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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 380 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
GALLEA MARCO, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1
permanenza prevalente della stessa presso l'abitazione della madre;
2) il padre potrà frequentare e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, Per_1
previo accordo tra le parti, compatibilmente con le esigenze della minore nonché con la concorrente disponibilità dei genitori;
3) il IG. si obbliga a corrispondere in favore della IG.ra , a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di € 300,00 (Euro Per_1
trecento/00) mensili, che egli dovrà versare entro i primi cinque giorni di ogni mese, con obbligo di rivalutazione annuale di detto importo in misura pari all'aumento del costo della vita risultante dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall nei dodici mesi precedenti e ciò fino CP_1
al completamento del ciclo di studi, anche universitari, della minore e, comunque, fino al conseguimento di un'indipendenza economica e finanziaria da parte della minore stessa, con il suo pieno inserimento nella realtà sociale;
4) il IG. dovrà inoltre contribuire per metà nell'importo delle spese straordinarie, Parte_1
quali le spese di carattere medico, scolastico, ludico o sportivo, che dovranno essere sostenute nell'interesse della figlia minore purché previamente concordate e debitamente Per_1
documentate.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)