Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Giuseppe Amoroso,
a scioglimento della riserva assunta in data odierna;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello R.G. 740/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ) presso la quale è ivi domiciliata in P.IVA_2
via Arsenale, n. 21;
contro
(c.f. ) residente in [...], Regione Controparte_1 C.F._1
Castellazzi n. 32, rappresentato e difeso, giusta delega allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv.to Laura Mana, del Foro di Cuneo, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Savigliano, Via Duccio Galimberti n. 24;
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conclusioni nell'interesse di , come da nota del Parte_1
31.03.2025: “L'Amministrazione, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, a seguito del rinvio disposto alla scorsa udienza rappresenta, come ormai nota, la modifica legislativa intervenuta e formula, in conseguenza, l'istanza di estinzione del giudizio pendente, come segue. Visto l'art. 21, comma 5, del D.L. 27 dicembre 2024, n.
202, entrato in vigore il 28 dicembre 2024, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15: -
Considerato che l'effetto estintivo dei giudizi pendenti opera di diritto fin dal momento dell'entrata in vigore della normativa sopra richiamata;
- Ritenuto che la ratio della disposizione normativa sia quella di evitare attività processuale inutile;
Questa Difesa
fa istanza affinché codesto Ecc.mo Giudice, dichiari l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate come disposto dalla normativa in vigore”;
nell'interesse di , come da comparsa di costituzione del Controparte_1
22.08.2024: “Dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque rigettare perché
destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 306/2023 del Giudice di Pace di Asti. Parte_2
In via incidentale in parziale riforma della sentenza di primo grado pagina 2 di 6 1) IN VIA PRINCIPALE dichiarare nullo e/o inesistente il suddetto avviso di addebito,
in quanto carente dei requisiti essenziali stabiliti dalla normativa di riferimento e pertanto illegittimo, per i motivi sopra indicati.
2) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, dichiarare l'illegittimità/invalidità con conseguente annullamento del suddetto avviso di addebito e di ogni atto ad esso presupposto, successivo e/o consequenziale, per violazione della normativa di settore,
per mancata indicazione e prova dell'infrazione contestata e per tutti i motivi dedotti in ricorso.
3) SEMPRE IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, disapplicare la normativa italiana in quanto in contrasto con la normativa comunitaria ed internazionale innanzi citata e per l'effetto annullare l'avvisto di addebito impugnato e ogni atto ad esso presupposto,
successivo e/o consequenziale.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preso atto che, con ricorso in appello depositato in data 07.04.2024,
[...]
ha domandato la riforma della sentenza n. Parte_3
306/2023 – emessa dal Giudice di Pace di Asti Dott.ssa Rita Falco, depositata il 07
ottobre 2023 e comunicata in data 05/12/2023 – con cui il Giudice di prime cure aveva accolto l'impugnazione dell'avviso di addebito ricevuto ex art. 4 sexies, comma 3, D.L.
pagina 3 di 6 44/2021 emesso nei confronti del per violazione dell'obbligo Controparte_1
vaccinale, rassegando le seguenti conclusioni: “In riforma dell'impugnata sentenza,
respingere il ricorso originariamente proposto perché infondato, e, conseguentemente,
confermare il provvedimento impugnato. Col favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”;
rilevato che, in data 22.08.2024, si è costituito in giudizio l'appellato CP_1
contestando, in fatto ed in diritto, le argomentazioni di parte avversa e
[...]
domandando il rigetto dell'appello;
rilevato che, nel corso del giudizio di appello, è sopravvenuto l'intervento normativo di cui all'art. 21, comma 5, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, entrato in vigore il 28
dicembre 2024 e convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15;
rilevato che, ai sensi della suddetta disposizione: “5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette Parte_1
in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
pagina 4 di 6 rilevato che la suddetta circostanza è stata richiamata dalla stessa parte appellante, come da nota del 31.03.2025;
considerato che l'effetto estintivo dei giudizi pendenti indicati dall'art. 21, comma 5, del
D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 opera di diritto fin dal momento dell'entrata in vigore della normativa sopra richiamata;
preso atto che la ratio della disposizione normativa sia quella di evitare attività
processuale inutile;
ritenuto che la forma del provvedimento con cui dichiarare l'estinzione del giudizio sia quello della sentenza, stante la consolidata opinione della Suprema Corte secondo cui:
“Il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica dichiari - nel giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace - l'estinzione del processo,
ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, e,
pertanto, non è soggetto a reclamo, ma a ricorso per cassazione della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione” (Cassazione civile sez. I -
25/02/2004, n. 3733)
P.Q.M.
1. dichiara l'estinzione del procedimento R.G. 740/2024 e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. dichiara integralmente compensate le spese tra le parti del giudizio;
Si comunichi.
Asti, 2 aprile 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
dott. Giuseppe Amoroso
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