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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2320/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di Parte_1 procura in atti dall'Avv. Maurizio Paoletti, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Antonella Vallauri, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“dichiara di aderire alla proposta del Giudice”
Per il convenuto: pagina 1 di 4 “dichiara di aderire alla proposta del Giudice”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 25.10.2024, ha chiesto al Tribunale di regolamentare Parte_1 le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con . La ricorrente ha in particolare domandato Controparte_1
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, un regime di visita comprendente weekend alternati e un pernottamento infrasettimanale e un contributo al mantenimento di 450,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito chiedendo l'affidamento condiviso con collocazione paritetica e mantenimento diretto.
Le parti sono state sentite all'udienza del 28.1.2025 e, all'esito, il Giudice Istruttore delegato ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita con il padre comprensivo di weekend alternati e di uno o due pernottamenti a seconda della spettanza del weekend e un contributo al mantenimento a carico del padre di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, con invito alle parti ad addivenire a una soluzione concordata della controversia a dette condizioni. È stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 9.4.2025. Le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere l'ordinanza del 7.2.2025 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti i mezzi istruttori dedotti. L'accordo delle parti sulle condizioni di affidamento e mantenimento rende del resto superfluo qualsiasi ulteriore accertamento.
3. L'affidamento condiviso della minore non è mai stato messo in discussione. La ricorrente ha prospettato che il convenuto sarebbe affetto da esaurimento o sindrome depressiva con tendenze anticonservative, ma vi ha fatto riferimento per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis.17
c.1, a fronte della richiesta avversaria di affidamento paritetico, e ha sempre consentito al padre, anche anteriormente all'introduzione del giudizio, di tenere con sé la bambina per ampi periodi.
pagina 2 di 4 La minore manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, non essendo allo stato ipotizzabile, in considerazione della tenera età, una paritarietà dei tempi di permanenza.
Quanto al regime di frequentazione con il padre, le parti hanno aderito a quanto stabilito nei provvedimenti provvisori che può essere confermato anche in via definitiva. Il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati dalle 9.30 del sabato alle 21.30 della domenica, oltre a un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) dall'uscita dall'asilo al rientro all'asilo del giorno successivo, nelle settimane che si concludono con i weekend di spettanza paterna, e due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì), dall'uscita dall'asilo al rientro all'asilo del giorno successivo, nelle settimane che si concludono con i weekend di spettanza materna, due settimane, anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, metà delle vacanze natalizie alternando il periodo 23/30 dicembre e quello 30 dicembre/6 gennaio, metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
4. Venendo infine agli aspetti economici, le parti hanno concordemente accettato la proposta del
Giudice delegato, pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale importo era stato ritenuto congruo, tenuto conto che la ricorrente percepisce una retribuzione di circa
1.300,00 euro mensili oltre straordinari (redditi lordi dichiarati nel 2024 per circa 22.500,00 euro) ed è gravata da un canone di locazione di 370,00 euro mensili, mentre il convenuto percepisce una retribuzione di 1.750,00 euro, oltre straordinari (redditi lordi dichiarati nel 2024 superiori ai 31.000 euro), e vive in un'abitazione in comodato d'uso gratuito (il versamento di un canone di locazione a partire da luglio 2025 è al momento circostanza futura e incerta).
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate, considerate l'accettazione della proposta conciliativa e la reciproca soccombenza rispetto alle domande originariamente proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Pt_2 collocazione prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre possa tenere con sé la minore, salvo diversi e più ampi accordi,
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera alle 21.30,
pagina 3 di 4 - un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola all'ingresso a scuola del giorno successivo nelle settimane che finiscono con il weekend di spettanza paterna e due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola all'ingresso a scuola nelle settimane che finiscono con il weekend di spettanza paterna,
- due settimane, anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il
31 maggio di ogni anno,
- metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il periodo 23/30 dicembre e quello 30 dicembre/6 gennaio,
- metà delle vacanze pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 Parte_1
e con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 16.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2320/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di Parte_1 procura in atti dall'Avv. Maurizio Paoletti, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Antonella Vallauri, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“dichiara di aderire alla proposta del Giudice”
Per il convenuto: pagina 1 di 4 “dichiara di aderire alla proposta del Giudice”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 25.10.2024, ha chiesto al Tribunale di regolamentare Parte_1 le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con . La ricorrente ha in particolare domandato Controparte_1
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, un regime di visita comprendente weekend alternati e un pernottamento infrasettimanale e un contributo al mantenimento di 450,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito chiedendo l'affidamento condiviso con collocazione paritetica e mantenimento diretto.
Le parti sono state sentite all'udienza del 28.1.2025 e, all'esito, il Giudice Istruttore delegato ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita con il padre comprensivo di weekend alternati e di uno o due pernottamenti a seconda della spettanza del weekend e un contributo al mantenimento a carico del padre di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, con invito alle parti ad addivenire a una soluzione concordata della controversia a dette condizioni. È stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 9.4.2025. Le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere l'ordinanza del 7.2.2025 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti i mezzi istruttori dedotti. L'accordo delle parti sulle condizioni di affidamento e mantenimento rende del resto superfluo qualsiasi ulteriore accertamento.
3. L'affidamento condiviso della minore non è mai stato messo in discussione. La ricorrente ha prospettato che il convenuto sarebbe affetto da esaurimento o sindrome depressiva con tendenze anticonservative, ma vi ha fatto riferimento per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis.17
c.1, a fronte della richiesta avversaria di affidamento paritetico, e ha sempre consentito al padre, anche anteriormente all'introduzione del giudizio, di tenere con sé la bambina per ampi periodi.
pagina 2 di 4 La minore manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, non essendo allo stato ipotizzabile, in considerazione della tenera età, una paritarietà dei tempi di permanenza.
Quanto al regime di frequentazione con il padre, le parti hanno aderito a quanto stabilito nei provvedimenti provvisori che può essere confermato anche in via definitiva. Il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati dalle 9.30 del sabato alle 21.30 della domenica, oltre a un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) dall'uscita dall'asilo al rientro all'asilo del giorno successivo, nelle settimane che si concludono con i weekend di spettanza paterna, e due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì), dall'uscita dall'asilo al rientro all'asilo del giorno successivo, nelle settimane che si concludono con i weekend di spettanza materna, due settimane, anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, metà delle vacanze natalizie alternando il periodo 23/30 dicembre e quello 30 dicembre/6 gennaio, metà delle vacanze pasquali alternando con la madre il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
4. Venendo infine agli aspetti economici, le parti hanno concordemente accettato la proposta del
Giudice delegato, pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale importo era stato ritenuto congruo, tenuto conto che la ricorrente percepisce una retribuzione di circa
1.300,00 euro mensili oltre straordinari (redditi lordi dichiarati nel 2024 per circa 22.500,00 euro) ed è gravata da un canone di locazione di 370,00 euro mensili, mentre il convenuto percepisce una retribuzione di 1.750,00 euro, oltre straordinari (redditi lordi dichiarati nel 2024 superiori ai 31.000 euro), e vive in un'abitazione in comodato d'uso gratuito (il versamento di un canone di locazione a partire da luglio 2025 è al momento circostanza futura e incerta).
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate, considerate l'accettazione della proposta conciliativa e la reciproca soccombenza rispetto alle domande originariamente proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Pt_2 collocazione prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre possa tenere con sé la minore, salvo diversi e più ampi accordi,
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera alle 21.30,
pagina 3 di 4 - un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola all'ingresso a scuola del giorno successivo nelle settimane che finiscono con il weekend di spettanza paterna e due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola all'ingresso a scuola nelle settimane che finiscono con il weekend di spettanza paterna,
- due settimane, anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il
31 maggio di ogni anno,
- metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il periodo 23/30 dicembre e quello 30 dicembre/6 gennaio,
- metà delle vacanze pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 Parte_1
e con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 16.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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