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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1299/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CALABRIA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74 presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. LOPREIATO ANTONIO ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via
Palach n.77 presso lo studio del difensore;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20/04/22 Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 13920219001500476/0000
notificata in data 12.04.2022 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: cartella di pagamento n. 13920110001904212000, asseritamente notificata in data 25.03.2011, avente ad pagina 1 di 10 oggetto contravvenzione al codice della strada per un importo di euro 792,25 ( anno 2006,
ente creditore Prefettura ); cartella di pagamento n. 13920120003761763000, Controparte_2
asseritamente notificata in data 07.05.2012, avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada per un importo di euro 332,62 ( anno 2007); cartella di pagamento n.
13920140004623389000, asseritamente notificata in data 17.07.2015, avente ad oggetto tassa automobilistica per un importo di euro 534,44 ( anno 2008, ente creditore Regione Calabria);
cartella di pagamento n. 13920140006421529000, asseritamente notificata in data 27.01.2015,
avente ad oggetto tassa automobilistica per un importo di euro 539,69 (anno 2009/10 ente creditore Regione Calabria); cartella di pagamento n. 13920180004966815000, asseritamente notificata in data 28.11.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica per un importo di euro
459,85 ( anno 2013/14 ente creditore Regione Calabria); cartella di pagamento n.13920160006833624000, asseritamente notificata in data 05.04.2017, avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada per un importo di euro 614,23 ( anno 2013 ente creditore ). Controparte_3
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica delle cartelle presupposte nonché per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria in mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il Controparte_4
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Tributario limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tassa automobilistica;
nel merito, deduceva la regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti stante la regolare notifica al contribuente di validi atti idonei a interrompere il termine prescrizionale.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza nr. 1629/2023, depositata in data 18.05.2023,
in accoglimento della spiegata opposizione, annullava il carico esattoriale impugnato nonché
le cartelle riferite a contravvenzione al CDS con condanna dell'opposta al pagamento delle pagina 2 di 10 spese di lite in favore della parte opponente liquidate in complessivi €. 998,00 da attribuire ex art 93 cpc al procuratore costituito,
Proponeva pertanto appello l' formulando le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito del Tribunale: In via pregiudiziale ed in rito: -
riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Tributario ovverosia della competente Commissione Tributaria di Vibo Valentia poiché le
cartelle di pagamento sottese al provvedimento di intimazione opposto di seguito elencate: 1) Cartella n.
13920140004623389000, notificata in data 17.07.2015, avente ad oggetto tassa automobilistica 2)
Cartella n. 13920140006421529000, notificata in data 27.01.2015, avente ad oggetto tassa
automobilistica 3) Cartella n. 13920180004966815000, notificata in data 28.11.2018, avente ad
oggetto tassa automobilistica afferiscono a ); CP_5 CP_6
In via principale nel merito: -riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto , dichiarare la domanda
spiegata in primo grado infondata in fatto e in diritto . In ogni caso : condannare l'appellato al rimborso
in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio nonché di quello di primo grado.
Lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore di quello Tributario in relazione alle cartelle di pagamento relative ai crediti tributari;
nonché ove ha dichiarato la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta nonostante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e in presenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva nel giudizio di appello eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché il difetto di legittimazione processuale del difensore dell' , avvocato Controparte_4
del libero foro;
nel merito, la sussistenza della giurisdizione ordinaria con riguardo alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e la estinzione dei crediti per maturata prescrizione in assenza di alcun valido atto interruttivo. Sul punto pagina 3 di 10 specificava che controparte si era limitato a produrre solo “presunte dichiarazioni di atti restituiti per compiuta giacenza” in semplice fotocopia non autenticata.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc giacché, come emerge dalla stessa narrativa che precede, l'appellante ha esposto le proprie doglianze in maniera chiara e comprensibile, tale da permettere alla controparte il pieno esercizio del diritto di difesa, così soddisfacendo i requisiti di legge.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell sollevata dall'appellato si ritiene Controparte_4
opportuno osservare quanto segue.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che << Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_7
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura
dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta
(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4,
di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui,
pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il CP_4
patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente CP_4
pagina 4 di 10 e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent.
n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n.
4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911).
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata Parte_1
la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti CP_4
delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo Controparte_4
un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli Controparte_4
avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo,
neppure nel giudizio di legittimità.
Né si appalesa fondato il richiamo operato dall'appellato alla ordinanza della Cassazione Sez.
tributaria (n. 33413/23) la quale, richiamando i principi sopra enunciati, si limita a ribadire che nelle controversie relative all'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di Cassazione
civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello
Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'
[...]
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero Controparte_4
foro.
pagina 5 di 10 Il primo motivo di appello è fondato. Pertanto, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del Giudice ordinario nei confronti del Giudice tributario limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto i crediti tributari.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi",
pagina 4 di 8 ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti,
risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in pagina 6 di 10 generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse pagina 5
di 8 automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo,
arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr.
Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla pagina 7 di 10 sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è
senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2
d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame,
considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento
(in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità
della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. nr.
13920219001500476/0000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 13920140004623389000, n.
pagina 8 di 10 13920140006421529000, n. 13920180004966815000, aventi ad oggetto tassa automobilistica, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio.
Il secondo motivo di appello è solo parzialmente fondato.
Relativamente alle cartelle di pagamento che si riferiscono alle contravvenzioni del codice della strada deve osservarsi che, da un attento esame della documentazione prodotta dalla odierna appellante sin al primo grado, si evince, come dedotto dalla parte opposta, che le cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento qui impugnata sono state oggetto di precedente intimazione di pagamento n. 13920179001629843000 asseritamente notificata in data 07/12/2017. Si tratta, più precisamente, delle cartelle: cartella di pagamento n.
13920110001904212000, relativa a contravvenzioni codice della strada anno 2006 regolarmente notificata in data 25.03.2011 (cfr. allegati comparsa di costituzione e risposta) e cartella di pagamento n. 13920120003761763000, relativa contravvenzione codice della strada anno 2007
regolarmente notificata in data 07.05.2012 (cfr. all. comparsa di costituzione e risposta).
A prescindere da ogni valutazione in merito alla validità della notifica della predetta intimazione di pagamento, in ogni caso, la prescrizione è maturata rispetto ad entrambi i crediti sottesi alle cartelle di pagamento, essendo trascorso un termine superiore a 5 anni tra la notifiche delle stesse e quella della intimazione di pagamento. In relazione alle somme portate dalle cartelle indicate può quindi affermarsi l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, non assurgendo la notifica della predetta intimazione di pagamento a valido atto interruttivo.
Venendo, infine, all'ultima delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento impugnata ossia la cartella n.13920160006833624000, relativa contravvenzione al codice della strada anno
2013 e regolarmente notificata in data 06.04.2017 (cfr. all. comparsa di costituzione e risposta dell'opposta) la prescrizione non è maturata in quanto non è decorso il termine quinquennale tra la suddetta notifica e quella dell'intimazione di pagamento impugnata.
pagina 9 di 10 Nello specifico, prima della scadenza del termine di cinque anni – maggiorato di 542 giorni di sospensione COVID, decorrente dalla notifica, in data 6.4.2017, della cartella è intervenuta,
come detto, la notifica dell'intimazione in esame (in data 12.04.22) impedendo il maturare della prescrizione del credito.
La soccombenza reciproca e gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. nr. 13920219001500476/0000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 13920140004623389000, n. 13920140006421529000, n. 13920180004966815000,
aventi ad oggetto tassa automobilistica, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio;
- dichiara non prescritte e dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n.
n.13920160006833624000 per un importo pari a euro 614,23;
- compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia, 15 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1299/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CALABRIA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74 presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. LOPREIATO ANTONIO ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via
Palach n.77 presso lo studio del difensore;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20/04/22 Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 13920219001500476/0000
notificata in data 12.04.2022 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: cartella di pagamento n. 13920110001904212000, asseritamente notificata in data 25.03.2011, avente ad pagina 1 di 10 oggetto contravvenzione al codice della strada per un importo di euro 792,25 ( anno 2006,
ente creditore Prefettura ); cartella di pagamento n. 13920120003761763000, Controparte_2
asseritamente notificata in data 07.05.2012, avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada per un importo di euro 332,62 ( anno 2007); cartella di pagamento n.
13920140004623389000, asseritamente notificata in data 17.07.2015, avente ad oggetto tassa automobilistica per un importo di euro 534,44 ( anno 2008, ente creditore Regione Calabria);
cartella di pagamento n. 13920140006421529000, asseritamente notificata in data 27.01.2015,
avente ad oggetto tassa automobilistica per un importo di euro 539,69 (anno 2009/10 ente creditore Regione Calabria); cartella di pagamento n. 13920180004966815000, asseritamente notificata in data 28.11.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica per un importo di euro
459,85 ( anno 2013/14 ente creditore Regione Calabria); cartella di pagamento n.13920160006833624000, asseritamente notificata in data 05.04.2017, avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada per un importo di euro 614,23 ( anno 2013 ente creditore ). Controparte_3
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica delle cartelle presupposte nonché per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria in mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il Controparte_4
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Tributario limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tassa automobilistica;
nel merito, deduceva la regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti stante la regolare notifica al contribuente di validi atti idonei a interrompere il termine prescrizionale.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza nr. 1629/2023, depositata in data 18.05.2023,
in accoglimento della spiegata opposizione, annullava il carico esattoriale impugnato nonché
le cartelle riferite a contravvenzione al CDS con condanna dell'opposta al pagamento delle pagina 2 di 10 spese di lite in favore della parte opponente liquidate in complessivi €. 998,00 da attribuire ex art 93 cpc al procuratore costituito,
Proponeva pertanto appello l' formulando le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito del Tribunale: In via pregiudiziale ed in rito: -
riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Tributario ovverosia della competente Commissione Tributaria di Vibo Valentia poiché le
cartelle di pagamento sottese al provvedimento di intimazione opposto di seguito elencate: 1) Cartella n.
13920140004623389000, notificata in data 17.07.2015, avente ad oggetto tassa automobilistica 2)
Cartella n. 13920140006421529000, notificata in data 27.01.2015, avente ad oggetto tassa
automobilistica 3) Cartella n. 13920180004966815000, notificata in data 28.11.2018, avente ad
oggetto tassa automobilistica afferiscono a ); CP_5 CP_6
In via principale nel merito: -riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto , dichiarare la domanda
spiegata in primo grado infondata in fatto e in diritto . In ogni caso : condannare l'appellato al rimborso
in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio nonché di quello di primo grado.
Lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore di quello Tributario in relazione alle cartelle di pagamento relative ai crediti tributari;
nonché ove ha dichiarato la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta nonostante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e in presenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva nel giudizio di appello eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché il difetto di legittimazione processuale del difensore dell' , avvocato Controparte_4
del libero foro;
nel merito, la sussistenza della giurisdizione ordinaria con riguardo alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e la estinzione dei crediti per maturata prescrizione in assenza di alcun valido atto interruttivo. Sul punto pagina 3 di 10 specificava che controparte si era limitato a produrre solo “presunte dichiarazioni di atti restituiti per compiuta giacenza” in semplice fotocopia non autenticata.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc giacché, come emerge dalla stessa narrativa che precede, l'appellante ha esposto le proprie doglianze in maniera chiara e comprensibile, tale da permettere alla controparte il pieno esercizio del diritto di difesa, così soddisfacendo i requisiti di legge.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell sollevata dall'appellato si ritiene Controparte_4
opportuno osservare quanto segue.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che << Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_7
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura
dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta
(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4,
di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui,
pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il CP_4
patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente CP_4
pagina 4 di 10 e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent.
n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n.
4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911).
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata Parte_1
la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti CP_4
delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo Controparte_4
un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli Controparte_4
avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo,
neppure nel giudizio di legittimità.
Né si appalesa fondato il richiamo operato dall'appellato alla ordinanza della Cassazione Sez.
tributaria (n. 33413/23) la quale, richiamando i principi sopra enunciati, si limita a ribadire che nelle controversie relative all'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di Cassazione
civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello
Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'
[...]
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero Controparte_4
foro.
pagina 5 di 10 Il primo motivo di appello è fondato. Pertanto, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del Giudice ordinario nei confronti del Giudice tributario limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto i crediti tributari.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi",
pagina 4 di 8 ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti,
risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in pagina 6 di 10 generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse pagina 5
di 8 automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo,
arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr.
Cass. S.U., n.23832/2007. Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla pagina 7 di 10 sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è
senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2
d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame,
considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento
(in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità
della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. nr.
13920219001500476/0000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 13920140004623389000, n.
pagina 8 di 10 13920140006421529000, n. 13920180004966815000, aventi ad oggetto tassa automobilistica, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio.
Il secondo motivo di appello è solo parzialmente fondato.
Relativamente alle cartelle di pagamento che si riferiscono alle contravvenzioni del codice della strada deve osservarsi che, da un attento esame della documentazione prodotta dalla odierna appellante sin al primo grado, si evince, come dedotto dalla parte opposta, che le cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento qui impugnata sono state oggetto di precedente intimazione di pagamento n. 13920179001629843000 asseritamente notificata in data 07/12/2017. Si tratta, più precisamente, delle cartelle: cartella di pagamento n.
13920110001904212000, relativa a contravvenzioni codice della strada anno 2006 regolarmente notificata in data 25.03.2011 (cfr. allegati comparsa di costituzione e risposta) e cartella di pagamento n. 13920120003761763000, relativa contravvenzione codice della strada anno 2007
regolarmente notificata in data 07.05.2012 (cfr. all. comparsa di costituzione e risposta).
A prescindere da ogni valutazione in merito alla validità della notifica della predetta intimazione di pagamento, in ogni caso, la prescrizione è maturata rispetto ad entrambi i crediti sottesi alle cartelle di pagamento, essendo trascorso un termine superiore a 5 anni tra la notifiche delle stesse e quella della intimazione di pagamento. In relazione alle somme portate dalle cartelle indicate può quindi affermarsi l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, non assurgendo la notifica della predetta intimazione di pagamento a valido atto interruttivo.
Venendo, infine, all'ultima delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento impugnata ossia la cartella n.13920160006833624000, relativa contravvenzione al codice della strada anno
2013 e regolarmente notificata in data 06.04.2017 (cfr. all. comparsa di costituzione e risposta dell'opposta) la prescrizione non è maturata in quanto non è decorso il termine quinquennale tra la suddetta notifica e quella dell'intimazione di pagamento impugnata.
pagina 9 di 10 Nello specifico, prima della scadenza del termine di cinque anni – maggiorato di 542 giorni di sospensione COVID, decorrente dalla notifica, in data 6.4.2017, della cartella è intervenuta,
come detto, la notifica dell'intimazione in esame (in data 12.04.22) impedendo il maturare della prescrizione del credito.
La soccombenza reciproca e gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. nr. 13920219001500476/0000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 13920140004623389000, n. 13920140006421529000, n. 13920180004966815000,
aventi ad oggetto tassa automobilistica, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio;
- dichiara non prescritte e dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n.
n.13920160006833624000 per un importo pari a euro 614,23;
- compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia, 15 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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