 relativo a contributi IVS fissi percentuale sul minimale anno 2010 , 2011, 2012, con a ruolo l'importo di Euro 5.146,04.
E così in totale Euro 15.257,54.
Si costituiva l' il quale contestava la domanda e deduceva : CP_2
gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
39420160000515378000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il 31.05.2016 – credito non ceduto
39420160002916907000 – periodi 3-4/2015 – avviso notificato il 22.12.2016 – credito non ceduto
39420170001120063000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso notificato il 20.12.2017 – credito non ceduto
• 39420170003836976000 – periodi 3/2010, 1-2/2011, 2-3/2012 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale, da comunicazione di debito del 06.05.2016) – avviso notificato il 08.01.2018 – credito non ceduto.
Si costituiva l' contestando la domanda di parte ricorrente. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
PRESCRIZIONE
Legittimato passivo è l'ente creditore ( Cass SU n. 7514/22)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
2 (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ Sul punto in ordine alla notifica degli avvisi di addebito l' prova la notifica con avvisi di ricevimento per gli avvisi 39420160000515378000 – – avviso notificato il 31.05.2016
39420170001120063000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso notificato il 20.12.2017 –
39420170003836976000 avviso notificato il 08.01.2018,
Quanto all'avviso n. 39420160002916907000 – periodi 3-4/2015 – vi è l'indicazione di avvisato il 22.12.2016 .
Al termine quinquennale vanno aggiunti 311 giorni previsti dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni vanno aggiunti .
Quanto all' art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
3 la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alla fattispecie qui in esame non è applicabile.
Ciò detto per gli avvisi 39420170001120063000 – avviso notificato il 20.12.2017 –
39420170003836976000 avviso notificato il 08.01.2018 la prescrizione non è maturata già in ragione del tempo tra la notifica e l'intimazione opposta calcolando il quinquennio con il periodo di 311 giorni della sospensione per emergenza ID 19 .
Quanto all'39420160000515378000, avviso notificato il 31.05.2016 l'ader prova la notifica dell'AVI 094 2018 90078844 82/000 avvenuta il 21.2.2019 e quindi il quinquennio non è maturato alla intimazione opposta.
Quanto all'avviso n. 39420160002916907000 avvisato il 22.12.2016 l' prova la notifica CP_3 dell'AVI 094 2018 90078844 82/000 avvenuta il 21.2.2019 e quindi il quinquennio non è maturato alla intimazione opposta
La pretesa contributiva non è dunque prescritta per alcuna degli avvisi di addebito contestati.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 1.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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