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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/09/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
104 /2025 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 110044 //22002255 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo ll''88..11..22002255 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAGLI Parte_1 C.F._1
LUCA ABELE del foro di Brescia RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MACCALLI STEFANIA del foro di Brescia RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 10.9.25 le cui condizioni si intendono richiamate
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la moglie al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposato con la resistente in data 07/09/2008 nel Comune di
LC ; che dal matrimonio era nata la figlia (n. a BERGAMO il Per_1
22/02/2011), ancora minore. Asseriva essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi rilevando come egli aveva già lasciato la casa coniugale, di proprietà della moglie, e intendesse richiedere la declaratoria dell'addebito a causa della relazione sentimentale che la coniuge aveva iniziato con terzo soggetto che documentava con una relazione investigativa che allegava. Si soffermava sulla condizione patrimoniale e quindi assumeva di essere titolare al 55% della , svolgendo Parte_3
appunto l'attività di gestione, conduzione e coltivazione di terreni agricoli e allevamenti di bovine di latte, soffermandosi anche sulle vicende ereditarie della società stessa.
Concludeva così richiedendo la pronuncia della separazione coniugale con declaratoria dell'addebito alla moglie, l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre cui doveva essere assegnata la casa coniugale, ipotizzava la disciplina del suo diritto di visita e si dichiarava disposto a versare per il mantenimento ordinario della minore l'importo mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie.
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, contestando tuttavia la ricostruzione de ricorso e la richiesta a suo carico dell'addebito. Assumeva di contro che il marito, in particolare da quando aveva assunto la gestione dell'impresa agricola si disinteressava del tutto sia di lei che della figlia, tanto che tutto il carico della gestione familiare ricadeva da sempre su di lei che, oltre al lavoro presso la Tessitura
Orobica, doveva anche badare gli anziani genitori gravemente malati. Affermava di essere stata sempre denigrata e offesa dal marito, spesso minacciata, così d richiedere, a sua volta, la declaratoria di addebito per violazione del dovere di assistenza morale. Dopo aver sottolineato come fossero inattendibili le dichiarazioni del marito, concludeva chiedendo pagina 2 di 9 la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa coniugale, già di sua esclusiva proprietà, chiedeva un assegno per la figlia di € 1000,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedeva altresì l'assegno di mantenimento per sé di € 500,00 mensili e la restituzione della somma di € 35.000,00 che riteneva ingiustamente prelevato dal c/c da parte del marito.
La prima udienza di comparizione si prolungava per consentire una accordo che infatti si raggiungeva all'udienza del 10.9.2025 ove , subito dopo l'emissione del provvedimenti provvisori, il giudizio veniva rimesso avanti al Collegio per la decisione immediata.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi della figlia minore che potrà continuare a vivere nella casa coniugale insieme alla madre e vedere il padre quando lo stesso è effettivamente libero dal lavoro.
La scelta della responsabilità condivisa delle parti non rende più necessario l'ascolto della minore.
Si deve inoltre dare atto che è intervenuta la rinunzia reciproca alle iniziali richieste di addebito, così come anche la rinuncia a richiedere l'assegno di mantenimento da parte della resistente
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
pagina 3 di 9 - Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (atto n. 13, parte II°, serie
[...]
A, registro del Comune di LC , Atti di Matrimonio dell'anno 2008 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LC (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Si dà atto della rinuncia reciproca alle richieste di addebito delle parti
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori , con collocamento prevalente presso la madre nella sua residenza;
- 3) dispone che il padre possa vedere e frequentare la figlia liberamente, ogni qualvolta lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della stessa, previo avviso, e di tenerla con sé secondo le seguenti modalità:
o - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino al lunedì mattina quando la riporta a scuola, nonché nel giorno di mercoledì, dalle ore
19 sino alle ore 8 del giorno successivo, inoltre, nella settimana in cui il padre non avrà con sé la figlia per il weekend, e dunque a settimane alternate, dal venerdì alle ore 19 al sabato mattina;
pagina 4 di 9 o - per due settimane, anche non consecutive, e da concordarsi con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno, durante le vacanze estive in località di villeggiatura;
o - per una settimana durante le vacanze natalizie alternando con l'altro genitore, di anno in anno, la settimana comprendente il Natale con quella comprendente il Capodanno;
o - per tre giorni durante le vacanze pasquali;
o - ponti e festività infra-annuali alternati;
- 4) pone a carico del ricorrente l'onere di versare entro l'1 di ogni mese a titolo di assegno di mantenimento per la minore l'importo di € 1000,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT annuale
- 5) Pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno l'obbligo di versare le spese straordinarie per la figlia come da Protocollo di questo Tribunale che si riporta integralmente:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
pagina 5 di 9 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico pagina 6 di 9 sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. pagina 7 di 9 - Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 8 di 9 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
- 6) dà atto della rinuncia della resistente alla richiesta dell'assegno per il suo mantenimento;
- 7) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'11.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 9 di 9
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 110044 //22002255 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo ll''88..11..22002255 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAGLI Parte_1 C.F._1
LUCA ABELE del foro di Brescia RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MACCALLI STEFANIA del foro di Brescia RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 10.9.25 le cui condizioni si intendono richiamate
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la moglie al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposato con la resistente in data 07/09/2008 nel Comune di
LC ; che dal matrimonio era nata la figlia (n. a BERGAMO il Per_1
22/02/2011), ancora minore. Asseriva essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi rilevando come egli aveva già lasciato la casa coniugale, di proprietà della moglie, e intendesse richiedere la declaratoria dell'addebito a causa della relazione sentimentale che la coniuge aveva iniziato con terzo soggetto che documentava con una relazione investigativa che allegava. Si soffermava sulla condizione patrimoniale e quindi assumeva di essere titolare al 55% della , svolgendo Parte_3
appunto l'attività di gestione, conduzione e coltivazione di terreni agricoli e allevamenti di bovine di latte, soffermandosi anche sulle vicende ereditarie della società stessa.
Concludeva così richiedendo la pronuncia della separazione coniugale con declaratoria dell'addebito alla moglie, l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre cui doveva essere assegnata la casa coniugale, ipotizzava la disciplina del suo diritto di visita e si dichiarava disposto a versare per il mantenimento ordinario della minore l'importo mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie.
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, contestando tuttavia la ricostruzione de ricorso e la richiesta a suo carico dell'addebito. Assumeva di contro che il marito, in particolare da quando aveva assunto la gestione dell'impresa agricola si disinteressava del tutto sia di lei che della figlia, tanto che tutto il carico della gestione familiare ricadeva da sempre su di lei che, oltre al lavoro presso la Tessitura
Orobica, doveva anche badare gli anziani genitori gravemente malati. Affermava di essere stata sempre denigrata e offesa dal marito, spesso minacciata, così d richiedere, a sua volta, la declaratoria di addebito per violazione del dovere di assistenza morale. Dopo aver sottolineato come fossero inattendibili le dichiarazioni del marito, concludeva chiedendo pagina 2 di 9 la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa coniugale, già di sua esclusiva proprietà, chiedeva un assegno per la figlia di € 1000,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedeva altresì l'assegno di mantenimento per sé di € 500,00 mensili e la restituzione della somma di € 35.000,00 che riteneva ingiustamente prelevato dal c/c da parte del marito.
La prima udienza di comparizione si prolungava per consentire una accordo che infatti si raggiungeva all'udienza del 10.9.2025 ove , subito dopo l'emissione del provvedimenti provvisori, il giudizio veniva rimesso avanti al Collegio per la decisione immediata.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi della figlia minore che potrà continuare a vivere nella casa coniugale insieme alla madre e vedere il padre quando lo stesso è effettivamente libero dal lavoro.
La scelta della responsabilità condivisa delle parti non rende più necessario l'ascolto della minore.
Si deve inoltre dare atto che è intervenuta la rinunzia reciproca alle iniziali richieste di addebito, così come anche la rinuncia a richiedere l'assegno di mantenimento da parte della resistente
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
pagina 3 di 9 - Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (atto n. 13, parte II°, serie
[...]
A, registro del Comune di LC , Atti di Matrimonio dell'anno 2008 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LC (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Si dà atto della rinuncia reciproca alle richieste di addebito delle parti
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori , con collocamento prevalente presso la madre nella sua residenza;
- 3) dispone che il padre possa vedere e frequentare la figlia liberamente, ogni qualvolta lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della stessa, previo avviso, e di tenerla con sé secondo le seguenti modalità:
o - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino al lunedì mattina quando la riporta a scuola, nonché nel giorno di mercoledì, dalle ore
19 sino alle ore 8 del giorno successivo, inoltre, nella settimana in cui il padre non avrà con sé la figlia per il weekend, e dunque a settimane alternate, dal venerdì alle ore 19 al sabato mattina;
pagina 4 di 9 o - per due settimane, anche non consecutive, e da concordarsi con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno, durante le vacanze estive in località di villeggiatura;
o - per una settimana durante le vacanze natalizie alternando con l'altro genitore, di anno in anno, la settimana comprendente il Natale con quella comprendente il Capodanno;
o - per tre giorni durante le vacanze pasquali;
o - ponti e festività infra-annuali alternati;
- 4) pone a carico del ricorrente l'onere di versare entro l'1 di ogni mese a titolo di assegno di mantenimento per la minore l'importo di € 1000,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT annuale
- 5) Pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno l'obbligo di versare le spese straordinarie per la figlia come da Protocollo di questo Tribunale che si riporta integralmente:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
pagina 5 di 9 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico pagina 6 di 9 sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. pagina 7 di 9 - Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 8 di 9 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
- 6) dà atto della rinuncia della resistente alla richiesta dell'assegno per il suo mantenimento;
- 7) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'11.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 9 di 9