Articolo 49 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 48Articolo 50
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1 novembre 1986
Art. 49. 1. Anche a modifica degli effetti economici scaturiti in applicazione dell' articolo 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , e dell' articolo 2, comma quarto, della legge 20 marzo 1984, n. 34 , fino a quando non interverra' l'accordo sindacale successivo a quello del 15 dicembre 1983, rimane in vigore l' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 .
Entrata in vigore il 1 novembre 1986