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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 829/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 829/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
JA (Ecuador), il 07/06/1974, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Galli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2 telematici;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nato nella Repubblica Controparte_1 C.F._3
Dominicana il 24/09/1977, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mammana (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in C.F._4 atti telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 3/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/05/2025, e regolarmente notificato, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di addivenire alla modifica del provvedimento reso dal Tribunale per i
[...]
Minorenni di Genova in data 19/05/2017, stante il sopraggiungere di circostanze nuove che imporrebbero una revisione delle disposizioni in punto di frequentazione padre/figlia e di mantenimento della minore
. Persona_1
A sostegno della domanda ha evidenziato:
- di aver instaurato una relazione more uxorio con dalla cui unione Controparte_1
è nata a [...], in data [...], la figlia;
Persona_1
- che, in data 19/05/2017, è stato pronunciato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova
(reso nel procedimento iscritto al rg. vg. n. 1100/10), autorità all'epoca competente, avente ad oggetto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione in cui dà atto del Controparte_1 raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza del 3/12/2025, le parti hanno quindi confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo come da conclusioni congiunte che di seguito si riportano:
“1) la minore viene affidata esclusivamente alla madre. Persona_2
2) La minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre anche nel caso di eventuale trasferimento in altra abitazione.
3) il padre verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 considerate le attuali esigenze della figlia, i tempi di permanenza della figlia presso la madre, le risorse reddituali e patrimoniali dei genitori, nonché alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal genitore affidatario la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) i genitori concorreranno al versamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, in ragione del 60% a carico del padre e 40%
a carico della madre nel rispetto delle linee guida siglate dal Tribunale della Spezia in data 13.12.18.
5) gli assegni familiari (assegno unico) verranno percepiti integralmente dalla madre, come anche le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte integralmente dalla madre.
pag. 2 di 4 6) il padre, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, potrà vedere la figlia quando vorrà tenuto conto della volontà della figlia, e quantomeno un giorno a settimana che verrà individuato in accordo tra tutte le parti;
7) con l'accettazione delle predette condizioni le parti dichiarano di essere interamente soddisfatte e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Spese di lite compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473- bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della figlia minorenne , poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo Persona_1 con entrambi i genitori e prevedono in suo favore un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre. La decisione di confermare l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, su cui vi è accordo tra i genitori, risulta comunque assunta nel superiore interesse della minore e tiene conto dell'assenza di rapporti padre/figlia dal rientro in Italia di madre e minore nel 2021.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto tra e Parte_1 Controparte_1
per la modifica delle condizioni di cui provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni
[...] di Genova in data 19/05/2017 (nel procedimento iscritto al rg. vg. n. 1100/10), alle seguenti condizioni:
pag. 3 di 4 “1) la minore viene affidata esclusivamente alla madre. Persona_2
2) La minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre anche nel caso di eventuale trasferimento in altra abitazione.
3) il padre verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 considerate le attuali esigenze della figlia, i tempi di permanenza della figlia presso la madre, le risorse reddituali e patrimoniali dei genitori, nonché alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal genitore affidatario la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) i genitori concorreranno al versamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, in ragione del 60% a carico del padre e 40%
a carico della madre nel rispetto delle linee guida siglate dal Tribunale della Spezia in data 13.12.18.
5) gli assegni familiari (assegno unico) verranno percepiti integralmente dalla madre, come anche le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte integralmente dalla madre.
6) il padre, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, potrà vedere la figlia quando vorrà tenuto conto della volontà della figlia, e quantomeno un giorno a settimana che verrà individuato in accordo tra tutte le parti;
7) con l'accettazione delle predette condizioni le parti dichiarano di essere interamente soddisfatte e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Spese di lite compensate”.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 829/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
JA (Ecuador), il 07/06/1974, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Galli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2 telematici;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nato nella Repubblica Controparte_1 C.F._3
Dominicana il 24/09/1977, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mammana (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in C.F._4 atti telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 3/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/05/2025, e regolarmente notificato, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di addivenire alla modifica del provvedimento reso dal Tribunale per i
[...]
Minorenni di Genova in data 19/05/2017, stante il sopraggiungere di circostanze nuove che imporrebbero una revisione delle disposizioni in punto di frequentazione padre/figlia e di mantenimento della minore
. Persona_1
A sostegno della domanda ha evidenziato:
- di aver instaurato una relazione more uxorio con dalla cui unione Controparte_1
è nata a [...], in data [...], la figlia;
Persona_1
- che, in data 19/05/2017, è stato pronunciato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova
(reso nel procedimento iscritto al rg. vg. n. 1100/10), autorità all'epoca competente, avente ad oggetto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione in cui dà atto del Controparte_1 raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza del 3/12/2025, le parti hanno quindi confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo come da conclusioni congiunte che di seguito si riportano:
“1) la minore viene affidata esclusivamente alla madre. Persona_2
2) La minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre anche nel caso di eventuale trasferimento in altra abitazione.
3) il padre verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 considerate le attuali esigenze della figlia, i tempi di permanenza della figlia presso la madre, le risorse reddituali e patrimoniali dei genitori, nonché alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal genitore affidatario la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) i genitori concorreranno al versamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, in ragione del 60% a carico del padre e 40%
a carico della madre nel rispetto delle linee guida siglate dal Tribunale della Spezia in data 13.12.18.
5) gli assegni familiari (assegno unico) verranno percepiti integralmente dalla madre, come anche le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte integralmente dalla madre.
pag. 2 di 4 6) il padre, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, potrà vedere la figlia quando vorrà tenuto conto della volontà della figlia, e quantomeno un giorno a settimana che verrà individuato in accordo tra tutte le parti;
7) con l'accettazione delle predette condizioni le parti dichiarano di essere interamente soddisfatte e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Spese di lite compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473- bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della figlia minorenne , poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo Persona_1 con entrambi i genitori e prevedono in suo favore un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre. La decisione di confermare l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, su cui vi è accordo tra i genitori, risulta comunque assunta nel superiore interesse della minore e tiene conto dell'assenza di rapporti padre/figlia dal rientro in Italia di madre e minore nel 2021.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto tra e Parte_1 Controparte_1
per la modifica delle condizioni di cui provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni
[...] di Genova in data 19/05/2017 (nel procedimento iscritto al rg. vg. n. 1100/10), alle seguenti condizioni:
pag. 3 di 4 “1) la minore viene affidata esclusivamente alla madre. Persona_2
2) La minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre anche nel caso di eventuale trasferimento in altra abitazione.
3) il padre verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 considerate le attuali esigenze della figlia, i tempi di permanenza della figlia presso la madre, le risorse reddituali e patrimoniali dei genitori, nonché alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal genitore affidatario la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) i genitori concorreranno al versamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, in ragione del 60% a carico del padre e 40%
a carico della madre nel rispetto delle linee guida siglate dal Tribunale della Spezia in data 13.12.18.
5) gli assegni familiari (assegno unico) verranno percepiti integralmente dalla madre, come anche le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte integralmente dalla madre.
6) il padre, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, potrà vedere la figlia quando vorrà tenuto conto della volontà della figlia, e quantomeno un giorno a settimana che verrà individuato in accordo tra tutte le parti;
7) con l'accettazione delle predette condizioni le parti dichiarano di essere interamente soddisfatte e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Spese di lite compensate”.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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