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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 720 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA (C.F. Parte_1 pore, P.IVA_1 domiciliato in Catanzaro, VIA MILANO N. 17, presso gli Avv.ti Mirella Arlotta, Mariateresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli, che lo rappresentano e difendono, in forza di procura generali alle liti conferita per atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, Persona_1 rep. 80974/21569 appellante
E
(CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1 iara dall'Avv. Domenico Rotondo, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato/appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <voglia la ecc.ma corte di appello adita ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa in accoglimento del presente totale riforma della sentenza impugnata rigettare domanda proposta nel giudizio primo grado con vittoria spese ed onorari entrambi i gradi>>; per l'appellato: <<1) rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso con conferma della sentenza gravata resa dal
1 Tribunale di Castrovillari;
2) accogliere l'appello incidentale ed in riforma della gravata sentenza per l'effetto condannare l' al pagamento degli interessi e Pt_1 della rivalutazione monetaria su ogni si rateo dalla maturazione al soddisfo;
6 3) condannare alla rifusione delle spese e competenze del presente grado del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di CP_1
Castrovillari, Giudice del lavoro il 7.9.2021 – premesso che: gli è stato riconosciuto in via amministrativa l'assegno sociale da parte dell di Pt_1
Trebisacce n. AS /04602476 al compimento del 65 ° anno di età; l' on Pt_1 missiva del 5/12/2017 gli comunicava la sospensione del pagamento rate mensili in attesa che egli fornisse copia del passaporto utile e necessaria a stabilire ed eventualmente a confermare la sussistenza del diritto a percepire la prestazione assistenziale;
che pertanto dal mese di gennaio 2018 il pagamento è stato formalmente sospeso;
che tramite il Patronato SIAS sede di Rossano è stato presentato ricorso all' nonché diffida e messa in mora affinché Pt_1 venisse ripristinato l'assegno sociale riconosciuto in data 03/2015; che il ricorso amministrativo è rimasto privo di esito;
- esponeva di avere diritto alla prestazione perché: vive stabilmente in Italia con la famiglia, ha comunicato all' producendone copia, di avere smarrito il passaporto per Pt_1 come risulta dalla denunzia presentata ai Carabinieri di Trebisacce in data 3/12/2017; è in Italia dal 28/5/1989 per come risulta dal permesso di soggiorno (doc. 14 allegato); giusto certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Saracena è stato iscritto all'anagrafe dal 18/12/2003 proveniente da Francavilla Marittima (CS) in piazza Mazziotti n.15 e poi dal 19/3/2015 iscritto presso il Comune di Trebisacce con residenza stabile in Via Roberta Lanzino n. 2 per come risulta dal certificato rilasciato in data 19/7/2021; vive in Trebisacce con la famiglia composta dalla moglie nata il [...] ed il Persona_2 figlio nata il [...]; ta d'identità rilasciata da Persona_3 ultimo dal Comune di Trebisacce, di permesso di soggiorno per stranieri n. e di tessera sanitaria;
nella domanda amministrativa NumeroDiCarta_1
dichiarato di vivere stabilmente in Italia, di avere un'età Pt_1 superiore anni di età, di non possedere alcun reddito ostativo, di essere gravemente ammalato, e come extracomunitario, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
per come anzidetto, soggiorna stabilmente e continuativamente da oltre dieci anni in Italia e quindi sul territorio nazionale tanto è vero che gode di regolare permesso di soggiorno permanente per come prevede la legge rilasciato a tempo indeterminato in data 11/8/2014 dalla Questura di Cosenza (art. 20 comma 10, del d.l. n.112/2008 convertito nella legge n. 133/2008); ha dato prova all'istituto previdenziale del requisito
2 indispensabile del soggiorno decennale e di non possedere alcun reddito;
per legge solo il superamento del requisito reddituale può dar luogo alla revoca del beneficio economico (Assegno sociale ai sensi dell'art. 5 del d.l. 25/6/2008 n.112 convertito nella legge 6/8/2008 n. 133, piano di verifica sulle invalidità civili).
Chiedeva pertanto di “…dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere e quindi riconfermare dall in plrpt l'assegno sociale a far data dal 1/1/2018; Pt_1
2) Condannare l al mento dei ratei maturati e maturandi a decorrere Pt_1 dal 1/1/2018 c maggiorazioni per l'età ove previste oltre rivalutazione monetaria ed interessi al pieno ed integrale soddisfo;
3) Condannare l al Pt_1 pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione”.
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con l' “riconosce e dichiara il diritto di Pt_1 CP_1 ad ottenere l'assegno sociale e g etrati dello stesso a far data dal
[...] della sospensione) con le decorrenze di legge;
condanna l al Pt_1 pagamento di detta prestazione dal momento della domanda nella di legge, verificando il permanere delle condizioni abilitanti la percezione;
condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 oltre Iva e Cpa Pt_1
c er legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari “.
§3.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
“Nel merito, la domanda è fondata, avendo il ricorrente documentalmente provato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione della prestazione richiesta. In particolare, requisiti per la concessione della provvidenza richiesta sono:
- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia;
Agli atti del giudizio è presente, la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Non da ultimo, la sussistenza del requisito della residenza in Italia ed il possesso di idoneo e regolare titolo di soggiorno a tempo indeterminato per un periodo superiore a 10 anni. Il ricorrente ha prodotto certificati di residenza che certificano la presenza sul territorio dello Stato in via continuativa per oltre 10 anni nei comuni di Francavilla Marittima, Saracena e poi Trebisacce. Anche il requisito dell'età è rispettato, così come quello dello stato di bisogno, certificato dalla produzione delle certificazioni ISEE dei redditi.
3 L nulla deduce sul punto, limitandosi ad una generica contestazione Pt_1 te elencazione della normativa di riferimento. D'altronde, il ricorrente ha prodotto anche copia del passaporto, richiesto dalla stessa come documento necessario ai fini della erogazione della prestazione Pt_1 richiesta. In ragione di ciò, la domanda deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”
§4 La sentenza è gravata d'appello dall che lamenta l'inidoneità della Pt_1 documentazione valorizzata dal Tribunale ai fini di ritenere provata la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso alla prestazione (“Non lo è la documentazione ISEE offerta quale prova del requisito dell'attualità della situazione reddituale, in quanto risale a due anni precedenti”); “…Quanto al requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno dieci anni, a fronte della contestazione di sia in giudizio ed ancor prima in sede di procedimento Pt_1 amministrativo, are sufficiente la produzione del certificato di residenza anagrafica che, quale dato meramente formale non comprova alcunché in merito al soggiorno continuativo. Il passaporto in atti in virtù della data del suo rilascio, e tutta l'ulteriore documentazione, invece depongono per il mancato possesso del requisito richiesto”. Costituitosi in giudizio, nel rilevare l'infondatezza del gravame, ha CP_1 spiegato appello incide di fare emendare la sentenza laddove ha omesso di pronunciare sul chiesto cumulo di rivalutazione e interessi legali. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 17/18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale, in quanto, per come espressamente ammesso dalla difesa di (cfr. CP_1 verbale dell'udienza del 9 luglio 2024), la relativa notifica non ata:
<Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23159 del 27/08/2024); <<Nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c.>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023).
D'altro canto, la modifica del capo di sentenza in questione può essere effettuata solo a fronte di apposita impugnazione, in quanto: <Ove nella controversia
4 relativa a crediti di lavoro o previdenziali il primo giudice abbia respinto la domanda diretta all'attribuzione di rivalutazione ed interessi, od abbia omesso di statuire al riguardo, il lavoratore che per effetto di tale pronuncia si sia visto riconoscere la sola sorte capitale del credito, e quindi una parte soltanto di quanto richiesto (esplicitamente od implicitamente), è tenuto ad appellare specificamente, in via principale od incidentale, la decisione per lui sfavorevole;
il difetto di tale impugnazione implica l'acquiescenza alla statuizione, con conseguente preclusione, per il giudice di appello, del potere di attribuire (d'ufficio o su domanda) la rivalutazione o gli interessi legali negati in primo grado>> (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3563 del 15/04/1994 ).
§6 Passando al merito, il secondo motivo di gravame deve essere disatteso, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, nell'ordinanza n. 24454/19. Nel predetto provvedimento la Corte di Cassazione ha rilevato che non era stato contestato dall' il possesso del titolo legale, pure documentato, ma il diverso Pt_1 requisito della enza effettiva in Italia, rispetto al quale “la questione è stata già oggetto di precedente decisione di questa Corte (Cass. n. 17397/2016; che richiama Cass. n. 10460/9013) alla quale il Collegio intende aderire e dare continuità. In particolare, la sentenza sopraindicata ha messo in luce che il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni siccome introdotto c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2009"dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, non può valere per le prestazioni riconosciute anteriormente. In secondo luogo, la stessa sentenza ha rilevato che non abbia effetto ai fini dell'erogazione della prestazione il mero allontanamento temporaneo, e che pertanto sussiste il diritto alla prestazione anche per il periodo in cui l'assistito si sia volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale. Infine, la medesima sentenza ha chiarito che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali). Nel caso di specie, a fronte del possesso da parte dell'odierno appellato del permesso di soggiorno illimitato rilasciato dalla Questura di Cosenza nel giugno 2014, risulta comprovata la stabilità della dimora, ché, in applicazione del principio sopra richiamato, eventuali allontanamenti temporanei, peraltro neppure specificamente dedotti, non rilevano. D'altro canto, dal passaporto potrebbe al più evincersi il momentaneo allontanamento, dunque non la prova negativa di una presenza stabile che, a fronte della documentazione proveniente da pubblici uffici prodotta da CP_1
5 – foriera della presunzione di veridicità di quanto nella medesima CP_1 to -, gravava sull'ente previdenziale fornire.
§6.1 Passando alla prima doglianza, si osserva che i modelli Isee, in quanto autocertificazione delle condizioni reddituali, rappresentano un principio di prova che consentono l'acquisizione, presso , ai sensi Controparte_2 dell'art. 421 cpc, dell'attestazione rilasciata dal seguenza, la Corte, con ordinanza del 9 luglio 2024, ne ha disposto la produzione a cura dell'appellato. In particolare, dalla suddetta attestazione emerge il possesso il requisito reddituale che consente l'accesso alla prestazione in oggetto relativamente agli anni dal 2017 al 2021 (e non anche negli anni 2022 e 2023).
§7 In definitiva, l'appello dell' va respinto, tranne che per i ratei relativi agli Pt_1 anni 2022 e 2023, che non ano dovuti. La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 17 luglio 2023, nonché sull'appello incidentale di con CP_1 memoria depositata il 18 giugno 2024, avverso la sentenza d e di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1165/23, resa in data 27 giugno 2023, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello incidentale;
2. Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara non dovuti i ratei di assegno sociale relativi agli anni 2022 e 2023;
3. Compensa tra le parti le spese del grado di lite;
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione per l'appellato incidentale.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 19 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
6
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 720 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA (C.F. Parte_1 pore, P.IVA_1 domiciliato in Catanzaro, VIA MILANO N. 17, presso gli Avv.ti Mirella Arlotta, Mariateresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli, che lo rappresentano e difendono, in forza di procura generali alle liti conferita per atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, Persona_1 rep. 80974/21569 appellante
E
(CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1 iara dall'Avv. Domenico Rotondo, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato/appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <voglia la ecc.ma corte di appello adita ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa in accoglimento del presente totale riforma della sentenza impugnata rigettare domanda proposta nel giudizio primo grado con vittoria spese ed onorari entrambi i gradi>>; per l'appellato: <<1) rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso con conferma della sentenza gravata resa dal
1 Tribunale di Castrovillari;
2) accogliere l'appello incidentale ed in riforma della gravata sentenza per l'effetto condannare l' al pagamento degli interessi e Pt_1 della rivalutazione monetaria su ogni si rateo dalla maturazione al soddisfo;
6 3) condannare alla rifusione delle spese e competenze del presente grado del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di CP_1
Castrovillari, Giudice del lavoro il 7.9.2021 – premesso che: gli è stato riconosciuto in via amministrativa l'assegno sociale da parte dell di Pt_1
Trebisacce n. AS /04602476 al compimento del 65 ° anno di età; l' on Pt_1 missiva del 5/12/2017 gli comunicava la sospensione del pagamento rate mensili in attesa che egli fornisse copia del passaporto utile e necessaria a stabilire ed eventualmente a confermare la sussistenza del diritto a percepire la prestazione assistenziale;
che pertanto dal mese di gennaio 2018 il pagamento è stato formalmente sospeso;
che tramite il Patronato SIAS sede di Rossano è stato presentato ricorso all' nonché diffida e messa in mora affinché Pt_1 venisse ripristinato l'assegno sociale riconosciuto in data 03/2015; che il ricorso amministrativo è rimasto privo di esito;
- esponeva di avere diritto alla prestazione perché: vive stabilmente in Italia con la famiglia, ha comunicato all' producendone copia, di avere smarrito il passaporto per Pt_1 come risulta dalla denunzia presentata ai Carabinieri di Trebisacce in data 3/12/2017; è in Italia dal 28/5/1989 per come risulta dal permesso di soggiorno (doc. 14 allegato); giusto certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Saracena è stato iscritto all'anagrafe dal 18/12/2003 proveniente da Francavilla Marittima (CS) in piazza Mazziotti n.15 e poi dal 19/3/2015 iscritto presso il Comune di Trebisacce con residenza stabile in Via Roberta Lanzino n. 2 per come risulta dal certificato rilasciato in data 19/7/2021; vive in Trebisacce con la famiglia composta dalla moglie nata il [...] ed il Persona_2 figlio nata il [...]; ta d'identità rilasciata da Persona_3 ultimo dal Comune di Trebisacce, di permesso di soggiorno per stranieri n. e di tessera sanitaria;
nella domanda amministrativa NumeroDiCarta_1
dichiarato di vivere stabilmente in Italia, di avere un'età Pt_1 superiore anni di età, di non possedere alcun reddito ostativo, di essere gravemente ammalato, e come extracomunitario, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
per come anzidetto, soggiorna stabilmente e continuativamente da oltre dieci anni in Italia e quindi sul territorio nazionale tanto è vero che gode di regolare permesso di soggiorno permanente per come prevede la legge rilasciato a tempo indeterminato in data 11/8/2014 dalla Questura di Cosenza (art. 20 comma 10, del d.l. n.112/2008 convertito nella legge n. 133/2008); ha dato prova all'istituto previdenziale del requisito
2 indispensabile del soggiorno decennale e di non possedere alcun reddito;
per legge solo il superamento del requisito reddituale può dar luogo alla revoca del beneficio economico (Assegno sociale ai sensi dell'art. 5 del d.l. 25/6/2008 n.112 convertito nella legge 6/8/2008 n. 133, piano di verifica sulle invalidità civili).
Chiedeva pertanto di “…dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere e quindi riconfermare dall in plrpt l'assegno sociale a far data dal 1/1/2018; Pt_1
2) Condannare l al mento dei ratei maturati e maturandi a decorrere Pt_1 dal 1/1/2018 c maggiorazioni per l'età ove previste oltre rivalutazione monetaria ed interessi al pieno ed integrale soddisfo;
3) Condannare l al Pt_1 pagamento delle spese e competenze di causa con distrazione”.
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con l' “riconosce e dichiara il diritto di Pt_1 CP_1 ad ottenere l'assegno sociale e g etrati dello stesso a far data dal
[...] della sospensione) con le decorrenze di legge;
condanna l al Pt_1 pagamento di detta prestazione dal momento della domanda nella di legge, verificando il permanere delle condizioni abilitanti la percezione;
condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 oltre Iva e Cpa Pt_1
c er legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari “.
§3.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
“Nel merito, la domanda è fondata, avendo il ricorrente documentalmente provato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione della prestazione richiesta. In particolare, requisiti per la concessione della provvidenza richiesta sono:
- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia;
Agli atti del giudizio è presente, la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Non da ultimo, la sussistenza del requisito della residenza in Italia ed il possesso di idoneo e regolare titolo di soggiorno a tempo indeterminato per un periodo superiore a 10 anni. Il ricorrente ha prodotto certificati di residenza che certificano la presenza sul territorio dello Stato in via continuativa per oltre 10 anni nei comuni di Francavilla Marittima, Saracena e poi Trebisacce. Anche il requisito dell'età è rispettato, così come quello dello stato di bisogno, certificato dalla produzione delle certificazioni ISEE dei redditi.
3 L nulla deduce sul punto, limitandosi ad una generica contestazione Pt_1 te elencazione della normativa di riferimento. D'altronde, il ricorrente ha prodotto anche copia del passaporto, richiesto dalla stessa come documento necessario ai fini della erogazione della prestazione Pt_1 richiesta. In ragione di ciò, la domanda deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”
§4 La sentenza è gravata d'appello dall che lamenta l'inidoneità della Pt_1 documentazione valorizzata dal Tribunale ai fini di ritenere provata la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso alla prestazione (“Non lo è la documentazione ISEE offerta quale prova del requisito dell'attualità della situazione reddituale, in quanto risale a due anni precedenti”); “…Quanto al requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno dieci anni, a fronte della contestazione di sia in giudizio ed ancor prima in sede di procedimento Pt_1 amministrativo, are sufficiente la produzione del certificato di residenza anagrafica che, quale dato meramente formale non comprova alcunché in merito al soggiorno continuativo. Il passaporto in atti in virtù della data del suo rilascio, e tutta l'ulteriore documentazione, invece depongono per il mancato possesso del requisito richiesto”. Costituitosi in giudizio, nel rilevare l'infondatezza del gravame, ha CP_1 spiegato appello incide di fare emendare la sentenza laddove ha omesso di pronunciare sul chiesto cumulo di rivalutazione e interessi legali. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 17/18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale, in quanto, per come espressamente ammesso dalla difesa di (cfr. CP_1 verbale dell'udienza del 9 luglio 2024), la relativa notifica non ata:
<Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23159 del 27/08/2024); <<Nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c.>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023).
D'altro canto, la modifica del capo di sentenza in questione può essere effettuata solo a fronte di apposita impugnazione, in quanto: <Ove nella controversia
4 relativa a crediti di lavoro o previdenziali il primo giudice abbia respinto la domanda diretta all'attribuzione di rivalutazione ed interessi, od abbia omesso di statuire al riguardo, il lavoratore che per effetto di tale pronuncia si sia visto riconoscere la sola sorte capitale del credito, e quindi una parte soltanto di quanto richiesto (esplicitamente od implicitamente), è tenuto ad appellare specificamente, in via principale od incidentale, la decisione per lui sfavorevole;
il difetto di tale impugnazione implica l'acquiescenza alla statuizione, con conseguente preclusione, per il giudice di appello, del potere di attribuire (d'ufficio o su domanda) la rivalutazione o gli interessi legali negati in primo grado>> (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3563 del 15/04/1994 ).
§6 Passando al merito, il secondo motivo di gravame deve essere disatteso, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, nell'ordinanza n. 24454/19. Nel predetto provvedimento la Corte di Cassazione ha rilevato che non era stato contestato dall' il possesso del titolo legale, pure documentato, ma il diverso Pt_1 requisito della enza effettiva in Italia, rispetto al quale “la questione è stata già oggetto di precedente decisione di questa Corte (Cass. n. 17397/2016; che richiama Cass. n. 10460/9013) alla quale il Collegio intende aderire e dare continuità. In particolare, la sentenza sopraindicata ha messo in luce che il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni siccome introdotto c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2009"dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, non può valere per le prestazioni riconosciute anteriormente. In secondo luogo, la stessa sentenza ha rilevato che non abbia effetto ai fini dell'erogazione della prestazione il mero allontanamento temporaneo, e che pertanto sussiste il diritto alla prestazione anche per il periodo in cui l'assistito si sia volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale. Infine, la medesima sentenza ha chiarito che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali). Nel caso di specie, a fronte del possesso da parte dell'odierno appellato del permesso di soggiorno illimitato rilasciato dalla Questura di Cosenza nel giugno 2014, risulta comprovata la stabilità della dimora, ché, in applicazione del principio sopra richiamato, eventuali allontanamenti temporanei, peraltro neppure specificamente dedotti, non rilevano. D'altro canto, dal passaporto potrebbe al più evincersi il momentaneo allontanamento, dunque non la prova negativa di una presenza stabile che, a fronte della documentazione proveniente da pubblici uffici prodotta da CP_1
5 – foriera della presunzione di veridicità di quanto nella medesima CP_1 to -, gravava sull'ente previdenziale fornire.
§6.1 Passando alla prima doglianza, si osserva che i modelli Isee, in quanto autocertificazione delle condizioni reddituali, rappresentano un principio di prova che consentono l'acquisizione, presso , ai sensi Controparte_2 dell'art. 421 cpc, dell'attestazione rilasciata dal seguenza, la Corte, con ordinanza del 9 luglio 2024, ne ha disposto la produzione a cura dell'appellato. In particolare, dalla suddetta attestazione emerge il possesso il requisito reddituale che consente l'accesso alla prestazione in oggetto relativamente agli anni dal 2017 al 2021 (e non anche negli anni 2022 e 2023).
§7 In definitiva, l'appello dell' va respinto, tranne che per i ratei relativi agli Pt_1 anni 2022 e 2023, che non ano dovuti. La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 17 luglio 2023, nonché sull'appello incidentale di con CP_1 memoria depositata il 18 giugno 2024, avverso la sentenza d e di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1165/23, resa in data 27 giugno 2023, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello incidentale;
2. Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara non dovuti i ratei di assegno sociale relativi agli anni 2022 e 2023;
3. Compensa tra le parti le spese del grado di lite;
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione per l'appellato incidentale.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 19 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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