Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2025, proposto da
LE IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Massimiliano Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente, in Reggio Calabria, via Crocefisso n. 1;
nei confronti
Comune di Palmi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento adottato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Servizio Pianificazione, in data 10 settembre 2025, n. 070958 di protocollo, di diniego al rilascio di autorizzazione paesaggistica;
- del parere contrario (acquisito al protocollo della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 62889 del 04.08.2025) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. PP ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. La ricorrente ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un sottotetto non abitabile in sopraelevazione ad un edificio in m.o. ad un piano f.t. oltre seminterrato ad uso residenziale, da effettuarsi nel Rione Saffioti del Comune di Palmi, sull’immobile identificato catastalmente al fg. 33 - p.lla 231.
Espone la ricorrente che:
- per un diverso progetto di ampliamento in elevazione presentato dal marito, Sig. CR BE, era stato espresso parere contrario n. 8611 del 05.10.2021 da parte della medesima Soprintendenza, e, ancor prima, n. 67032 del 23.09.2021 da parte della Città Metropolitana;
- altro progetto, con riduzione dell’ampliamento e della consistenza dell’intervento, è stato presentato, poi, dalla stessa ricorrente in data 05.11.2024;
- con relazione tecnico illustrativa prot. n. 34608 del 28.04.2025 la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel trasmettere l’istanza e gli allegati alla Soprintendenza per il rilascio del parere vincolante di competenza ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, proponeva parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- la Soprintendenza ha acquisito tale richiesta al prot. n. 5122 in data 29.4.2025 ed ha espresso parere contrario prot. n. 5389 in data 6.5.2025;
- a seguito di alcune interlocuzioni con gli uffici in data 19.05.2025, la ricorrente ha presentato una integrazione documentale con nota del 28.07.2025 ed assunta al protocollo della Soprintendenza al n. 9298-A del 29.07.2025, contenente una nuova soluzione/proposta progettuale;
- la Soprintendenza, alla luce di tale “successiva integrazione del 28.7.2025”, ha espresso parere contrario in data 04.08.2025;
- in ragione di tale ultimo parere, la Città Metropolitana in data 10.09.2025, con provvedimento prot. n. 070958, ha rigettato la richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 cit..
Avverso il parere contrario della Soprintendenza e il provvedimento di rigetto adottato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria insorge l’odierna ricorrente, che, dopo aver trascritto il contenuto della relazione tecnica redatta in data 27 ottobre 2025 da un ingegnere incaricato, e riportando parte della documentazione fotografica allegata alla stessa (relazione che, comunque, deposita unitamente ai relativi allegati: doc. n. 9), deduce, in tre motivi di ricorso, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio, con atto di mera forma, in data 21/11/2025 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in data 22/12/2025 la Città Metropolitana di Reggio Calabria e in data 9/02/2026 il Ministero della Cultura.
3. In vista dell’udienza pubblica, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Ministero della Cultura hanno depositato documenti; la ricorrente e il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia hanno depositato memorie; ed infine, la ricorrente e la Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno depositato repliche.
4. All’udienza pubblica dell’11/03/2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Con il primo e terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente, parte ricorrente deduce “ eccesso di potere per mancanza di adeguata e necessaria motivazione. assoluta mancanza di necessaria e indispensabile istruttoria ”, in quanto l’intervento interesserebbe una parte periferica e residuale della Città di Palmi e le ragioni di asserito contrasto con i valori tutelati sarebbero state espresse con “ motivazione del tutto apparente e generica ”, e sarebbero sconfessate dalle “ risultanze fotografiche prodotte ”; infatti, “ Dalle allegate fotografie e dalla prospettazione dell’immobile negli elaborati prodotti ” risulterebbe, invece, che “ trattasi di edificio equale (anzi più basso) a quelli circostanti e dalle medesime caratteristiche ”, senza dire “ che la ricorrente verrà ad edificare una superficie molto minore rispetto a quella consentita e di cui al piano casa regionale ”.
Né sarebbe possibile affermare che “ la ricostruzione, parziale rispetto al consentito, non abbia i requisiti estetici e risulta elemento di disturbo sia nell’ambito edilizio consolidato e, comunque, per il belvedere posto in zona soprastante ”, in quanto “ gli atti progettuali ” e “ la attuale situazione dei luoghi comprovati dalle foto allegate e dalla CTP ” comproverebbero, invece, “ l’inserimento perfetto della ricostruzione al tessuto esistente e, comunque, la assoluta libertà di veduta, essendo l’immobile molto al di sotto dalla vista del belvedere ”.
Le Amministrazioni resistente non avrebbero specificato gli elementi che rendono l’intervento contrastante con i valori tutelati.
I provvedimenti impugnati sarebbero, inoltre, illogici soprattutto alla luce della presenza di costruzioni identiche (anche molto più alte) e di una serie di accorgimenti che mimetizzerebbero l’intervento rispetto al contesto.
Non sarebbe stato eseguito nemmeno un sopralluogo al fine di accertare lo stato dei luoghi, e non sarebbero state prese in considerazione le effettive e reali condizioni dell’area di intervento.
L’intervento non sarebbe in contrasto con l’ambiente circostante, in quanto si tratta “di ricostruzione dell’esistente con delle piccole variazioni” consentite dalla normativa urbanistica e dallo strumento urbanistico del Comune di Palmi, approvato anche dalla Soprintendenza.
Tale ultima censura può essere esaminata, come accennato, congiuntamente con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce “ illegittimità dei provvedimenti per violazione di legge ed abuso ”, dal momento che il Piano Strutturale Comunale ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, e l’intervento sarebbe compatibile con il primo, sicchè non potrebbe l’organo tutorio ritenere l’intervento in contrasto con i valori tutelati e con il piano paesaggistico.
6.1. I predetti motivi sono infondati.
6.2. Il provvedimento prot. n. 70958 del 10/9/2025 della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Servizio Pianificazione evidenzia che l'area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico e richiama, a tal proposito, il D.M. 22.07.1968 « che testualmente recita: "ha notevole interesse pubblico perché, per le sue incantevoli e varie vedute, per l'incomparabile bellezza panoramica incorniciata dal verde degli ulivi e per i suggestivi tratti di scogliera degradanti sul mare, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza godibile lungo tutta la zona costiera" ».
Il parere contrario prot. n. 62889 del 04/08/2025 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, richiamato dal provvedimento del 10/9/2025 della Città Metropolitana, contestualizzando l’area di intervento e le ragioni sottese al vincolo di tutela imposto con D.M. 22.07.1968 (ex L. 1497/1939), sottolinea che « il lotto oggetto di intervento si colloca nel rione Saffioti, sorto negli anni '40, come prolungamento del Rione Cittadella"; questo "è caratterizzato da un tessuto urbano sviluppatosi lungo l'attuale via Saffioti (prolungamento di via Cittadella) e da alcuni antichi percorsi pedonali e scalinate. Esso è posto tra i margini Sud-Ovest dell'abitato cittadino e a ridosso di ampie superfici inedificate e destinate a verde che degradano verso il mare. Gli edifici presenti nelle vicinanze sono prevalentemente di remota costruzione e di modeste dimensioni (ad un piano ft.) ».
Il parere contrario della Soprintendenza richiama, poi, la relazione istruttoria della Città Metropolitana, contenente un motivato parere contrario in quanto:
- « Il disallineamento e la discontinuità delle linee di colmo e di gronda della "stecca di fabbricati a schiera" originaria, di cui l'edificio oggetto di intervento fa parte, derivante dalla sopraelevazione in progetto, creerebbero un "elemento di disturbo" nell'ambito edilizio consolidato »;
- « A seguito della realizzazione delle opere in progetto, l'organismo edilizio nel suo insieme si configurerebbe, come elemento disarmonico e intrusivo e, sebbene posto al di sotto della quota stradale in cui è collocato il punto di belvedere sopra descritto, vengo a costituire un elemento non assorbibile dal contesto protetto dal dispositivo di tutela apposto con D.M. 22/07/1968 "per le sue incantevoli e varie vedute" e "per l'incomparabile bellezza panoramica" »;
- « le trasformazioni conseguenti alla realizzazione delle opere sopra descritte inducano effetti pregiudizievoli alle valenze paesaggistiche riconosciute dal vincolo e che sia negativo l'impatto percettivo sul contesto contermine e sulle sue componenti ambientali ».
La Soprintendenza, poi, valutata la nuova soluzione progettuale presentata in data 28.07.2025, e ritenendola “ del tutto similare a quella precedentemente valutata ” in quanto “ consistente nella realizzazione di un terzo livello sull'originario immobile in muratura (2° livello f.t.) ”, con un “ piano sottotetto … riproposto con un'altezza media interna di mt. 2,39 (invece dei 2,69 mt. della prima proposta) e l'altezza alla gronda del prospetto lato Via Saffioti passerà dagli attuali mt. 3,74 a mt. 5,24 (invece che 5,85 m.t della prima proposta progettuale) ” ha ritenuto la proposta presentata non compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica, alla luce delle caratteristiche dei luoghi e valori tutelati, « Valutato che tale elemento, anche con le minime variazioni proposte, si percepisce come estraneo alle caratteristiche tipologiche e compositive delle altre unità immobiliari che caratterizzano il quartiere; e inoltre il nuovo prospetto su via Cittadella acquisterebbe, secondo tale progetto, un ulteriore livello di facciata completamente cieco, caratterizzato da segni architettonici che non mostrano legami e coerenza con la tradizione edilizia locale ».
6.3. La motivazione del parere contrario appare congrua ed adeguata e, da un lato, conferma che l’immobile si trova in una zona pur periferica della città ma comunque sottoposta a vincolo di tutela ai sensi del D.M. 22/07/1968 e, dall’altro, giustifica le ragioni di contrasto con i valori tutelati non già (soltanto) in relazione alla possibile interferenza con la vista panoramica dal soprastante belvedere (la Soprintendenza dà, invece, atto che l’immobile è “ posto al di sotto della quota stradale in cui è collocato il punto di belvedere sopra descritto ”) ma con riferimento al negativo impatto percettivo che la realizzazione della sopraelevazione avrebbe sul contesto, in relazione alle “ caratteristiche tipologiche e compositive delle altre unità immobiliari che caratterizzano il quartiere ” nonché al “ disallineamento ” e alla “ discontinuità delle linee di colmo e di gronda della "stecca di fabbricati a schiera" originaria ”.
6.4. Il parere della Soprintendenza spiega, quindi, in maniera adeguata e comprensibile le specifiche ragioni del ritenuto contrasto con l’ambiente circostante e con i valori tutelati, con una motivazione che sfugge alle censure dedotte, posto che, come correttamente dedotto dall’Amministrazione, l’alterazione paesaggistica che l’intervento determinerebbe, a parere dell’organo tutorio, non può essere valutata unicamente alla stregua della visuale offerta guardando dal belvedere, bensì dall’impatto visivo determinato dalla modificazione volumetrica dell’intero edificato, e precisamente dalla diversa altezza delle linee di colmo e di gronda.
6.5. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, «la Soprintendenza esercita un potere largamente discrezionale, sub specie di discrezionalità tecnica, sicché il suo potere è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo se carente di motivazione, ovvero se è basato su una valutazione manifestamente irragionevole o su un travisamento dei fatti.
A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa») dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ‘ragionevole’ ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme, le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica») vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della ‘attendibilità’ tecnico-scientifica (Cons. Stato, sez. VI, n. 10624 del 2022).
In altri termini, occorre considerare che la discrezionalità tecnica, esercitata dalla Soprintendenza è una manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta alla valutazione ed all’accertamento di fatti e, nell’effettuare le valutazioni di propria competenza, in linea di massima, l’Amministrazione applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza, già evidenziata, che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o che sia carente di motivazione.
Il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell’apprezzamento illegittimo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez.un., 20 gennaio 2014, n. 1013).
«[…] Sugli atti della Soprintendenza beni culturali ed ambientali, essendo gli stessi sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili, in quanto ciò si tradurrebbe nell'esercizio da parte del suddetto giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione, fermo però restando che anche sulle valutazioni tecniche è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza ed attendibilità.
La differenza tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito, in sostanza, può individuarsi nel fatto che, nel giudizio di legittimità, il giudice agisce “in seconda battuta”, verificando, nei limiti delle censure dedotte, se le valutazioni effettuate dall’organo competente sono viziate da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza o da travisamento dei fatti, vale a dire se le stesse, pur opinabili, esulano dal perimetro della plausibilità, mentre, nel giudizio di merito, il giudice agisce “in prima battuta”, sostituendosi all’Amministrazione ed effettuando direttamente e nuovamente le valutazioni a questa spettanti, con la possibilità, non contemplata dall’ordinamento se non per le eccezionali e limitatissime ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito di cui all’art. 134 c.p.a., di sostituire la propria valutazione alla valutazione dell’Amministrazione anche nell’ipotesi in cui quest’ultima, sebbene opinabile, sia plausibile» (Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 406 del 2021)» (Cons. Stato sez. VI 29/10/2024 n. 8613).
6.6. In tale contesto, se la stessa ricorrente riconosce che la valutazione della Soprintendenza circa il “disturbo” che l’intervento edilizio arrecherebbe appare “opinabile” – e tale è – non sarebbe possibile ritenerla illogica sol perché l’interessata, alla luce della relazione tecnica del professionista incarico, sostiene che l’intervento non avrebbe, invece, a suo giudizio, alcuna incidenza sui valori tutelati, implicando una simile censura un inammissibile sindacato di tipo sostitutivo sulla discrezionale valutazione tecnica effettuata dall’organo competente.
6.7. Né tantomeno il parere della Soprintendenza è illogico in ragione della presunta conformità dell’intervento alla disciplina edilizia comunale (o con il piano paesaggistico), essendo diversa la valutazione (dell’interesse pubblico tutelato) affidata all’organo tutorio.
6.7.1. Premesso, intanto, che parte ricorrente non illustra nel dettaglio gli elementi di fatto e i parametri urbanistico-edilizi in base ai quali si dovrebbe evincere la conformità dell’intervento alla disciplina edilizia comunale (conformità che, al momento, non è stata valutata dall’Amministrazione comunale competente), il parere espresso dalla Soprintendenza in sede di approvazione del piano urbanistico comunale, da un lato, implica valutazioni diverse e riguarda le linee guida generali e le scelte dello strumento urbanistico comunale, e, dall’altro, non esclude l’esercizio degli specifici poteri di tutela del vincolo in sede di approvazione del singolo intervento edilizio e di rilascio della singola autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice.
Già a monte, per risalente giurisprudenza amministrativa, “ L'esercizio dei poteri derivanti dall'amministrazione ex l. 1° giugno 1939, n. 1089, a tutela delle cose di interesse storico o artistico, è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi, o dall'esecuzione dei piani regolatori, a mente dell'art. 21, 2° comma, stessa l., che consente al ministro per i beni culturali e ambientali di dettare una propria normativa sulle misure, distanze ed altre cautele, dirette ad evitare ogni danno alle cose immobili soggette alle disposizioni della legge, anche in contrasto con la normativa e le prescrizioni degli strumenti urbanistici; pertanto, non è logicamente configurabile il vizio di eccesso di potere nel caso di contrasto fra il parere favorevole della soprintendenza sul piano urbanistico, generale o applicativo, e il successivo vincolo imposto a un immobile ”. (T.A.R. Campania Salerno, 10/06/1987, n. 221).
6.7.2. Né tantomeno sussiste un profilo di contraddittorietà tra l’eventuale parere favorevole della Soprintendenza sullo strumento urbanistico e il successivo parere negativo di compatibilità paesaggistica del progettato intervento rispetto alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2 del Codice beni culturali (nel caso di specie, al D.M. 22/07/1968), per la semplice ragione che il parere favorevole espresso ai fini dell’adozione/approvazione dello strumento urbanistico non implica un’automatica “autorizzazione paesaggistica” preventiva a tutti i possibili interventi astrattamente ammissibili in forza della disciplina urbanistica ed edilizia comunale.
Diversamente opinando, infatti, l’eventuale parere favorevole espresso della Soprintendenza sullo strumento urbanistico comporterebbe un’implicita “rinuncia” alle valutazioni di competenza ex art. 146, in violazione del principio di legalità, per cui le competenze di un organo amministrativo sono proprio (ed esclusivamente) quelle previste dalla legge, ovvero in questo caso dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004 (Cons. Stato, Sez. IV, 22/10/2024, n. 8462).
L’art. 146 cit. attribuisce quel potere all’organo tutorio indipendentemente dalle scelte operate dallo strumento urbanistico comunale, come chiaramente indicato al comma 4 e al comma 7 del medesimo art. 146 (“ L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ”; “ l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici ”, e quindi non sotto altri profili; chiarendo al comma 8 che il Soprintendente rende il parere “ limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina ” della dichiarazione di interesse pubblico), a significare quindi, secondo logica, che le rispettive valutazioni sono autonome e distinte (Cons. Stato, Sez. IV, 22/10/2024, n. 8462).
6.7.3. In altri termini, valutazioni di natura paesistico-ambientale e quelle di carattere urbanistico-edilizio, pur esprimendo apprezzamenti sullo stesso oggetto, hanno finalità diverse: l’una ha riguardo, appunto, alla compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto, laddove l’altra ne verifica la conformità urbanistico-edilizia (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016; nonché sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4234; Cons. Stato sez. II 7/09/2020 n. 5393).
6.7.4. E se sussiste un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e valutazioni urbanistiche, come detto, a norma dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, è l'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio, e per tale ragione va acquisita prima di intraprendere il procedimento edilizio (T.A.R. Napoli Campania sez. III, 14/06/2022, n. 4000; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2016 n. 521 e 27 novembre 2010 n. 8260), e non viceversa.
Di contro, parte ricorrente, invertendo tale ordine, postula la compatibilità paesaggistica alla luce della presunta compatibilità urbanistica dell’intervento edilizio.
6.8. Prima di esprimere il prescritto parere, la Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146 del Codice, non è tenuta ad effettuare alcun sopralluogo, potendo esprimere il proprio giudizio sulla base del progetto presentato dall’interessato.
Come correttamente rileva la difesa erariale, la Soprintendenza legittimamente esercita le proprie competenze sulla scorta della conoscenza dello stato dei luoghi vincolati, in ragione della continua attività di monitoraggio e di analisi del territorio di riferimento posseduta in ragione dell’ordinaria attività istituzionale svolta.
7. Con il secondo motivo di ricorso, deduce la ricorrente “ violazione di legge ed eccesso di potere ”, ed in particolare dell’articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004, in quanto “ il parere espresso dalla Soprintendenza e fatto proprio dalla Città Metropolitana deve ritenersi emesso in violazione ” della citata norma “ sia in relazione alla verifica di compatibilità che al presunto pregiudizio ai valori paesaggistici (non valutati o evidenziati) e, comunque, alla perdita ” del suo carattere vincolante “ per l’avvenuto decorso del termine di legge per la sua adozione (quarantacinque o sessanta giorni dalla ricezione degli atti) ”.
Il diniego sarebbe stato adottato “ oltre i termini di legge e, quindi, di nessuna valenza giuridica ”.
Sotto distinto profilo, la ricorrente deduce che il parere espresso dalla Soprintendenza e fatto proprio dalla Città Metropolitana sarebbe illegittimo anche per le seguenti ragioni:
- la valutazione deve avere riguardo necessariamente e tassativamente alle zone ed ai vincoli di notevole interesse pubblico e non le zone periferiche che non hanno alcun pregio sotto tale aspetto;
- il Soprintendente deve esprimere parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento progettuale nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina dei vincoli di notevole interesse pubblico (articolo 146 comma 8 del Codice); nel caso in specie, invece, sussisterebbe una motivazione generica e senza alcun richiamo né alla compatibilità paesaggistica nè alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico o alla specifica disciplina dei vincoli di notevole interesse pubblico;
- mancherebbe una “ congrua motivazione ”;
- il parere doveva essere emesso in modo tale da rendere esplicite le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento progettato ed i valori paesaggistici oggetto della tutela, e, in particolare, spiegare con quale tipo di accorgimento tecnico o di modifica progettuale l’intervento poteva invece essere assentito, in modo da consentire all’istante di “ capire cosa, nell’intervento da lui proposto, è accettabile e cosa viceversa è inaccettabile, in modo da poter scegliere se rinunciare alla propria iniziativa, ovvero realizzarla conformandosi al volere dell’amministrazione ”;
- decorso il termine per l’espressione del parere vincolante, il parere della Soprintendenza avrebbe perso il proprio valore vincolante e sarebbe solo “ autonomamente e motivatamente ” valutabile dall’amministrazione preposta al rilascio del titolo.
7.1. Le censure, in parte coincidenti con quelle dedotte con il primo motivo (e infondate per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 6.1-6.9), per il resto sono, oltre che generiche, infondate.
7.2. Parte ricorrente non indica, nello specifico, tenuto anche conto dell’articolato sviluppo del procedimento (nel quale la Soprintendenza ha espresso due pareri contrari, in relazione a due distinte soluzioni progettuali) in quale segmento procedimentale si sarebbe consumata la violazione dei termini (interni) del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
7.3. Non sussiste la dedotta violazione dei termini del procedimento né alcuna perdita del carattere vincolante del parere della Soprintendenza.
Premesso che la presentazione di una nuova soluzione progettuale avvia un nuovo procedimento (TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, n. 26/11/2024 n. 21124 e giurisprudenza ivi richiamata), il parere della Soprintendenza è intervenuto (in data 04.08.2025) nel termine di 45 giorni dalla presentazione (in data 28.7.2025) della nuova soluzione progettuale.
7.4. Non ha affatto perso il suo carattere vincolante (cfr. comunque, di recente, Cons. Stato sez. IV 22/07/2025 n. 6497 § 7 secondo cui “ il parere della Soprintendenza del Ministero della cultura sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento si tramuti, da vincolante, in obbligatorio non vincolante soltanto se lo strumento urbanistico locale venga adeguato alle prescrizioni d'uso contenute negli atti di pianificazione paesaggistica, nonché all'esito della verifica dell'intervenuto adeguamento, demandata al Ministero su richiesta della regione interessata ”), rendendo doveroso il provvedimento di rigetto adottato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
8. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Va disposta l’integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PP ST, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| PP ST | TE EN |
IL SEGRETARIO