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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R,G. n. 1542/2023
Udienza del 25.02.2025
È presente per delega dell'avv. Raffaele Moretti, per il sig. , l'avv. Parte_1
Emanuele Napolillo, il quale si riporta al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte.
L'avv. Napolillo precisa che il dott. nella relazione integrativa, riconosceva il Per_1 ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa (art, 2 e 13
L.118/71 e art. 9 DL 509/88) al 100% con decorrenza dalla data del 1.07.2024.
Pertanto, l'avv. Napolillo chiede che la causa sia decisa con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
E' presente per l' l'avv. Ester Dattolo per delega del procuratore costituito che si CP_1 riporta alla difese in atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori. il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza di discussione del 25.02.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1542/2023, avente ad oggetto: “Assegno – pensione” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Moretti ed elettivamente domiciliato in Solofra
(AV), alla via Casa Papa, n. 4;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. in Roma del 21.07.2015, ed elettivamente domiciliato presso Persona_2
l'Avvocatura dell'Ente in Avellino, al Viale Italia, 197/B;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data 2.06.2023, il ricorrente contestava il giudizio del C.T.U., dott. Per_3
espresso nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo,
[...]
2 conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa.
Esponeva, al riguardo, di aver presentato dichiarazione di dissenso, ritenendo la relazione peritale generica e priva di idonea valutazione della gravità del quadro patologico sofferto.
Evidenziava, in specie, che non erano stati valutati correttamente i fattori di rischio a carico della sfera psichica, dell'apparato cardiovascolare ed osteoarticolare e che non si era proceduto all'esame strumentale del paziente, rilevando altresì l'aggravamento del complesso patologico.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
2.05.2024 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis CP_1 comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso per insussistenza dello stato invalidante rivendicato, nonché per insussistenza dei requisiti socioeconomici.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza, ritenendo esaustiva e corretta la perizia medico-legale espletata nella fase sommaria.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 2591/2022 e a mezzo relazione integrativa del C.T.U., incaricato di verificare l'incidenza, sulla stima già espressa, della certificazione medica sopravvenuta alla precedente fase, acquisita in giudizio.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 2.06.2023 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 3.05.2023 nel fascicolo della prima fase, acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P.
3 Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. già nominato nella fase sommaria. Persona_3
4. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., il dott. sottoposta la parte ricorrente a visita Per_1 medico-legale, poneva la diagnosi di: “Epilessia in controllo farmacologico, tremori a riposo delle mani, ipertensione arteriosa, sindrome ansiosa depressiva.” e concludeva ritenendo che le patologie accertate determinavano una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%, nonché lo status di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992, con decorrenza dal mese di gennaio
2023.
All'esito della rinnovazione dell'esame peritale, il C.T.U. incaricato, sulla base delle risultanze dell'esame clinico e della documentazione sanitaria agli atti riscontrava la diagnosi di “sindrome extrapiramidale parkinsoniana”.
In specie, il dott. evidenziava condizioni generali mediocri, definendo il Per_1 periziato “lucido, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante, eloquio stentato, congruo” e precisando quanto segue: “Acquisisce la posizione eretta con notevoli difficoltà, presenta tremori generalizzati, deambulazione per piccoli tratti possibile
4 solo con l'aiuto di un bastone, attività cardio respiratoria nella norma, lievi edemi alle caviglie, tono muscolare aumentato”.
Il medico incaricato rivedeva, quindi, la valutazione operata nella fase sommaria, ritenendo il sig. con riduzione permanente della capacità Parte_2 lavorativa (art, 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) 100%, con decorrenza dal 1.07.2024.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5. In ordine alla domanda di condanna dell' in Persona del l.r. p.t., al CP_1 pagamento della pensione di inabilità, oltre interessi e rivalutazione (vedasi le conclusioni del ricorso in opposizione), va precisato che - in linea con il pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socioeconomico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che «la fase contenziosa si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, quando attraverso la fase contenziosa si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento ... La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica ... ove l'ente di previdenza non provveda alla
5 liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.».
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socioeconomici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale
Milano 20.3.2014 n. 939).
6. In conclusione, il ricorso risulta fondato e va accolto limitatamente all'accertamento della sussistenza del presupposto sanitario legittimante il riconoscimento dello status di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con decorrenza dal 01.07.2024.
7. Tenuto conto che l'aggravamento delle condizioni morbose si è rivelato decisivo ai fini del positivo accertamento del requisito sanitario, maturato in pendenza della lite e, dunque, dello spostamento della decorrenza, evidentemente differita rispetto alla data della domanda amministrativa, nonché dell'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
8. Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O. e le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il ricorrente invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%, con decorrenza dal 01.07.2024;
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale richiesta, oltre accessori;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. della precedente fase, nonché quelle della presente fase, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Avellino, il 25.02.2025
6 Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
Settore Lavoro e Previdenza
R,G. n. 1542/2023
Udienza del 25.02.2025
È presente per delega dell'avv. Raffaele Moretti, per il sig. , l'avv. Parte_1
Emanuele Napolillo, il quale si riporta al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte.
L'avv. Napolillo precisa che il dott. nella relazione integrativa, riconosceva il Per_1 ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa (art, 2 e 13
L.118/71 e art. 9 DL 509/88) al 100% con decorrenza dalla data del 1.07.2024.
Pertanto, l'avv. Napolillo chiede che la causa sia decisa con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
E' presente per l' l'avv. Ester Dattolo per delega del procuratore costituito che si CP_1 riporta alla difese in atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori. il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza di discussione del 25.02.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1542/2023, avente ad oggetto: “Assegno – pensione” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Moretti ed elettivamente domiciliato in Solofra
(AV), alla via Casa Papa, n. 4;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. in Roma del 21.07.2015, ed elettivamente domiciliato presso Persona_2
l'Avvocatura dell'Ente in Avellino, al Viale Italia, 197/B;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data 2.06.2023, il ricorrente contestava il giudizio del C.T.U., dott. Per_3
espresso nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo,
[...]
2 conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa.
Esponeva, al riguardo, di aver presentato dichiarazione di dissenso, ritenendo la relazione peritale generica e priva di idonea valutazione della gravità del quadro patologico sofferto.
Evidenziava, in specie, che non erano stati valutati correttamente i fattori di rischio a carico della sfera psichica, dell'apparato cardiovascolare ed osteoarticolare e che non si era proceduto all'esame strumentale del paziente, rilevando altresì l'aggravamento del complesso patologico.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
2.05.2024 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis CP_1 comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso per insussistenza dello stato invalidante rivendicato, nonché per insussistenza dei requisiti socioeconomici.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e la decadenza, ritenendo esaustiva e corretta la perizia medico-legale espletata nella fase sommaria.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 2591/2022 e a mezzo relazione integrativa del C.T.U., incaricato di verificare l'incidenza, sulla stima già espressa, della certificazione medica sopravvenuta alla precedente fase, acquisita in giudizio.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 2.06.2023 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 3.05.2023 nel fascicolo della prima fase, acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P.
3 Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. già nominato nella fase sommaria. Persona_3
4. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., il dott. sottoposta la parte ricorrente a visita Per_1 medico-legale, poneva la diagnosi di: “Epilessia in controllo farmacologico, tremori a riposo delle mani, ipertensione arteriosa, sindrome ansiosa depressiva.” e concludeva ritenendo che le patologie accertate determinavano una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%, nonché lo status di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992, con decorrenza dal mese di gennaio
2023.
All'esito della rinnovazione dell'esame peritale, il C.T.U. incaricato, sulla base delle risultanze dell'esame clinico e della documentazione sanitaria agli atti riscontrava la diagnosi di “sindrome extrapiramidale parkinsoniana”.
In specie, il dott. evidenziava condizioni generali mediocri, definendo il Per_1 periziato “lucido, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante, eloquio stentato, congruo” e precisando quanto segue: “Acquisisce la posizione eretta con notevoli difficoltà, presenta tremori generalizzati, deambulazione per piccoli tratti possibile
4 solo con l'aiuto di un bastone, attività cardio respiratoria nella norma, lievi edemi alle caviglie, tono muscolare aumentato”.
Il medico incaricato rivedeva, quindi, la valutazione operata nella fase sommaria, ritenendo il sig. con riduzione permanente della capacità Parte_2 lavorativa (art, 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) 100%, con decorrenza dal 1.07.2024.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5. In ordine alla domanda di condanna dell' in Persona del l.r. p.t., al CP_1 pagamento della pensione di inabilità, oltre interessi e rivalutazione (vedasi le conclusioni del ricorso in opposizione), va precisato che - in linea con il pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socioeconomico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che «la fase contenziosa si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, quando attraverso la fase contenziosa si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento ... La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica ... ove l'ente di previdenza non provveda alla
5 liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.».
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socioeconomici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale
Milano 20.3.2014 n. 939).
6. In conclusione, il ricorso risulta fondato e va accolto limitatamente all'accertamento della sussistenza del presupposto sanitario legittimante il riconoscimento dello status di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con decorrenza dal 01.07.2024.
7. Tenuto conto che l'aggravamento delle condizioni morbose si è rivelato decisivo ai fini del positivo accertamento del requisito sanitario, maturato in pendenza della lite e, dunque, dello spostamento della decorrenza, evidentemente differita rispetto alla data della domanda amministrativa, nonché dell'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
8. Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O. e le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il ricorrente invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%, con decorrenza dal 01.07.2024;
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale richiesta, oltre accessori;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. della precedente fase, nonché quelle della presente fase, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Avellino, il 25.02.2025
6 Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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