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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1291/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2575/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4030/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022CT0026144 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1980/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Catania emetteva avviso di accertamento catastale n. 2022CT0026144 nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, per mezzo del quale comunicava la variazione dei dati di classamento e di rendita rispetto a quelli proposti con la procedura DOCFA nei riguardi di un immobile nel Comune di Paternò presso Indirizzo_1. Nel dettaglio, la categoria originaria dell'immobile da D/10 con rendita catastale pari a euro 3.831,20 veniva modificata in D/2 con rendita catastale pari a euro
12.400,00.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: il difetto di motivazione dell'avviso impugnato;
la decadenza del potere di rettifica in capo all'Ufficio. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L'agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 4030 depositata in data 20 maggio 2024, ritenendo non fondate censure esposte dalla contribuente, rigettava il ricorso condannando la soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'omessa motivazione della sentenza che utilizza mere frasi di stile tipo: “ … l'avviso di accertamento specifica che la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita è stata effettuata sulla base di metodologie comparative e delle disposizioni che regolano il catasto edili urbano” . Chiede la riforma della sentenza impugnata reiterando tutte le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, la motivazione degli atti tributari, siano essi avvisi di accertamento ovvero cartelle di pagamento, costituisce elemento irrinunciabile del procedimento tributario globalmente inteso. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, infatti, devono essere illustrati in modo chiaro e puntuale, senza ricorrere a formule di stile o generiche approssimazioni. Ciò, in quanto la motivazione dell'atto impositivo si pone in funzione di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti previsti dagli artt. 24 e 113
Cost., assumendo un ruolo di protezione nei confronti del destinatario dell'atto, poiché è solo attraverso la motivazione che a quest'ultimo è consentito di reagire nei confronti degli effetti negativi dell'atto, nelle forme e modalità previste dalla legge. Tutto quanto premesso, dalla documentazione in atti e in relazione al caso di specie, invece, le modifiche catastali apportate al compendio immobiliare di proprietà della contribuente risultano carenti di spiegazione puntuale e circostanziata.
Nel dettaglio l'Ufficio procedente, servendosi di generici riscontri, riteneva di non riconoscere rilievo all'allegazione documentale prodotta dalla contribuente, dalla quale risulta che la destinazione d'uso dell'immobile in questione non può essere oggetto di variazione, in quanto costruzione strumentale all'esercizio di attività agricola e, come tale, correttamente sussunta nella categoria catastale D/10.
Sul punto, infine, il Supremo Collegio, con ordinanza n. 18615/2020 in materia di variazioni al classamento catastale, ribadendo un orientamento giurisprudenziale già palesato, ha disposto l'obbligo imprescindibile da parte dell'Agenzia di motivare puntualmente l'atto impositivo. Più in particolare la
Cassazione ha espressamente disposto la necessità da parte dell'Ufficio di supportare la variazione con una specifica e dettagliata motivazione, capace di giustificare in dettaglio il provvedimento con il quale viene rideterminata la categoria catastale nonché la relativa rendita riconducibile all'immobile accertato.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla l'avviso impugnato.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di accertamento catastale. Determina le spese del primo grado di giudizio in euro 500,00 oltre contributo unificato, Iva e cpa, se dovute. Determina le spese del presente grado di giudizio in euro 750,00 oltre contributo unificato, Iva e cpa, se dovute.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2575/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4030/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022CT0026144 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1980/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Catania emetteva avviso di accertamento catastale n. 2022CT0026144 nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, per mezzo del quale comunicava la variazione dei dati di classamento e di rendita rispetto a quelli proposti con la procedura DOCFA nei riguardi di un immobile nel Comune di Paternò presso Indirizzo_1. Nel dettaglio, la categoria originaria dell'immobile da D/10 con rendita catastale pari a euro 3.831,20 veniva modificata in D/2 con rendita catastale pari a euro
12.400,00.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: il difetto di motivazione dell'avviso impugnato;
la decadenza del potere di rettifica in capo all'Ufficio. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L'agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 4030 depositata in data 20 maggio 2024, ritenendo non fondate censure esposte dalla contribuente, rigettava il ricorso condannando la soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'omessa motivazione della sentenza che utilizza mere frasi di stile tipo: “ … l'avviso di accertamento specifica che la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita è stata effettuata sulla base di metodologie comparative e delle disposizioni che regolano il catasto edili urbano” . Chiede la riforma della sentenza impugnata reiterando tutte le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, la motivazione degli atti tributari, siano essi avvisi di accertamento ovvero cartelle di pagamento, costituisce elemento irrinunciabile del procedimento tributario globalmente inteso. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, infatti, devono essere illustrati in modo chiaro e puntuale, senza ricorrere a formule di stile o generiche approssimazioni. Ciò, in quanto la motivazione dell'atto impositivo si pone in funzione di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti previsti dagli artt. 24 e 113
Cost., assumendo un ruolo di protezione nei confronti del destinatario dell'atto, poiché è solo attraverso la motivazione che a quest'ultimo è consentito di reagire nei confronti degli effetti negativi dell'atto, nelle forme e modalità previste dalla legge. Tutto quanto premesso, dalla documentazione in atti e in relazione al caso di specie, invece, le modifiche catastali apportate al compendio immobiliare di proprietà della contribuente risultano carenti di spiegazione puntuale e circostanziata.
Nel dettaglio l'Ufficio procedente, servendosi di generici riscontri, riteneva di non riconoscere rilievo all'allegazione documentale prodotta dalla contribuente, dalla quale risulta che la destinazione d'uso dell'immobile in questione non può essere oggetto di variazione, in quanto costruzione strumentale all'esercizio di attività agricola e, come tale, correttamente sussunta nella categoria catastale D/10.
Sul punto, infine, il Supremo Collegio, con ordinanza n. 18615/2020 in materia di variazioni al classamento catastale, ribadendo un orientamento giurisprudenziale già palesato, ha disposto l'obbligo imprescindibile da parte dell'Agenzia di motivare puntualmente l'atto impositivo. Più in particolare la
Cassazione ha espressamente disposto la necessità da parte dell'Ufficio di supportare la variazione con una specifica e dettagliata motivazione, capace di giustificare in dettaglio il provvedimento con il quale viene rideterminata la categoria catastale nonché la relativa rendita riconducibile all'immobile accertato.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla l'avviso impugnato.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di accertamento catastale. Determina le spese del primo grado di giudizio in euro 500,00 oltre contributo unificato, Iva e cpa, se dovute. Determina le spese del presente grado di giudizio in euro 750,00 oltre contributo unificato, Iva e cpa, se dovute.