Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 761
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate a mezzo PEC, anche in caso di rifiuto del sistema o indirizzo non valido, tramite deposito telematico presso la Camera di Commercio e invio di raccomandata informativa, secondo la giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito presupposto

    La Corte ha ritenuto che nessuna prescrizione si sia maturata in data successiva alla notifica delle cartelle, considerando la normativa emergenziale da Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione esecutiva

    La Corte ha ritenuto che nessuna prescrizione si sia maturata in data successiva alla notifica delle cartelle, considerando la normativa emergenziale da Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione degli interessi e mancata indicazione dei criteri di calcolo

    La Corte ha affermato che interessi e sanzioni sono stati calcolati sulla base dei criteri di legge che non necessitano di ulteriore motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 761
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 761
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo