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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4316/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torrenova - Via Benedeto Caputo N.38 98070 Torrenova ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N. 541 DEL 18.12.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/06/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 541, emesso dal Comune di Torrenova in data 18/12/2024 e notificatogli in data 03/04/2025, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 953,13 a titolo di TARIP per l'anno d'imposta 2019, in relazione all'immobile sito in Torrenova, Indirizzo_1.T.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Nullità dell'avviso per errore di persona: il ricorrente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo né proprietario né detentore dell'immobile in questione per l'anno 2019, avendo ceduto l'attività commerciale ivi esercitata in data 17/01/2019, con contestuale subentro del cessionario nel contratto di locazione.
Nullità dell'avviso per intervenuta decadenza: si eccepisce la violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, secondo cui l'avviso di accertamento per l'anno 2019 avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2024. La notifica, avvenuta il 03/04/2025, sarebbe tardiva anche tenendo conto della sospensione dei termini di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
Nullità dell'avviso per intervenuta prescrizione: in via subordinata, si eccepisce la prescrizione quinquennale del credito tributario, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., maturata, a dire del ricorrente, in data 01/01/2025.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e ha concluso per l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Torrenova, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
Alla camera di consiglio del 12/12/2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare e assorbente, risulta fondata l'eccezione di decadenza dell'ente impositore dalla potestà di accertamento.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Nel caso di specie, l'annualità d'imposta oggetto di accertamento è il 2019. Pertanto, il termine ultimo per la notifica dell'atto impositivo scadeva il 31 dicembre 2024.
Lo stesso avviso di accertamento impugnato richiama l'art. 67, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, che ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio
2020, per un totale di 85 giorni. Tale sospensione, come correttamente indicato dall'ente stesso, opera anche in relazione ai termini di decadenza, prorogandone la scadenza di un corrispondente periodo.
Applicando tale proroga al termine originario del 31/12/2024, la nuova scadenza per la notifica dell'atto veniva a cadere il 26 marzo 2025.
Dalla documentazione in atti, e in particolare dalla relazione di notifica non contestata dall'ente resistente
(rimasto contumace), emerge che l'avviso di accertamento è stato notificato al ricorrente in data 3 aprile
2025, e dunque oltre il termine ultimo così prorogato. La tardività della notifica determina la decadenza del Comune di Torrenova dal potere di accertamento, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato. Tale motivo è, di per sé, sufficiente all'accoglimento del ricorso e all'annullamento dell'atto.
Ad abundantiam, il ricorso è fondato anche nel merito, con riferimento al primo motivo di gravame.
Il ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, documentando di aver ceduto l'azienda esercitata nell'immobile di Indirizzo_1.T. in data 17 gennaio 2019 e che, da tale data, il cessionario è subentrato nel contratto di locazione. Il presupposto impositivo della TARIP, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Soggetto passivo del tributo è, dunque, chiunque occupi o detenga i locali. A fronte della specifica e documentata allegazione del ricorrente, non smentita dall'ente rimasto contumace, risulta evidente l'erronea individuazione del soggetto passivo per l'intera annualità 2019, non potendo il Sig. Ricorrente_1 essere ritenuto responsabile per il periodo successivo alla cessazione della detenzione dell'immobile.
L'accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti assorbe l'esame dell'ulteriore doglianza relativa alla prescrizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, stante la contumacia del Comune di Torrenova, vengono liquidate come in dispositivo. In considerazione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, la condanna al pagamento delle spese viene pronunciata in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 541 del 18/12/2024, emesso dal Comune di Torrenova.
Condanna il Comune di Torrenova, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dello Stato.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Giudice
OL NI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4316/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torrenova - Via Benedeto Caputo N.38 98070 Torrenova ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N. 541 DEL 18.12.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/06/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 541, emesso dal Comune di Torrenova in data 18/12/2024 e notificatogli in data 03/04/2025, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 953,13 a titolo di TARIP per l'anno d'imposta 2019, in relazione all'immobile sito in Torrenova, Indirizzo_1.T.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Nullità dell'avviso per errore di persona: il ricorrente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo né proprietario né detentore dell'immobile in questione per l'anno 2019, avendo ceduto l'attività commerciale ivi esercitata in data 17/01/2019, con contestuale subentro del cessionario nel contratto di locazione.
Nullità dell'avviso per intervenuta decadenza: si eccepisce la violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, secondo cui l'avviso di accertamento per l'anno 2019 avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2024. La notifica, avvenuta il 03/04/2025, sarebbe tardiva anche tenendo conto della sospensione dei termini di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale Covid-19.
Nullità dell'avviso per intervenuta prescrizione: in via subordinata, si eccepisce la prescrizione quinquennale del credito tributario, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., maturata, a dire del ricorrente, in data 01/01/2025.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e ha concluso per l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Torrenova, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
Alla camera di consiglio del 12/12/2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare e assorbente, risulta fondata l'eccezione di decadenza dell'ente impositore dalla potestà di accertamento.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Nel caso di specie, l'annualità d'imposta oggetto di accertamento è il 2019. Pertanto, il termine ultimo per la notifica dell'atto impositivo scadeva il 31 dicembre 2024.
Lo stesso avviso di accertamento impugnato richiama l'art. 67, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, che ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio
2020, per un totale di 85 giorni. Tale sospensione, come correttamente indicato dall'ente stesso, opera anche in relazione ai termini di decadenza, prorogandone la scadenza di un corrispondente periodo.
Applicando tale proroga al termine originario del 31/12/2024, la nuova scadenza per la notifica dell'atto veniva a cadere il 26 marzo 2025.
Dalla documentazione in atti, e in particolare dalla relazione di notifica non contestata dall'ente resistente
(rimasto contumace), emerge che l'avviso di accertamento è stato notificato al ricorrente in data 3 aprile
2025, e dunque oltre il termine ultimo così prorogato. La tardività della notifica determina la decadenza del Comune di Torrenova dal potere di accertamento, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato. Tale motivo è, di per sé, sufficiente all'accoglimento del ricorso e all'annullamento dell'atto.
Ad abundantiam, il ricorso è fondato anche nel merito, con riferimento al primo motivo di gravame.
Il ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, documentando di aver ceduto l'azienda esercitata nell'immobile di Indirizzo_1.T. in data 17 gennaio 2019 e che, da tale data, il cessionario è subentrato nel contratto di locazione. Il presupposto impositivo della TARIP, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Soggetto passivo del tributo è, dunque, chiunque occupi o detenga i locali. A fronte della specifica e documentata allegazione del ricorrente, non smentita dall'ente rimasto contumace, risulta evidente l'erronea individuazione del soggetto passivo per l'intera annualità 2019, non potendo il Sig. Ricorrente_1 essere ritenuto responsabile per il periodo successivo alla cessazione della detenzione dell'immobile.
L'accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti assorbe l'esame dell'ulteriore doglianza relativa alla prescrizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, stante la contumacia del Comune di Torrenova, vengono liquidate come in dispositivo. In considerazione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, la condanna al pagamento delle spese viene pronunciata in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in persona del Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 541 del 18/12/2024, emesso dal Comune di Torrenova.
Condanna il Comune di Torrenova, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dello Stato.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Giudice
OL NI