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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
MA OL, LA
DI MODUGNO OL, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2764/2023 depositato il 17/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Studio Associato Società_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Studio Associato Società_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 31/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420219007371367000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090003950110000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 snc, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 11.01.2022 nonché avverso le sette cartelle di pagamento sottostanti, per un importo pari a complessivi
€ 12.573,03 eccependo la prescrizione dei crediti riportati nelle sottostanti cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione che concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese.
In data 15.3.2023 la difesa della ricorrente depositava memorie illustrative con cui, oltre ad insistere per l'accoglimento del ricorso, con riferimento alla cartella avente ad oggetto tributi erariali, in quanto il relativo credito era da ritenersi prescritto e, dall'altro, oltre a insistere nella declaratoria di prescrizione, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle altre sei cartelle sottostanti, in virtù del loro annullamento, in quanto inferiori a mille euro, intervenuto a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.
All'odiema udienza, in assenza d entrambe le parti costituite, la CGT di primo grado con sentenza n. 1823/22 del 27.3.22 dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle sei cartelle di importo inferiore a € 1.000,00 ed accoglieva il ricorso relativamente alla settima cartella condannando la resistente al pagamento delle spese processuali, così motivando: “Il ricorso si reputa fondato nei termini che seguono e deve essere parzialmente accolto. Si premette che oggetto del presente ricorso - oltre all'impugnata intimazione di pagamento - sono sette cartelle alla medesima sottostanti e, precisamente:
1) cartella di pagamento n. 01420090003950110000 notificata il 18.04.2009, avente ad oggetto IRAP e
IVA;
2) cartella di pagamento n. 01420110009989433000 notificata il 21.12.2011, avente ad oggetto, avente ad oggetto tassa automobilistica, di valore inferiore a mille euro;
3) cartella di pagamento n. 01420120044835578000 notificata il 19.12.2012, avente ad oggetto tassa automobilistica, di valore superiore a mile euro;
4) cartella di pagamento n. 01420130033863278000 notificata il 20.11.2013, , avente ad oggetto tassa automobilistica, di valore inferiore a mille euro;
5) cartella di pagamento n. 01420140024586616000 notificata il 04.08.2014,, avente ad oggetto tassa comunale sugli immobili, di valore inferiore a mille euro;
6) cartella di pagamento n. 01420140031118953000 notificata il 03.10.2014, avente adoggetto tassa automobilistica, di valore inferiore a mile euro;
7) cartella di pagamento n. 01420150033042925000 notificata il 17.11.2015, con riferimento alla sola tassa automobilistica, di valore inferiore a mille euro. Ritiene il Collegio che l'intimazione debba essere annullata con riferimento alla prima delle cartelle indicate, in ragione dell'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale sottostante dovendosi, pertanto, annullare anche la cartella notificata in data 18.4.2009. In assenza di atti interruttivi che parte resistente non ha prodotto, infatti, il diritto si è prescritto alla data del 17.6.2019, decorsi dieci anni dal giorno in cui la cartella medesima era divenuta definitiva, ovvero con il decorso del sessantesimo giorno dalla notifica (17.6.2009).
Ciò in conformità con quanto previsto dall'art. 2935 c.c. secondo cui "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Con riferimento alle cartelle indicate sub 2), 4), 5), 6) e 7), invece, tutte di importo inferiore a mille euro nei termini sopra indicati, l'intimazione e le cartelle impugnate devono ritenersi annullate ex lege e, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la Legge di Bilancio per l'anno 2023, n. 197 del 2022, ha previsto, all'articolo 1, comma 222, che
"sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali [...]".
Deve invece essere annullata, per intervenuta prescrizione, la cartella di pagamento n.
01420120044835578000 notificata il 19.12.2012, avente ad oggetto tassa automobilistica, di valore superiore a mille euro, come anche in parte qua l'impugnata intimazione. Sotto tale profilo si osserva che la prescrizione della cartella in esame, che è divenuta definitiva in data 17.2.2013, allo scadere del sessantesimo giorno previsto per la sua impugnazione, è maturata alla data del 31.12.2016, ovvero con il decorrere del terzo anno successivo, come previsto per il tributo principale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 953 del 1982. Tardivo deve infatti essere considerato l'atto interruttivo emesso dall'Agente della Riscossione con riferimento a tale cartella, poiché lo stesso è intervenuto in data 12.9.2017, quando ormai il diritto di credito si era prescritto per le ragioni spiegate.
Per tali ragioni il ricorso deve essere in parte accolto, e la parte soccombente condannata alle spese, nella misura che si indica in dispositivo. Nel resto, come sopra indicato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'ADER lamentandone l'erroneità per non avere tenuto conto il primo giudice degli atti interruttivi prodotti nel giudizio di primo grado costituiti da tre richieste di rateizzazione e da un 'intimazione di pagamento intervenuti tra il 2015 ed il 2017 chiedendo la riforma della sentenza relativamente il credito di cui alla 1) cartella di pagamento n. 01420090003950110000 notificata il 18.04.2009, avente ad oggetto IRAP e IVA;
Costituendosi in giudizio la società appellata chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in considerazione della novità dell'eccezione di interruzione formulata nell'atto di appello.
All'udienza del 20.1. 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Premesso che è incontestata ed incontestabile l'efficacia interruttiva delle tre richieste di rateazione e dell'intimazione di pagamento sopra indicati, intervenuti entro i dieci anni dalla notifica dell cartella di pagamento ( avvenuta nel 2009) deve rilevarsi l'infondatezza del rilievo in ordine alla inammissibilità dell'appello atteso che già in primo grado era stata stata contestata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione con la contestuale allegazione dei richiamati atti interruttivi a nulla rilevando che l'eccezione sia stata illustrata in maniera più articolata con riferimento soltanto ad alcune delle cartelle impugnate, circostanza tuttavia che può aver indotto in errore il primo giudice e che giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Il ricorso, dunque, con riferimento all'unica pretesa per cui non già stata declaratoria di cessazione della materia del contendere dei essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso;
spese del doppio grado compensate.
Bari 20.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
MA OL, LA
DI MODUGNO OL, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2764/2023 depositato il 17/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.n.c. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Studio Associato Società_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Studio Associato Società_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 31/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420219007371367000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090003950110000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 snc, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 11.01.2022 nonché avverso le sette cartelle di pagamento sottostanti, per un importo pari a complessivi
€ 12.573,03 eccependo la prescrizione dei crediti riportati nelle sottostanti cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione che concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese.
In data 15.3.2023 la difesa della ricorrente depositava memorie illustrative con cui, oltre ad insistere per l'accoglimento del ricorso, con riferimento alla cartella avente ad oggetto tributi erariali, in quanto il relativo credito era da ritenersi prescritto e, dall'altro, oltre a insistere nella declaratoria di prescrizione, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle altre sei cartelle sottostanti, in virtù del loro annullamento, in quanto inferiori a mille euro, intervenuto a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.
All'odiema udienza, in assenza d entrambe le parti costituite, la CGT di primo grado con sentenza n. 1823/22 del 27.3.22 dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle sei cartelle di importo inferiore a € 1.000,00 ed accoglieva il ricorso relativamente alla settima cartella condannando la resistente al pagamento delle spese processuali, così motivando: “Il ricorso si reputa fondato nei termini che seguono e deve essere parzialmente accolto. Si premette che oggetto del presente ricorso - oltre all'impugnata intimazione di pagamento - sono sette cartelle alla medesima sottostanti e, precisamente:
1) cartella di pagamento n. 01420090003950110000 notificata il 18.04.2009, avente ad oggetto IRAP e
IVA;
2) cartella di pagamento n. 01420110009989433000 notificata il 21.12.2011, avente ad oggetto, avente ad oggetto tassa automobilistica, di valore inferiore a mille euro;
3) cartella di pagamento n. 01420120044835578000 notificata il 19.12.2012, avente ad oggetto tassa automobilistica, di valore superiore a mile euro;
4) cartella di pagamento n. 01420130033863278000 notificata il 20.11.2013, , avente ad oggetto tassa automobilistica, di valore inferiore a mille euro;
5) cartella di pagamento n. 01420140024586616000 notificata il 04.08.2014,, avente ad oggetto tassa comunale sugli immobili, di valore inferiore a mille euro;
6) cartella di pagamento n. 01420140031118953000 notificata il 03.10.2014, avente adoggetto tassa automobilistica, di valore inferiore a mile euro;
7) cartella di pagamento n. 01420150033042925000 notificata il 17.11.2015, con riferimento alla sola tassa automobilistica, di valore inferiore a mille euro. Ritiene il Collegio che l'intimazione debba essere annullata con riferimento alla prima delle cartelle indicate, in ragione dell'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale sottostante dovendosi, pertanto, annullare anche la cartella notificata in data 18.4.2009. In assenza di atti interruttivi che parte resistente non ha prodotto, infatti, il diritto si è prescritto alla data del 17.6.2019, decorsi dieci anni dal giorno in cui la cartella medesima era divenuta definitiva, ovvero con il decorso del sessantesimo giorno dalla notifica (17.6.2009).
Ciò in conformità con quanto previsto dall'art. 2935 c.c. secondo cui "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Con riferimento alle cartelle indicate sub 2), 4), 5), 6) e 7), invece, tutte di importo inferiore a mille euro nei termini sopra indicati, l'intimazione e le cartelle impugnate devono ritenersi annullate ex lege e, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la Legge di Bilancio per l'anno 2023, n. 197 del 2022, ha previsto, all'articolo 1, comma 222, che
"sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali [...]".
Deve invece essere annullata, per intervenuta prescrizione, la cartella di pagamento n.
01420120044835578000 notificata il 19.12.2012, avente ad oggetto tassa automobilistica, di valore superiore a mille euro, come anche in parte qua l'impugnata intimazione. Sotto tale profilo si osserva che la prescrizione della cartella in esame, che è divenuta definitiva in data 17.2.2013, allo scadere del sessantesimo giorno previsto per la sua impugnazione, è maturata alla data del 31.12.2016, ovvero con il decorrere del terzo anno successivo, come previsto per il tributo principale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 953 del 1982. Tardivo deve infatti essere considerato l'atto interruttivo emesso dall'Agente della Riscossione con riferimento a tale cartella, poiché lo stesso è intervenuto in data 12.9.2017, quando ormai il diritto di credito si era prescritto per le ragioni spiegate.
Per tali ragioni il ricorso deve essere in parte accolto, e la parte soccombente condannata alle spese, nella misura che si indica in dispositivo. Nel resto, come sopra indicato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'ADER lamentandone l'erroneità per non avere tenuto conto il primo giudice degli atti interruttivi prodotti nel giudizio di primo grado costituiti da tre richieste di rateizzazione e da un 'intimazione di pagamento intervenuti tra il 2015 ed il 2017 chiedendo la riforma della sentenza relativamente il credito di cui alla 1) cartella di pagamento n. 01420090003950110000 notificata il 18.04.2009, avente ad oggetto IRAP e IVA;
Costituendosi in giudizio la società appellata chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in considerazione della novità dell'eccezione di interruzione formulata nell'atto di appello.
All'udienza del 20.1. 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Premesso che è incontestata ed incontestabile l'efficacia interruttiva delle tre richieste di rateazione e dell'intimazione di pagamento sopra indicati, intervenuti entro i dieci anni dalla notifica dell cartella di pagamento ( avvenuta nel 2009) deve rilevarsi l'infondatezza del rilievo in ordine alla inammissibilità dell'appello atteso che già in primo grado era stata stata contestata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione con la contestuale allegazione dei richiamati atti interruttivi a nulla rilevando che l'eccezione sia stata illustrata in maniera più articolata con riferimento soltanto ad alcune delle cartelle impugnate, circostanza tuttavia che può aver indotto in errore il primo giudice e che giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Il ricorso, dunque, con riferimento all'unica pretesa per cui non già stata declaratoria di cessazione della materia del contendere dei essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso;
spese del doppio grado compensate.
Bari 20.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente