Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 109
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Decadenza dell'ente impositore dalla potestà di accertamento

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza, poiché la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta oltre il termine ultimo del 26 marzo 2025, così come prorogato a causa della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.

  • Accolto
    Errore di persona e carenza di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto l'erronea individuazione del soggetto passivo, dato che il ricorrente ha documentato la cessione dell'attività e il subentro del cessionario nella detenzione dell'immobile in data antecedente all'annualità d'imposta per cui è stato emesso l'accertamento.

  • Altro
    Prescrizione quinquennale del credito tributario

    L'esame di questa doglianza è stato assorbito dall'accoglimento del ricorso per i motivi relativi alla decadenza e alla carenza di legittimazione passiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 109
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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