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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg n. 11321/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 21.02.2025, alle ore 14.45, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Angelo Emilio Imberti sost. avv. Sassi;
per parte convenuta la funzionaria delegata Controparte_1
E' presente la dott.ssa Aupp. Per_1
Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 429 c.p.c.
L'avv. Imberti chiede l'accoglimento del ricorso. Contesta la comparsa avversaria. Richiama la sentenza penale per cui era stato sospeso il presente giudizio, che dimostra l'assenza di prova.
La dott.ssa si richiama alla comparsa depositata, rileva che la sentenza penale in realtà CP_1
accerta la responsabilità di in punto avvenuti trasferimenti del denaro, come da sentenze CP_2
della Corte di Appello di Brescia. In subordine chiede la compensazione delle spese di lite, anche perché il ricorrente non ha presentato scritti difensivi e non ha richiesto l'audizione in sede amministrativa.
L'avv. Imberti rileva che le sentenze della Corte di Appello di Brescia sono state impugnate in
Cassazione, mentre molte sentenze a favore del ricorrente sono passate in giudicato. Rileva che il ricorrente ha presentato scritti difensivi e ha chiesto di essere sentito in sede amministrativa, come da motivo di opposizione.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
1 Terminata la camera di consiglio, alle ore 18.40 viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11321/2019 del R.G. Civ. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sassi, presso il cui studio in Como, via XX Parte_1
Settembre n. 36, è elettivamente domiciliato per procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso da funzionarie delegate;
Controparte_3
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ex Legge 689/1981
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 21.02.2025:
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In accoglimento dell'opposizione proposta, annullare i Decreti
n. 697881 – 697882 – 697883 – 697884 – 697885 del 27 febbraio 2019 notificati al signor Parte_1
in data 1 aprile 2019 ed emessi dal Controparte_4
, con sede in , via Grandis 14;
[...] CP_4
IN VIA SUBORDINATA: Contenere le sanzioni nei minimi edittali di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA, come per legge”.
2 Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- Nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità dei decreti sanzionatori;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
- In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento nel ricorso, compensare le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva opposizione avverso Parte_1
i Decreti n. 697881 – 697882 – 697883 – 697884 – 697885 del 27 febbraio 2019, a lui notificati in data 1 aprile 2019 ed emessi dal Controparte_4
.
[...]
I decreti, dall'ammontare complessivo di € 38.750,00, erano stati emessi per la violazione dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 per aver trasferito denaro contante (per complessivi € CP_2
775.515,19) a diversi soggetti senza il tramite degli intermediari autorizzati.
I motivi di opposizione sono, sostanzialmente, i seguenti: 1) violazione del contraddittorio in sede amministrativa (mancata audizione del ricorrente pur richiesta, e mancata analisi delle deduzioni difensive); 2) mancata prova del fatto, essendo l'illecito contestato fondato esclusivamente sul contenuto di un'agenda presso l'abitazione del ricorrente, circostanza da cui non può tuttavia trarsi la prova della commissione dell'illecito e del suo autore;
3) l'impossibilità di indicare il dies a quo del termine di cui all'art. 14, comma secondo, della Legge n. 689/1981; 4) la violazione del principio de ne bin in idem sostanziale e dell'art. 9 della Legge n. 689/1981 posto che per le medesime condotte il ricorrente era sotto indagine penale per il reato di riciclaggio (art. 648 bis).
Per queste ragioni il ricorrente domandava in via preliminare che il presente giudizio fosse sospeso sino alla definizione del giudizio penale.
Con decreto 10.05.2019 il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
3 L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio a mezzo di propri funzionari chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'udienza del 22.10.2019, con ordinanza del 23.10.2019 il Giudice, in applicazione dell'art. 295 c.p.c., sospendeva il giudizio di opposizione in attesa dell'esito del procedimento penale a carico di pendente dinanzi al Tribunale di Padova, R.G. N.R. n. 3787/2019, Parte_1
R.G. GIP n. 3662/2019.
Con ricorso in riassunzione del 19.12.2024 il ricorrente, dando atto del venir meno della pregiudiziale penale (con la precisazione che il giudizio penale, in conseguenza della decisione della Cassazione in sede di conflitto di competenza, era stato trasferito a Como) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Gup del Tribunale di Como n. 481/2024, che per alcuni capi aveva dichiarato il non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione (associazione a delinquere) e per altri capi il non luogo a provvedere per assenza degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio (singole condotte di riciclaggio).
Il si costituiva nel giudizio riassunto chiedendo il rigetto del ricorso. CP_4
Le parti discutevano il ricorso nel corso dell'udienza del 21.02.2025 ed il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2) Il primo motivo di opposizione è infondato e va pertanto rigettato (violazione del contraddittorio per mancata audizione del ricorrente e per mancata considerazione degli scritti difensivi).
Infatti, “l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte…secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203
c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non determina la nullità della conseguente ordinanza- ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio
4 di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ, VI, ord. del 07/08/19, n° 21146, sulla scia di quanto stabilito da
Cass., S.U. del 28/01/10 n° 1786).
Ancora recentemente è stato affermato che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901), sicché
l'eccezione di invalidità del procedimento amministrativo deve essere rigettata, valendo per la mancata considerazione degli scritti difensivi in sede amministrativa il medesimo ragionamento svolto per la mancata audizione.
3) Anche il terzo motivo di opposizione è infondato (impossibilità di indicare il dies a quo del termine di cui all'art. 14, comma secondo, della Legge n. 689/1981).
Infatti, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge n. 689/81, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente (90 giorni) decorrono dalla data della ricezione. Nella specie,
l'autorizzazione all'utilizzo ai fini fiscali di documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria nei confronti di è stata concessa dalla Procura della CP_2
Repubblica di Como in data 21.01.2016, mentre il processo verbale di contestazione è stato notificato in data 26.02.2016: la violazione, pertanto, è stata tempestivamente contestata.
4) Anche il quarto motivo di opposizione è infondato (violazione del principio de ne bin in idem sostanziale e dell'art. 9 della Legge n. 689/1981 posto che per le medesime condotte il ricorrente sarebbe sotto indagine penale per il reato di riciclaggio).
Il ricorrente, in particolare, deduce la violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della
Legge n. 689/81, assumendo che le condotte in contestazione sono costituite da ipotizzate consegne materiali di somme di denaro in violazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.
Deduce, inoltre, che la finalità della disciplina è quella di prevenire le condotte di riciclaggio per cui vi è indagine penale, in relazione a condotta contestata ai sensi dell'art. 648 bis c.p.
5 Ne deriverebbe, di conseguenza, seconda la prospettazione dell'opponente, che l'illecito amministrativo sarebbe assorbito da quello penale, trattandosi di concorso apparente di norme, con la conseguente prevalenza della previsione penale su quella amministrativa.
Le argomentazioni dell'opponente sono prive di fondamento.
Infatti, in via generale va affermato che con un indirizzo consolidato la Suprema Corte ha affermato che “in tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme” (ex plurimis, Cass 10744/2019).
Nel caso di specie l'art. 49 comma primo del D.Lgs. n. 231/2007 configura una ipotesi di illecito a soglia di punibilità anticipata, essendo posto a presidio dell'interesse generale alla tracciabilità dei flussi finanziari, in un'ottica di prevenzione del riciclaggio. Il trasferimento di denaro contante è, infatti, preso in considerazione quale fatto a sé stante, giuridicamente rilevante per il solo e sufficiente motivo della sua esecuzione in assenza di intermediari qualificati e in eccedenza rispetto ai valori normativamente stabiliti, a nulla rilevando la causale sottesa all'operazione, in quanto la ratio legis della norma va individuata nella esigenza di garantire la trasparenza e
"tracciabilità" delle operazioni finanziarie al fine di prevenire possibili illeciti, essendo invece irrilevante la natura in sé lecita dell'operazione di pagamento in contanti;
mentre per integrare il reato di riciclaggio è richiesto che il denaro, i beni ovvero le altre utilità siano frutto di un delitto non colposo;
si tratta inoltre di un delitto plurioffensivo, la cui fattispecie è più ampia ed articolata e presuppone la commissione di un altro reato.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come i passaggi di denaro in contanti vengano presi in considerazione (data la loro probabile natura elusiva dei controlli) in quanto tali, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito non sia illecito (Cass. n. 10147 del
2018).
Ne deriva che l'ambito di operatività dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 e dell'art. 648 bis c.p. è del tutto distinto: la condotta rilevante ai fini penali è costituita dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo e in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
la condotta rilevante ai fini dell'applicazione
6 della sanzione amministrativa, invece, è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti, indipendentemente della natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento stesso si riferisce e alle finalità con esso perseguite.
Ne consegue che non vi è dunque alcun concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale oggetto di attenzione, sia le finalità perseguite, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
5) Con il secondo motivo di opposizione il ricorrente si duole, sostanzialmente, dell'assenza di prova circa l'effettiva commissione degli illeciti contestati.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito espressi, aderendo il Tribunale all'orientamento espresso dalle numerose sentenze di merito per fattispecie identiche prodotte da parte ricorrente con l'atto di riassunzione del giudizio, alcune delle quali passate in giudicato.
A tal proposito si rileva che i decreti oggetto di causa sono stati emessi sulla base di un verbale di contestazione, redatto il 26.02.2015 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Como, dal quale risulta che nelle date del 16.01.2015 e del 22.04.2015, dopo essere stato pedinato dal confine Parte_1
svizzero, è stato fermato all'ingresso del territorio italiano, perquisito e trovato in possesso rispettivamente delle somme di euro 233.400,00 ed euro 102.500,00, in denaro contante.
Le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza hanno poi condotto all'individuazione di un'attività di riciclaggio di denaro ed in data 16.01.2015 sono state sequestrate presso l'abitazione di.
odierno opponente, due agende contenenti informazioni dettagliate in merito a CP_2
nominativi e importi riconducibili a movimentazioni di valuta, in particolare alle somme oggetto di volta in volta di ritiro o di consegna.
I dati indicati sulle predette agende sono stati ritenuti attendibili e sufficienti dall'Amministrazione resistente per emettere i decreti oggi contestati, sia perché le operazioni riportate sotto la data del 16.01.2015 coincidevano con la disponibilità di denaro rivenuta sull'opponente al momento della perquisizione, sia perché i nominativi delle persone destinatarie delle somme trasferite sono risultati perfettamente coincidenti con quelli riportati sulle agende.
In proposito occorre rilevare che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una precisa programmazione di consegne di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non è sufficiente per dedurre logicamente che tutte le
7 consegne programmate ed appuntate in agenda (comprese quelle oggetto dei decreti oggi impugnati) siano state effettivamente eseguite, e da personalmente. CP_2
Si tratta, infatti, di elementi indiziari che non possono essere considerati gravi, precisi e concordanti e che, quindi, non sono in grado di provare l'effettiva realizzazione degli illeciti oggi contestati all'opponente.
Tra i trasferimenti di denaro contante indicati nel verbale del 26.02.2015, gli unici concretamente provati sono quelli aventi ad oggetto gli importi di euro 233.400,00 e di euro 102.500,00, somme effettivamente rinvenute in possesso dell'opponente.
Nessun riscontro fattuale è stato, invece, fornito a sostegno delle contestazioni mosse nei decreti oggetto di causa, i quali devono quindi essere considerati privi di un idoneo supporto probatorio.
All'uopo si rileva che “Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (Cass., sez. II, n.
5122/2011).
L'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume la veste di attrice sostanziale e, conseguentemente, incombe sulla stessa l'onere di dimostrare la fondatezza della responsabilità dell'opponente e, quindi, della pretesa sanzionatoria.
La natura esclusivamente presuntiva del compendio probatorio è stata, per di più, palesata dall'opposta, la quale in seno alla comparsa di costituzione ha affermato come tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale costituiscano indizi dai quali è possibile dedurre in via presuntiva il trasferimento a terzi delle somme contestate dalla Guardia di Finanza.
Risulta, inoltre, irrilevante la circostanza che il verbale, essendo stato redatto dagli agenti della
Guardia di Finanza, rientri nella categoria degli atti pubblici ai sensi dell'art. 2700 cc. e faccia pubblica fede. Tale prerogativa, infatti, è riferita alla descrizione dei fatti e delle dichiarazioni avvenute in presenza degli stessi e non può essere estesa a valutazioni operate esclusivamente su base indiziaria ed in via presuntiva.
Infatti, “la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Cass., n. 23800/2014;
Cass. n. 25842/2008).
8 Gli approfondimenti effettuati dalla GdF, inoltre, sono solo riferiti, perché su di essi non è documentato alcunché: essi sono genericamente richiamati non come dati di fatto ma come presupposto della valutazione complessiva operata dagli accertatori per derivare la prospettazione (anche) dell'illecito oggetto di controversia.
Attraverso il riferimento agli approfondimenti effettuati, contenuto nel verbale redatto dalla GdF, dunque, non è possibile enucleare specifici fatti indiziari, utilizzabili nell'ambito di un procedimento ex art. 2727 c.c., ulteriori rispetto alle emergenze presenti sulle agende sequestrate e al riscontro a queste fornito dai fatti del 16.01.2015 e del 22.04.2015.
In definitiva, i contenuti dei fogli delle agende sequestrate, provenienti pacificamente da CP_2
sono elementi significativi ma da soli insufficienti a dimostrare con ragionevole certezza la concretezza di tutti i fatti annotati.
In questo quadro probatorio la sentenza del Gup di Como che ha dichiarato il non luogo a procedere per alcuni (non tutti, ma solo ed , posto che le altre condotte Per_2 Per_3
contestate non erano oggetto del giudizio penale) dei fatti oggetto dei decreti impugnati nulla aggiunge, posto che detta pronuncia (che, come noto, non è idonea a passare in giudicato potendo essere revocata ex art. 434 c.p.p. in presenza di nuovi elementi di prova) ha sostanzialmente confermato l'esistenza dell'associazione a delinquere di cui il ricorrente era parte
(unica imputazione prescritta), mentre per le singole condotte di riciclaggio ha svolto argomentazioni di credibilità generale del quadro istruttorio, senza tuttavia entrare nel dettaglio delle singole contestazioni, essendo un siffatto dettaglio del tutto irrilevante per la decisione del
Gup, dal momento che non vi erano, a suo avviso, in ogni caso elementi sufficienti per ritenere provato il reato presupposto che è alla base di ogni singola contestazione di riciclaggio.
Ne consegue che il supporto probatorio degli illeciti amministrativi contestati non è sufficiente a dimostrare il concreto, materiale accadimento dei fatti che ne sono oggetto secondo le modalità necessarie ad integrare gli illeciti stessi.
Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento dei decreti impugnati.
6) Le spese di lite vanno integralmente compensate per le seguenti ragioni, già espresse dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 27/2022 (doc. n. 24), secondo cui quanto alle spese di lite “si ritiene sussistano elementi giustificanti, non solo consistenti in evidenti ragioni di opportunità per il contesto in cui i fatti di cui si discute si inquadrano, una compensazione integrale delle stesse: si
9 sottolinea l'oggettiva ambiguità della situazione, evidenziata dalla provenienza delle agende sequestrate da che non permette di ritenere totalmente ingiustificata l'iniziativa della Parte_1
PA, come le motivazioni dell'accoglimento dell'opposizione, fondato sostanzialmente sull'equivalente di una pronuncia assolutoria per insufficienza di prove, confermano”.
A ciò si aggiunta la palese infondatezza di taluni motivi di opposizione ed un quadro giurisprudenziale contrastato, come emergente dalle due sentenze della Corte di Appello di
Brescia prodotte da parte convenuta, che hanno valutato in modo opposto a questa decisione l'assolvimento dell'onere della prova da parte della resistente:
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti, in accoglimento del ricorso:
Annulla i decreti impugnati.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino, addì 21.02.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
10
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 21.02.2025, alle ore 14.45, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Angelo Emilio Imberti sost. avv. Sassi;
per parte convenuta la funzionaria delegata Controparte_1
E' presente la dott.ssa Aupp. Per_1
Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 429 c.p.c.
L'avv. Imberti chiede l'accoglimento del ricorso. Contesta la comparsa avversaria. Richiama la sentenza penale per cui era stato sospeso il presente giudizio, che dimostra l'assenza di prova.
La dott.ssa si richiama alla comparsa depositata, rileva che la sentenza penale in realtà CP_1
accerta la responsabilità di in punto avvenuti trasferimenti del denaro, come da sentenze CP_2
della Corte di Appello di Brescia. In subordine chiede la compensazione delle spese di lite, anche perché il ricorrente non ha presentato scritti difensivi e non ha richiesto l'audizione in sede amministrativa.
L'avv. Imberti rileva che le sentenze della Corte di Appello di Brescia sono state impugnate in
Cassazione, mentre molte sentenze a favore del ricorrente sono passate in giudicato. Rileva che il ricorrente ha presentato scritti difensivi e ha chiesto di essere sentito in sede amministrativa, come da motivo di opposizione.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
1 Terminata la camera di consiglio, alle ore 18.40 viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11321/2019 del R.G. Civ. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sassi, presso il cui studio in Como, via XX Parte_1
Settembre n. 36, è elettivamente domiciliato per procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso da funzionarie delegate;
Controparte_3
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ex Legge 689/1981
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 21.02.2025:
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In accoglimento dell'opposizione proposta, annullare i Decreti
n. 697881 – 697882 – 697883 – 697884 – 697885 del 27 febbraio 2019 notificati al signor Parte_1
in data 1 aprile 2019 ed emessi dal Controparte_4
, con sede in , via Grandis 14;
[...] CP_4
IN VIA SUBORDINATA: Contenere le sanzioni nei minimi edittali di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA, come per legge”.
2 Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- Nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità dei decreti sanzionatori;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
- In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento nel ricorso, compensare le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva opposizione avverso Parte_1
i Decreti n. 697881 – 697882 – 697883 – 697884 – 697885 del 27 febbraio 2019, a lui notificati in data 1 aprile 2019 ed emessi dal Controparte_4
.
[...]
I decreti, dall'ammontare complessivo di € 38.750,00, erano stati emessi per la violazione dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 per aver trasferito denaro contante (per complessivi € CP_2
775.515,19) a diversi soggetti senza il tramite degli intermediari autorizzati.
I motivi di opposizione sono, sostanzialmente, i seguenti: 1) violazione del contraddittorio in sede amministrativa (mancata audizione del ricorrente pur richiesta, e mancata analisi delle deduzioni difensive); 2) mancata prova del fatto, essendo l'illecito contestato fondato esclusivamente sul contenuto di un'agenda presso l'abitazione del ricorrente, circostanza da cui non può tuttavia trarsi la prova della commissione dell'illecito e del suo autore;
3) l'impossibilità di indicare il dies a quo del termine di cui all'art. 14, comma secondo, della Legge n. 689/1981; 4) la violazione del principio de ne bin in idem sostanziale e dell'art. 9 della Legge n. 689/1981 posto che per le medesime condotte il ricorrente era sotto indagine penale per il reato di riciclaggio (art. 648 bis).
Per queste ragioni il ricorrente domandava in via preliminare che il presente giudizio fosse sospeso sino alla definizione del giudizio penale.
Con decreto 10.05.2019 il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
3 L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio a mezzo di propri funzionari chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'udienza del 22.10.2019, con ordinanza del 23.10.2019 il Giudice, in applicazione dell'art. 295 c.p.c., sospendeva il giudizio di opposizione in attesa dell'esito del procedimento penale a carico di pendente dinanzi al Tribunale di Padova, R.G. N.R. n. 3787/2019, Parte_1
R.G. GIP n. 3662/2019.
Con ricorso in riassunzione del 19.12.2024 il ricorrente, dando atto del venir meno della pregiudiziale penale (con la precisazione che il giudizio penale, in conseguenza della decisione della Cassazione in sede di conflitto di competenza, era stato trasferito a Como) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Gup del Tribunale di Como n. 481/2024, che per alcuni capi aveva dichiarato il non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione (associazione a delinquere) e per altri capi il non luogo a provvedere per assenza degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio (singole condotte di riciclaggio).
Il si costituiva nel giudizio riassunto chiedendo il rigetto del ricorso. CP_4
Le parti discutevano il ricorso nel corso dell'udienza del 21.02.2025 ed il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2) Il primo motivo di opposizione è infondato e va pertanto rigettato (violazione del contraddittorio per mancata audizione del ricorrente e per mancata considerazione degli scritti difensivi).
Infatti, “l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte…secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203
c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non determina la nullità della conseguente ordinanza- ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio
4 di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ, VI, ord. del 07/08/19, n° 21146, sulla scia di quanto stabilito da
Cass., S.U. del 28/01/10 n° 1786).
Ancora recentemente è stato affermato che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901), sicché
l'eccezione di invalidità del procedimento amministrativo deve essere rigettata, valendo per la mancata considerazione degli scritti difensivi in sede amministrativa il medesimo ragionamento svolto per la mancata audizione.
3) Anche il terzo motivo di opposizione è infondato (impossibilità di indicare il dies a quo del termine di cui all'art. 14, comma secondo, della Legge n. 689/1981).
Infatti, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge n. 689/81, quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente (90 giorni) decorrono dalla data della ricezione. Nella specie,
l'autorizzazione all'utilizzo ai fini fiscali di documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria nei confronti di è stata concessa dalla Procura della CP_2
Repubblica di Como in data 21.01.2016, mentre il processo verbale di contestazione è stato notificato in data 26.02.2016: la violazione, pertanto, è stata tempestivamente contestata.
4) Anche il quarto motivo di opposizione è infondato (violazione del principio de ne bin in idem sostanziale e dell'art. 9 della Legge n. 689/1981 posto che per le medesime condotte il ricorrente sarebbe sotto indagine penale per il reato di riciclaggio).
Il ricorrente, in particolare, deduce la violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della
Legge n. 689/81, assumendo che le condotte in contestazione sono costituite da ipotizzate consegne materiali di somme di denaro in violazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.
Deduce, inoltre, che la finalità della disciplina è quella di prevenire le condotte di riciclaggio per cui vi è indagine penale, in relazione a condotta contestata ai sensi dell'art. 648 bis c.p.
5 Ne deriverebbe, di conseguenza, seconda la prospettazione dell'opponente, che l'illecito amministrativo sarebbe assorbito da quello penale, trattandosi di concorso apparente di norme, con la conseguente prevalenza della previsione penale su quella amministrativa.
Le argomentazioni dell'opponente sono prive di fondamento.
Infatti, in via generale va affermato che con un indirizzo consolidato la Suprema Corte ha affermato che “in tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme” (ex plurimis, Cass 10744/2019).
Nel caso di specie l'art. 49 comma primo del D.Lgs. n. 231/2007 configura una ipotesi di illecito a soglia di punibilità anticipata, essendo posto a presidio dell'interesse generale alla tracciabilità dei flussi finanziari, in un'ottica di prevenzione del riciclaggio. Il trasferimento di denaro contante è, infatti, preso in considerazione quale fatto a sé stante, giuridicamente rilevante per il solo e sufficiente motivo della sua esecuzione in assenza di intermediari qualificati e in eccedenza rispetto ai valori normativamente stabiliti, a nulla rilevando la causale sottesa all'operazione, in quanto la ratio legis della norma va individuata nella esigenza di garantire la trasparenza e
"tracciabilità" delle operazioni finanziarie al fine di prevenire possibili illeciti, essendo invece irrilevante la natura in sé lecita dell'operazione di pagamento in contanti;
mentre per integrare il reato di riciclaggio è richiesto che il denaro, i beni ovvero le altre utilità siano frutto di un delitto non colposo;
si tratta inoltre di un delitto plurioffensivo, la cui fattispecie è più ampia ed articolata e presuppone la commissione di un altro reato.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come i passaggi di denaro in contanti vengano presi in considerazione (data la loro probabile natura elusiva dei controlli) in quanto tali, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito non sia illecito (Cass. n. 10147 del
2018).
Ne deriva che l'ambito di operatività dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 e dell'art. 648 bis c.p. è del tutto distinto: la condotta rilevante ai fini penali è costituita dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengano da delitto non colposo e in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
la condotta rilevante ai fini dell'applicazione
6 della sanzione amministrativa, invece, è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti, indipendentemente della natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento stesso si riferisce e alle finalità con esso perseguite.
Ne consegue che non vi è dunque alcun concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale oggetto di attenzione, sia le finalità perseguite, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
5) Con il secondo motivo di opposizione il ricorrente si duole, sostanzialmente, dell'assenza di prova circa l'effettiva commissione degli illeciti contestati.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito espressi, aderendo il Tribunale all'orientamento espresso dalle numerose sentenze di merito per fattispecie identiche prodotte da parte ricorrente con l'atto di riassunzione del giudizio, alcune delle quali passate in giudicato.
A tal proposito si rileva che i decreti oggetto di causa sono stati emessi sulla base di un verbale di contestazione, redatto il 26.02.2015 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Como, dal quale risulta che nelle date del 16.01.2015 e del 22.04.2015, dopo essere stato pedinato dal confine Parte_1
svizzero, è stato fermato all'ingresso del territorio italiano, perquisito e trovato in possesso rispettivamente delle somme di euro 233.400,00 ed euro 102.500,00, in denaro contante.
Le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza hanno poi condotto all'individuazione di un'attività di riciclaggio di denaro ed in data 16.01.2015 sono state sequestrate presso l'abitazione di.
odierno opponente, due agende contenenti informazioni dettagliate in merito a CP_2
nominativi e importi riconducibili a movimentazioni di valuta, in particolare alle somme oggetto di volta in volta di ritiro o di consegna.
I dati indicati sulle predette agende sono stati ritenuti attendibili e sufficienti dall'Amministrazione resistente per emettere i decreti oggi contestati, sia perché le operazioni riportate sotto la data del 16.01.2015 coincidevano con la disponibilità di denaro rivenuta sull'opponente al momento della perquisizione, sia perché i nominativi delle persone destinatarie delle somme trasferite sono risultati perfettamente coincidenti con quelli riportati sulle agende.
In proposito occorre rilevare che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una precisa programmazione di consegne di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non è sufficiente per dedurre logicamente che tutte le
7 consegne programmate ed appuntate in agenda (comprese quelle oggetto dei decreti oggi impugnati) siano state effettivamente eseguite, e da personalmente. CP_2
Si tratta, infatti, di elementi indiziari che non possono essere considerati gravi, precisi e concordanti e che, quindi, non sono in grado di provare l'effettiva realizzazione degli illeciti oggi contestati all'opponente.
Tra i trasferimenti di denaro contante indicati nel verbale del 26.02.2015, gli unici concretamente provati sono quelli aventi ad oggetto gli importi di euro 233.400,00 e di euro 102.500,00, somme effettivamente rinvenute in possesso dell'opponente.
Nessun riscontro fattuale è stato, invece, fornito a sostegno delle contestazioni mosse nei decreti oggetto di causa, i quali devono quindi essere considerati privi di un idoneo supporto probatorio.
All'uopo si rileva che “Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (Cass., sez. II, n.
5122/2011).
L'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume la veste di attrice sostanziale e, conseguentemente, incombe sulla stessa l'onere di dimostrare la fondatezza della responsabilità dell'opponente e, quindi, della pretesa sanzionatoria.
La natura esclusivamente presuntiva del compendio probatorio è stata, per di più, palesata dall'opposta, la quale in seno alla comparsa di costituzione ha affermato come tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale costituiscano indizi dai quali è possibile dedurre in via presuntiva il trasferimento a terzi delle somme contestate dalla Guardia di Finanza.
Risulta, inoltre, irrilevante la circostanza che il verbale, essendo stato redatto dagli agenti della
Guardia di Finanza, rientri nella categoria degli atti pubblici ai sensi dell'art. 2700 cc. e faccia pubblica fede. Tale prerogativa, infatti, è riferita alla descrizione dei fatti e delle dichiarazioni avvenute in presenza degli stessi e non può essere estesa a valutazioni operate esclusivamente su base indiziaria ed in via presuntiva.
Infatti, “la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Cass., n. 23800/2014;
Cass. n. 25842/2008).
8 Gli approfondimenti effettuati dalla GdF, inoltre, sono solo riferiti, perché su di essi non è documentato alcunché: essi sono genericamente richiamati non come dati di fatto ma come presupposto della valutazione complessiva operata dagli accertatori per derivare la prospettazione (anche) dell'illecito oggetto di controversia.
Attraverso il riferimento agli approfondimenti effettuati, contenuto nel verbale redatto dalla GdF, dunque, non è possibile enucleare specifici fatti indiziari, utilizzabili nell'ambito di un procedimento ex art. 2727 c.c., ulteriori rispetto alle emergenze presenti sulle agende sequestrate e al riscontro a queste fornito dai fatti del 16.01.2015 e del 22.04.2015.
In definitiva, i contenuti dei fogli delle agende sequestrate, provenienti pacificamente da CP_2
sono elementi significativi ma da soli insufficienti a dimostrare con ragionevole certezza la concretezza di tutti i fatti annotati.
In questo quadro probatorio la sentenza del Gup di Como che ha dichiarato il non luogo a procedere per alcuni (non tutti, ma solo ed , posto che le altre condotte Per_2 Per_3
contestate non erano oggetto del giudizio penale) dei fatti oggetto dei decreti impugnati nulla aggiunge, posto che detta pronuncia (che, come noto, non è idonea a passare in giudicato potendo essere revocata ex art. 434 c.p.p. in presenza di nuovi elementi di prova) ha sostanzialmente confermato l'esistenza dell'associazione a delinquere di cui il ricorrente era parte
(unica imputazione prescritta), mentre per le singole condotte di riciclaggio ha svolto argomentazioni di credibilità generale del quadro istruttorio, senza tuttavia entrare nel dettaglio delle singole contestazioni, essendo un siffatto dettaglio del tutto irrilevante per la decisione del
Gup, dal momento che non vi erano, a suo avviso, in ogni caso elementi sufficienti per ritenere provato il reato presupposto che è alla base di ogni singola contestazione di riciclaggio.
Ne consegue che il supporto probatorio degli illeciti amministrativi contestati non è sufficiente a dimostrare il concreto, materiale accadimento dei fatti che ne sono oggetto secondo le modalità necessarie ad integrare gli illeciti stessi.
Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento dei decreti impugnati.
6) Le spese di lite vanno integralmente compensate per le seguenti ragioni, già espresse dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 27/2022 (doc. n. 24), secondo cui quanto alle spese di lite “si ritiene sussistano elementi giustificanti, non solo consistenti in evidenti ragioni di opportunità per il contesto in cui i fatti di cui si discute si inquadrano, una compensazione integrale delle stesse: si
9 sottolinea l'oggettiva ambiguità della situazione, evidenziata dalla provenienza delle agende sequestrate da che non permette di ritenere totalmente ingiustificata l'iniziativa della Parte_1
PA, come le motivazioni dell'accoglimento dell'opposizione, fondato sostanzialmente sull'equivalente di una pronuncia assolutoria per insufficienza di prove, confermano”.
A ciò si aggiunta la palese infondatezza di taluni motivi di opposizione ed un quadro giurisprudenziale contrastato, come emergente dalle due sentenze della Corte di Appello di
Brescia prodotte da parte convenuta, che hanno valutato in modo opposto a questa decisione l'assolvimento dell'onere della prova da parte della resistente:
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti, in accoglimento del ricorso:
Annulla i decreti impugnati.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino, addì 21.02.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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