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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1027/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1027/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con l'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Tamburelli
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. Nicola Tamburelli
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.5.2025.
Condizioni congiunte: “1. condizioni di separazione: A) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. B) La casa già coniugale, ubicata in Bergamasco (AL), Vicolo della Torre n. 14, rimarrà nella disponibilità del IG. , che si farà carico di tutte le spese relative CP_1
1 all'immobile medesimo (a titolo esemplificativo: tassa nettezza urbana;
utenze; costi di manutenzione …) Gli arredi, gli elettrodomestici, le suppellettili presenti nella casa già coniugale sono assegnati al marito, con eccezione degli effetti personali della IG.ra , che la Parte_1
medesima ha già recato con sé o provvederà a ritirare entro il termine di tre mesi dal momento dell'omologa della separazione, salvo proroga. Si precisa che la IG.ra risulta nuda Parte_1
proprietaria di detto immobile mentre il IG. ne è usufruttuario (All. 4). C) La IG.ra CP_1 Pt_1
ha già lasciato l'abitazione coniugale unitamente alla LI . D) Il IG. è invalido
[...] Per_1 CP_1
e pensionato e percepisce a tale titolo la somma di € 840,43 mensili, come da certificazioni uniche degli ultimi tre anni che si producono (All. 5). Percepisce altresì una pensione di invalidità di circa
€ 435,22 mensili (All. 6). Si producono altresì gli estratti conto degli ultimi tre anni (All. 7) e la Pers visura nominativa All. 8). E) La IG.ra ha lavorato come badante percependo un Parte_1
reddito annuo di € 2.000,00 circa, come dichiarazioni CUI ultimi 3 anni (All. 9) Attualmente lavora come badante con uno stipendio mensile di € 775,00 circa (All. 10). Si producono gli estratti conto Pers relativi al suddetto periodo e visura nominativa (All. 11). F) Il Sig. si obbliga a CP_1
corrispondere, quale contributo al mantenimento della LI maggiorenne , fino al Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 200,00 mensili, con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento della propria situazione economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori si obbligano altresì al reciproco rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere e approvare, con l'eccezione delle spese relative all'autovettura TG CY566DF intestata alla LI
per la quale il padre corrisponderà il 25% delle spese straordinarie. G) Il Sig. Persona_3 CP_1
si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento del coniuge , fino al Parte_1
raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 150,00 mensili con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento della propria situazione economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. H) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 7.5.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la
2 prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i quali CP_1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, a Bergamasco, il 20.11.2010;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. condizioni di separazione: A) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. B) La casa già coniugale, ubicata in Bergamasco (AL), Vicolo della Torre n. 14, rimarrà nella disponibilità del IG. , che si farà carico di tutte le spese relative all'immobile medesimo (a CP_1
titolo esemplificativo: tassa nettezza urbana;
utenze; costi di manutenzione …) Gli arredi, gli elettrodomestici, le suppellettili presenti nella casa già coniugale sono assegnati al marito, con eccezione degli effetti personali della IG.ra , che la medesima ha già recato Parte_1
con sé o provvederà a ritirare entro il termine di tre mesi dal momento dell'omologa della separazione, salvo proroga. Si precisa che la IG.ra risulta nuda proprietaria di Parte_1
detto immobile mentre il IG. ne è usufruttuario (All. 4). C) La IG.ra ha CP_1 Parte_1 già lasciato l'abitazione coniugale unitamente alla LI . D) Il IG. è invalido e Per_1 CP_1
pensionato e percepisce a tale titolo la somma di € 840,43 mensili, come da certificazioni uniche degli ultimi tre anni che si producono (All. 5). Percepisce altresì una pensione di invalidità di circa € 435,22 mensili (All. 6). Si producono altresì gli estratti conto degli ultimi Pers tre anni (All. 7) e la visura nominativa (All. 8). E) La IG.ra ha lavorato Parte_1
come badante percependo un reddito annuo di € 2.000,00 circa, come dichiarazioni CUI
3 ultimi 3 anni (All. 9) Attualmente lavora come badante con uno stipendio mensile di € 775,00 circa (All. 10). Si producono gli estratti conto relativi al suddetto periodo e visura nominativa Pers (All. 11). F) Il Sig. si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento CP_1
della LI maggiorenne , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la Per_1 somma di € 200,00 mensili, con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento della propria situazione economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori si obbligano altresì al reciproco rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo adottato dal
Tribunale di Alessandria che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere e approvare, con l'eccezione delle spese relative all'autovettura TG CY566DF intestata alla LI Persona_3
per la quale il padre corrisponderà il 25% delle spese straordinarie. G) Il Sig. si CP_1
obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento del coniuge , fino al Parte_1
raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 150,00 mensili con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento della propria situazione economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. H) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1027/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con l'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Tamburelli
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. Nicola Tamburelli
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.5.2025.
Condizioni congiunte: “1. condizioni di separazione: A) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. B) La casa già coniugale, ubicata in Bergamasco (AL), Vicolo della Torre n. 14, rimarrà nella disponibilità del IG. , che si farà carico di tutte le spese relative CP_1
1 all'immobile medesimo (a titolo esemplificativo: tassa nettezza urbana;
utenze; costi di manutenzione …) Gli arredi, gli elettrodomestici, le suppellettili presenti nella casa già coniugale sono assegnati al marito, con eccezione degli effetti personali della IG.ra , che la Parte_1
medesima ha già recato con sé o provvederà a ritirare entro il termine di tre mesi dal momento dell'omologa della separazione, salvo proroga. Si precisa che la IG.ra risulta nuda Parte_1
proprietaria di detto immobile mentre il IG. ne è usufruttuario (All. 4). C) La IG.ra CP_1 Pt_1
ha già lasciato l'abitazione coniugale unitamente alla LI . D) Il IG. è invalido
[...] Per_1 CP_1
e pensionato e percepisce a tale titolo la somma di € 840,43 mensili, come da certificazioni uniche degli ultimi tre anni che si producono (All. 5). Percepisce altresì una pensione di invalidità di circa
€ 435,22 mensili (All. 6). Si producono altresì gli estratti conto degli ultimi tre anni (All. 7) e la Pers visura nominativa All. 8). E) La IG.ra ha lavorato come badante percependo un Parte_1
reddito annuo di € 2.000,00 circa, come dichiarazioni CUI ultimi 3 anni (All. 9) Attualmente lavora come badante con uno stipendio mensile di € 775,00 circa (All. 10). Si producono gli estratti conto Pers relativi al suddetto periodo e visura nominativa (All. 11). F) Il Sig. si obbliga a CP_1
corrispondere, quale contributo al mantenimento della LI maggiorenne , fino al Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 200,00 mensili, con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento della propria situazione economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori si obbligano altresì al reciproco rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere e approvare, con l'eccezione delle spese relative all'autovettura TG CY566DF intestata alla LI
per la quale il padre corrisponderà il 25% delle spese straordinarie. G) Il Sig. Persona_3 CP_1
si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento del coniuge , fino al Parte_1
raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 150,00 mensili con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento della propria situazione economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. H) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 7.5.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la
2 prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i quali CP_1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, a Bergamasco, il 20.11.2010;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. condizioni di separazione: A) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. B) La casa già coniugale, ubicata in Bergamasco (AL), Vicolo della Torre n. 14, rimarrà nella disponibilità del IG. , che si farà carico di tutte le spese relative all'immobile medesimo (a CP_1
titolo esemplificativo: tassa nettezza urbana;
utenze; costi di manutenzione …) Gli arredi, gli elettrodomestici, le suppellettili presenti nella casa già coniugale sono assegnati al marito, con eccezione degli effetti personali della IG.ra , che la medesima ha già recato Parte_1
con sé o provvederà a ritirare entro il termine di tre mesi dal momento dell'omologa della separazione, salvo proroga. Si precisa che la IG.ra risulta nuda proprietaria di Parte_1
detto immobile mentre il IG. ne è usufruttuario (All. 4). C) La IG.ra ha CP_1 Parte_1 già lasciato l'abitazione coniugale unitamente alla LI . D) Il IG. è invalido e Per_1 CP_1
pensionato e percepisce a tale titolo la somma di € 840,43 mensili, come da certificazioni uniche degli ultimi tre anni che si producono (All. 5). Percepisce altresì una pensione di invalidità di circa € 435,22 mensili (All. 6). Si producono altresì gli estratti conto degli ultimi Pers tre anni (All. 7) e la visura nominativa (All. 8). E) La IG.ra ha lavorato Parte_1
come badante percependo un reddito annuo di € 2.000,00 circa, come dichiarazioni CUI
3 ultimi 3 anni (All. 9) Attualmente lavora come badante con uno stipendio mensile di € 775,00 circa (All. 10). Si producono gli estratti conto relativi al suddetto periodo e visura nominativa Pers (All. 11). F) Il Sig. si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento CP_1
della LI maggiorenne , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la Per_1 somma di € 200,00 mensili, con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento della propria situazione economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori si obbligano altresì al reciproco rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo adottato dal
Tribunale di Alessandria che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere e approvare, con l'eccezione delle spese relative all'autovettura TG CY566DF intestata alla LI Persona_3
per la quale il padre corrisponderà il 25% delle spese straordinarie. G) Il Sig. si CP_1
obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento del coniuge , fino al Parte_1
raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma di € 150,00 mensili con impegno a rivedere detto importo nel caso di cambio/miglioramento della propria situazione economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. H) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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