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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 4303/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 10 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4303/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- ed con l'Avv. Viviana Rucci;
Parte_1 CP_1
- attori;
e
- on l'Avv. Anna Berra;
Controparte_2
- convenuto;
- ; CP_3
- convenuto contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori agivano in giudizio nei confronti dei convenuti, rispettivamente progettista direttore dei lavori ed appaltatore, al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento dei contratti di prestazione d'opera intellettuale e di appalto stipulati con gli stessi in relazione a lavori di recupero di due unità immobiliari di loro proprietà; chiedevano altresì il risarcimento del danno.
Si costituiva il solo convenuto che negava ogni profilo di inadempimento a CP_2
proprio carico e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
La pretesa degli attori può trovare parziale accoglimento avendo la CTU, alle cui puntuali ed esaurienti considerazioni questo Giudice ritiene di poter fare integrale riferimento, riscontrato numerosi vizi e difetti emendabili con interventi del costo complessivo di euro 53.000,00 oltre IVA.
La responsabilità va ascritta ad entrambi i convenuti trattandosi di vizi di natura esecutiva rispetto ai quali è comunque ravvisabile, in capo al direttore dei lavori, una colpevole inosservanza all'obbligo di sorveglianza;
le parti convenute, in ogni caso, rispondono solidalmente nei confronti degli attori indipendentemente dalle quote di responsabilità di ciascuno.
Vanno accolte le domande di risoluzione dei contratti oggetto di giudizio poiché i vizi accertati sono rilevanti ed eliminabili con una spesa pari quasi alla metà dell'importo dei lavori appaltati. Parimenti deve essere accolta la domanda risarcitoria per l'ammontare suindicato al quale sono da aggiungere la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Non possono invece essere riconosciuti gli ulteriori pregiudizi lamentati dagli attori.
Quanto al danno da ritardo il CTU ha infatti correttamente sottolineato come i lavori
(che dovevano essere ultimati entro il Febbraio 2020) erano terminati soltanto a
Giugno 2020 ma come nei mesi intermedi, in conseguenza della pandemia da covid
19, i cantieri erano stati chiusi ed i lavori erano comunque ripresi con notevole difficoltà; non appare quindi possibile affermare l'esistenza di un ritardo imputabile alle parti convenute. Relativamente invece ai danni da mancata locazione va sottolineato come gli attori, successivamente al venir meno dei rapporti con le parti convenute, non abbiano per lungo tempo provveduto né alla nomina di un nuovo direttore dei lavori per la conclusione delle pratiche amministrative né all'introduzione di un procedimento di
ATP che consentisse un più rapido accertamento dei difetti poi riscontrati in questa sede processuale;
sotto il profilo in esame il comportamento degli attori non pare pertanto improntato a quel dovere di diligenza sancito dall'art. 1227 c. 2 cc. ed impedisce l'accoglimento della loro domanda sul punto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
per le medesime ragioni le parti convenute soccombenti dovranno altresì sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Dichiara risolti per inadempimento delle parti convenute i contratti di appalto e di prestazione di opera intellettuale oggetto di giudizio.
2) Condanna le parti convenute in solido a corrispondere agli attori la somma di euro 53.000,00 (oltre IVA) oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti in causa.
4) Condanna le parti convenute in solido a rifondere gli attori delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 per spese ed euro 10,000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti convenute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 10 Giugno 2025. Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 4303/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 10 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4303/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- ed con l'Avv. Viviana Rucci;
Parte_1 CP_1
- attori;
e
- on l'Avv. Anna Berra;
Controparte_2
- convenuto;
- ; CP_3
- convenuto contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori agivano in giudizio nei confronti dei convenuti, rispettivamente progettista direttore dei lavori ed appaltatore, al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento dei contratti di prestazione d'opera intellettuale e di appalto stipulati con gli stessi in relazione a lavori di recupero di due unità immobiliari di loro proprietà; chiedevano altresì il risarcimento del danno.
Si costituiva il solo convenuto che negava ogni profilo di inadempimento a CP_2
proprio carico e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
La pretesa degli attori può trovare parziale accoglimento avendo la CTU, alle cui puntuali ed esaurienti considerazioni questo Giudice ritiene di poter fare integrale riferimento, riscontrato numerosi vizi e difetti emendabili con interventi del costo complessivo di euro 53.000,00 oltre IVA.
La responsabilità va ascritta ad entrambi i convenuti trattandosi di vizi di natura esecutiva rispetto ai quali è comunque ravvisabile, in capo al direttore dei lavori, una colpevole inosservanza all'obbligo di sorveglianza;
le parti convenute, in ogni caso, rispondono solidalmente nei confronti degli attori indipendentemente dalle quote di responsabilità di ciascuno.
Vanno accolte le domande di risoluzione dei contratti oggetto di giudizio poiché i vizi accertati sono rilevanti ed eliminabili con una spesa pari quasi alla metà dell'importo dei lavori appaltati. Parimenti deve essere accolta la domanda risarcitoria per l'ammontare suindicato al quale sono da aggiungere la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Non possono invece essere riconosciuti gli ulteriori pregiudizi lamentati dagli attori.
Quanto al danno da ritardo il CTU ha infatti correttamente sottolineato come i lavori
(che dovevano essere ultimati entro il Febbraio 2020) erano terminati soltanto a
Giugno 2020 ma come nei mesi intermedi, in conseguenza della pandemia da covid
19, i cantieri erano stati chiusi ed i lavori erano comunque ripresi con notevole difficoltà; non appare quindi possibile affermare l'esistenza di un ritardo imputabile alle parti convenute. Relativamente invece ai danni da mancata locazione va sottolineato come gli attori, successivamente al venir meno dei rapporti con le parti convenute, non abbiano per lungo tempo provveduto né alla nomina di un nuovo direttore dei lavori per la conclusione delle pratiche amministrative né all'introduzione di un procedimento di
ATP che consentisse un più rapido accertamento dei difetti poi riscontrati in questa sede processuale;
sotto il profilo in esame il comportamento degli attori non pare pertanto improntato a quel dovere di diligenza sancito dall'art. 1227 c. 2 cc. ed impedisce l'accoglimento della loro domanda sul punto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
per le medesime ragioni le parti convenute soccombenti dovranno altresì sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Dichiara risolti per inadempimento delle parti convenute i contratti di appalto e di prestazione di opera intellettuale oggetto di giudizio.
2) Condanna le parti convenute in solido a corrispondere agli attori la somma di euro 53.000,00 (oltre IVA) oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti in causa.
4) Condanna le parti convenute in solido a rifondere gli attori delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 per spese ed euro 10,000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti convenute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 10 Giugno 2025. Il Giudice
Andrea Canepa