CASS
Sentenza 7 giugno 2022
Sentenza 7 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2022, n. 21956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21956 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: NT CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore dell'indagato, Avv. NICOLA MADIA, il quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e nel merito rigettare lo stesso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21956 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dall'indagato, era stata annullata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che aveva respinto l'istanza difensiva di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi 12 applicata ad NN LO in relazione ad associazione per delinquere finalizzata al compimento dei reati di bancarotta, riciclaggio, autoriciclaggio ed ai reati fine, disponendo, in riforma dell'appellata ordinanza, la revoca della misura interdittiva per difetto delle esigenze cautelari. 1.1 Al riguardo il Pubblico ministero, premesso che oggetto dell'impugnazione non erano né la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, né la sussistenza di un rischio di inquinamento probatorio, e richiamata la giurisprudenza in materia di esigenze cautelari, osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non emergeva in alcun modo che la gravità dei fatti contestati, anche alla luce dell'abilità dimostrata dal soggetto e del protrarsi nel tempo delle condotte criminose, in assenza di particolari segnali di rivisitazione critica della condotta commessa, non potessero essere elementi sufficienti a giustificare l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa;
nel caso in esame era stato acclarato che NN LO si era messo letteralmente al servizio di un'associazione criminale, dedita principalmente alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, per un periodo di quattro anni (dal 2015 al 2019), ed il suo contegno tenuto nell'interrogatorio di garanzia era stato tutt'altro che meritevole, visto che non aveva fornito alcuna spiegazione sulla correttezza del proprio operato;
il Pubblico Ministero evidenzia inoltre come ER avesse continuato a ricoprire un ruolo apicale in SIPA fino al 17 dicembre 2020, quando la società era stata dichiarata fallita, nonostante l'ennesimo tentativo di procrastinare la procedura concordataria e tardare la pronuncia di fallimento. Il Pubblico Ministero lamenta che il Tribunale aveva completamente omesso di valutare in concreto quali fossero le esigenze cautelari ravvisate dal giudice per le indagini preliminari a carico di ER, trascurando quindi che nel corso delle indagini preliminari era emerso che ER si era messo al servizio di un'associazione criminale, dedita principalmente alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, collaborando strettamente con il coindagato ON, prestandosi a rappresentare le società bulgare a lui riferibili nonché altre società 2 ‘-(< gestite dal sodalizio nell'ambito delle procedure concorsuali e in relazione a complesse operazioni finalizzate al riciclaggio ed all'autoriciclaggio dei proventi di condotte di bancarotte per distrazione (bastava pensare che proprio ad ER ON aveva assegnato la gestione della Sipa Management s.r.I., ovvero del "forziere" dell'associazione, unica società in grado di produrre introiti rilevanti per il gruppo in modo continuativo). Il Pubblico Ministero, richiamate le "Considerazioni finali" formulate nella richiesta cautelare e l'ordinanza emessa a carico degli indagati dal Giudice per le indagini preliminari in data 12/07/2021 con specifico riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, osserva che non corrispondeva al vero quanto scritto dal Tribunale secondo cui non ricorrevano circostanze ed elementi obiettivi che dessero conto che gli indagati mettessero al servizio di imprenditori o faccendieri disonesti la loro competenza in materia contabile o di gestione di imprese, posto che la polizia giudiziaria aveva evidenziato che ER era rimasto amministratore unico di Sipa Management s.r.I., fallita in data 17.12.2020, dopo l'ennesimo tentativo di procrastinare la procedura concordataria aggravando il dissesto della società, e che era ancora amministratore unico di CB Servizi s.r.I., la società utilizzata da ON per portare all'estero e far rientrare in Italia capitali illeciti;
inoltre, ER era stato deferito all'Autorità Giudiziaria di Milano per reati di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA e indebita compensazione, reati commessi nell'ambito della carica societaria ricoperta in Sipa Management s.r.I.; conclude quindi ritenendo la sussistenza del pericolo concreto ed attuale che ER possa commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede. 2. In data 26.4.2022 perveniva memoria nell'interesse di ER LO. 2.1 I difensori osservano che il ricorso per cassazione in materia cautelare è ammissibile solo se denuncia violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non quando propone una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, come il ricorso proposto dal Pubblico Ministero. 2.2 I difensori evidenziano inoltre che il Tribunale della Libertà di Bologna aveva annullato l'ordinanza genetica per le posizioni del notaio Ghirardini e dell'avv. Samaras, rilevando come la motivazione da parte del giudice per le indagini preliminari era del tutto inesistente ed inidonea a supportare l'irrogazione di misure restrittive sia per il reato associativo che per i reati fine. 2.3 I difensori rilevano che NN era dal gennaio 2021 totalmente inoccupato, che risultava amministratore della CB Servizi srl, da tempo non 3 operativa, che non si era messo a disposizione di una associazione criminale, visto che non esisteva alcuna associazione e che aveva risposto in maniera puntuale alle domande del giudice per le indagini preliminari, chiarendo la legittimità degli atti assunti;
ricostruiscono poi i rapporti con i coindagati e rilevano che ER aveva ricoperto l'incarico di amministratore della Sipa Management s.r.l. quando ON era uscito di scena ed in quanto la società non aveva alcun coinvolgimento con le vicende processuali del professionista in questione, e perché riteneva che la Sia Managment s.r.l. potesse essere salvata, anche in considerazione del fatto che era una società, sotto il profilo produttivo, sana, con 70 dipendenti, in grado di far crescere il fatturato;
la dichiarazione di fallimento aveva poi reso impossibile il realizzarsi del tentativo di salvataggio, facendo conseguire all'ex amministratore i rituali procedimenti penali per omesso versamento delle ritenute previdenziali, che afferivano al passato, non avendo alcuna connotazione (attesa la incensuratezza del soggetto) che potesse esprimere l'attualità e la concretezza di un pericolo, rilevante ex art. 274, lett. c), cod.proc.pen.; i difensori evidenziano come comunque ER, per tutto il periodo di amministrazione della società, era sempre stato sotto il cappello concordatario e del Commissario Giudiziale Avv. Polloni, oggi curatore fallimentare unitamente ad altri due professionisti, soggetto alla redazione di relazioni bimestrali sull'andamento gestionale, depositate presso il Tribunale di Milano. 2.4 Quanto alle esigenze cautelari, i difensori sottolineano che ER era persona priva di precedenti penali e di occupazione attiva, per cui non aveva alcuna possibilità di inquinare prove o reiterare reati, considerato anche che si discuteva di fatti molto indietro nel tempo e che gran parte delle vicende societarie contestate nel procedimento nulla avevano a che vedere con lui;
le motivazioni dell'ordinanza del Tribunale della Libertà ben avevano colto le peculiarità del reato in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Come osservato nella sentenza di questa Sezione n.15950/22 del 25/03/2022 (Ippolito, n.m.), "va sul punto ribadito che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della 4 gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin;
Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione;
Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo v. Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021, Nasti, non mass.)" Nel caso di specie, come evidenziato dal Pubblico Ministero ricorrente, sussistono indizi di colpevolezza dell'indagato (non contestati) in base ai quali risulta che lo stesso si è messo al servizio di un'associazione criminale dedita alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta per ben quattro anni ed ha continuato a ricoprire un ruolo apicale in Sipa Management s.r.l. fino a dicembre 2020 (fatto non contestato e risultante dalla nota della Squadra Mobile del 12 luglio 2021 richiamata a pag. 36 del ricorso per cassazione), quando la società è stata dichiarata fallita, unica società in grado di produrre introiti per il gruppo ed interessata da due capi di incolpazione per i reati di cui agli artt.110,cod.pen., 236 comma 2 lett. I) in relazione all'art. 216 comma 1 n.1 R.D. 267/42 (capo X) e 56, 110 648 bis cod,pen. (capo Al); ER era anche amministratore unico di CB Servizi s.r.I., società utilizzata da ON per portare all'estero e far rientrare capitali illeciti, circostanze importanti in quanto riguardano società coinvolte nelle operazioni illecite dell'associazione; pertanto, a fronte degli elementi sopra indicati, appare insufficiente la motivazione del Tribunale di Bologna secondo la quale il tempo trascorso e la rescissione del legame con il coindagato ON porterebbero a ritenere insussistente il pericolo di reiterazione del reato, non essendosi tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell'indagato, come invece sarebbe stato necessario alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. Peraltro, neppure appare corretta l'affermazione secondo la quale l'esercizio della professione apparirebbe nel caso di specie un "fatto neutro", visto che proprio la competenza del ricorrente era servita all'associazione per raggiungere i suoi scopi e la durata della stessa;
a tale proposito si deve precisare che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e 5 richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (vedi sul punto Sez.3, sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01). Giova infine evidenziare che risulta a questo Collegio che con ricorso n. 44090/2021 il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione del Tribunale di Bologna con la quale è stato rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari applicati al ricorrente (e ad altri indagati) con quella del divieto dì esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi 12, chiedendo di ripristinare la precedente misura;
con sentenza di questa Sezione, in accoglimento del ricorso anzidetto, è stato disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati con rinvio al Tribunale per nuovo esame;
ragioni di coerenza e di armonia delle decisioni suggeriscono di valutare l'opportunità di una trattazione unitaria delle fasi rescissorie di tali procedimenti e del presente procedimento. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, che dovrà motivare in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e, in caso di risposta affermativa al superiore quesito, quale sia la misura applicatine.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna - Sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso il 06/05/2022 Il consigliere estensore Il Preside US CI GE fl )
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore dell'indagato, Avv. NICOLA MADIA, il quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e nel merito rigettare lo stesso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21956 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dall'indagato, era stata annullata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che aveva respinto l'istanza difensiva di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi 12 applicata ad NN LO in relazione ad associazione per delinquere finalizzata al compimento dei reati di bancarotta, riciclaggio, autoriciclaggio ed ai reati fine, disponendo, in riforma dell'appellata ordinanza, la revoca della misura interdittiva per difetto delle esigenze cautelari. 1.1 Al riguardo il Pubblico ministero, premesso che oggetto dell'impugnazione non erano né la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, né la sussistenza di un rischio di inquinamento probatorio, e richiamata la giurisprudenza in materia di esigenze cautelari, osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non emergeva in alcun modo che la gravità dei fatti contestati, anche alla luce dell'abilità dimostrata dal soggetto e del protrarsi nel tempo delle condotte criminose, in assenza di particolari segnali di rivisitazione critica della condotta commessa, non potessero essere elementi sufficienti a giustificare l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa;
nel caso in esame era stato acclarato che NN LO si era messo letteralmente al servizio di un'associazione criminale, dedita principalmente alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, per un periodo di quattro anni (dal 2015 al 2019), ed il suo contegno tenuto nell'interrogatorio di garanzia era stato tutt'altro che meritevole, visto che non aveva fornito alcuna spiegazione sulla correttezza del proprio operato;
il Pubblico Ministero evidenzia inoltre come ER avesse continuato a ricoprire un ruolo apicale in SIPA fino al 17 dicembre 2020, quando la società era stata dichiarata fallita, nonostante l'ennesimo tentativo di procrastinare la procedura concordataria e tardare la pronuncia di fallimento. Il Pubblico Ministero lamenta che il Tribunale aveva completamente omesso di valutare in concreto quali fossero le esigenze cautelari ravvisate dal giudice per le indagini preliminari a carico di ER, trascurando quindi che nel corso delle indagini preliminari era emerso che ER si era messo al servizio di un'associazione criminale, dedita principalmente alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, collaborando strettamente con il coindagato ON, prestandosi a rappresentare le società bulgare a lui riferibili nonché altre società 2 ‘-(< gestite dal sodalizio nell'ambito delle procedure concorsuali e in relazione a complesse operazioni finalizzate al riciclaggio ed all'autoriciclaggio dei proventi di condotte di bancarotte per distrazione (bastava pensare che proprio ad ER ON aveva assegnato la gestione della Sipa Management s.r.I., ovvero del "forziere" dell'associazione, unica società in grado di produrre introiti rilevanti per il gruppo in modo continuativo). Il Pubblico Ministero, richiamate le "Considerazioni finali" formulate nella richiesta cautelare e l'ordinanza emessa a carico degli indagati dal Giudice per le indagini preliminari in data 12/07/2021 con specifico riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, osserva che non corrispondeva al vero quanto scritto dal Tribunale secondo cui non ricorrevano circostanze ed elementi obiettivi che dessero conto che gli indagati mettessero al servizio di imprenditori o faccendieri disonesti la loro competenza in materia contabile o di gestione di imprese, posto che la polizia giudiziaria aveva evidenziato che ER era rimasto amministratore unico di Sipa Management s.r.I., fallita in data 17.12.2020, dopo l'ennesimo tentativo di procrastinare la procedura concordataria aggravando il dissesto della società, e che era ancora amministratore unico di CB Servizi s.r.I., la società utilizzata da ON per portare all'estero e far rientrare in Italia capitali illeciti;
inoltre, ER era stato deferito all'Autorità Giudiziaria di Milano per reati di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA e indebita compensazione, reati commessi nell'ambito della carica societaria ricoperta in Sipa Management s.r.I.; conclude quindi ritenendo la sussistenza del pericolo concreto ed attuale che ER possa commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede. 2. In data 26.4.2022 perveniva memoria nell'interesse di ER LO. 2.1 I difensori osservano che il ricorso per cassazione in materia cautelare è ammissibile solo se denuncia violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non quando propone una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, come il ricorso proposto dal Pubblico Ministero. 2.2 I difensori evidenziano inoltre che il Tribunale della Libertà di Bologna aveva annullato l'ordinanza genetica per le posizioni del notaio Ghirardini e dell'avv. Samaras, rilevando come la motivazione da parte del giudice per le indagini preliminari era del tutto inesistente ed inidonea a supportare l'irrogazione di misure restrittive sia per il reato associativo che per i reati fine. 2.3 I difensori rilevano che NN era dal gennaio 2021 totalmente inoccupato, che risultava amministratore della CB Servizi srl, da tempo non 3 operativa, che non si era messo a disposizione di una associazione criminale, visto che non esisteva alcuna associazione e che aveva risposto in maniera puntuale alle domande del giudice per le indagini preliminari, chiarendo la legittimità degli atti assunti;
ricostruiscono poi i rapporti con i coindagati e rilevano che ER aveva ricoperto l'incarico di amministratore della Sipa Management s.r.l. quando ON era uscito di scena ed in quanto la società non aveva alcun coinvolgimento con le vicende processuali del professionista in questione, e perché riteneva che la Sia Managment s.r.l. potesse essere salvata, anche in considerazione del fatto che era una società, sotto il profilo produttivo, sana, con 70 dipendenti, in grado di far crescere il fatturato;
la dichiarazione di fallimento aveva poi reso impossibile il realizzarsi del tentativo di salvataggio, facendo conseguire all'ex amministratore i rituali procedimenti penali per omesso versamento delle ritenute previdenziali, che afferivano al passato, non avendo alcuna connotazione (attesa la incensuratezza del soggetto) che potesse esprimere l'attualità e la concretezza di un pericolo, rilevante ex art. 274, lett. c), cod.proc.pen.; i difensori evidenziano come comunque ER, per tutto il periodo di amministrazione della società, era sempre stato sotto il cappello concordatario e del Commissario Giudiziale Avv. Polloni, oggi curatore fallimentare unitamente ad altri due professionisti, soggetto alla redazione di relazioni bimestrali sull'andamento gestionale, depositate presso il Tribunale di Milano. 2.4 Quanto alle esigenze cautelari, i difensori sottolineano che ER era persona priva di precedenti penali e di occupazione attiva, per cui non aveva alcuna possibilità di inquinare prove o reiterare reati, considerato anche che si discuteva di fatti molto indietro nel tempo e che gran parte delle vicende societarie contestate nel procedimento nulla avevano a che vedere con lui;
le motivazioni dell'ordinanza del Tribunale della Libertà ben avevano colto le peculiarità del reato in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Come osservato nella sentenza di questa Sezione n.15950/22 del 25/03/2022 (Ippolito, n.m.), "va sul punto ribadito che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della 4 gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin;
Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione;
Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo v. Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021, Nasti, non mass.)" Nel caso di specie, come evidenziato dal Pubblico Ministero ricorrente, sussistono indizi di colpevolezza dell'indagato (non contestati) in base ai quali risulta che lo stesso si è messo al servizio di un'associazione criminale dedita alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta per ben quattro anni ed ha continuato a ricoprire un ruolo apicale in Sipa Management s.r.l. fino a dicembre 2020 (fatto non contestato e risultante dalla nota della Squadra Mobile del 12 luglio 2021 richiamata a pag. 36 del ricorso per cassazione), quando la società è stata dichiarata fallita, unica società in grado di produrre introiti per il gruppo ed interessata da due capi di incolpazione per i reati di cui agli artt.110,cod.pen., 236 comma 2 lett. I) in relazione all'art. 216 comma 1 n.1 R.D. 267/42 (capo X) e 56, 110 648 bis cod,pen. (capo Al); ER era anche amministratore unico di CB Servizi s.r.I., società utilizzata da ON per portare all'estero e far rientrare capitali illeciti, circostanze importanti in quanto riguardano società coinvolte nelle operazioni illecite dell'associazione; pertanto, a fronte degli elementi sopra indicati, appare insufficiente la motivazione del Tribunale di Bologna secondo la quale il tempo trascorso e la rescissione del legame con il coindagato ON porterebbero a ritenere insussistente il pericolo di reiterazione del reato, non essendosi tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell'indagato, come invece sarebbe stato necessario alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. Peraltro, neppure appare corretta l'affermazione secondo la quale l'esercizio della professione apparirebbe nel caso di specie un "fatto neutro", visto che proprio la competenza del ricorrente era servita all'associazione per raggiungere i suoi scopi e la durata della stessa;
a tale proposito si deve precisare che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e 5 richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (vedi sul punto Sez.3, sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01). Giova infine evidenziare che risulta a questo Collegio che con ricorso n. 44090/2021 il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione del Tribunale di Bologna con la quale è stato rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari applicati al ricorrente (e ad altri indagati) con quella del divieto dì esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi 12, chiedendo di ripristinare la precedente misura;
con sentenza di questa Sezione, in accoglimento del ricorso anzidetto, è stato disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati con rinvio al Tribunale per nuovo esame;
ragioni di coerenza e di armonia delle decisioni suggeriscono di valutare l'opportunità di una trattazione unitaria delle fasi rescissorie di tali procedimenti e del presente procedimento. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, che dovrà motivare in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e, in caso di risposta affermativa al superiore quesito, quale sia la misura applicatine.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna - Sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso il 06/05/2022 Il consigliere estensore Il Preside US CI GE fl )