Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23369 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23369/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2020, proposto da DR 88 – Società Cooperativa Edilizia Economica e Popolare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Rauccio e Antonio Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Colucci in Roma, viale G. Mazzini, 112;
contro
Comune di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota prot. n. 48719 del 20.11.2019, indirizzata alla DR 88 - Società Cooperativa Edilizia Economica e Popolare (pervenuta il 20.11.2019), con la quale il Comune di IA ha comunicato la inefficacia della segnalazione certificata di agibilità trasmessa in data 21.10.2019, con conseguente rigetto della stessa in asserita applicazione dell’art. 10 della Convenzione;
nonché avverso e per l’annullamento di qualunque altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. CA FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente DR 88 - Società Cooperativa Edilizia Economica e Popolare (“ DR 88 ”), costituita nel 1989 anche allo scopo di costruire e acquistare case popolari ed economiche da assegnare in via esclusiva ai propri soci, ha rappresentato di essere assegnataria del lotto n. 19 del Piano di Zona per l’Edilizia economica e popolare in località Colle Oliva, zona C22, approvato dal comune di IA con la delibera n. 98 del 7 giugno 2010.
Successivamente all’approvazione del predetto Piano, tra i soggetti assegnatari delle aree ricomprese nei 19 lotti veniva costituito il Consorzio di Urbanizzazione IA PR UE (“ Consorzio PR ”) allo scopo di “ coordinare, in nome, per conto e nell’interesse di ciascun consorziato, le attività finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, o parte di esse, da eseguirsi a scomputo e/o a compensazione totale o parziale degli oneri concessori dovuti in relazione al Piano di Zona “Colle Oliva” zona C22 del Comune di IA ”.
1.1.) Il comune di IA e il Consorzio PR, in data 23 maggio 2014, hanno stipulato la Convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo.
Ai fini del presente giudizio, assumono rilievo le seguenti prescrizioni di tale Convenzione:
- “ Il Consorzio assume l’onere di realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria previste nel progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 60 del 4 aprile 2014, a scomputo del contributo dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 […].
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, il costo di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come certificato dal Comune in base ai preventivi di spesa, è ripartito in quota parte tra i singoli consorziati in proporzione alla massima volumetria edificabile prevista dal Piano per ciascun lotto. In tal caso i cessionari usufruiscono dello scomputo della quota di contributi per oneri di urbanizzazione primaria ” (articolo 2, commi 1 e 3);
- “ Il Consorzio si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e di carattere generale entro il termine di 3 (tre) anni dall’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire delle stesse e, comunque, prima del rilascio del certificato di agibilità delle costruzioni […]” (articolo 4).
1.2.) DR 88 e il comune di IA, in data 17 marzo 2015, hanno poi stipulato la Convenzione per la cessione in diritto di proprietà di aree incluse nel Piano di zona per l’edilizia economica e popolare – Zona “Colle Oliva C22”.
Ai fini del presente giudizio assumono rilievo le seguenti previsioni della suddetta Convenzione:
- nelle premesse è stato, inter alia , indicato che “ la Cooperativa si è costituita in Consorzio denominato ‘CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE CIAMPINO PRISMA CINQUE’ con gli altri soggetti prenotatari/assegnatari delle aree incluse nel P.E.E.P. in data 12 luglio 2011 ”;
- all’articolo 3, rubricato “ Opere e oneri di urbanizzazione a carico del concessionario ”, è stato pattuito che “ Il cessionario, costituitosi in Consorzio di cui alle premesse, deve provvedere a realizzare le opere di urbanizzazione primaria […]” (comma 1) e che “ Il cessionario si impegna a procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento futuro oggetto del permesso di costruire ” (comma 5);
- all’articolo 10, rubricato “ Termine di inizio e fine lavori. HE ”, è stato disposto che “ I lavori di costruzione presso l’area oggetto del presente atto dovranno essere eseguiti nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge (tre anni o entro i termini stabiliti dalla legge di finanziamento) ” (comma 1) e che “ Il rilascio del certificato di agibilità degli interventi edilizi è subordinato alla avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di carattere generale del piano assunte a scomputo previste nella predetta convenzione […] , ed all’avvenuto collaudo delle stesse, salvo questo non sia stato effettuato entro due anni dal termine dei lavori. Il rilascio è inoltre subordinato ad attestazione del Consorzio circa la regolarità dei pagamenti ” (comma 10).
1.3.) DR 88 ha, inoltre, evidenziato di aver iniziato i lavori relativi alle opere di urbanizzazione a partire dall’aprile 2015 e che, successivamente, il Consorzio PR ha escluso quattro consorziati per morosità, informando di ciò il comune di IA affinché procedesse a nuove assegnazioni.
Il comune di IA, nel gennaio 2017, ha provveduto a revocare le assegnazioni disposte nei confronti dei quattro consorziati morosi, assegnando poi solamente due dei quattro lotti resisi nuovamente disponibili, segnatamente nel luglio 2017 e nel marzo 2018.
Atteso che il comune di IA, con le delibere nn. 72, 81 e 84 del 10 maggio 2011, aveva già disposto la revoca di tre delle 19 pre-assegnazioni, i soggetti attuatori del Piano di zona per l’edilizia economica e popolare – Zona “Colle Oliva C22” sono risultati essere 12 tra il 2015 e il luglio 2017 e 14 a partire dalla metà del 2017.
1.4.) DR 88 ha, altresì, posto in rilievo di aver completato la realizzazione dell’opera edilizia di sua pertinenza, in conformità al progetto approvato e al permesso di costruire all’uopo rilasciato ( i.e. , il permesso n. 584 del 21 maggio 2015 e successiva variante n. 59 del 27 marzo 2018), e di aver comunicato al comune di IA, in data 18 aprile 2018, la fine dei lavori, trasmettendo anche il certificato di collaudo finale (cfr. doc. 15 della produzione di parte ricorrente).
1.5.) DR 88, con nota prot. n. 43642 del 21 ottobre 2019, ha presentato al comune di IA la segnalazione certificata di agibilità dell’edificio residenziale realizzato in forza del permesso di costruire innanzi richiamato (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
1.6.) Il comune di IA, con la nota prot. n. 48719 del 20 novembre 2019, ha poi comunicato a DR 88 “ l’inefficacia dell’agibilità trasmessa, con contestuale rigetto della stessa in applicazione dell’art. 10 della sottoscritta Convenzione ” (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente).
2.) DR 88, con la proposizione del presente ricorso affidato a due differenti motivi, ha impugnato la comunicazione di inefficacia della segnalazione certificata di agibilità adottata dal comune di IA nei suoi confronti, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
La società ricorrente ha, poi, formulato espressa riserva di proporre separata azione di condanna del comune di IA al risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del comportamento tenuto da tale amministrazione comunale.
2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione di legge: art. 24, del d.P.R. 380/2001, nella vigente formulazione. Eccesso di potere in termini di sviamento dall’interesse pubblico e carenza di motivazione ”.
Con tale mezzo di gravame, la società ricorrente ha prospettato l’illegittimità dell’operato provvedimentale del comune di IA in quanto il gravato provvedimento sarebbe stato adottato in violazione dell’articolo 24, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come risultante in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
In base alla tesi della società ricorrente, sulla scorta di tale disposizione normativa l’attuale sistema prevedrebbe che il soggetto interessato ad ottenere l’agibilità di un edificio debba presentare una precipua certificazione a firma di un tecnico abilitato, che si assume la responsabilità delle dichiarazioni rese con la stessa – ivi incluse quelle inerenti alla regolarità urbanistica del bene – rispetto alla quale il comune di IA non potrebbe che prendere atto di quanto segnalato (potendo, al più, esercitare i poteri di vigilanza e controllo previsti dall’articolo 19, commi 1, 3 e 6- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Risulterebbero, infatti, abrogate ovvero superate le previsioni di cui all’articolo 15, commi 1, 2 e 3, della Convenzione stipulata con DR 88, nonché inapplicabile quanto previsto dall’articolo 10, comma 10, di detta Convenzione.
Secondo la prospettazione ricorsuale, il comune di IA, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, non avrebbe potuto dichiarare la carenza dei requisiti per l’agibilità dell’edificio realizzato dalla società ricorrente facendo esclusivo riferimento a quelli all’uopo richiesti da norme pattizie che, secondo quanto asserito da DR 88, sarebbero state superate dallo jus superveniens .
2.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per “ Violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Eccesso di potere in termini di errata interpretazione e carente motivazione ”.
Con tale mezzo di gravame è stata dedotta l’illegittimità del gravato provvedimento in ragione del fatto che in base all’articolo 2, comma 3, della Convenzione stipulata tra il Consorzio PR e il comune di IA e all’articolo 18, comma 2, del regolamento per l’assegnazione delle aree in questione, non sussisterebbe tra gli aderenti al Consorzio PR alcuna responsabilità solidale, essendo previsto che ciascuno dei consorziati risponda nei limiti della quota degli oneri di urbanizzazione di propria competenza, ammessi a scomputo. Ciò, peraltro, troverebbe anche una implicita conferma in quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune resistente, quindi, non avrebbe potuto legittimamente subordinare il rilascio del certificato di agibilità al completamento e al collaudo delle opere di urbanizzazione generali, bensì al solo completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione di competenza del singolo soggetto attuatore, titolare del permesso di costruire.
Nel caso di specie, inoltre, il mancato completamento delle opere di urbanizzazione sarebbe imputabile alla condotta del comune di IA che non ha provveduto a riassegnare tutti i lotti resisi disponibili in seguito alla revoca delle precedenti assegnazioni ai consorziati morosi, così violando il dovere di collaborazione e gli obblighi di buona fede operanti nella fase di esecuzione della Convenzione in parola.
3.) Il comune di IA si è costituito in giudizio e, con memoria depositata in data 13 luglio 2023, ha eccepito l’infondatezza del ricorso.
4.) La società ricorrente, con memoria depositata in data 1° settembre 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dal Comune resistente, richiamando anche alcuni precedenti giurisprudenziali asseritamente inerenti alla medesima vicenda per cui è causa (in quanto relativi a giudizi instaurati da altri soggetti aderenti al Consorzio PR), e ha poi instato per l’accoglimento del gravame.
5.) DR 88, con atto depositato in data 26 settembre 2025, ha chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti e scritti depositati in giudizio.
6.) All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’illegittimità del gravato provvedimento in ragione del fatto che nella fattispecie in esame il comune di IA non avrebbe potuto legittimamente esercitare i propri poteri di vigilanza e inibitori facendo leva su norme pattizie (quali l’articolo 10, comma 10, della Convenzione stipulata con DR 88) superate da quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 nella formulazione all’epoca vigente, non risulta meritevole di pregio.
2.1. Il Collegio, invero, ritiene che il Comune resistente abbia correttamente esercitato i suoi poteri inibitori e di vigilanza in base a quanto previsto dall’articolo 26 del d.P.R. n. 380/2001, a mente del quale “ La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ”.
Il comune di IA, in particolare, ha legittimamente dichiarato inefficace la segnalazione certificata di agibilità presentata dalla società ricorrente, in quanto in sede di collaudo era emerso come non fossero state ancora completate le opere di urbanizzazione primaria previste dal progetto originario.
Ancora più in dettaglio, nel verbale della visita di collaudo del 20 marzo 2019, prot. n. 13722 del 1° aprile 2019, espressamente richiamato e valorizzato nel gravato provvedimento viene, inter alia , riportato quanto segue “ In particolare sono state ultimate le seguenti opere previste dal progetto originario: […] Fogna bianca 85,11%; Struttura stradale 76,62%; […] Verde pubblico 13,60%; Illuminazione pubblica 45,38%; Impianto distribuzione energia elettrica 71,81% […].
Il Direttore dei lavori comunica che alcune lavorazioni, ancora realizzabili nell’ambito del progetto originario, in relazione alle disponibilità finanziarie potranno essere eseguite a breve, a seguito di verbali di ripresa lavori emessi a tale scopo.
Nello specifico si prevede di eseguire le seguenti opere:
- illuminazione pubblica: installazione di buona parte dei pali stradali […] ;
- recinzioni: esecuzione di parte delle recinzioni previste dal progetto.
In merito alla recinzione, il collaudatore evidenzia che allo stato non risulta ripristinata la recinzione di cantiere, e ne chiede notizie all’impresa. […]
Nel corso del sopralluogo si constata il permanere della pericolosa promiscuità con viabilità e percorrenze pedonali derivante dall’occupazione degli edifici residenziali […]” (cfr. doc. 6 della produzione del Comune resistente).
2.2. Che il completamento delle opere di urbanizzazione primaria costituisca una condizione imprescindibile per conseguire la certificazione di agibilità risulta sia dalla Convenzione stipulata dalla società ricorrente con il comune di IA (che, come già esposto in precedenza, all’articolo 10 stabiliva che “ il rilascio del certificato di agibilità degli interventi edilizi è subordinato alla avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di carattere generale del piano […] ed all’avvenuto collaudo delle stesse […]”), sia da quanto previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 380/2021, rubricato “ Agibilità ”, che al comma 4, lettera a) , prevede che “ 4. Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni ”.
Invero, proprio quest’ultima previsione normativa risulta applicabile al caso di specie, atteso che la società ricorrente risulta assegnataria del solo lotto n. 19 e, dunque, ha interesse ad ottenere l’agibilità non dell’intero intervento edilizio ma solo dell’edificio insistente sul lotto ad essa assegnato.
2.3. A differenza di quanto prospettato da DR 88, quindi, le previsioni di natura pattizia contenute nell’articolo 10, comma 10, della Convezione stipulata con il comune di IA non risultano superate dalla normativa applicabile ratione temporis ac materiae , in quanto, come evidenziato, è la stessa normativa applicabile al caso di specie che prevede che l’agibilità può essere conseguita solo “ qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni ”.
Nella fattispecie in esame, come si ricava dal citato verbale della visita di collaudo del marzo 2019, le opere di urbanizzazione primaria non solo non risultavano ancora completate, ma risultava anche sussistente, proprio in ragione del loro mancato completamento, una situazione di pericolo per la viabilità pedonale, il che sicuramente rappresenta una causa ostativa all’ottenimento della certificazione di agibilità anelata dalla società ricorrente, il che conferma la correttezza dell’operato provvedimentale del Comune resistente.
2.3.1. Giova, poi, aggiungere, che le opere di urbanizzazione primaria che non risultavano ancora completate al momento della segnalazione resa da DR 88 al fine di conseguire la certificazione di agibilità, rientravano a pieno titolo tra quelle che il Consorzio PR si era impegnato a realizzare in via diretta, a mente di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione stipulata da tale Consorzio con il comune di IA (si trattava, infatti, delle opere inerenti alla viabilità, alla realizzazione dei marciapiedi e delle aree destinate a verde pubblico, alla recinzione del Piano di Zona e alla distribuzione dell’energia elettrica e della illuminazione pubblica).
2.4. Quanto, poi, alla individuazione del significato da attribuire al concetto di agibilità, non può essere avallata l’interpretazione proposta da DR 88 con il primo motivo di ricorso, secondo la quale la verifica di agibilità di un edificio si sostanzierebbe nel mero apprezzamento della sua abitabilità.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, si è già pronunciata su tale aspetto, evidenziando che nel concetto di agibilità rientrano anche i profili di carattere edilizio-urbanistico, con la conseguenza che la verifica di agibilità sottende un apprezzamento a più ampio raggio rispetto a quello relativo all’abitabilità a mente di quanto previsto dal regio decreto n. 1265/1934 (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 3836 del 17 maggio 2021; T.A.R. Toscana, sez. III, sent. n. 1328 del 16 ottobre 2021).
3. Il Collegio ritiene che anche il secondo motivo di ricorso non sia meritevole di accoglimento.
3.1. Ad avviso del Collegio risultano infondati i profili di censura che appuntano sull’asserita illegittimità del gravato provvedimento in ragione del fatto che il comune di IA non avrebbe considerato, da un lato, che non esiste alcuna solidarietà tra i consorziati, rispondendo ciascuno di essi solo nei limiti della quota degli oneri di urbanizzazione di propria competenza, e, dall’altro, che non è possibile fare applicazione di quanto previsto dall’articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001, stante il carattere parziario delle obbligazioni gravanti sui singoli consorziati.
3.2. In proposito risulta dirimente porre in rilievo come il piano, di rilievo pubblicistico, afferente al conseguimento del certificato di agibilità – che, come visto, presidia la salvaguardia di interessi di rilievo metaindividuale – non può essere confuso e sovrapposto con il piano dei rapporti economico-patrimoniali tra i soggetti aderenti al Consorzio PR, assuntore in via diretta dell’onere di realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria previste nel progetto esecutivo (articolo 2, comma 1, della Convenzione tra il Consorzio PR e il comune di IA).
D’altronde, lo stesso Consorzio PR si è espressamente impegnato a “ procedere in via diretta all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, secondo quanto disposto dall’articolo 16, comma 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 e sue modifiche e integrazioni ” (cfr. articolo 2, comma 7, della Convenzione tra il Consorzio PR e il comune di IA).
3.3. Risulta, quindi, del tutto inconferente il rilievo, evidenziato dalla società ricorrente, in base al quale il costo (e non la realizzazione, richiesta dalla legge quale requisito per il conseguimento di tale attestazione) delle opere di urbanizzazione primaria sia ripartito pro quota tra i singoli consorziati in proporzione alla massima volumetria edificabile e sia ammesso a scomputo (articolo 2, comma 3, della Convenzione tra il Consorzio PR e il comune di IA), in quanto ciò attiene esclusivamente ai rapporti interni tra i consorziati e non incide in alcun modo sull’onere assunto dal Consorzio PR nei confronti del Comune resistente relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
3.4. Orbene, atteso che l’assolvimento di tale onere costituisce la condizione normativamente prevista per il conseguimento della agibilità degli edifici realizzati in attuazione del Piano di Zona per l’Edilizia economica e popolare in località Colle Oliva, zona C22, giusto quanto previsto dal già richiamato articolo 24 del d.P.R. n. 380/2021, e che lo stesso è stato espressamente assunto in via diretta dal Consorzio PR, risulta del tutto irrilevante, per il comune di IA, quale sia e come operi il regime interno dei rapporti economico-patrimoniali tra i consorziati, non potendo, lo stesso, in alcun modo incidere sulla legittimità dell’esercizio dei poteri inibitori e di controllo previsti dall’articolo 26 del d.P.R. n. 380/2001.
3.5. Peraltro, nella fattispecie in esame risulta del pari infondato il profilo di censura che appunta sulla asserita violazione, da parte del Comune resistente, degli obblighi di collaborazione e buona fede in executivis , in quanto la mancata riassegnazione dei lotti revocati ad alcuni consorziati non si appalesa, alla luce della documentazione in atti, causa ex se preclusiva del completamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui si tratta.
Ciò, in particolare, trova conferma in quanto rilevato nel verbale della visita di collaudo del marzo 2019, nella parte in cui testualmente si evidenzia che “ Il Direttore dei lavori comunica che alcune lavorazioni, ancora realizzabili nell’ambito del progetto originario, in relazione alle disponibilità finanziarie potranno essere eseguite a breve, a seguito di verbali di ripresa lavori emessi a tale scopo ”.
Ciò, infatti, vale a dimostrare che, a prescindere dalle sopravvenute vicende interne al Consorzio, esisteva ancora una adeguata capienza finanziaria per proseguire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in questione.
3.6. In ogni caso, la società ricorrente non può validamente asserire che il mancato conseguimento del certificato di agibilità sia da imputare alla condotta tenuta dall’amministrazione comunale resistente e consistente nel non aver provveduto alla assegnazione dei lotti resisi liberi per effetto della revoca di alcune precedenti assegnazioni.
Infatti, in disparte il fatto che il Consorzio PR – ovvero la medesima società ricorrente – avrebbe potuto richiedere formalmente al comune di IA di procedere alla sostituzione dei consorziati morosi, agendo poi in giudizio avverso l’eventuale silenzio-inadempimento formatosi su tale istanza, non è stata fornita prova in atti dell’asserita illegittimità della condotta del Comune resistente in relazione a tale profilo, tenuto conto che le assegnazioni dei lotti relativi ai P.E.E.P. avvengono all’esito di precipue procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto delle graduatorie all’uopo formate, tanto è vero che l’articolo14, comma 8 del regolamento inerente ai “ criteri per l’individuazione dei soggetti assegnatari delle aree nei piani di zona ex L. 167/1962 ” del comune di IA, che a riguardo prevede espressamente che “ Nel caso di decadenza o rinuncia di uno o più operatori, il Comune provvede alla sostituzione seguendo l’ordine della graduatoria ” (cfr. doc. 13 della produzione di parte ricorrente).
Orbene, la società ricorrente non ha prodotto alcun documento, né allegato alcun elemento, dal quale desumere, neanche in via indiziaria, in cosa si sostanzierebbe l’illegittimità della condotta tenuta dall’amministrazione comunale resistente successivamente alla decadenza delle assegnazioni disposte nei confronti di alcune imprese consorziate, potendo essere del tutto legittime le cause e le ragioni per le quali non si è proceduto alla totale riassegnazione dei lotti in seguito alla decadenza dei precedenti assegnatari.
D’altronde, risulta che il comune di IA abbia provveduto allo scorrimento della graduatoria, assegnando, successivamente all’intervenuta decadenza, due dei quattro lotti resisi nuovamente disponibili, il che evidenzia come l’amministrazione comunale resistente non sia rimasta inerte a fronte delle sopravvenienze occorse durante l’esecuzione dei lavori.
4. Il Collegio, per completezza, evidenzia che i precedenti giurisprudenziali citati dalla società ricorrente con la memoria depositata in data 1° settembre 2025 ( i.e. , le pronunce della Sezione II-Stralcio di questo Tribunale, nn. 18888 e 18869 del 2024), pur riguardando formalmente vicende afferenti al medesimo P.E.E.P. per cui è causa, ineriscono a vicende afferenti a lotti diversi, per i quali questo Tribunale ha ritenuto non adeguatamente motivati i provvedimenti adottati dal comune di IA.
4.1. Di contro nel caso di specie, come ampiamente esposto in precedenza, dal verbale della visita di collaudo del marzo 2019, redatto all’esto di un sopralluogo in contraddittorio tra comune di IA e DR 88 nell’ambito delle verifiche successive alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui si tratta, è emerso sia che risultavano solo parzialmente completate alcune opere previste dal progetto originario ( i.e. , quelle relative alla realizzazione di: fogna bianca (85,11%), struttura stradale (76,62%), verde pubblico (13,60%), illuminazione pubblica (45,38%), energia elettrica (71,81%), sia che “ Nel corso del sopralluogo si constata il permanere della pericolosa promiscuità con viabilità e percorrenze pedonali derivante dall’occupazione degli edifici residenziali ”.
Ciò, quindi, corrobora la legittimità del gravato provvedimento, atteso che lo stesso, alla luce delle specificità del caso concreto, non presenta alcun vizio sul piano motivazionale, come invece accertato da questo Tribunale con riferimento a provvedimenti comunali differenti, afferenti a questioni distinte, sul piano soggettivo e provvedimentale, da quella oggetto del presente giudizio, donde la non pertinenza, ai fini della decisione della presente controversia, del richiamo ai precedenti giurisprudenziali citati dalla società ricorrente.
5. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
6. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della società ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna DR 88 – Società Cooperativa Edilizia Economica e Popolare alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di IA, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
CA FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA FF | AN LL |
IL SEGRETARIO