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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/07/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, viste le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 262/2025 R.G.A.C.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Via Dei Mille, n. 243, presso lo studio dell'Avv.
Silvia Alì, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), Via Del Marinaio C.F._2
D'Italia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rosa Isabel Italiano, che la rappresenta e difende come procura in atti;
resistente con l'intervento del P.M. avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 conveniva in Parte_1 giudizio ed esponeva: Controparte_1
- di aver contratto il 7 settembre 2001 matrimonio in S. Filippo del Mela con
; Controparte_1
- che dalla predetta unione nasceva in data 26 settembre 2002, la figlia Per_1 - che a causa di divergenze caratteriali l'affectio coniugalis veniva meno;
- che in data 24 febbraio 2014 veniva omologata la separazione personale tra le parti;
- che tra gli accordi di separazione era stato previsto che “Il SI. è Pt_1 obbligato a contribuire al mantenimento economico della moglie e della figlia minore versando la somma di € 400,00 mensili presso il domicilio della moglie. Le spese straordinarie (salute, scolastiche, gite etc) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno. Quelle urgenti ed assolutamente necessarie potranno essere assunte senza il preventivo accordo di entrambi i genitori, le altre previo accordo degli stessi”.
- che con il passare degli anni tale disposizione era stata disapplicata per il venire meno delle condizioni di fatto che l'avevano determinata;
- che, in particolare, entrambe le parti instauravano nuove relazioni allietate dalla nascita di figli mentre la figlia della coppia, continuava a vivere nella casa Per_1 familiare sostenuta economicamente dal padre attraverso una sorta di mantenimento diretto della stessa.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Pronunciare sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 07.09.2001, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di S. Filippo del Mela, al n. 17, Anno 2001, Parte II, Serie A. Dare atto che già dai primi anni di separazione sono venuti meno i presupposti di fatto e di diritto per porre a carico del ricorrente, SI. qualsiasi obbligo di assegno Pt_1 divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio in favore della
SI.ra . Per l'effetto rigettare ogni istanza aversa eventualmente Controparte_1 formulata dalla resistente. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 5 giugno 2025 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alle domande del ricorrente e formulava le seguenti conclusioni:
[...]
“Pronunciare sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sigg.ri e;
2. Ritenere e dichiarare che non sussistono questioni di Pt_1 CP_1 carattere economico in quanto la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica Per_1 ed i coniugi hanno redditi propri adeguati a soddisfare le proprie esigenze personali e che gli stessi riconoscono di non aver diritto all'assegno divorzile;
3. Compensare tra le parti le spese giudiziali”. All'udienza del 15 luglio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti, con rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi nei rispettivi atti e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto del 21 febbraio 2014 depositato il 24 febbraio 2014.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Stante la mancata articolazione di altre domande, nessun altro profilo va regolamentato, neanche con riguardo alla figlia ormai maggiorenne.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 262/2025 R.G.,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di S. Filippo del Mela il 07/09/2001, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2001, tra ato a MILAZZO (ME) il 17/10/1974 e nata Parte_1 Controparte_1
a PIERRELATTE (FRANCIA) il 09/06/1978;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Filippo del Mela di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato
Civile a cura della Cancelleria;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 21 luglio 2025. Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.