Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 2249/2024 di R.G. promossa da: (P. IVA ) con il patrocinio dell'avv. GRASSI SERENA e con C.F._1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in Sesto San Giovanni via Martiri delle Foibe 23,
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
LACERENZA MICHELE e SURACE CARLO NAZZARENO e con domicilio eletto presso il loro studio in Bussero viale Europa 42
-convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.9.2024, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 362/24 emesso in data 29.7.2024, con il quale le veniva ingiunto, su richiesta di , il pagamento della Controparte_1 somma di euro 1.999,05 comprensiva della retribuzione del mese di giugno 2024 e del TFR. La ricorrente, premessa l'instaurazione di un rapporto di lavoro con , Controparte_1 assunta con contratto a tempo indeterminato in data 7.3.2024 con qualifica di Operaia livello
5 del CCNL Ristorazione e Pubblici Esercizi, assumeva che detto rapporto era cessato in data 28.6.2024 a seguito delle condotte scorrette della lavoratrice. Precisava che questa, in occasione dello svolgimento delle mansioni assegnatele e nei rapporti con , legale rappresentante della società, si comportava in modo non Tes_1 appropriato, usando toni arroganti e denigratori anche in presenza dei clienti dell'esercizio commerciale (gelateria). Segnatamente, rifiutava di partecipare a un corso di formazione,
e assumeva atteggiamenti violenti, inveendo contro il datore di lavoro con insulti, grida e minacce, culminati il giorno 28.6.2024, tanto da attirare l'attenzione dei vicini e dei clienti. Il comportamento investiva anche la moglie del signor cui venivano indirizzati messaggi Tes_1 vocali sempre di tenore offensivo. La – insieme ad altra dipendente - si assentava CP_1 dal lavoro il giorno prima della comunicazione del licenziamento, provocando difficoltà di gestione del negozio, che rimaneva sprovvisto del personale.
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A causa dei fatti così descritti, legittimamente la società aveva omesso il pagamento delle somme oggetto dell'impugnata ingiunzione, vantando la stessa un controcredito, rappresentato dall'importo di cui sopra, richiesto a titolo risarcitorio, nonché suscettibile di essere opposto in compensazione. Chiedeva pertanto l'accertamento del danno cagionato alla società da , Controparte_2 quantificato nella misura di euro 5.275,71 o di altra ritenuta di giustizia, ed in via riconvenzionale la condanna della predetta al risarcimento, previa compensazione con quanto eventualmente ad essa dovuto in relazione all'intercorso rapporto di lavoro.
si costituiva, contestando argomentazioni e pretese avversarie;
Controparte_1 in particolare, negava le circostanze che asseritamente avrebbero determinato l'interruzione del rapporto di lavoro, avendo peraltro prestato la propria attività lavorativa con modalità e in orari non coincidenti con quanto previsto in sede di assunzione. Ciò provocava la manifestazione da parte della lavoratrice di legittime rivendicazioni, che sfociavano in una animata discussione il giorno 28.6.2024, allorchè veniva bruscamente allontanata dal luogo di lavoro. Seguiva l'intimazione del licenziamento per giusta causa, che veniva contestato e impugnato, unitamente alla richiesta di corresponsione delle differenze retributive maturate e delle ore di straordinario non retribuite. Eccepiva la tardività dell'opposizione, risultando il ricorso depositato in data 12.9.2024, a fronte della scadenza in data 10.9.2024 del termine utile di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta l'1.8.2024. Contestava i crediti vantati da controparte in ragione di presunti danni, subiti dal datore di lavoro a causa delle condotte a lei attribuitei;
danni, dedotti sulla base di circostanze non veritiere e non provate, rispetto al cui invocato credito risarcitorio non poteva comunque operarsi alcuna compensazione. In particolare, nessuna prova idonea veniva fornita in ordine alla pretesa correlazione tra le condotte contestate e la riduzione di fatturato dell'esercizio commerciale, e in ogni caso nessun meccanismo compensativo poteva operare con riferimento al proprio credito, originato dal mancato pagamento della retribuzione del mese di giugno 2024 e del TFR, nonché fondato su prova scritta, quale deve considerarsi la busta paga emessa dal datore di lavoro. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, ovvero definizione del giudizio con declaratoria di inammissibilità.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, dopo aver constatato la tardività della costituzione di parte opposta e provveduto sulle istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 20.3.2025 la causa veniva discussa e decisa con emissione e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
L'opposizione è infondata, e non può perciò essere accolta. Sulle questioni preliminari poste dalle parti in relazione ai rispettivi atti introduttivi, deve in primo luogo rilevarsi che l'opposizione proposta non incorre in alcun profilo di tardività, poiché dalla documentazione e certificazione prodotta da parte opponente emerge che il ricorso è stato tempestivamente depositato in data 10.9.2024, e solo per errore del sistema inserito come depositato il 12.9.2025. Di ciò vi è attestazione di cancelleria, nonché constatazione condivisa in udienza da parte del difensore dell'opposta. La relativa eccezione deve pertanto ritenersi venuta meno per conforme presa di posizione al riguardo.
2 E' invece tardiva la costituzione di parte opposta, avvenuta con comparsa depositata in data 24.2.2025, a fronte dell'udienza fissata ex art. 415 c.p.c. in data 4.3.2025. Il termine utile è infatti scaduto il 21.2.2025, calcolandone la decorrenza ai sensi dell'art. 155 c.p.c.. Quanto al merito della controversia, non può accogliersi la tesi difensiva, addotta in contrapposizione alla sussistenza del credito azionato in via monitoria, secondo cui legittimamente la società, facente capo a , avrebbe omesso il pagamento a Tes_1 [...]
di retribuzione e TFR, avendo la stessa cagionato danni, suscettibili di Controparte_1 ristoro, nonché causa del licenziamento intimato, i quali vengono quantificati in misura corrispondente alla asserita perdita di clientela e riduzione di fatturato.
Invero, di tali danni non viene fornita alcuna prova, e in particolare non è dato cogliere alcun collegamento con le condotte attribuite alla lavoratrice, che avrebbe denigrato Tes_1
e inveito contro di lui il giorno 28.6.2024, nonchè omesso di assicurare conservazione e adeguate condizioni igieniche degli alimenti, custoditi nel locale cucina.
Le prove dedotte da parte opponente al riguardo risultano articolate in maniera generica e non confacente, non consentendo di stabilire una effettiva correlazione tra la condotta, che si assume intemperante e scomposta da parte della dipendente, e l'allontanamento della clientela con conseguente calo di fatturato. Qualsivoglia differenza rilevabile tra gli incassi del mese di luglio, rispetto a quelli del mese di giugno, per effetto della discussione provocata dalla all'interno del negozio il giorno 28.6.2024, non si presta ad alcuna CP_1 dimostrazione di correlazione causale nei termini dedotti, potendo dipendere da una molteplicità e variabilità di fattori, che esulano completamente dagli eventi verificatisi in quell'occasione. Ciò comporta la superfluità e irrilevanza, ai fini del presente giudizio, dell'accertamento di circostanze, come le parole offensive, che sarebbero state proferite dalla dipendente, ovvero la mancata cura dello stato degli alimenti, che non necessariamente doveva rientrare, quanto meno in forma esclusiva, tra i compiti della predetta. La conseguente incertezza e indeterminatezza del danno e della relativa quantificazione non consente pertanto alcuna deduzione in compensazione con il credito – diversamente certo e determinato – di parte opposta, cui sono in ogni caso dovute la retribuzione e le spettanze di fine rapporto, fatte oggetto dell'azione monitoria. Peraltro, anche a voler ammettere un'ipotesi di compensazione cd. impropria tra i contrapposti crediti, retributivi e risarcitori, rispettivamente vantati da lavoratore e datore di lavoro, nel caso in esame non sussiste il presupposto della reciproca (parziale) elisione, a fronte di un danno non provato dall'opponente, né altrimenti dimostrabile sulla base di articolazioni istruttorie, che non permettono di stabilire alcun rapporto di causalità tra condotte della dipendente e perdite economiche subite nello svolgimento dell'attività commerciale. L'opposizione non può che essere rigettata con conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo nr. 362/24 emesso in data 29.7.2024; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, complessivamente liquidate in euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
3 IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 20.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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