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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 963/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORANI FILIPPO ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata come in atti (p.e.c: ) Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECCATI STEFANIA ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come in atti (p.e.c.: ) Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, disattesa e respinta ogni Parte_1 avversa istanza, eccezione e difesa, riformare la sentenza n. 109/2022 del Tribunale di Ferrara, pubblicata il 16/2/2022, resa nel procedimento iscritto al n. 2400/2020 R.G. e notificata alla odierna parte appellante il 20/4/2022, accogliendo l'appello e così dichiarare che nulla è dovuto dalla società in favore della per i motivi Parte_1 Controparte_1 dedotti nella narrativa dell'atto di appello e per l'effetto dichiarare inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n. 757/2020 emesso in data 28/7/2020 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1788/20, nonché condannare la G.P. a restituire alla le somme pagate in forza della sentenza CP_1 Parte_1 impugnata. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si oppone alla richiesta di ammissione delle prove orali formulata in primo grado e riproposta ex adverso nel presente giudizio, richiamando sul punto quanto rilevato con la terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. nell'interesse della società ossia, che: i capitoli nn. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18- Pt_1 bis, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 34, 35, 36, 38 e 39 sono inammissibili, poiché i quesiti posti ai pagina 1 di 10 testimoni vertono su circostanze che devono essere documentalmente dimostrate;
i capitoli nn. 2, 4, 5, 7, 11, 15, 16, 18, 18 – bis, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 39 e 40 sono inammissibili poiché i quesiti posti ai testimoni sono tesi ad ottenere una loro valutazione dei fatti di causa;
i capitoli nn. 13, 16, 18, 21, 25, 27, 29, 30, 36, 39, sono inammissibili poiché i quesiti posti ai testimoni in modo generico;
i capitoli nn. 15, 16, 19 36, 40 inammissibili poiché i quesiti posti ai testimoni sono posti in senso negativo.”
Per “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere siccome Controparte_1 inammissibile o comunque infondato l'appello proposto dalla confermando la sentenza Parte_1 impugnata n°109/2022, pubblicata il 16/02/2022, Tribunale di Ferrara, dott.ssa Maria Marta Cristoni, in ogni sua parte. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da calcolarsi ai sensi del D.M. 55/2014.”
IN FATTO
1. Su ricorso proposto da il 28.7.2020 il tribunale di Ferrara emetteva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 757/2020 con il quale ingiungeva ad di pagare a parte ricorrente la somma di Parte_1
€ 13.670,62, oltre interessi e spese, per le causali di cui al ricorso, ovverossia per avere CP_1
“fornito, negli anni 2019-2020, alla società “ (…) materiale e attrezzature varie
[...] Parte_1 relativamente a diversi “cantieri” localizzati in Ferrara e provincia”.
2. Con atto di citazione in opposizione datato 8.10.2020 e tempestivamente notificato, Parte_1 riferiva di avere commissionato alla società opposta l'installazione di ponteggi in alcuni cantieri, ma contestava integralmente la pretesa creditoria avversaria e chiedeva al tribunale di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Più nello specifico, le fatture azionate in via monitoria da si riferivano a quattro Controparte_1 diversi rapporti ed erano contestate dall'opponente sotto vari profili:
- quanto alle fatture n. 60/19 del 22.9.2019 (di cui G.P. chiedeva il saldo per € 2.251,30, CP_1 oltre interessi) e n. 137/19 del 16.7.2020, che afferivano al cantiere di TA (FE) commissionato da ad e rispetto al quale le parti in causa avevano stipulato il contratto di CP_2 Parte_1 subappalto prot. n. 10/19 del 29.5.2019: che dette fatture erano state emesse prematuramente, dal momento che gli artt. 5 e 6 del contratto inter partes prevedevano che non sarebbero state messe in pagamento fatture sprovviste di S.A.L. o riportanti una data precedente a quella del S.A.L. e che il corrispettivo era “a corpo”, mentre alla data dell'emissione della fattura n. 60/2019 l'esecuzione della prestazione non era stata conclusa né era stato emesso il S.A.L., atteso che i citati ponteggi non erano ancora stati smontati, né asportati dal cantiere;
che l'art. 6 del contratto prevedeva che il pagamento fosse subordinato alla dimostrazione da parte della subappaltatrice di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, ma che non aveva inviato all'opponente il Durc in corso Controparte_1 di validità, il documento Unilav di assunzione, la certificazione di idoneità sanitaria, gli attestati di pagina 2 di 10 formazione specifica per l'attività posta in essere dai lavoratori e il verbale di consegna DPI, violando i propri obblighi contrattuali;
che la fattura n. 60/2019 era priva della ritenuta in garanzia prevista dall'art. 7 del contratto;
che durante l'attività di manutenzione degli operai della società opponente, aveva improvvisamente rimosso parte del ponteggio, impedendo agli stessi l'uso in Controparte_1 sicurezza di tale manufatto, rendendosi così gravemente inadempiente;
che la fattura n. 137/20 contabilizzava un corrispettivo eccedente a quanto pattuito “a corpo” nel contratto e addebitava ad somme ulteriori dovute al ritardo di G.P. nella rimozione dei ponteggi;
Parte_1 CP_1
- quanto alle fatture n. 64/19 del 7.10.2019, n. 41/20 del 30.1.2020 e n. 65/20 del 21.2.2020, che afferivano al cantiere di Portomaggiore (FE) commissionato da ad che CP_2 Pt_1 [...] non aveva provveduto alla sottoscrizione del contratto di subappalto n. 6 del 9.3.2020 CP_1 inviatogli il 10.3.2020 da che prevedeva l'esecuzione del pagamento “a corpo” e solo Parte_1 dopo la rimozione del ponteggio, e che pertanto le tre fatture erano state emesse in assenza di alcuna pattuizione contrattuale;
che la fattura n. 65/20 costituiva una errata e illegittima duplicazione della fattura n. 41/20, di cui riproduceva la medesima causale;
- quanto alle fatture n. 11/19 del 29.3.2019 e n. 38/20 del 30.1.2020, relative al cantiere di via Padova
(FE) di committenza privata: che mancava un atto negoziale di conferimento di incarico in favore di e che, pur avendo assegnato la fornitura del ponteggio ad altra azienda, Controparte_1 Parte_1 questa era stata “scavalcata” da la quale “ha dunque non solo operato senza formale Controparte_1 incarico - avendo comunicato l'intervenuta installazione alla solo a lavori ultimati - ma ha Parte_1 altresì richiesto il pagamento per l'opera resa senza mandato alcuno”;
- quanto alla fattura n. 19/20 del 30.1.2020, che afferiva al cantiere di PI AR (FE) e all'accordo di distacco del 23.9.2019 riguardante due operai: che l'accordo non prevedeva in modo espresso un compenso per la prestazione di distacco ma poneva a carico della distaccataria solamente “i costi sostenuti dalla distaccante per far fronte ai trattamenti retributivi e contributivi”, costi che non erano stati specificati nell'accordo né comunicati formalmente né documentati alla prima Parte_1 dell'emissione della fattura n. 19/20, sicché nulla era dovuto.
3. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione sotto ogni Controparte_1 profilo e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 109/2022 pubblicata il 16.2.2022 rigettava l'opposizione proposta da e la condannava al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il giudice di prime cure osservava che le circostanze dedotte dall'opposta a supporto della propria tesi -
e riportate alle pagine 2-8 della sentenza impugnata - non erano state oggetto di contestazione specifica pagina 3 di 10 da parte dell'opponente, che si era limitata a contestare genericamente la mancata sottoscrizione del contratto, l'inesigibilità delle somme in assenza di rimozione dei ponteggi o per la mancata consegna di documentazione (in particolare del DURC), nonché la mancata pattuizione o la erroneità del prezzo richiesto, senza tuttavia fornire prova di avere effettuato contestazioni sul punto ante causam, ovvero dell'esistenza di un accordo diverso sul prezzo.
Di contro, parte opposta aveva fornito ampia documentazione fotografica dei cantieri e dei ponteggi forniti.
Con riguardo ai singoli rapporti contrattuali, il tribunale specificava:
- quanto al cantiere “Ponteggio Torre Via Padova (FE)”, che la corrispondenza agli atti dimostrava la conclusione del contratto inter partes;
- quanto al cantiere “Ponteggio Ospedale di Portomaggiore”, che l'opponente non aveva contestato in modo specifico il raggiungimento di un accordo verbale, che il contratto era stato correttamente eseguito, che la ne aveva fruito per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori e che i Parte_1 prezzi applicati erano in linea con quelli degli altri noleggi concordati;
- in merito al cantiere “Ospedale di TA”, che vi erano due distinte pattuizioni contrattuali, una derivante da scambio mail tra le parti del 23.5.2019 e l'altra dal contratto di subappalto prot. n. 10/19 del 29.5.2019, che le fatture azionate e mai contestate da parte opponente prima del giudizio derivavano dall'accordo raggiunto con lo scambio di mail del 23.5.2019, che il ponteggio era stato montato e che il contratto era stato redatto solo successivamente all'esecuzione dei lavori e con clausole non condivise;
- sempre in riferimento al cantiere “Ponteggio Ospedale di Portomaggiore”, che era stato richiesto a di firmare un contratto mesi dopo il raggiungimento di un accordo tra le parti e Controparte_1
l'esecuzione dei lavori, sicché parte opposta si è rifiutata di sottoscriverlo e che tale circostanza non era contestata dall'opponente.
Il tribunale concludeva affermando che “Il credito azionato in via monitoria, di cui alle fatture prodotte, non è stato dunque oggetto di contestazione specifica (art. 115 cpc), al pari della documentazione versata in atti da parte opposta che conferma gli accordi originariamente intercorsi tra le parti e la regolare esecuzione dei contratti di noleggio in esame”.
5. Avverso la sentenza del tribunale di Ferrara ha proposto appello ha resistito Parte_1 [...]
reiterando le eccezioni sollevate in primo grado. CP_1
6. All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 2 luglio 2024, la causa è stata posta in decisione.
pagina 4 di 10 IN DIRITTO
7. Il primo motivo di appello deduce “nullità della sentenza per mancanza – sotto il profilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4): motivazione solo apparente e contraddittoria”.
La censura è infondata.
Il primo profilo contestato dall'odierna appellante è il vizio di omessa o apparente motivazione per il fatto che il tribunale non avrebbe esposto in modo preciso e comprensibile il percorso logico giuridico che l'ha portato a discostarsi integralmente dalle prospettazioni difensive di e ad Parte_1 accogliere invece le argomentazioni di pedissequamente trasposte nelle pagine da 2 a Controparte_1
8 della decisione impugnata.
Viene inoltre criticata la asseritamente contraddittoria ed erronea interpretazione della natura giuridica dei contratti inter partes per avere il tribunale fatto riferimento, dapprima, alla locazione di beni immobili e poi al servizio di noleggio e ai subappalti tra privati. La mancanza di una chiara individuazione della natura giuridica dei contratti comporterebbe l'assoluta contraddittorietà della motivazione.
È pertinente il richiamo dell'odierna appellata al principio affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, pienamente condiviso da questa corte, secondo cui “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (Cass., S.U., n. 642/2015; conformi Cass. n. 22562/2016, n. 29028/2022).
Nel caso di specie, il tribunale ha riprodotto nella propria sentenza buona parte delle argomentazioni di
G.P. dando espressamente atto che quelle riportate erano, appunto, le deduzioni di parte CP_1
(l'incipit è infatti il seguente: “La società opposta si è costituita chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo in oggetto deducendo e documentando quanto segue: …”) e che “le predette circostanze
(…) non sono state oggetto di contestazione specifica da parte opponente” mentre, di contro, parte opposta aveva fornito ampia documentazione in favore della propria prospettazione.
La ragione della estesa trasposizione delle argomentazioni di parte opposta trova quindi idonea giustificazione nella omessa o generica contestazione da parte dell'avversaria. pagina 5 di 10 È testualmente smentito l'assunto secondo cui nella sentenza impugnata non vi sarebbe “il benché minimo riferimento alle argomentazioni della società odierna appellante”. A pagina 8 della sentenza, il tribunale fa espresso richiamo alle deduzioni di parte opponente (quali la mancata sottoscrizione del contratto, la mancata rimozione dei ponteggi, la mancata consegna di documentazione) che però qualifica come generiche e insufficienti.
Alla luce di tali circostanze, si ritiene che l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice sia chiaro, univoco ed esaustivamente illustrato e che le ragioni della decisione non possano che essere attribuite all'organo giudicante, sicché non sussiste alcun vizio di omessa o apparente motivazione.
Nemmeno si ravvisa il vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata, posto che la “locazione di beni mobili” e il “servizio di noleggio” sono istituti tra loro affini e che ben possono costituire oggetto di “subappalti”.
Nella specie, tre dei quattro rapporti intercorsi tra le parti avevano ad oggetto il subappalto, da Pt_1
a della fornitura e montaggio di ponteggi presso cantieri di committenza
[...] Controparte_1 pubblica o privata per il tempo necessario all'esecuzione dell'opera.
Il riferimento del tribunale ai diversi istituti giuridici è quindi pertinente e trova ulteriore giustificazione nel fatto che solo uno dei predetti rapporti è stato disciplinato con contratto sottoscritto da ambo le parti.
8. Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'“erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su allegazioni essenziali ai fini del decidere della società e mancato esame della Pt_1 documentazione agli atti di causa”.
È opportuno esaminare singolarmente i quattro rapporti intercorsi tra le parti e le relative pretese economiche avanzate dalla società appellata.
8.1. Cantiere di TA (FE).
Presso detto cantiere, di committenza pubblica, subappaltava la realizzazione di un Parte_1 ponteggio a la quale emetteva le fatture n. 60/19 del 22.9.2019, di importo pari a € Controparte_1
6.724,64, e n. 137/20 del 16.7.2020, di importo pari a € 1.509,90.
L'odierna appellante contesta il tribunale per avere erroneamente ritenuto che il rapporto tra le parti fosse regolato dall'accordo raggiunto con scambio di mail del 23.5.2019 anziché dal contratto di subappalto prot. n. 10/19 sottoscritto il 29.5.2019.
La critica è meritevole di accoglimento.
La corrispondenza via mail è anteriore alla stipula del contratto, la cui sottoscrizione da parte di entrambe le società non è oggetto di contestazione.
pagina 6 di 10 Nel presente giudizio, parte appellata ha dedotto per la prima volta la presunta simulazione del contratto di appalto, asseritamente non voluto dalle parti. Tale eccezione vìola il divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c. ed è quindi inammissibile, né la pretesa laconicità delle difese svolte in primo grado da può giustificare una deroga a tale divieto, tanto più considerato che nel giudizio Parte_1 di opposizione era onere di in quanto attrice sostanziale nel giudizio di primo grado, Controparte_1 dimostrare i fatti che costituivano fondamento del proprio credito, incluso, nella specie, il motivo per il quale il rapporto tra le parti sarebbe stato disciplinato solo dallo scambio di email e non dal contratto del 29.5.2019.
Come opportunamente evidenzia l' appellante, vi è continuità tra la corrispondenza del 23.5.2019 e il contratto del 29.5.2019, che hanno previsioni omologhe quanto a corrispettivo, oggetto, modalità e tempo di esecuzione e che pertanto non possono essere interpretati in termini di alternatività. Peraltro, anche a ritenere i due documenti “alternativi” fra loro, a prevalere sarebbe il contratto del 29.5.2019, trattandosi di documento posteriore, sottoscritto da entrambe le parti e che regolamenta in maniera esaustiva il rapporto contrattuale in essere.
Affermata la validità ed efficacia del contratto di subappalto del 29.5.2019, l'odierna appellante deduce che le predette fatture sono state emesse prematuramente rispetto alle previsioni contrattuali, che subordinano il pagamento del corrispettivo all'emissione del S.A.L. e qualificano il corrispettivo come
“a corpo” (artt. 5 e 6).
Che la prestazione della subappaltatrice comprendesse anche lo smontaggio e il ritiro dei ponteggi trova riscontro nella mail del 17.5.2019 inviata proprio da e dalla stessa prodotta, ove Controparte_1 si riferisce che l'offerta era onnicomprensiva “per trasporto + scarico + montaggio + ancoraggi + smontaggio + ritiro” (doc. 11, fascicolo appellata), né sussistono indizi di segno contrario.
È pacifico che al momento dell'emissione delle fatture non aveva rimosso il Controparte_1 ponteggio.
Mancando l'integrale esecuzione della prestazione da parte della subappaltatrice, il credito da questa azionato in via monitoria non era esigibile;
il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Nello specifico, la fattura n. 60/19 è stata emessa per un importo, pari a euro 5.512,00 oltre iva, che corrisponde sostanzialmente alla somma di euro 5.500,00 indicata dall'art. 5 del contratto inter partes come prezzo “a corpo” per la realizzazione del ponteggio.
È pacifico che a febbraio 2020, dunque prima del ricorso monitorio avversario, aveva Parte_1 provveduto al pagamento parziale della fattura n. 60/2019, per la somma di € 4.473,34.
Si rileva inoltre che l'appellante non ha contestato l'esecuzione della prestazione da parte di
[...]
seppur conclusa in corso di causa, come dedotto e documentato. CP_1
pagina 7 di 10 Alla luce di tali circostanze, il credito dedotto con la fattura n. 60/2019 appare, all'attualità, non solo certo e liquido ma altresì esigibile. L'odierna appellante è quindi tenuta a corrispondere all'appellata l'importo residuo della fattura n. 60/19, pari a € 2.251,30.
L'ulteriore fattura n. 137/20 è contestata da perché contabilizza costi ulteriori rispetto a Parte_1 quanto previsto contrattualmente per l'installazione del ponteggio nel periodo dal 19.1.20 al 16.7.20.
La censura va accolta, non avendo G.P. attrice sostanziale, fornito elementi idonei a CP_1 giustificare il preteso maggior compenso rispetto a quello pattuito “a corpo” nel contratto di subappalto e prevedendo detto contratto che sarebbe spettato un diverso compenso solo per le eventuali varianti ordinate per iscritto da circostanza nemmeno dedotta. Parte_1
Infine, si dà atto che non ha negato di avere rimosso (e poi reinstallato) parte del Controparte_1 ponteggio durante l'esecuzione dei lavori da parte di presso il cantiere di TA, in tal Parte_1 modo impedendo ad la prosecuzione delle opere, condotta che non può trovare Parte_1 giustificazione nel mancato pagamento della fattura da parte della subappaltante dal momento che, come già evidenziato, il rapporto era disciplinato dal contratto di subappalto prot. n. 10/19 e il corrispettivo pattuito “a corpo”.
Mancando prova del credito, non è dovuta la somma di € 1.509,90 di cui alla fattura n. 137/20.
8.2. Cantiere di Portomaggiore (FE).
Il rapporto tra le parti deriva da appalto pubblico conferito da ad che CP_2 Parte_1 subappaltava a la fornitura e posa di ponteggi e di rete anticaduta. Controparte_1
La subappaltatrice emetteva le fatture n. 64 del 7.10.2019, di importo pari a € Controparte_1
4.920,03, n. 41 del 30.1.2020, pari a € 320,18, e n. 65 del 21.2.2020, pari a € 320,18.
L'odierna appellante deduce che non avendo G.P. sottoscritto il contratto di subappalto, CP_1 manca una pattuizione sull'ammontare del corrispettivo, cui conseguirebbe la non debenza delle tre fatture emesse da controparte.
La tesi non può essere accolta. non ha contestato l'esecuzione della prestazione da parte della subappaltatrice, da questa Parte_1 sufficientemente documentata, e che il ponteggio è stato infine rimosso seppur in corso di causa.
È inoltre pacifico che ha chiesto a di formalizzare il contratto di Parte_1 Controparte_1 subappalto solo diversi mesi dopo il raggiungimento dell'accordo e l'esecuzione dei lavori e che detto contratto non è stato stipulato.
Manca infine una contestazione specifica delle fatture nn. 64/19 e 41/20.
Tali somme sono pertanto dovute.
pagina 8 di 10 È invece da accogliere la censura mossa da parte appellante avverso la fattura n. 65/20, che, riportando la medesima causale e il medesimo importo della precedente fattura n. 41/20, ne costituisce illegittimo duplicato. Non sussiste alcun elemento a supporto della tesi di parte appellata, secondo la quale detta fattura conterrebbe un mero errore materiale nell'indicazione del periodo di noleggio e non riguarderebbe il cantiere di Portomaggiore ma quello di TA.
Non è quindi dovuta la somma portata dalla fattura n. 65/20.
8.3. Cantiere di via Padova (FE). emetteva le fatture n. 11 del 29.3.2019, di importo pari a € 1.464,00, e n. 38 del Controparte_1
30.1.2020, pari a € 890,60, per la fornitura e posa di ponteggio su committenza privata.
L'appellante deduce che il primo giudice ha erroneamente ritenuto documentato il rapporto tra Pt_1
e sulla base di conferma d'ordine inclusa in una mail del 27.3.2019 senza però
[...] Controparte_1 avvedersi che detta fornitura di ponteggi era stata pattuita dalla con altra impresa diversa Parte_1 dalla (tale “Sergio Ponteggi”). Controparte_1
La tesi è infondata.
È la stessa ad avere inviato per email la predetta conferma d'ordine, che indicava Parte_1 espressamente come impresa esecutrice dei lavori la né l'appellante ha contestato la Controparte_1 mancata esecuzione delle opere o le fatture nel merito.
Gli importi sono quindi dovuti.
8.4. Cantiere di PI AR (FE). emetteva la fattura n. 19 del 30.1.2020, di importo pari a € 1.222,20, quale compenso Controparte_1 per il distacco di due dipendenti, come da accordo stipulato fra le parti il 23.9.2019.
L'appellante contesta il tribunale per omessa pronuncia sul punto ed eccepisce che l'accordo del
23.9.2019 non prevedeva la pattuizione di un compenso per la prestazione di distacco, ma poneva a carico della distaccataria solamente “i costi sostenuti dalla distaccante per far fronte ai trattamenti retributivi e contributivi”, costi non specificati nell'accordo, non comunicati né documentati prima dell'emissione della fattura.
Come correttamente evidenzia parte appellata, la stessa in data 22.1.2020 inviava una mail Parte_1 alla distaccante comunicando che i costi relativi ai due dipendenti distaccati Controparte_1 ammontavano a € 1.222,20 (doc. 31, fascicolo , importo che corrisponde esattamente Controparte_1
a quello indicato nella fattura qui contestata.
Nulla replica sul punto l'odierna appellante, né contesta l'esecuzione della prestazione da parte della distaccante.
pagina 9 di 10 Il credito è quindi dimostrato, sia nell'an che nel quantum.
9.
Considerato che
il credito vantato da è risultato solo in parte certo, liquido ed Controparte_1 esigibile al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 757/2020, tale decreto deve essere revocato.
Avendo questa corte accertato nel merito la fondatezza delle pretese creditorie di di Controparte_1 cui alle fatture nn. 60/19, 64/19, 41/19, 11/19, 38/20 e 19/20, deve essere condannata al Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 11.068,31 in linea capitale, oltre interessi come per legge.
10. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'appello proposto da e la Parte_1 conseguente, seppur limitata, riforma della sentenza impugnata e la conseguente riduzione della pretesa monitoria, induce la corte a compensare nella misura di 1/5 le spese di entrambi i gradi, condannando al pagamento a favore della appellata dei restanti 4/5. Parte_1
Sono irripetibili le spese della procedura di ingiunzione, stante la revoca del decreto opposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n. 109/2022 del tribunale di Ferrara e in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 757/2020 del 29.7.2020 e condanna Pt_1 al pagamento in favore di parte appellata della minor somma, rispetto a quella ingiunta, di
[...] complessivi euro 11.068,31, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Compensa tra le parti in misura di 1/5 le spese di lite di entrambi i gradi - che liquida per l'intero, per il primo grado, in € 2.250,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, per il secondo grado, in € 3.966,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA - e condanna al Parte_1 pagamento in favore di dei restanti 4/5. Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 1.07.2025
Il Presidente estensore dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 963/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORANI FILIPPO ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata come in atti (p.e.c: ) Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECCATI STEFANIA ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come in atti (p.e.c.: ) Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, disattesa e respinta ogni Parte_1 avversa istanza, eccezione e difesa, riformare la sentenza n. 109/2022 del Tribunale di Ferrara, pubblicata il 16/2/2022, resa nel procedimento iscritto al n. 2400/2020 R.G. e notificata alla odierna parte appellante il 20/4/2022, accogliendo l'appello e così dichiarare che nulla è dovuto dalla società in favore della per i motivi Parte_1 Controparte_1 dedotti nella narrativa dell'atto di appello e per l'effetto dichiarare inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n. 757/2020 emesso in data 28/7/2020 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1788/20, nonché condannare la G.P. a restituire alla le somme pagate in forza della sentenza CP_1 Parte_1 impugnata. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si oppone alla richiesta di ammissione delle prove orali formulata in primo grado e riproposta ex adverso nel presente giudizio, richiamando sul punto quanto rilevato con la terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. nell'interesse della società ossia, che: i capitoli nn. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18- Pt_1 bis, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 34, 35, 36, 38 e 39 sono inammissibili, poiché i quesiti posti ai pagina 1 di 10 testimoni vertono su circostanze che devono essere documentalmente dimostrate;
i capitoli nn. 2, 4, 5, 7, 11, 15, 16, 18, 18 – bis, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 39 e 40 sono inammissibili poiché i quesiti posti ai testimoni sono tesi ad ottenere una loro valutazione dei fatti di causa;
i capitoli nn. 13, 16, 18, 21, 25, 27, 29, 30, 36, 39, sono inammissibili poiché i quesiti posti ai testimoni in modo generico;
i capitoli nn. 15, 16, 19 36, 40 inammissibili poiché i quesiti posti ai testimoni sono posti in senso negativo.”
Per “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere siccome Controparte_1 inammissibile o comunque infondato l'appello proposto dalla confermando la sentenza Parte_1 impugnata n°109/2022, pubblicata il 16/02/2022, Tribunale di Ferrara, dott.ssa Maria Marta Cristoni, in ogni sua parte. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da calcolarsi ai sensi del D.M. 55/2014.”
IN FATTO
1. Su ricorso proposto da il 28.7.2020 il tribunale di Ferrara emetteva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 757/2020 con il quale ingiungeva ad di pagare a parte ricorrente la somma di Parte_1
€ 13.670,62, oltre interessi e spese, per le causali di cui al ricorso, ovverossia per avere CP_1
“fornito, negli anni 2019-2020, alla società “ (…) materiale e attrezzature varie
[...] Parte_1 relativamente a diversi “cantieri” localizzati in Ferrara e provincia”.
2. Con atto di citazione in opposizione datato 8.10.2020 e tempestivamente notificato, Parte_1 riferiva di avere commissionato alla società opposta l'installazione di ponteggi in alcuni cantieri, ma contestava integralmente la pretesa creditoria avversaria e chiedeva al tribunale di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Più nello specifico, le fatture azionate in via monitoria da si riferivano a quattro Controparte_1 diversi rapporti ed erano contestate dall'opponente sotto vari profili:
- quanto alle fatture n. 60/19 del 22.9.2019 (di cui G.P. chiedeva il saldo per € 2.251,30, CP_1 oltre interessi) e n. 137/19 del 16.7.2020, che afferivano al cantiere di TA (FE) commissionato da ad e rispetto al quale le parti in causa avevano stipulato il contratto di CP_2 Parte_1 subappalto prot. n. 10/19 del 29.5.2019: che dette fatture erano state emesse prematuramente, dal momento che gli artt. 5 e 6 del contratto inter partes prevedevano che non sarebbero state messe in pagamento fatture sprovviste di S.A.L. o riportanti una data precedente a quella del S.A.L. e che il corrispettivo era “a corpo”, mentre alla data dell'emissione della fattura n. 60/2019 l'esecuzione della prestazione non era stata conclusa né era stato emesso il S.A.L., atteso che i citati ponteggi non erano ancora stati smontati, né asportati dal cantiere;
che l'art. 6 del contratto prevedeva che il pagamento fosse subordinato alla dimostrazione da parte della subappaltatrice di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, ma che non aveva inviato all'opponente il Durc in corso Controparte_1 di validità, il documento Unilav di assunzione, la certificazione di idoneità sanitaria, gli attestati di pagina 2 di 10 formazione specifica per l'attività posta in essere dai lavoratori e il verbale di consegna DPI, violando i propri obblighi contrattuali;
che la fattura n. 60/2019 era priva della ritenuta in garanzia prevista dall'art. 7 del contratto;
che durante l'attività di manutenzione degli operai della società opponente, aveva improvvisamente rimosso parte del ponteggio, impedendo agli stessi l'uso in Controparte_1 sicurezza di tale manufatto, rendendosi così gravemente inadempiente;
che la fattura n. 137/20 contabilizzava un corrispettivo eccedente a quanto pattuito “a corpo” nel contratto e addebitava ad somme ulteriori dovute al ritardo di G.P. nella rimozione dei ponteggi;
Parte_1 CP_1
- quanto alle fatture n. 64/19 del 7.10.2019, n. 41/20 del 30.1.2020 e n. 65/20 del 21.2.2020, che afferivano al cantiere di Portomaggiore (FE) commissionato da ad che CP_2 Pt_1 [...] non aveva provveduto alla sottoscrizione del contratto di subappalto n. 6 del 9.3.2020 CP_1 inviatogli il 10.3.2020 da che prevedeva l'esecuzione del pagamento “a corpo” e solo Parte_1 dopo la rimozione del ponteggio, e che pertanto le tre fatture erano state emesse in assenza di alcuna pattuizione contrattuale;
che la fattura n. 65/20 costituiva una errata e illegittima duplicazione della fattura n. 41/20, di cui riproduceva la medesima causale;
- quanto alle fatture n. 11/19 del 29.3.2019 e n. 38/20 del 30.1.2020, relative al cantiere di via Padova
(FE) di committenza privata: che mancava un atto negoziale di conferimento di incarico in favore di e che, pur avendo assegnato la fornitura del ponteggio ad altra azienda, Controparte_1 Parte_1 questa era stata “scavalcata” da la quale “ha dunque non solo operato senza formale Controparte_1 incarico - avendo comunicato l'intervenuta installazione alla solo a lavori ultimati - ma ha Parte_1 altresì richiesto il pagamento per l'opera resa senza mandato alcuno”;
- quanto alla fattura n. 19/20 del 30.1.2020, che afferiva al cantiere di PI AR (FE) e all'accordo di distacco del 23.9.2019 riguardante due operai: che l'accordo non prevedeva in modo espresso un compenso per la prestazione di distacco ma poneva a carico della distaccataria solamente “i costi sostenuti dalla distaccante per far fronte ai trattamenti retributivi e contributivi”, costi che non erano stati specificati nell'accordo né comunicati formalmente né documentati alla prima Parte_1 dell'emissione della fattura n. 19/20, sicché nulla era dovuto.
3. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione sotto ogni Controparte_1 profilo e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 109/2022 pubblicata il 16.2.2022 rigettava l'opposizione proposta da e la condannava al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il giudice di prime cure osservava che le circostanze dedotte dall'opposta a supporto della propria tesi -
e riportate alle pagine 2-8 della sentenza impugnata - non erano state oggetto di contestazione specifica pagina 3 di 10 da parte dell'opponente, che si era limitata a contestare genericamente la mancata sottoscrizione del contratto, l'inesigibilità delle somme in assenza di rimozione dei ponteggi o per la mancata consegna di documentazione (in particolare del DURC), nonché la mancata pattuizione o la erroneità del prezzo richiesto, senza tuttavia fornire prova di avere effettuato contestazioni sul punto ante causam, ovvero dell'esistenza di un accordo diverso sul prezzo.
Di contro, parte opposta aveva fornito ampia documentazione fotografica dei cantieri e dei ponteggi forniti.
Con riguardo ai singoli rapporti contrattuali, il tribunale specificava:
- quanto al cantiere “Ponteggio Torre Via Padova (FE)”, che la corrispondenza agli atti dimostrava la conclusione del contratto inter partes;
- quanto al cantiere “Ponteggio Ospedale di Portomaggiore”, che l'opponente non aveva contestato in modo specifico il raggiungimento di un accordo verbale, che il contratto era stato correttamente eseguito, che la ne aveva fruito per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori e che i Parte_1 prezzi applicati erano in linea con quelli degli altri noleggi concordati;
- in merito al cantiere “Ospedale di TA”, che vi erano due distinte pattuizioni contrattuali, una derivante da scambio mail tra le parti del 23.5.2019 e l'altra dal contratto di subappalto prot. n. 10/19 del 29.5.2019, che le fatture azionate e mai contestate da parte opponente prima del giudizio derivavano dall'accordo raggiunto con lo scambio di mail del 23.5.2019, che il ponteggio era stato montato e che il contratto era stato redatto solo successivamente all'esecuzione dei lavori e con clausole non condivise;
- sempre in riferimento al cantiere “Ponteggio Ospedale di Portomaggiore”, che era stato richiesto a di firmare un contratto mesi dopo il raggiungimento di un accordo tra le parti e Controparte_1
l'esecuzione dei lavori, sicché parte opposta si è rifiutata di sottoscriverlo e che tale circostanza non era contestata dall'opponente.
Il tribunale concludeva affermando che “Il credito azionato in via monitoria, di cui alle fatture prodotte, non è stato dunque oggetto di contestazione specifica (art. 115 cpc), al pari della documentazione versata in atti da parte opposta che conferma gli accordi originariamente intercorsi tra le parti e la regolare esecuzione dei contratti di noleggio in esame”.
5. Avverso la sentenza del tribunale di Ferrara ha proposto appello ha resistito Parte_1 [...]
reiterando le eccezioni sollevate in primo grado. CP_1
6. All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 2 luglio 2024, la causa è stata posta in decisione.
pagina 4 di 10 IN DIRITTO
7. Il primo motivo di appello deduce “nullità della sentenza per mancanza – sotto il profilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4): motivazione solo apparente e contraddittoria”.
La censura è infondata.
Il primo profilo contestato dall'odierna appellante è il vizio di omessa o apparente motivazione per il fatto che il tribunale non avrebbe esposto in modo preciso e comprensibile il percorso logico giuridico che l'ha portato a discostarsi integralmente dalle prospettazioni difensive di e ad Parte_1 accogliere invece le argomentazioni di pedissequamente trasposte nelle pagine da 2 a Controparte_1
8 della decisione impugnata.
Viene inoltre criticata la asseritamente contraddittoria ed erronea interpretazione della natura giuridica dei contratti inter partes per avere il tribunale fatto riferimento, dapprima, alla locazione di beni immobili e poi al servizio di noleggio e ai subappalti tra privati. La mancanza di una chiara individuazione della natura giuridica dei contratti comporterebbe l'assoluta contraddittorietà della motivazione.
È pertinente il richiamo dell'odierna appellata al principio affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, pienamente condiviso da questa corte, secondo cui “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (Cass., S.U., n. 642/2015; conformi Cass. n. 22562/2016, n. 29028/2022).
Nel caso di specie, il tribunale ha riprodotto nella propria sentenza buona parte delle argomentazioni di
G.P. dando espressamente atto che quelle riportate erano, appunto, le deduzioni di parte CP_1
(l'incipit è infatti il seguente: “La società opposta si è costituita chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo in oggetto deducendo e documentando quanto segue: …”) e che “le predette circostanze
(…) non sono state oggetto di contestazione specifica da parte opponente” mentre, di contro, parte opposta aveva fornito ampia documentazione in favore della propria prospettazione.
La ragione della estesa trasposizione delle argomentazioni di parte opposta trova quindi idonea giustificazione nella omessa o generica contestazione da parte dell'avversaria. pagina 5 di 10 È testualmente smentito l'assunto secondo cui nella sentenza impugnata non vi sarebbe “il benché minimo riferimento alle argomentazioni della società odierna appellante”. A pagina 8 della sentenza, il tribunale fa espresso richiamo alle deduzioni di parte opponente (quali la mancata sottoscrizione del contratto, la mancata rimozione dei ponteggi, la mancata consegna di documentazione) che però qualifica come generiche e insufficienti.
Alla luce di tali circostanze, si ritiene che l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice sia chiaro, univoco ed esaustivamente illustrato e che le ragioni della decisione non possano che essere attribuite all'organo giudicante, sicché non sussiste alcun vizio di omessa o apparente motivazione.
Nemmeno si ravvisa il vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata, posto che la “locazione di beni mobili” e il “servizio di noleggio” sono istituti tra loro affini e che ben possono costituire oggetto di “subappalti”.
Nella specie, tre dei quattro rapporti intercorsi tra le parti avevano ad oggetto il subappalto, da Pt_1
a della fornitura e montaggio di ponteggi presso cantieri di committenza
[...] Controparte_1 pubblica o privata per il tempo necessario all'esecuzione dell'opera.
Il riferimento del tribunale ai diversi istituti giuridici è quindi pertinente e trova ulteriore giustificazione nel fatto che solo uno dei predetti rapporti è stato disciplinato con contratto sottoscritto da ambo le parti.
8. Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'“erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su allegazioni essenziali ai fini del decidere della società e mancato esame della Pt_1 documentazione agli atti di causa”.
È opportuno esaminare singolarmente i quattro rapporti intercorsi tra le parti e le relative pretese economiche avanzate dalla società appellata.
8.1. Cantiere di TA (FE).
Presso detto cantiere, di committenza pubblica, subappaltava la realizzazione di un Parte_1 ponteggio a la quale emetteva le fatture n. 60/19 del 22.9.2019, di importo pari a € Controparte_1
6.724,64, e n. 137/20 del 16.7.2020, di importo pari a € 1.509,90.
L'odierna appellante contesta il tribunale per avere erroneamente ritenuto che il rapporto tra le parti fosse regolato dall'accordo raggiunto con scambio di mail del 23.5.2019 anziché dal contratto di subappalto prot. n. 10/19 sottoscritto il 29.5.2019.
La critica è meritevole di accoglimento.
La corrispondenza via mail è anteriore alla stipula del contratto, la cui sottoscrizione da parte di entrambe le società non è oggetto di contestazione.
pagina 6 di 10 Nel presente giudizio, parte appellata ha dedotto per la prima volta la presunta simulazione del contratto di appalto, asseritamente non voluto dalle parti. Tale eccezione vìola il divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c. ed è quindi inammissibile, né la pretesa laconicità delle difese svolte in primo grado da può giustificare una deroga a tale divieto, tanto più considerato che nel giudizio Parte_1 di opposizione era onere di in quanto attrice sostanziale nel giudizio di primo grado, Controparte_1 dimostrare i fatti che costituivano fondamento del proprio credito, incluso, nella specie, il motivo per il quale il rapporto tra le parti sarebbe stato disciplinato solo dallo scambio di email e non dal contratto del 29.5.2019.
Come opportunamente evidenzia l' appellante, vi è continuità tra la corrispondenza del 23.5.2019 e il contratto del 29.5.2019, che hanno previsioni omologhe quanto a corrispettivo, oggetto, modalità e tempo di esecuzione e che pertanto non possono essere interpretati in termini di alternatività. Peraltro, anche a ritenere i due documenti “alternativi” fra loro, a prevalere sarebbe il contratto del 29.5.2019, trattandosi di documento posteriore, sottoscritto da entrambe le parti e che regolamenta in maniera esaustiva il rapporto contrattuale in essere.
Affermata la validità ed efficacia del contratto di subappalto del 29.5.2019, l'odierna appellante deduce che le predette fatture sono state emesse prematuramente rispetto alle previsioni contrattuali, che subordinano il pagamento del corrispettivo all'emissione del S.A.L. e qualificano il corrispettivo come
“a corpo” (artt. 5 e 6).
Che la prestazione della subappaltatrice comprendesse anche lo smontaggio e il ritiro dei ponteggi trova riscontro nella mail del 17.5.2019 inviata proprio da e dalla stessa prodotta, ove Controparte_1 si riferisce che l'offerta era onnicomprensiva “per trasporto + scarico + montaggio + ancoraggi + smontaggio + ritiro” (doc. 11, fascicolo appellata), né sussistono indizi di segno contrario.
È pacifico che al momento dell'emissione delle fatture non aveva rimosso il Controparte_1 ponteggio.
Mancando l'integrale esecuzione della prestazione da parte della subappaltatrice, il credito da questa azionato in via monitoria non era esigibile;
il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Nello specifico, la fattura n. 60/19 è stata emessa per un importo, pari a euro 5.512,00 oltre iva, che corrisponde sostanzialmente alla somma di euro 5.500,00 indicata dall'art. 5 del contratto inter partes come prezzo “a corpo” per la realizzazione del ponteggio.
È pacifico che a febbraio 2020, dunque prima del ricorso monitorio avversario, aveva Parte_1 provveduto al pagamento parziale della fattura n. 60/2019, per la somma di € 4.473,34.
Si rileva inoltre che l'appellante non ha contestato l'esecuzione della prestazione da parte di
[...]
seppur conclusa in corso di causa, come dedotto e documentato. CP_1
pagina 7 di 10 Alla luce di tali circostanze, il credito dedotto con la fattura n. 60/2019 appare, all'attualità, non solo certo e liquido ma altresì esigibile. L'odierna appellante è quindi tenuta a corrispondere all'appellata l'importo residuo della fattura n. 60/19, pari a € 2.251,30.
L'ulteriore fattura n. 137/20 è contestata da perché contabilizza costi ulteriori rispetto a Parte_1 quanto previsto contrattualmente per l'installazione del ponteggio nel periodo dal 19.1.20 al 16.7.20.
La censura va accolta, non avendo G.P. attrice sostanziale, fornito elementi idonei a CP_1 giustificare il preteso maggior compenso rispetto a quello pattuito “a corpo” nel contratto di subappalto e prevedendo detto contratto che sarebbe spettato un diverso compenso solo per le eventuali varianti ordinate per iscritto da circostanza nemmeno dedotta. Parte_1
Infine, si dà atto che non ha negato di avere rimosso (e poi reinstallato) parte del Controparte_1 ponteggio durante l'esecuzione dei lavori da parte di presso il cantiere di TA, in tal Parte_1 modo impedendo ad la prosecuzione delle opere, condotta che non può trovare Parte_1 giustificazione nel mancato pagamento della fattura da parte della subappaltante dal momento che, come già evidenziato, il rapporto era disciplinato dal contratto di subappalto prot. n. 10/19 e il corrispettivo pattuito “a corpo”.
Mancando prova del credito, non è dovuta la somma di € 1.509,90 di cui alla fattura n. 137/20.
8.2. Cantiere di Portomaggiore (FE).
Il rapporto tra le parti deriva da appalto pubblico conferito da ad che CP_2 Parte_1 subappaltava a la fornitura e posa di ponteggi e di rete anticaduta. Controparte_1
La subappaltatrice emetteva le fatture n. 64 del 7.10.2019, di importo pari a € Controparte_1
4.920,03, n. 41 del 30.1.2020, pari a € 320,18, e n. 65 del 21.2.2020, pari a € 320,18.
L'odierna appellante deduce che non avendo G.P. sottoscritto il contratto di subappalto, CP_1 manca una pattuizione sull'ammontare del corrispettivo, cui conseguirebbe la non debenza delle tre fatture emesse da controparte.
La tesi non può essere accolta. non ha contestato l'esecuzione della prestazione da parte della subappaltatrice, da questa Parte_1 sufficientemente documentata, e che il ponteggio è stato infine rimosso seppur in corso di causa.
È inoltre pacifico che ha chiesto a di formalizzare il contratto di Parte_1 Controparte_1 subappalto solo diversi mesi dopo il raggiungimento dell'accordo e l'esecuzione dei lavori e che detto contratto non è stato stipulato.
Manca infine una contestazione specifica delle fatture nn. 64/19 e 41/20.
Tali somme sono pertanto dovute.
pagina 8 di 10 È invece da accogliere la censura mossa da parte appellante avverso la fattura n. 65/20, che, riportando la medesima causale e il medesimo importo della precedente fattura n. 41/20, ne costituisce illegittimo duplicato. Non sussiste alcun elemento a supporto della tesi di parte appellata, secondo la quale detta fattura conterrebbe un mero errore materiale nell'indicazione del periodo di noleggio e non riguarderebbe il cantiere di Portomaggiore ma quello di TA.
Non è quindi dovuta la somma portata dalla fattura n. 65/20.
8.3. Cantiere di via Padova (FE). emetteva le fatture n. 11 del 29.3.2019, di importo pari a € 1.464,00, e n. 38 del Controparte_1
30.1.2020, pari a € 890,60, per la fornitura e posa di ponteggio su committenza privata.
L'appellante deduce che il primo giudice ha erroneamente ritenuto documentato il rapporto tra Pt_1
e sulla base di conferma d'ordine inclusa in una mail del 27.3.2019 senza però
[...] Controparte_1 avvedersi che detta fornitura di ponteggi era stata pattuita dalla con altra impresa diversa Parte_1 dalla (tale “Sergio Ponteggi”). Controparte_1
La tesi è infondata.
È la stessa ad avere inviato per email la predetta conferma d'ordine, che indicava Parte_1 espressamente come impresa esecutrice dei lavori la né l'appellante ha contestato la Controparte_1 mancata esecuzione delle opere o le fatture nel merito.
Gli importi sono quindi dovuti.
8.4. Cantiere di PI AR (FE). emetteva la fattura n. 19 del 30.1.2020, di importo pari a € 1.222,20, quale compenso Controparte_1 per il distacco di due dipendenti, come da accordo stipulato fra le parti il 23.9.2019.
L'appellante contesta il tribunale per omessa pronuncia sul punto ed eccepisce che l'accordo del
23.9.2019 non prevedeva la pattuizione di un compenso per la prestazione di distacco, ma poneva a carico della distaccataria solamente “i costi sostenuti dalla distaccante per far fronte ai trattamenti retributivi e contributivi”, costi non specificati nell'accordo, non comunicati né documentati prima dell'emissione della fattura.
Come correttamente evidenzia parte appellata, la stessa in data 22.1.2020 inviava una mail Parte_1 alla distaccante comunicando che i costi relativi ai due dipendenti distaccati Controparte_1 ammontavano a € 1.222,20 (doc. 31, fascicolo , importo che corrisponde esattamente Controparte_1
a quello indicato nella fattura qui contestata.
Nulla replica sul punto l'odierna appellante, né contesta l'esecuzione della prestazione da parte della distaccante.
pagina 9 di 10 Il credito è quindi dimostrato, sia nell'an che nel quantum.
9.
Considerato che
il credito vantato da è risultato solo in parte certo, liquido ed Controparte_1 esigibile al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 757/2020, tale decreto deve essere revocato.
Avendo questa corte accertato nel merito la fondatezza delle pretese creditorie di di Controparte_1 cui alle fatture nn. 60/19, 64/19, 41/19, 11/19, 38/20 e 19/20, deve essere condannata al Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 11.068,31 in linea capitale, oltre interessi come per legge.
10. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'appello proposto da e la Parte_1 conseguente, seppur limitata, riforma della sentenza impugnata e la conseguente riduzione della pretesa monitoria, induce la corte a compensare nella misura di 1/5 le spese di entrambi i gradi, condannando al pagamento a favore della appellata dei restanti 4/5. Parte_1
Sono irripetibili le spese della procedura di ingiunzione, stante la revoca del decreto opposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n. 109/2022 del tribunale di Ferrara e in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 757/2020 del 29.7.2020 e condanna Pt_1 al pagamento in favore di parte appellata della minor somma, rispetto a quella ingiunta, di
[...] complessivi euro 11.068,31, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Compensa tra le parti in misura di 1/5 le spese di lite di entrambi i gradi - che liquida per l'intero, per il primo grado, in € 2.250,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, per il secondo grado, in € 3.966,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA - e condanna al Parte_1 pagamento in favore di dei restanti 4/5. Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 1.07.2025
Il Presidente estensore dott. Manuela Velotti
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