CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CA OS MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8142/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239003796590 CAMERA DI COMM. 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239003796590 CAMERA DI COMM. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239003796590 CAMERA DI COMM. 2014 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29320239003796590/000 notificata il 12.09.24 per l'importo complessivo di € 1.107,85 c limitatamente alle somme di competenza di questa Corte e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle esattoriali:
1. cartella di pagamento n.
29320160009696870000 relativa a diritto annuale Camera di Commercio anno 2012 e asseritamente notificata il 02.03.2017. 2. cartella di pagamento n. 29320160068173351000 relativa a diritto annuale anno
2013 asseritamente notificata il 23.1.17. 3. cartella di pagamento n. 29320160073417339000 relativa a diritto annuale anno 2014 e asseritamente notificata il 02.03.2017.
Eccepisce la nullita' dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi.
2. intervenuta decadenza e prescrizione del credito presupposto – inesistenza della pretesa creditoria.
3. intervenuta prescrizione dell'azione esecutiva.
4. prescrizione degli interessi e mancata indicazione dei criteri di calcolo, 5. nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n.
212/2000; omessa allegazione6. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento
Resiste DE .
La Camera di Commercio non si è costituita, sebbene regolarmente citata.
Il signor Ricorrente1 lamenta la illegittimità dell'AVI de quo, in quanto, a suo dire, le prodromiche cartelle non gli sarebbero mai state notificate o, comunque, non gli sarebbero state ritualmente notificate.
La superiore circostanza è smentita dalla documentazione prodotta (all.ti 4, 5, 6, 7, 8, 9) dalla quale emerge che tutte le cartelle menzionate in ricorso sono state regolarmente notificate a parte ricorrente nel rispetto del dettato di cui all'art. 14 del D.lgs n. 159/2015, ossia a mezzo pec.
Nello specifico, si rappresenta che nell'ipotesi in cui l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non vada a buon fine o la casella risulti satura DE provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio ed invio di una raccomandata informativa al destinatario per darne comunicazione.
A seguito di queste due azioni la notifica della cartella si intenderà perfezionata. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, secondo la quale, nei casi di pec rifiutata dal sistema per saturazione della casella o per l'indirizzo non valido, la notifica effettuata con deposito telematico presso la Camera di Commercio e successivo invio della raccomandata informativa si ha per perfezionata, per il notificante al momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento della ricezione della raccomandata informativa (CTP Puglia Lecce Sent. del 24.11.2020; CTP Messina Sent. n. 336/2019; CTP Milano Sent. n. 6464/2017). Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie per cui è causa il concessionario dopo che il messaggio pec contenente le cartelle è stato rifiutato dal sistema con la motivazione “indirizzo non valido, ha effettuato il deposito telematico presso la competente Camera di Commercio ed ha inviato la raccomandata al signor Ricorrente1.
Si precisa, altresì, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in queste ipotesi, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, indipendentemente dal buon esito o dall'esito negativo della stessa (CGT 1 Milano Sentenza 6464/2017; CGT 2 Lombardia Sentenza n.
1077/2020).
La definitività delle cartelle comporta che il debito tributario è definitivo.
Nessuna prescrzione si è maturata in data successiva alla notifica delle cartelle in considerazione della normativa emergenziale da Covid 19.
Interessi e sanzioni sono state calcolate sulla base dei criteri di legge che non necessitano motivazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€220,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice monocratico
AR M. OR
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CA OS MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8142/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239003796590 CAMERA DI COMM. 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239003796590 CAMERA DI COMM. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239003796590 CAMERA DI COMM. 2014 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29320239003796590/000 notificata il 12.09.24 per l'importo complessivo di € 1.107,85 c limitatamente alle somme di competenza di questa Corte e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle esattoriali:
1. cartella di pagamento n.
29320160009696870000 relativa a diritto annuale Camera di Commercio anno 2012 e asseritamente notificata il 02.03.2017. 2. cartella di pagamento n. 29320160068173351000 relativa a diritto annuale anno
2013 asseritamente notificata il 23.1.17. 3. cartella di pagamento n. 29320160073417339000 relativa a diritto annuale anno 2014 e asseritamente notificata il 02.03.2017.
Eccepisce la nullita' dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi.
2. intervenuta decadenza e prescrizione del credito presupposto – inesistenza della pretesa creditoria.
3. intervenuta prescrizione dell'azione esecutiva.
4. prescrizione degli interessi e mancata indicazione dei criteri di calcolo, 5. nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n.
212/2000; omessa allegazione6. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento
Resiste DE .
La Camera di Commercio non si è costituita, sebbene regolarmente citata.
Il signor Ricorrente1 lamenta la illegittimità dell'AVI de quo, in quanto, a suo dire, le prodromiche cartelle non gli sarebbero mai state notificate o, comunque, non gli sarebbero state ritualmente notificate.
La superiore circostanza è smentita dalla documentazione prodotta (all.ti 4, 5, 6, 7, 8, 9) dalla quale emerge che tutte le cartelle menzionate in ricorso sono state regolarmente notificate a parte ricorrente nel rispetto del dettato di cui all'art. 14 del D.lgs n. 159/2015, ossia a mezzo pec.
Nello specifico, si rappresenta che nell'ipotesi in cui l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non vada a buon fine o la casella risulti satura DE provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio ed invio di una raccomandata informativa al destinatario per darne comunicazione.
A seguito di queste due azioni la notifica della cartella si intenderà perfezionata. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, secondo la quale, nei casi di pec rifiutata dal sistema per saturazione della casella o per l'indirizzo non valido, la notifica effettuata con deposito telematico presso la Camera di Commercio e successivo invio della raccomandata informativa si ha per perfezionata, per il notificante al momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento della ricezione della raccomandata informativa (CTP Puglia Lecce Sent. del 24.11.2020; CTP Messina Sent. n. 336/2019; CTP Milano Sent. n. 6464/2017). Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie per cui è causa il concessionario dopo che il messaggio pec contenente le cartelle è stato rifiutato dal sistema con la motivazione “indirizzo non valido, ha effettuato il deposito telematico presso la competente Camera di Commercio ed ha inviato la raccomandata al signor Ricorrente1.
Si precisa, altresì, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in queste ipotesi, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, indipendentemente dal buon esito o dall'esito negativo della stessa (CGT 1 Milano Sentenza 6464/2017; CGT 2 Lombardia Sentenza n.
1077/2020).
La definitività delle cartelle comporta che il debito tributario è definitivo.
Nessuna prescrzione si è maturata in data successiva alla notifica delle cartelle in considerazione della normativa emergenziale da Covid 19.
Interessi e sanzioni sono state calcolate sulla base dei criteri di legge che non necessitano motivazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€220,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice monocratico
AR M. OR