Decreto cautelare 21 novembre 2022
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 15/12/2022, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01279/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2022, proposto da
RI DA NE, TO DA NE, AD DA NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio NE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ordinanza n. 103 del 28.9.2022 emanata dal Comune di Porto Cesareo - Settore V - Lavori Pubblici - Ambiente - Urbanistica - SUE, recante “ Ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.) a carico di DA NE AD, DA NE RI, DA NE TO, NT RI, EL GO ”, nella parte in cui si è ordinato ai ricorrenti “ in qualità di proprietari per 1/3 … di demolire le opere abusive sopra specificate e di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente all’esecuzione delle opere, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ”, nonché nella parte in cui si è comunicato agli stessi ricorrenti che “ in difetto e decorso inutilmente il termine sopra assegnato, senza che sia stata eseguita la demolizione il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3 del Dpr 380/2001 e ss.mm.ii. ” e “ verrà comminata una sanzione pecuniaria di importo pari a Euro 20.000 (euroventimila) ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del Dpr n. 380/2001 e ss.mm.ii. ”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti, incluso, ove occorra, il presupposto verbale del Comando di Polizia Municipale, prot. 9571 del 9.4.2022 (ad oggi sconosciuto ai ricorrenti).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che i sig.ri RI DA NE, TO DA NE e AD DA NE sono insorti avverso l’ordinanza n.103 del 28.9.2022, con cui il Comune di Porto Cesareo ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate “ presso l’immobile commerciale sito in via Paolo VI, ang. Strada Provinciale per S. Isidoro ” e segnatamente di “ un’ampia area coperta ad uso sala per la somministrazione, coperta in parte con perline in legno, in parte da canne e telo plastificato trasparente, e in ultimo da pannelli coibentati, perimetralmente delimitata in parte da pannelli in vetro a pacchetto, in parte dalle murature alte della recinzione e soprastante finestrini a nastro, in parte da tende avvolgibili in pvc trasparente, in parte da pannelli in polistirolo e coibentato, infine due porte in alluminio di accesso. L’estensione degli ampliamenti ha una superficie coperta di mq 221,12. L’estensione della struttura posta lateralmente al manufatto in muratura ed oggetto della D.I.A. prot. n. 17317/2009 è pari a mq 65,50. L’altezza netta interna della sala è di ml 2,70 per una porzione di ml 2,92 per la restante. Dette opere insistono in parte sulla particella 5384 e in parte sulla particella 5385; - realizzazione di un manufatto con pareti e copertura in pannelli coibentati, costituito da due servizi igienici e disimpegno. L’ampliamento di forma rettangolare misura ml 2,30 per ml 4,90 con un’altezza media di ml 2,40 per una superficie coperta di mq 11,44 e un volume di mc 37,77. Detto manufatto insiste sulla particella n. 5385; lieve ampliamento della struttura di forma approssimativamente tonda ad uso chiosco bar. L’ampliamento è pari a mq 4,79 per un volume pari a mc 15,80. Detto manufatto insiste sulla particella 4738 ”;
Rilevato che i ricorrenti hanno lamentato, tra l’altro, di non essere nelle condizioni di prestare esecuzione alla ingiunzione demolitoria, avendo ceduto in locazione l’immobile alla ditta Di.Da. S.r.l.s, ciò che rende ingiustificata l’applicazione delle sanzioni nei loro confronti;
Considerato che l’Amministrazione comunale, previa verifica dei contratti allegati in atti, è nelle condizioni di integrare la notificazione dell’ordinanza nei confronti della società indicata dai ricorrenti come responsabile degli abusi edilizi e della omessa rimozione delle strutture;
Ritenuto di accogliere la domanda cautelare al fine di consentire la notificazione dell’ordinanza nei confronti del soggetto immesso nell’uso esclusivo dell’immobile;
Ritenuto di dichiarare irripetibili le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.11.2023.
Dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO