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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 12.05.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 2961 del 2022.
Per l'appellante è presente l'Avv. Floriana Terribile per delega dell'Avv. Ciro Renino, che conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio. Si riporta alla memoria per la discussione e alla nota spese ad essa allegata. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore di parte appellante si allontana dall'aula. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2961/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 04.02.2022 e notificato a mezzo p.e.c. in data 28.02.2022
DA
, codice fiscale nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Portici, al corso Garibaldi n. 179, presso lo studio dell'Avvocato Ciro
Renino che lo difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza prot. n.
66024/2019/94/IV Area Ter del 25.09.2019, notificata in data 01.10.2019, con la quale la prefettura di ritenuto fondato l'accertamento, ha ordinato al sig. di presentarsi il CP_1 Pt_1 giorno 19.11.2019 presso il proprio Nucleo operativo tossicodipendenze in applicazione di quanto previsto dall'art. 75, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Con sentenza n. 19071/2021, pubblicata in data 29.06.2021, il giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la convocazione innanzi al Prefetto un atto endo- procedimentale, come tale non impugnabile da parte dell'interessato, poiché non direttamente lesivo della sua sfera soggettiva.
Avverso la suddetta sentenza, l ha interposto appello, sostenendo che l'ordinanza era Pt_1 impugnabile, trattandosi di atto limitativo della libertà personale e lesivo della sua sfera giuridica, tenuto conto delle sanzioni applicabili in caso di mancata presentazione al colloquio. Del resto, nel provvedimento impugnato vi era l'avvertimento, secondo cui avverso di esso “poteva essere proposta opposizione al Giudice Di Pace territorialmente competente entro 10 giorni dalla notificazione dello stesso ai sensi dell'art. 75 comma 4, del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309
1 modificato dalla legge 21 Febbraio 2006, n. 49”. Ciò dedotto, l ha concluso per Pt_1
l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La è rimasta contumace. CP_1
*****
§ 2. L'appello è tempestivo anche se risulta iscritto a ruolo in data 04.02.2022, oltre il termine di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c..
Ed invero, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 29.06.2021, il termine lungo è scaduto in data 31.01.2022, in quanto: a) ai sei mesi ex art. 327 c.p.c. vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione dei termini processuali nel c.d. periodo feriale, previsti dall'art. 1 della legge n. 742 del 07.10.1969; b) il 29.01.2022 cadeva di sabato, con conseguente slittamento del termine al successivo lunedì, secondo quanto stabilito dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c..
Come dimostrato dalla documentazione allegata alle note depositate in data 18.12.2024,
l'appello è stato inviato alla cancelleria del tribunale di Napoli a mezzo p.e.c. in data 31.01.2022
e quindi nell'ultimo giorno utile, sennonché la cancelleria ha rifiutato l'iscrizione, con p.e.c. inviata in data 02.02.2022 con la seguente motivazione: “atti da inviare su registro contenzioso”. Orbene, l'eventuale errore commesso nell'invio non ha inciso sulla tempestività dell'appello, posto che la cancelleria doveva comunque accettare il ricorso iscrivendolo nel registro contenzioso.
§ 3. Ancora in via preliminare, va osservato che il gravame è ammissibile anche se l' Pt_1 non ha riproposto i motivi di merito alla base dell'opposizione, limitandosi a contestare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito (come accaduto nel caso di specie), i motivi di appello, che a norma dell'art. 342 c.p.c., devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia. In siffatta evenienza,
l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente all'inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., 13/01/2022, n. 927 e i numerosi precedenti da essa richiamati).
§ 4. La decisione di inammissibilità dell'opposizione deve essere confermata sia pure sulla base di ragioni diverse rispetto a quelle esposte nella sentenza appellata.
Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 75, comma 4, del d.P.R. n. 309 del
09.10.1990, l'ordinanza con cui il Prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata, per stabilire in contraddittorio, l'eventuale sanzione da applicare, può essere impugnata mediante opposizione al giudice di pace entro il termine di 10 giorni dalla sua
2 notificazione. Il giudice di prime cure ha dunque errato nel ritenere l'ordinanza non impugnabile, in quanto avente natura endo-procedimentale: è lo stesso legislatore a prevedere un rimedio giurisdizionale avverso l'ordinanza, ritenendola immediatamente lesiva della sfera personale del destinatario.
Tuttavia, l'ordinanza è stata notificata in data 01.10.2019 e il ricorso è stato proposto mediante plico raccomandato spedito in data 31.10.2019 (vedi verbale di udienza del
14.04.2025, nonché memoria depositata in data 29.04.2025), oltre il termine di 10 giorni previsto dalla legge.
Ad avviso del Tribunale con lo spirare del suddetto termine, l'interessato non può più porre in discussione l'accertamento dell'illecito, perché si chiude la fase del procedimento finalizzata a tale scopo. Di qui l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall . Pt_1
Onde motivare quanto precede, occorre partire delle norme disciplinanti il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 309 del
1990 nei confronti di “chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Il comma 4 della suddetta norma è formulato nel seguente modo: "Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso
l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni.
Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13".
Il successivo comma 9, a sua volta, afferma: “Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8
3 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8”.
Il legislatore ha dunque costruito il procedimento secondo una concezione bifasica, distinguendo fra l'accertamento del fatto e l'irrogazione delle sanzioni. Infatti, il Prefetto convoca l'interessato soltanto qualora ritenga che l'accertamento sia fondato;
all'esito dell'eventuale fase svolta in contraddittorio, il Prefetto emette l'ordinanza applicativa di una delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'art. 75 o, in alternativa, laddove ritenga fondate le difese dell'interessato, dispone l'archiviazione con ordinanza motivata;
anche l'ordinanza applicativa della sanzione è impugnabile dinanzi al giudice di pace mediante l'opposizione disciplinata dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, come previsto dal successivo art. 8, espressamente richiamato dal comma 9 del citato art. 75.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la mancata impugnazione del provvedimento che accerta l'evento nella sua materialità determina una cesura procedurale con la successiva fase, nella quale il giudice dell'opposizione non può più rimettere in discussione la ricostruzione del fatto, ma deve solo occuparsi della misura e della legittimità delle sanzioni, rispetto ad una situazione fattuale ormai irrefutabile” (Cass. civ., sez. II, 12/10/2022, n.29747).
Dunque, dalla natura bifasica del procedimento si ricava la perentorietà del termine previsto dal comma 4. Infatti, se l'impugnazione non viene proposta entro i 10 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di convocazione, la fase a contraddittorio (eventuale) si chiude e il Prefetto può passare alla fase concernente l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. A questo punto,
l'eventuale impugnazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni non può rimettere in discussione l'accertamento in ordine alla sussistenza del fatto illecito, che si è ormai cristallizzato.
Se così non fosse, ossia se il termine di 10 giorni non fosse perentorio, l'accertamento potrebbe sempre essere rimesso in discussione, anche dopo l'emanazione dell'ordinanza sanzionatoria, ma, come visto in precedenza, ciò non è possibile.
D'altro canto, la perentorietà del termine entro cui impugnare l'ordinanza di convocazione si ricava dalla disciplina applicabile al giudizio di opposizione. Come in precedenza accennato, vi è un'apposita norma, l'art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2011, che regola l'opposizione all'ordinanza applicativa delle sanzioni, estendendo ad essa la disciplina prevista dal precedente art. 6, che definisce perentorio il termine entro cui va proposta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione. Ebbene, la norma da ultimo richiamata si applica anche al giudizio di opposizione all'ordinanza prefettizia di convocazione dell'interessato in virtù del richiamo contenuto nel comma 12 dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, a mente del quale “si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge
24 novembre 1981, n. 689”. Tra le norme comprese nella sezione II del capo I vi è l'art. 22, il cui comma 2 stabilisce che “l'opposizione è regolata dall'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011”. Dunque, la perentorietà del termine di 10 giorni discende dall'applicazione dell'articolo da ultimo menzionato al giudizio di opposizione.
Da quanto precede deriva che il mancato rispetto del termine di 10 giorni determina
4 l'inammissibilità dell'opposizione.
Appare inconferente, rispetto al tema trattato, il richiamo da parte dell della sentenza Pt_1 del Consiglio di Stato n. 7004 del 06.08.2024, la quale quando statuisce che “in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio [……] il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio ed il suo superamento non determina, perciò, l'illegittimità dell'atto, ma una semplice irregolarità non viziante [……]”. La sentenza si riferisce, infatti, al termine di conclusione del procedimento amministrativo e al principio di inesauribilità del potere della pubblica amministrazione di provvedere per il raggiungimento dell'interesse pubblico.
§ 4.1. Nel ricorso in primo grado, l ha chiesto di essere rimesso in termini per la Pt_1 proposizione dell'opposizione, in quanto il provvedimento impugnato non indica con esattezza l'autorità giudiziaria a cui è possibile ricorrere, ma si limita ad avvisare il destinatario che l'opposizione può essere proposta dinanzi al giudice di pace territorialmente competente.
Ad avviso del Tribunale, tale omissione non giustifica la rimessione in termini, in quanto l'opponente non ha nemmeno spiegato per quale motivo la mancata indicazione del giudice territorialmente competente avrebbe influito sulla tardiva proposizione del ricorso. Inoltre, la competenza territoriale è facilmente desumibile dal comma 13 dell'art. 75, espressamente richiamato dal comma 4 al fine di individuare il giudice competente per il giudizio di opposizione.
In conclusione, per i motivi in precedenza esposti, va confermata la pronunzia di inammissibilità dell'opposizione, con conseguente rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 19071/2021 del giudice Parte_1 di pace di CP_1
b) nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115.
Napoli, 12.05.2025.
Il Giudice
5
Per l'appellante è presente l'Avv. Floriana Terribile per delega dell'Avv. Ciro Renino, che conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio. Si riporta alla memoria per la discussione e alla nota spese ad essa allegata. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore di parte appellante si allontana dall'aula. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2961/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 04.02.2022 e notificato a mezzo p.e.c. in data 28.02.2022
DA
, codice fiscale nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Portici, al corso Garibaldi n. 179, presso lo studio dell'Avvocato Ciro
Renino che lo difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza prot. n.
66024/2019/94/IV Area Ter del 25.09.2019, notificata in data 01.10.2019, con la quale la prefettura di ritenuto fondato l'accertamento, ha ordinato al sig. di presentarsi il CP_1 Pt_1 giorno 19.11.2019 presso il proprio Nucleo operativo tossicodipendenze in applicazione di quanto previsto dall'art. 75, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Con sentenza n. 19071/2021, pubblicata in data 29.06.2021, il giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la convocazione innanzi al Prefetto un atto endo- procedimentale, come tale non impugnabile da parte dell'interessato, poiché non direttamente lesivo della sua sfera soggettiva.
Avverso la suddetta sentenza, l ha interposto appello, sostenendo che l'ordinanza era Pt_1 impugnabile, trattandosi di atto limitativo della libertà personale e lesivo della sua sfera giuridica, tenuto conto delle sanzioni applicabili in caso di mancata presentazione al colloquio. Del resto, nel provvedimento impugnato vi era l'avvertimento, secondo cui avverso di esso “poteva essere proposta opposizione al Giudice Di Pace territorialmente competente entro 10 giorni dalla notificazione dello stesso ai sensi dell'art. 75 comma 4, del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309
1 modificato dalla legge 21 Febbraio 2006, n. 49”. Ciò dedotto, l ha concluso per Pt_1
l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La è rimasta contumace. CP_1
*****
§ 2. L'appello è tempestivo anche se risulta iscritto a ruolo in data 04.02.2022, oltre il termine di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c..
Ed invero, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 29.06.2021, il termine lungo è scaduto in data 31.01.2022, in quanto: a) ai sei mesi ex art. 327 c.p.c. vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione dei termini processuali nel c.d. periodo feriale, previsti dall'art. 1 della legge n. 742 del 07.10.1969; b) il 29.01.2022 cadeva di sabato, con conseguente slittamento del termine al successivo lunedì, secondo quanto stabilito dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c..
Come dimostrato dalla documentazione allegata alle note depositate in data 18.12.2024,
l'appello è stato inviato alla cancelleria del tribunale di Napoli a mezzo p.e.c. in data 31.01.2022
e quindi nell'ultimo giorno utile, sennonché la cancelleria ha rifiutato l'iscrizione, con p.e.c. inviata in data 02.02.2022 con la seguente motivazione: “atti da inviare su registro contenzioso”. Orbene, l'eventuale errore commesso nell'invio non ha inciso sulla tempestività dell'appello, posto che la cancelleria doveva comunque accettare il ricorso iscrivendolo nel registro contenzioso.
§ 3. Ancora in via preliminare, va osservato che il gravame è ammissibile anche se l' Pt_1 non ha riproposto i motivi di merito alla base dell'opposizione, limitandosi a contestare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito (come accaduto nel caso di specie), i motivi di appello, che a norma dell'art. 342 c.p.c., devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia. In siffatta evenienza,
l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente all'inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., 13/01/2022, n. 927 e i numerosi precedenti da essa richiamati).
§ 4. La decisione di inammissibilità dell'opposizione deve essere confermata sia pure sulla base di ragioni diverse rispetto a quelle esposte nella sentenza appellata.
Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 75, comma 4, del d.P.R. n. 309 del
09.10.1990, l'ordinanza con cui il Prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata, per stabilire in contraddittorio, l'eventuale sanzione da applicare, può essere impugnata mediante opposizione al giudice di pace entro il termine di 10 giorni dalla sua
2 notificazione. Il giudice di prime cure ha dunque errato nel ritenere l'ordinanza non impugnabile, in quanto avente natura endo-procedimentale: è lo stesso legislatore a prevedere un rimedio giurisdizionale avverso l'ordinanza, ritenendola immediatamente lesiva della sfera personale del destinatario.
Tuttavia, l'ordinanza è stata notificata in data 01.10.2019 e il ricorso è stato proposto mediante plico raccomandato spedito in data 31.10.2019 (vedi verbale di udienza del
14.04.2025, nonché memoria depositata in data 29.04.2025), oltre il termine di 10 giorni previsto dalla legge.
Ad avviso del Tribunale con lo spirare del suddetto termine, l'interessato non può più porre in discussione l'accertamento dell'illecito, perché si chiude la fase del procedimento finalizzata a tale scopo. Di qui l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall . Pt_1
Onde motivare quanto precede, occorre partire delle norme disciplinanti il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 309 del
1990 nei confronti di “chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Il comma 4 della suddetta norma è formulato nel seguente modo: "Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso
l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni.
Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13".
Il successivo comma 9, a sua volta, afferma: “Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8
3 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8”.
Il legislatore ha dunque costruito il procedimento secondo una concezione bifasica, distinguendo fra l'accertamento del fatto e l'irrogazione delle sanzioni. Infatti, il Prefetto convoca l'interessato soltanto qualora ritenga che l'accertamento sia fondato;
all'esito dell'eventuale fase svolta in contraddittorio, il Prefetto emette l'ordinanza applicativa di una delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'art. 75 o, in alternativa, laddove ritenga fondate le difese dell'interessato, dispone l'archiviazione con ordinanza motivata;
anche l'ordinanza applicativa della sanzione è impugnabile dinanzi al giudice di pace mediante l'opposizione disciplinata dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, come previsto dal successivo art. 8, espressamente richiamato dal comma 9 del citato art. 75.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la mancata impugnazione del provvedimento che accerta l'evento nella sua materialità determina una cesura procedurale con la successiva fase, nella quale il giudice dell'opposizione non può più rimettere in discussione la ricostruzione del fatto, ma deve solo occuparsi della misura e della legittimità delle sanzioni, rispetto ad una situazione fattuale ormai irrefutabile” (Cass. civ., sez. II, 12/10/2022, n.29747).
Dunque, dalla natura bifasica del procedimento si ricava la perentorietà del termine previsto dal comma 4. Infatti, se l'impugnazione non viene proposta entro i 10 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di convocazione, la fase a contraddittorio (eventuale) si chiude e il Prefetto può passare alla fase concernente l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. A questo punto,
l'eventuale impugnazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni non può rimettere in discussione l'accertamento in ordine alla sussistenza del fatto illecito, che si è ormai cristallizzato.
Se così non fosse, ossia se il termine di 10 giorni non fosse perentorio, l'accertamento potrebbe sempre essere rimesso in discussione, anche dopo l'emanazione dell'ordinanza sanzionatoria, ma, come visto in precedenza, ciò non è possibile.
D'altro canto, la perentorietà del termine entro cui impugnare l'ordinanza di convocazione si ricava dalla disciplina applicabile al giudizio di opposizione. Come in precedenza accennato, vi è un'apposita norma, l'art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2011, che regola l'opposizione all'ordinanza applicativa delle sanzioni, estendendo ad essa la disciplina prevista dal precedente art. 6, che definisce perentorio il termine entro cui va proposta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione. Ebbene, la norma da ultimo richiamata si applica anche al giudizio di opposizione all'ordinanza prefettizia di convocazione dell'interessato in virtù del richiamo contenuto nel comma 12 dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, a mente del quale “si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge
24 novembre 1981, n. 689”. Tra le norme comprese nella sezione II del capo I vi è l'art. 22, il cui comma 2 stabilisce che “l'opposizione è regolata dall'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011”. Dunque, la perentorietà del termine di 10 giorni discende dall'applicazione dell'articolo da ultimo menzionato al giudizio di opposizione.
Da quanto precede deriva che il mancato rispetto del termine di 10 giorni determina
4 l'inammissibilità dell'opposizione.
Appare inconferente, rispetto al tema trattato, il richiamo da parte dell della sentenza Pt_1 del Consiglio di Stato n. 7004 del 06.08.2024, la quale quando statuisce che “in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio [……] il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio ed il suo superamento non determina, perciò, l'illegittimità dell'atto, ma una semplice irregolarità non viziante [……]”. La sentenza si riferisce, infatti, al termine di conclusione del procedimento amministrativo e al principio di inesauribilità del potere della pubblica amministrazione di provvedere per il raggiungimento dell'interesse pubblico.
§ 4.1. Nel ricorso in primo grado, l ha chiesto di essere rimesso in termini per la Pt_1 proposizione dell'opposizione, in quanto il provvedimento impugnato non indica con esattezza l'autorità giudiziaria a cui è possibile ricorrere, ma si limita ad avvisare il destinatario che l'opposizione può essere proposta dinanzi al giudice di pace territorialmente competente.
Ad avviso del Tribunale, tale omissione non giustifica la rimessione in termini, in quanto l'opponente non ha nemmeno spiegato per quale motivo la mancata indicazione del giudice territorialmente competente avrebbe influito sulla tardiva proposizione del ricorso. Inoltre, la competenza territoriale è facilmente desumibile dal comma 13 dell'art. 75, espressamente richiamato dal comma 4 al fine di individuare il giudice competente per il giudizio di opposizione.
In conclusione, per i motivi in precedenza esposti, va confermata la pronunzia di inammissibilità dell'opposizione, con conseguente rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 19071/2021 del giudice Parte_1 di pace di CP_1
b) nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115.
Napoli, 12.05.2025.
Il Giudice
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