Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 893/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20 gennaio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione nel procedimento RG 893/2022
avente ad oggetto: opposizione ad ATPO promossa da
, con l'avv. G. Nirta Parte_1
-Ricorrente- contro
, in pers. del legale rapp. pro tempore, con l'avv. C. Lolli CP_1
-Resistente-
Conclusioni dalle parti: come dai rispettivi atti e scritti difensivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, contestando l'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 445-bis cpc, RGN 2222/2020, rivendica la sussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio della pensione di inabilità previsto ex art. 12 della legge n. 118/71, sin dalla domanda amministrativa.
2. In particolare, evidenziando l'incidenza del complesso patologico che la affliggeva, siccome indicato nel ricorso introduttivo dell'epigrafato giudizio e documentato dalle allegazioni al ricorso, nell'opporsi all'esito dell'elaborato peritale, ha dedotto la grave compromissione delle condizioni generali ed il loro aggravamento, al punto da determinarne l'assoluta invalidità, quantificabile nella misura del 100%.
3. Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase, volte ad evidenziare le lacune dell'elaborato peritale, hanno indotto alla rinnovazione dell'istruttoria da parte di altro CTU, all'esito della quale è emerso come, effettivamente, il complesso patologico che affligge la ricorrente sia tale da
Così il CTU: … CONCLUSIONI Ill.mo sig Giudice D. DE LEO ,in risposta al primo quesito
,viste le patologie di cui la periziata è affetta,posso affermare che la sig.ra
[...]
presenta una invalidità al 100% e si trova nell'assoluta e permanente Parte_1 impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa,con diritto alla pensione
d'inabilità Art. 12 Legge n.118/1971 dalla data della visita peritale effettuata il
03/04/2024 ,perchè è da tale data che si evince un peggioramento della patologia artrosica,come riscontrato dalla visita fisiatrica del 03.09.2024,e,un peggioramento delle condizioni psichiche ,come riscontrato dalla visita psichiatrica del 29.04.2024.
Questo mi ha permesso di raggiungere il grado di invalidità riconosciuto.
4. Siffatta valutazione, congruamente e logicamente argomentata, merita d'essere condivisa, anche in considerazione della circostanza che non è stata specificatamente contestata da nessuna delle parti.
5. Le risultanze della consulenza medico legale, non altrimenti confutate, consentono quindi di accertare che da aprile 2024, è invalso il requisito sanitario che, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971, giustifica l'accesso della parte ricorrente alla provvidenza rivendicata.
6. L'insorgere del requisito sanitario accertato solo nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr. Cass. 16.5.2003, n. 7716 e Cass. 30.3.2011 n. 7307).
Altresì, le spese di consulenza della fase cautelare di ATP e della presente opposizione vanno poste a carico dell e liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- riconosce alla ricorrente il requisito sanitario per l'accesso per l'accesso al beneficio della pensione di inabilità art. 12 della legge n. 118/1971, dalla data del 03/04/2024;
- nulla per le spese;
- Pone a carico dell le spese di CTU della fase cautelare di ATP e della presente CP_1 opposizione liquidate con separati decreti
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 20/01/2025 alle ore 15:12 IL GIUDICE dott. Davide De Leo